RICORDANDO GIANNI RODARI.

Il 14 aprile di 34 anni fa moriva a Roma Gianni Rodari, autore di libri per ragazzi (e non solo) e grande pedagogista.

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“Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo”.
Con queste sue parole, noi di BlogNomos vogliamo ricordare il papà dei libri d’infanzia, con cui i nostri genitori ci hanno trasmesso l’amore per la lettura, che, sola, ha il potere di rendere l’uomo libero: è questo il messaggio più grande che il Maestro Rodari ha lasciato in eredità alle future generazioni. E che noi coltiviamo, con l’auspicio che anche i nostri figli e nipoti possano crescere con questi stessi valori.

Grazie, Gianni!
MDS

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Per l’occasione, vi salutiamo con una favola al telefono.

IL PALAZZO DI GELATO

Una volta, a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio in Piazza Maggiore, e i bambini venivano da lontano a dargli una leccatina.

Il tetto era di panna montata. Il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita. Tutto il resto era di gelato: le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Un bambino piccolissimo si era attaccato ad un tavolo e gli leccò le zampe una per una, fin che il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti, e i piatti erano di gelato al cioccolato,il più buono.

Una guardia del Comune, ad un certo punto, si accorse che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola, e si squagliavano in rivoletti rosa. “Presto!” gridò la guardia. “Più presto ancora”. E tutti giù a leccare più presto, per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro. “Una poltrona!” implorava una vecchiettina che non riusciva a farsi largo fra la folla.

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“Una poltrona per una povera vecchia. Chi me la porta? Coi braccioli, se é possibile”. Un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistacchio, e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli.

Fu un gran giorno, quello e per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia. Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano: ” Eh, già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna”.

da Gianni Rodari ‘Favole al telefono’ Einaudi, 1962

IL TUO PROSSIMO LIBRO? TE LO FINANZIA IL LETTORE.

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di Michele De Sanctis

Il crowdfunding è una particolare forma di finanziamento collettivo, una sorta di micro-finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Il crowdfunding, che spesso è utilizzato per promuovere innovazione e cambiamento sociale dal basso, abbattendo, cioè, le barriere tradizionali dell’investimento finanziario, può essere utilizzato per iniziative di qualsiasi genere: dal giornalismo partecipativo all’imprenditoria innovativa ed alla ricerca scientifica, dall’aiuto in occasione di tragedie umanitarie, fino al sostegno all’arte e ai beni culturali. In questo processo, la rete gioca un ruolo da centravanti. In particolare per ciò che concerne il finanziamento di un particolare settore commerciale, l’editoria, dove il web sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione culturale. Se, infatti, una volta il primo approccio con il libro avveniva direttamente in libreria, oggi il lettore può, invece, partecipare attivamente alla fase di realizzazione dello stesso, fino al punto di ricevere indietro la cifra sborsata, qualora non venisse raggiunto l’obiettivo finale: la pubblicazione. È questo il crowdfunding del libro. Ad essere messi in vendita, dunque, non sono i tradizionali volumi di carta, recapitati a casa nostra dal corriere espresso entro 48 ore dall’acquisto, né il download di un e-pub o di un PDF, bensì le parole, l’anteprima di un libro e la scommessa sul suo successo.

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Nel nostro Paese è BookAbook la prima piattaforma dedicata alla raccolta di denaro online per il finanziamento di opere letterarie. Nato sulla scorta del modello del britannico Unbound e dello statunitense Pubslush, BookAbook è una creazione degli imprenditori digitali Emanuela Furiosi e Tomaso Greco, che, in collaborazione con gli agenti letterari Claire Sabatié-Garat e Marco Vigevani, responsabili dei contenuti letterari, hanno dato il via a questa interessante startup made in Italy.

Chiunque può sottoporre il proprio progetto editoriale allo staff di Bookabook, sia che si tratti di esordienti che di autori affermati: se selezionato, il progetto entra a far parte delle tre campagne mensili proposte dalla piattaforma. Per finanziare le opere, invece, basta collegarsi al portale e scegliere tra le tre offerte mensili di titoli proposti. Una volta individuato il titolo si può accedere gratuitamente all’anteprima, e qualora fossimo interessati alla trama, possiamo avanzare la nostra offerta. La base minima per partecipare ammonta a tre euro e il contest dura trenta giorni. Se si raggiunge un plafond minimo, questo coprirà i costi di realizzazione e il libro potrà essere pubblicato.

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La piattaforma contiene, inoltre, uno spazio dedicato al dialogo tra autore e lettori/finanziatori, dove potersi confrontare direttamente, così come ricevere informazioni sul making of dei testi ed interagire con altri lettori.
Se non fosse per l’oggetto del contendere, perciò, non si tratterebbe d’altro che di una classica piattaforma di crowdfunding e di finanziamento dal basso, sulla fiducia. La novità di Bookabook, però, è che per la prima volta in Italia il prodotto su cui scommettere è un libro. La filosofia alla base di Bookabook è quella di realizzare un modello economico partecipato nel settore dell’editoria, così come già sperimentato in altri segmenti di mercato, evitando il confronto con gli operatori del settore come editori, librerie e catene di distribuzione.

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La prima proposta di BookAbook è stata ‘Solovki’, un giallo di Claudio Giunta, docente presso l’Università di Trento e già autore di saggi accademici, ma esordiente nel campo della narrativa, seguita dalla campagna per la produzione de ‘Gli scaduti’, progetto firmato dalla scrittrice Lidia Ravera.

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Nel corso del 2013 l’editoria tradizionale ha perso, rispetto all’anno precedente, il 9% dei lettori. Tuttavia, per quanto il mercato elettronico sia ancora piccolo, nel 2013 i lettori di e-book sono aumentati del 17% rispetto all’anno precedente. Complici di questa crescita sono stati sia lo strumento di lettura sia i prezzi dei titoli: il costo medio (dati 2013 al netto di IVA) di un libro cartaceo è di 17,31 euro mentre quello di un titolo digitale è di 8,63.
Non è possibile per adesso una previsione sul successo dell’iniziativa, che, nelle intenzioni dei suoi startupper, è destinata a cambiare il tradizionale rapporto tra autori e lettori, rivoluzionando il modo di leggere, ma, se la pubblicazione collettiva può servire ad alterare i tradizionali equilibri dell’editoria e a far emergere nuovi talenti, c’è da augurarsi che la fortuna di questa piattaforma vada ben oltre le loro speranze. Sebbene, infatti, nessun ruolo sia previsto per gli editori e benché BookAbook non sia un loro concorrente, gli utenti della community, che sono i soli a veder pubblicato in anteprima il libro, potrebbero diventare per gli editori stessi un pubblico-campione ai fini della verifica circa l’accoglienza di un libro, dunque offrendo loro un servizio, che, in ultima istanza, avrebbe il giusto potenziale per incrementare le vendite e, nel contempo, la qualità dell’offerta editoriale. Che sia la volta buona per veder sparire dagli scaffali delle librerie Barbara d’Urso e Bruno Vespa?

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Campagna choc in USA: mandare messaggi mentre si guida può essere mortale

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A nessuno piace essere fermato dalla polizia per una multa. Ma se l’avessi vista l’avrei multata. E quella multa avrebbe potuto salvarle la vita”. Queste le parole del vigile alla fine del video. 3.300 persone sono morte nel 2012 e altre 421mila sono rimaste ferite a causa di distrazioni sulle strade statunitensi. Molte stavano usando uno smartphone: per questo la NHTS (National Highway Traffic Safety) ha ideato una campagna in tv e sui social network: si chiama #Justdrive e questo è il video che la presenta. E attenzione, non vale solo in America: mandar messaggi o controllare le mail mentre si è alla guida può essere fatale in ogni parte del mondo. Anche in Italia.

Lo spot choc Usa che spaventa i cattivi guidatori

Fonte: La Stampa

Sicurezza stradale, vittime di incidenti in calo in Italia e nell’Unione Europea

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I dati diffusi dalla Commissione Ue registrano un calo dell’8% dei casi. Nel nostro paese la contrazione è del 6%: un andamento che si riflette anche su quello degli infortuni con mezzo di trasporto e in itinere che interessano i lavoratori e nel cui contrasto l’Inail è impegnato con numerose attività di prevenzione

BRUXELLES – Migliora la sicurezza stradale in Europa: nel 2013 il numero di vittime degli incidenti stradali in Ue è sceso dell’8% rispetto all’anno precedente. In Italia, invece, il calo registrato è pari al 6%. E’ quanto emerge dai nuovi dati sulla sicurezza stradale pubblicati dalla Commissione europea.

Per il secondo anno un miglioramento nelle statistiche. Il 2013 è secondo anno in cui si registra una diminuzione del numero di vittime di incidenti stradali in Europa: tra il 2011 e il 2012 si era, infatti, già verificata una contrazione del 9%. Anche allora il miglioramento aveva interessato l’Italia dove, nello stesso arco temporale, era stata registrata una diminuzione dei decessi legati alla strada pari al 5%. Dunque, lo scenario complessivo mostra segnali incoraggianti: a conferma di tutto questo anche i numeri dell’ultimo rapporto Aci-Istat che registrano una flessione del numero dei morti per incidenti – dal 2001 a oggi – da 8mila a circa 3600 casi.

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Miglioramento positivo, ma la realtà resta drammatica. La sicurezza stradale è un fenomeno complesso, il cui andamento si riflette in modo significativo anche su quello relativo agli infortuni sul lavoro, in particolare per quanto riguarda gli incidenti che accadono con mezzi e trasporto e in itinere (che si verificano nel corso del tragitto casa/lavoro e viceversa). Quanto “fotografato” dalla Commissione Ue trova, infatti, una conferma indiretta anche nei dati Inail relativi al 2012. Secondo le denunce pervenute all’Istituto, infatti, gli infortuni in occasione di lavoro – con mezzi di trasporto – nel 2012 sono state 43.959 (il 5,90% del totale), per una flessione del 14,40% rispetto all’anno precedente. Importanti anche i dati relativi agli incidenti in itinere: in generale, in Italia, nel 2012 sono stati 76.181 (il 10,23% del totale), per un calo del 7,76% sul 2011. Nello specifico degli infortuni in itinere con mezzo di trasporto, questi sono stati 56.913: il 14,12% in meno rispetto ai 66.271 casi dell’anno prima. L’andamento, pur segnalando un miglioramento certamente positivo, conferma tuttavia il permanere di una realtà ancora grave e per il cui contrasto l’Inail sta promuovendo una capillare attività di prevenzione lungo tutto il territorio nazionale.

Kallas: “Più vicino il dimezzamento dei casi entro il 2020”. I dati della Commissione Ue fanno valutare adesso con rinnovato ottimismo la possibilità di raggiungere l’obiettivo strategico del dimezzamento del numero di vittime di incidenti stradali entro il 2020. “Era estremamente importante che i buoni risultati del 2012 non restassero un fatto estemporaneo – ha spiegato il commissario Ue per la mobilità e i trasporti, Siim Kallas – L’Ue è sulla buona strada per conseguire gli obiettivi di sicurezza stradale fissati per il 2020. Ma non c’è spazio per alcun compiacimento se pensiamo che, ogni giorno, sulle strade d’Europa perdono la vita ancora 70 persone. È necessario continuare il nostro impegno congiunto a tutti i livelli per migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade europee”. E per ribadire l’importanza del valore della sicurezza sulle strade europee il 9 maggio prossimo la Commissione, in collaborazione con la presidenza greca dell’Ue, organizzerà ad Atene la Giornata europea della sicurezza stradale.

Fonte: INAIL

Non è penalmente responsabile il datore di lavoro per omessa vigilanza sul lavoratore negligente

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di Germano De Sanctis

Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15490 del 7 aprile 2014, ha affermato che il datore di lavoro è garante del puntuale rispetto delle misure prevenzionali, anche delegando un soggetto preposto, dotato dei necessari poteri e delle specifiche competenze, qualora le dimensioni aziendali rendano inevitabile tale scelta organizzativa.

La sentenza in questione ha dovuto decidere in merito alla correttezza della sentenza con cui la Corte d’appello aveva in precedenza confermato la sentenza del GIP che dichiarava il legale rappresentante di una società colpevole del reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., avendo, per colpa generica e specifica, causato la morte del lavoratore dipendente, deceduto a seguito delle gravi ustioni riportate dopo essere stato investito dalle fiamme improvvisamente sviluppatesi dai vapori di carburante, ancora presenti all’interno di un autoveicolo, non bonificato, che il predetto era intento a demolire, mediante l’uso di un cannello ossipropanico, senza che il medesimo avesse indossato adeguati indumenti ignifughi di protezione e avesse seguito le dovute procedure di cautela.

Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che la Corte d’Appello, aveva ignorato la rilevante circostanza, evidenziata dalla difesa, circa il fatto che l’organigramma aziendale (peraltro, acquisito agli atti del processo) dimostrava la presenza di un dipendente preposto dal legale rappresentante al taglio delle carcasse dei mezzi da demolire.
Invece, il giudice di merito, non valutando adeguatamente tale elemento probatorio, aveva concluso semplicisticamente per la penale responsabilità del legale rappresentante che non poteva discolparsi in quanto l’avere adempiuto a tutti gli obblighi di prevenzione degli infortuni previsti dalla legge non lo esonerava dall’obbligo di controllare e garantire l’effettiva osservanza delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, secondo il quale la Corte d’Appello aveva basato la sentenza di secondo grado su una giustificazione illogica ed apparente in ordine alla penale responsabilità per omessa vigilanza, finendo per condannare il ricorrente su basi oggettive, a cagione della mera posizione ricoperta.

BlogNomos

Pillole di Jobs Act. Analisi e commento della legge delega in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive

 

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di Germano De Sanctis

Come è ben noto, il Jobs Act si suddivide in due atti normativi distinti. Il primo atto è il D.L. n. 34/2014 che ha affrontato il tema dei contratti a tempo determinato e dell’apprendistato e che deve essere convertito in legge entro il 20 maggio prossimo.
Invece, il secondo atto normativo consiste in una legge delega recentemente presentata al Senato, in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive. Si tratta di un documento composto di in sei articoli, al loro volta, suddivisi in due capi.
Il disegno di legge in questione si occupa delle seguenti materie, con l’espressa previsione di una delega al Governo per ciascuna di esse da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo:

  • la riforma degli ammortizzatori sociali, al fine grado di creare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori;
  • il riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, allo scopo di garantire l’erogazione e la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario ed onogeneo delle relative funzioni amministrative;
  • la razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, attraverso la semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi;
  • il riordino delle forme contrattuali, al fine di implementare le opportunità dìingresso nel mercato del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, rendendoli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo;
  • il sostegno alla maternità ed allaconciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire un effettivo sostegno alla genitorialità, attraverso strumenti di tutela della maternità delle lavoratrici e soluzioni capaci di garantire le opportunità di conciliazione per la generalità dei lavoratori.

Esaminiamo nel dettaglio il testo del disegno di legge delega.

La delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali.

L’art. 1, comma 1, del disegno di legge delega, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
In particolare, l’art. 1, comma 2, lett. b), n. 3, del disegno di legge delega prevede espressamente l’universalizzazione del campo di applicazione dell’ASPI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite.
Si tratta di una diretta conseguenza della previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. a), n. 1, del disegno di legge delega che dispone l’impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa.
In altri termini, la recisione del “cordone ombellicale” tra l’impresa ed il suo lavoratore dipendente, già avviata con la Legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”), viene generalizzata, rendendo la nuova ASpI l’unica forma di sostegno al reddito in caso di disoccupazione volontaria, riconosciuta dall’ordinamento giuslavoristico, stante anche l’eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale (cfr., art. 1, comma 2, lett. b), n. 6, del disegno di legge delega).
Tale impostazione risulta ancor più evidente se si considera il fatto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), n. 5, del disegno di legge delega, è prevista, dopo la fruizione dell’ASpI, soltanto una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.

La delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive.

Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, l’art. 1, comma 2, del disegno di legge delega impegna il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge in questione, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive.
In mancanza del raggiungimento dell’intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato – Regioni in cui tale riforma dei servizi per il lavoro sarà posta, all’ordine del giorno provvederà il Consiglio dei Ministri esercitando il suo potere sostitutivo mediante apposita deliberazione motivata ex art. 3, D.Lgs. n. 281/1997.

Per quanto concerne la riforma dei servizi per il lavoro, appare molto interessante la previsione, contenuta nell’art. 2, comma 2, lett. c) del disegno di legge delega, dell’istituzione di un’Agenzia Nazionale per l’Occupazione, partecipata dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome e vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al cui funzionamento si provvederà con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del disegno di legge delega, verranno attribuzione all’Agenzia Nazione per l’Occupazione tutte le competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI.
Questo processo di costituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione verrà definito con il coinvolgimento delle parti sociali, le quali parteciperanno anche alla definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia medesima (cfr., art. 2, comma 2, lett. d), del disegno di legge delega).
Si tratta di una previsione importante, in quanto l’art. 2, comma 2, lett. f) del disegno di legge delega prevede una conseguente razionalizzazione degli enti ed uffici che, anche all’interno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e delle Province Autonome, operanti in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l’impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l’invarianza di spesa, mediante l’utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. In coerenza con quest’ultima previsione, l’art. 2, comma 2, lett. g), del disegno di legge delega prevede la possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione il personale proveniente dalle Amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della predetta lettera f), nonché di altre Amministrazioni. In altri termini, appare evidente la consapevolezza da parte del legislatore dell’impossibilità di governare un processo di razionalizzazione così complesso senza un’adeguata concertazione con le parti sociali.

Venendo al contenuto della delega in materia di politiche attive del lavoro, l’art. 1, comma 2, del disegno di legge delega elenca una serie di interventi “mirati”. Essi sono:
1. la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione (cfr., lett. a);
2. la razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego ed autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome (cfr., lett. b);
3. il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi (cfr., lett. c);
4. l’introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale (cfr., lett. l);
5. il mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (cfr., lett. o);
6. il mantenimento in capo alle Regioni e Province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro (cfr., lett. p);
7. l’attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione dell’utenza basati sull’osservazione statistica (cfr., lett. q).
Come appare evidente, si tratta di una serie di soluzioni che traggono il proprio fondamento dal meglio delle sperimentazioni effettuate negli ultimi anni in materia di politiche attive del lavoro, con l’intento di trasformarle da esperienze episodiche e sperimentali in attività sistematicamente garantite ai cittadini.

La delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti.

L’art. 3, comma 1, del disegno di legge delega impegna il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del disegno di legge delega, il Governo eserciterà la delega, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione, del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b) l’eliminazione e la semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, quali in particolare gli infortuni sul lavoro, e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) il rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
e) la revisione del regime delle sanzioni, che tengano conto della eventuale natura formale della violazione e favoriscano la immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
f) l’individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
g) la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’art. 4, comma 51, della Legge n. 92/2012 e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del D.L. n. 76/2013, n. 76, convertito in Legge n. 99/2013.

La delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali.

L’art. 4, comma 1, del disegno di legge delega evidenzia l’intento del legislatore di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo. Per raggiungere tale scopo, le legge in questione delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi che tengano, altresì, conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione Europea in materia di occupabilità:
1. l’individuazione e l’analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali (cfr., art. 4, comma 1, lett. a), del disegno di legge delega);
2. la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato all’art. 4, comma 1, lett. a), del disegno di legge delega, che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti (cfr., art. 4, comma 1, lett. b), del disegno di legge delega);
3. l’introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (cfr., art. 4, comma 1, lett. c), del disegno di legge delega);
4. la previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati (cfr., art. 4, comma 1, lett. d), del disegno di legge delega).
5. l‘abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), del disegno di legge delega, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative (cfr., art. 4, comma 1, lett. e), del disegno di legge delega).
L’art. 4 della legge delega è probabilmente la norma più significativa dell’intero articolato, in quanto contiene una serie di previsioni innovatrici che, qualora fossero realizzate, porterebbero un profondo mutamento dell’intero ordinamento giuslavoristico italiano.
Entrando nel dettaglio, appare evidente come la prima novità contenuta nella legge delega che balza subito all’attenzione dell’interprete sia la previsione di un codice semplificato del lavoro (definito “Testo organico”: cfr., art. 4, comma 1, lett. b), del disegno di legge delega). Si tratta di un obiettivo ambizioso, atteso che la realizzazione di un codice “di sintesi” dell’eterogenea e frammentaria disciplina in materia di diritto del lavoro risulta essere un compito molto arduo, sia da un punto di vista concettuale, che redazionale.
Inoltre, la legge delega prevede l’introduzione, eventualmente in via sperimentale di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti e l’introduzione (cfr., art. 4, comma 1, lett. b), del disegno di legge delega), nonché, anche in questo caso in forma eventualmente in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale (cfr., art. 4, comma 1, lett. c), del disegno di legge delega). Siamo di fronte ad un’ipotesi legislativa che, da un lato, cerca di circoscrivere tutte le forme di lavoro flessibile che hanno caratterizzato il mercato del lavoro negli ultimi dieci anni dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 276/203, dall’altro, delinea un percorso progressivo che favorisce l’applicazione più ampia possibile del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., attraverso un riconoscimento graduale in capo al lavoratore dei suoi diritti normativi e retributivi riconosciuti dall’ordinamento. Lo strumento giuridico per realizzare quest’intento sarebbe un contratto d’inserimento a tutele e retribuzioni crescenti, i cui contenuti sono, per il momento fumosi e non ben chiariti. Sarà compito dell’attuazione della delega (ove concessa dal Parlamento) a dover evitare che siffatta tipologia contrattuale non si trasformi in uno strumento di eversione dei diritti dei lavoratori, riuscendo a contemperare i confliggenti interessi dei datori di lavoro a contenere i casti della manodopera e quelli dei lavoratori ad avere un pieno riconoscimento dei propri diritto, attraverso la costituzione di stabili e duraturi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La delega al Governo in materia di maternità e conciliazione.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del disegno di legge delega, allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione, uno o più decreti legislativi recanti misure per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del disegno di legge in questione, il Governo dovrà esercitare la delega in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1. la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici (cfr., art. 5, comma 2, lett. a), del disegno di legge delega);
2. la garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (cfr., art. 5, comma 2, lett. b), del disegno di legge delega);
3. l’introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico (cfr., art. 5, comma 2, lett. c), del disegno di legge delega);
4. l’incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti, con l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro (cfr., art. 5, comma 2, lett. d), del disegno di legge delega);
5. il favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi (cfr., art. 5, comma 2, lett. e), del disegno di legge delega);
6. la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (cfr., art. 5, comma 2, lett. f), del disegno di legge delega);
7. l’estensione dei principi in materia di maternità e conciliazione contenuti nel disegno di legge delega, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (cfr., art. 5, comma 2, lett. g), del disegno di legge delega).
Dall’esame dei molteplici criteri direttivi della delega su questa materia, risulta molto interessante l’introduzione di un c.d. “tax credit”, inteso come strumento d’incentivazione del lavoro (subordinato ed autonomo) femminile, mirato a favorire un ben determinato target di lavoratrici madri in specifiche condizioni di disagio economico (cfr., art. 5, comma 2, lett. c), del disegno di legge delega). Si ha l’impressione che il legislatore nazionale voglia trasferire all’interno dell’ordinamento giuslavoristico l’esito delle varie sperimentazioni effettuate in materia da parte delle Regioni italiane attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo, nell’arco della programmazione 2007-2013. Tuttavia, tali esperienze privilegiavano l’erogazione di risorse economiche capace di fronteggiare, al contempo, anche la difficoltà di accesso al credito, attraverso l’erogazione di bonus (assunzionali o di autoimprenditorialità) capaci d’immettere liquidità finanziaria immediata nel circuito economico di riferimento. Invece, la scelta governativa parrebbe limitarsi ad un mero credito d’imposta che, per quanto salutare, non avrebbe la medesima forza dirompente.

Le disposizioni comuni per l’esercizio delle deleghe.

Infine, l’art. 6 del disegno di legge delega delinea una serie di disposizioni mirate a garantire un rapido esercizio della delega da parte del Governo, senza, peraltro, comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Merita attenzione la previsione contenuta nell’art. 6, comma 4, del disegno di legge delega, la quale dispone che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge delega, il Governo può adottare, ovviamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal Parlamento, ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Si tratta evidentemente di una clausola di salvaguardia che permette al legislatore delegato di operare le eventuali azioni di manutenzione legislativa che si possano rendere necessarie nel corso dell’immediatezza dell’esercizio della delega in una materia così delicata come è il diritto del lavoro.

ECCO LA TOP 20 DEI MESTIERI ANTI CRISI.

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di Michele De Sanctis

Gli ultimi dati sulla disoccupazione sono stati uno shock: quella generale è quasi giunta al 13%, mentre quella giovanile si attesta intorno al 43%, così come quella femminile che supera abbondantemente il 40%, con punte drammatiche nel Meridione, dove si arriva a toccare il 60%. Per non parlare, poi, dei tanti precari, che, sì, un lavoro ce l’hanno ma vivono nella costante incertezza del futuro.
Tuttavia, tra lo sconcerto di questi dati drammatici, capita ancora di leggere notizie migliori, di quelle che ti fanno tirare un mezzo sospiro di sollievo e sperare nella ripresa che, come Godot, continua a non arrivare, rimandando sempre a domani.

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A diffondere un po’ di ottimismo, stavolta, è la CGIA, Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato. Sulla base dei dati forniti dalle Camere di Commercio, uno studio della CGIA di Mestre analizza, infatti, il trend di crescita delle principali attività di artigianato dal 2009 al 2013, stilando una graduatoria dei settori che, nonostante la congiuntura, sono in forte espansione.
Pizza al taglio, gastronomie, rosticcerie, friggitorie, addetti alle pulizie, estetiste, serramentisti, panettieri, ma anche giardinieri, gelatai e tatuatori: sono queste le principali attività artigianali che battono la crisi.

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In testa alla classifica, tra le attività che nel corso del 2013 hanno fatto registrare un maggior incremento %, i tatuatori e tutto l’artigianato del food, a partire da quello dei gelatai e dei maestri pasticceri, settore che già a Rimini, durante l’ultimo Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria e della Pasticceria Artigianale, aveva fatto parlare di sé.

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Ma bene vanno anche le altre tipologie di imprese comprese nella top 20 dei mestieri anti crisi. Stando, infatti, ai risultati diffusi dall’associazione degli artigiani, nel 2013 le prime 20 attività artigianali in maggiore crescita hanno creato almeno 24 mila nuovi posti di lavoro. Il criterio di discrimine tra le professioni artigiane più performanti dello scorso anno si è basato in primis sull’ordinamento delle imprese artigiane in senso decrescente rispetto al tasso di crescita (rapporto % tra nuove iscrizioni effettuate nel corso dell’anno e numero di imprese attive), dato che fornisce una misura relativa di quanto le nuove attività pesino effettivamente sullo stock di imprese. In seconda istanza, sono state incluse nella graduatoria le attività che hanno registrato un congruo numero di iscrizioni di nuove attività nel 2013 (almeno 400), che da sole rappresentano oltre il 75% delle nuove iscrizioni di imprese. Sono state da ultimo escluse dalla graduatoria quelle attività che non consentivano una descrizione sufficientemente specifica della professione associata a causa della molteplicità di figure professionali di riferimento.

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Da questo studio è emerso che al secondo posto, dopo i tatuatori, (che hanno segnato la più marcata variazione positiva con un +442,8%), seguono i pasticceri, con +348%.
Tuttavia, la CGIA invita alla cautela nell’interpretazione di questi incrementi; molte delle categorie, infatti, sono composte da un numero di attività abbastanza contenuto, il che significa che bastano piccoli incrementi in termini assoluti per far aumentare a dismisura il dato percentuale.
Infine, ecco la top 20 dei mestieri che battono la crisi:
1. Preparazione di cibi da asporto (Pizza al taglio, gastronomie, rosticcerie, friggitorie ecc.)
2. Addetti alle pulizie generali di edifici
3. Estetisti
4. Serramentisti e montatori di mobili
5. Panettieri
6. Giardinieri
7. Gelatai
8. Intonacatori/stuccatori
9. Sartoria e confezione su misura di abbigliamento
10. Confezione in serie di abbigliamento.
11. Tassisti
12. Confezioni di accessori per l’abbigliamento
13. Fotografi/riprese video matrimoni/commerciali
14. Fabbricazione di borse, pelletteria e selleria
15. Attività di tatuaggio e piercing
16. Programmatori di software
17. Riparatori/manutentori di computer e periferiche
18. Trasporti NCC (servizi di noleggio con conducente)
19. Disegnatori grafici
20. Pasticceri.

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CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO STAMPA DELLA CGIA E VISUALIZZARE I DATI

Cautele a parte, io vorrei leggere analisi simili ogni giorno. 24 mila posti è un numero che, grosso modo, corrisponde a quello dei dipendenti FIAT in Italia, perciò evviva l’artigianato italiano: le nostre PMI che tengono nonostante tutto, che restano il cuore ancora pulsante della nostra economia.

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La probabile Caporetto della Lista Tsipras

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di Pierpaolo Farina, da Qualcosa di Sinistra, 8 aprile 2014

Forse le aspettative erano troppo grandi, perché già si pensava, un paio di mesi fa, al primo passo per qualcosa di decente da votare a Sinistra. Ma rimane il fatto che l’Altra Europa, la lista che riunisce le varie anime a sinistra del PD per cercare di superare il 4% alle Europee, rischia di trasformarsi nell’ennesimo fallimento.
C’è chi è più ottimista e fa bene ad esserlo, perché a questo mondo un po’ di sano ottimismo ci vuole, ma davvero nutro poche speranze circa la sopravvivenza della lista non solo nell’urna, ma anche dopo, qualora dovesse strappare qualche europarlamentare nella ripartizione dei seggi. Nei primi sondaggi, “la sinistra unita per Tsipras” si aggirava attorno al 7%: un risultato apprezzabile, un mezzo trionfo visti i risultati passati.
Ora invece la lista è data da tutti sotto la soglia di sbarramento. Perché? Anzitutto, per il solito snobismo radical chic di chi ha preso in mano la lista, che ha imposto quattro nomi e un simbolo da far votare a chi aveva aderito all’appello, togliendo la parola “SINISTRA” dal nome: un mezzo suicidio annunciato, visto che non si tratta di un partito con solide radici e ben rappresentato sulla scena mediatica.
Se a questo poi aggiungiamo che non c’è nessun leader carismatico forte da contrapporre ai due che si stanno fronteggiando in questa tornata (Renzi e Grillo), il gioco è fatto: infatti, Tsipras è un leader greco, per giunta comunista, che non parla italiano e che ha una copertura mediatica ridotta. E infatti questo spiega perché sia qui molto spesso: la Sinistra in Italia è il tallone d’Achille della sua candidatura.
Negli altri paesi europei ci sono partiti con una tradizione consolidata (e anche in crescita, come Melenchon in Francia, al 10%), qui siamo al casino, perché i vari azionisti della lista non solo si guardano in cagnesco, ma dopo il 25 maggio torneranno a cantarsele come e più di prima. Senza contare che molte delle candidature forti che potevano esserci (la Spinelli, Ovadia, Curzio Maltese) si son già bruciate da sole, annunciando che, in caso d’elezione, lasceranno il posto a quello dopo in lista. Una genialata che ha alienato migliaia di voti e dimostra anche una profonda ignoranza delle più basilari regole di comunicazione politica.
Deve averlo ben fiutato Sonia Alfano, a cui venne chiesto di candidarsi tramite Ingroia (a volte ritornano), ma rifiutò perché “c’erano persone incompatibili con la mia storia” (e ci credo, andava ai convegni di Forza Nuova, a suo agio con gente di sinistra non ci si poteva trovare).
Mi auguro di avere torto marcio e, per quel che mi riguarda, voterò la lista. Quel che è certo è che così, a Sinistra del PD, non si può continuare.

Fonte: Qualcosa di Sinistra

NAPO, L’EROE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

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di Michele De Sanctis

Napo è l’eroe di un’omonima serie di cartoni animati, creato nell’ambito di un consorzio formato da INAIL (Italia), HSE (UK), DGUV (Germania), INRS (Francia) SUVA (Svizzera) e AUVA (Austria), introdotto in occasione dell'”Anno europeo della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro” (1992-1993) e del festival del cinema “Thessaloniki International Film Festival” del 1992. Rappresenta la figura del lavoratore, indipendentemente dal ramo industriale o dal settore professionale, perciò non è legato a una professione o a un ambiente di lavoro specifico, la sua personalità e il suo aspetto fisico rimangono costanti in tutti i video.

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Napo è una persona qualunque, né buono né cattivo, né giovane né vecchio. È un personaggio culturalmente neutro, un lavoratore volonteroso, che incorre in situazioni che sfuggono al suo controllo, ma che è anche in grado di identificare i pericoli e i rischi degli ambienti di lavoro e sa dare consigli per migliorare la sicurezza e l’organizzazione del lavoro.
Simpatico, accattivante, capace di forti reazioni ed emozioni. Chiunque, quindi, può identificarsi in lui, dal giovane lavoratore al senior.

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La casa di produzione di Napo è la francese Via Storia che si aggiudicò l’appalto per la realizzazione di un primo video sulla segnaletica di sicurezza, “Best Signs Story”, successivamente presentato all'”Edinburgh International Film Festival” nel 1998 e premiato al Congresso mondiale tenutosi a San Paolo in Brasile nel 1999 nonché nell’ambito di alcuni festival nazionali del cinema in Francia e in Germania.

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Nel 2003 l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di Bilbao manifestò interesse per un nuovo video, raggiungendo un accordo con il Consorzio Napo in ordine alla distribuzione dello stesso da parte dell’Agenzia a tutti gli Stati membri, ai Paesi candidati all’adesione e ai Paesi dell’EFTA con disposizioni chiare sull’uso non esclusivo, sui diritti e sui costi. La collaborazione continua a tutt’oggi.

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Il motto di Napo per un posto di lavoro più sicuro, più sano e migliore è “la sicurezza con un sorriso”. Il contenuto di ogni video, infatti, mira a sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di adottare i comportamenti idonei e le misure di protezione sempre attraverso brevi storie, dal taglio umoristico e in animazione computerizzata.

CLICCA QUI PER VEDERE I VIDEO DI NAPO

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Fecondazione eterologa, cade il divieto. La Consulta: legge 40 incostituzionale

I giudici bocciano la norma che proibiva il ricorso a un donatore esterno
di Flavia Amabile, da La Stampa, 9 aprile 2014

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La Consulta ha deciso: il divieto di eterologa nella legge 40 è incostituzionale. Ora anche le coppie sterili potranno accedere alla fecondazione. Si tratta dell’ennesimo provvedimento che ridisegna la legge 40 modificandola in una sua parte essenziale rispetto alla formulazione originaria del 2004.

CHE COSA CAMBIA
Da questo momento, quindi, sarà possibile ricorrere a donatori di ovociti e spermatozoi quando uno dei due partner è sterile. Come prima del 2004 sarà lecita l’ovodonazione; mentre qualsiasi uomo fertile potrà donare il proprio seme.

LE ASSOCIAZIONI
«La sentenza di oggi della Corte Costituzionale che ha cancellato il divieto di eterologa previsto dalla legge 40 del 2004 ha valore di legge e non è oppugnabile. Da oggi non potrà mai più essere emanata dal Parlamento una legge che prevede il divieto di fecondazione di tipo eterologa. Tale decisione vale per tutti i cittadini italiani che hanno problemi di sterilità. nessun vuoto normativo, ma con la legge 40 così modificata garanzie per i nati e per le coppie», dichiarano l’ avvocato Filomena Gallo e Gianni Baldini, legali del procedimento di Firenze, i primi a sollevare il dubbio di legittimità costituzionale sull’eterologa, che hanno seguito 17 casi su 29, e rispettivamente segretario dell’Associazione Luca Coscioni e docente dell’università di Firenze. Ma la battaglia contro la legge 40 non è ancora terminata. «Il prossimo obiettivo è quello dell’abolizione del divieto di ricerca sugli embrioni», annuncia Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni.

GOVERNO IN CAMPO
Sembra di diverso avviso il ministro della salute Beatrice Lorenzin: «Una legge svuotata. Richiede un intervento parlamentare», ha detto a margine degli Stati Generali della Salute. «Aspettiamo di poter leggere le motivazioni» della sentenza, che ovviamente recepiamo – ha aggiunto – anche se dobbiamo capire tutte le implicazioni che ne derivano». La ministro ha inoltre osservato che «in Italia non siamo ancora a attrezzati dal punto di vista normativo». Ad esempio per quello che riguarda «l’anonimato di coloro che cedono i gameti», «il diritto dei bimbi che nasceranno ad essere informati di chi sono i loro genitori», «il tipo di le analisi da fare per chi cede i gameti». Queste, per il ministro, «sono materie complesse che non possiamo risolvere con una cosa amministrativa». Pertanto, «è giusto che il parlamento faccia la sua parte e dia delle scelte di fondo su questi temi». Come ministero della Salute, «quello che possiamo fare sul piano parlamentare lo facciamo, quello che richiede una riflessione più profonda, perché la legge 40 è stata del tutto svuotata, necessita di un intervento parlamentare».

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LE REAZIONI DELLA POLITICA
Le resistenze sono ancora tante. E le reazioni alla notizia lo dimostrano. Il mondo cattolico è salito immediatamente sulle barricate. Famiglia Cristiana parla di «fecondazione selvaggia per tutti», di «ultima follia italiana». L’Accademia Pontificia per la Vita manifesta «sconcerto e dispiacere» e teme riflessi sia sulla coppia sia sul nascituro. Anche gli esponenti politici di area cattolica recalcitrano. Per Eugenia Roccella, di Ncd, «si apre una deriva molto pericolosa: cade il diritto di ogni nato a crescere con i genitori naturali», mentre secondo Paola Binetti, dell’Udc, si consuma una «grave attacco alla famiglia». Sel si colloca ovviamente sul fronte opposto. Positivi anche i commenti che arrivano dal Pd, dove però emerge anche la richiesta, avanzata da Maria Spilabotte e Donata Lenzi, di un intervento per aggiornare la normativa nel suo complesso. Un punto, questo, toccato con accenti ben più netti dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin: «La legge è stata svuotata, serve un intervento del Parlamento. In Italia non siamo ancora a attrezzati dal punto di vista normativo», aggiunge. Ed enumera una serie di nodi: «l’anonimato di coloro che cedono i gameti», «il diritto dei bimbi che nasceranno ad essere informati di chi sono i loro genitori», «il tipo di analisi da fare per chi cede i gameti».

LA CORTE DIVISA
Anche all’interno del collegio di 15 giudici costituzionali, comunque, la decisione non è stata unanime, né facile, a riprova del fatto che il tema è complesso. I rumors dicono che al momento di andare ai voti, il sì all’eterologa ha trovato una maggioranza risicata. Alla conta il risultato sarebbe stato 8 a 7, e questo segnala una spaccatura. Ma la Corte è un organo collegiale e conta la decisione conclusiva, una «decisione coraggiosa», secondo molti osservatori, che «fa cadere una discriminazione», sottolineano i legali delle coppie e le organizzazioni che le rappresentano, come le associazioni Luca Coscioni e Sos Infertilità, perché mette fine alla distinzione tra coppie di serie A e coppie di serie B. Le motivazioni della sentenza spiegheranno nel dettaglio perché la Corte ha deciso in questa direzione. Ma certamente il cardine della decisione è la difesa del diritto di uguaglianza.

Fonte: La Stampa

Politiche, Diritti & Cultura