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RC AUTO: STANGATA IN ARRIVO E RIFORME SUL TAVOLO DEL GOVERNO. COME CORRERE AI RIPARI!

Stando alle curve dei grafici, negli ultimi tre anni il premio per l’assicurazione RC Auto è sceso. Noi, forse, non ce ne siamo accorti, ma, mentre tra il 2004 e il 2010, questa tipologia di polizze, anno dopo anno, ha fatto registrare costanti e continui aumenti, dal 2011 non ci sono stati ulteriori rincari. È stato, infatti, il 2010 l’anno in cui i prezzi hanno raggiunto il loro picco massimo. Tuttavia, con il 2015 potrebbe arrivare una nuova stangata: a dichiararlo sono state le principali associazioni nazionali dei consumatori, che, proprio in previsione di questa probabile inversione di tendenza, hanno dato l’allarme.

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di Michele De Sanctis

La fonte che anticipa questa novità è Segugio.it, su cui troviamo i dati rilevati da Adusbef e Federconsumatori con riferimento al periodo 2004-2013. I dati mostrano, appunto, come in quest’arco temporale i costi medi delle RC Auto siano più che raddoppiati, da 391 euro nel 2004 a quasi 1250 nel 2013 (un aumento di circa 859 euro, pari al 235%). Il trend ascendente ha, tuttavia, subìto un’inversione dopo il picco del 2010. Inversione dovuta anche al ridotto utilizzo che gli italiani, a causa della crisi, hanno iniziato a fare di auto e moto per spostarsi, con conseguente calo degli incidenti e relativa discesa dei premi. E se nel 2010 abbiamo raggiunto il punto massimo finora registrato dalla curva dei costi, nel 2014 questa discesa ha toccato il punto più basso mai rilevato negli ultimi dieci anni. Ma, proprio per questo, nel 2015 tale curva è destinata a riprendere la sua salita.

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Per noi automobilisti può, allora, risultare utile verificare se è il caso o meno cambiare assicurazione. L’obiettivo non è solo il risparmio, ma anche quello di assicurarsi un livello più basso di polizza. Comunicare di voler cambiare assicurazione, in effetti, non vuol dire solo pagare meno con una nuova compagnia, ma anche riuscire a negoziare condizioni migliori col vecchio assicuratore. Per esempio, concordando delle modifiche contrattuali, si può raggiungere un massimale RC più elevato: cioè, in caso di incidenti gravi si è più tutelati. La rinegoziazione dei termini contrattuali non è ipotesi peregrina: in questo momento, infatti, le compagnie potrebbero essere disposte a concedere qualcosa in più per non perdere il vecchio cliente o per conquistarne uno nuovo. Certo, dipende sempre dal cliente…per intenderci, quel tipo di persona, che non scambia la RCA per una sorta di ammortizzatore sociale, simulando incidenti e cambiando assicuratore subito dopo essersi fatto conoscere. Un altro esempio di condizioni vantaggiose a costo zero è quella di una rivalsa più permissiva. Da qualche tempo, i tanti comparatori sul mercato (segugio.it; facile.it; cercassicurazioni.it; mybestoption.it, ad esempio) danno molta enfasi a questo tipo di aspetti. Oppure potreste ottenere qualche vantaggio con la cosiddetta formula di guida. Le formule di guida sono tre: esperta, guida a conducenti indentificati e libera. Di norma, più selettiva è la formula di guida adottata e meno si paga. Facciamo un esempio pratico per capire meglio: se sono solo io a guidare la mia macchina, ho una riduzione del premio assicurativo, ma non posso farla guidare a nessun altro.

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Un’ulteriore opportunità di risparmio arriva dal settore bancario. Gli istituti di credito si stanno spostando sempre di più sul ramo danni e dunque anche sui prodotti relativi alla RC Auto. Alcuni istituti, ad esempio, offrono polizze scontate sulla base dei chilometri percorsi. Va detto, però, che questo tipo di condizioni ormai sono praticate anche dalle altre compagnie assicurative e che, nel caso delle banche, la contropartita spesso consiste nella sottoscrizione di prodotti della banca stessa o di titoli azionari. Valutate, quindi, caso per caso se questo tipo di scelta vi convenga davvero o no.

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Sul versante normativo, nei prossimi mesi per tutti gli automobilisti e motociclisti sarà utile seguire l’attività del Governo, visto che sul tavolo del Consiglio dei Ministri è tornata la riforma del settore RC Auto, cui aveva già messo mano l’esecutivo di Enrico Letta. Ricorderete senz’altro le numerose polemiche che sul punto c’erano state tra dicembre 2013 e l’inizio dell’anno. Ebbene, seppur inizialmente stralciata dal decreto Destinazione Italia, con rinvio senza data a separata disciplina, la riforma del mercato assicurativo ora potrebbe tornare nelle vesti di decreto o all’interno del disegno di legge sulla concorrenza. Stando ai primi rumors diffusi dalla stampa, la riforma dovrebbe eliminare i tanti obblighi vigenti, a partire da quello dell’ispezione preventiva, anche se il cliente potrà comunque sottoporvi il proprio veicolo, in cambio, però, di riduzioni e sconti predeterminati sul premio. Quanto all’installazione delle cosiddette black box, le imprese potranno offrirla a carico proprio, stante, anche in questo caso, l’obbligo di ridurre il premio in misura minima prefissata e di accettare i risultati delle registrazioni come prova in giudizio. Le scatole nere potranno essere proposte anche per le moto.

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In caso di sinistro, le assicurazioni potranno avvalersi del risarcimento in forma specifica per i danni ai veicoli entro 60 giorni. In altre parole, il veicolo incidentato sarà obbligatoriamente riparato entro tale periodo, per essere poi revisionato, pena il rischio di una segnalazione al Dipartimento del Ministero dei Trasporti che si occupa di omologazioni e sicurezza stradale. Ad ogni buon conto, le compagnie assicurative non potranno in alcun caso limitare la libertà di scelta dell’assicurato per quanto concerne l’officina a cui rivolgersi per le necessarie riparazioni. A liquidare il danno sarà, però, l’assicurazione del responsabile civile: verrà, quindi, meno il meccanismo di indennizzo diretto, introdotto dal D.Lgs 209/2005. Inoltre, i nuovi contratti assicurativi dovranno specificare in maniera palese le variazioni di premio in base al meccanismo del bonus/malus.

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Da ultimo, si evidenzia che stavolta non sono stati riproposti quei punti della prima stesura del governo Letta su cui l’opinione pubblica si era maggiormente scontrata. Nulla, infatti, è stato detto circa l’obbligo di inserire nel contratto clausole che prevedano prestazioni di servizi medico-sanitari a fronte di una riduzione del premio, mentre sembra che sia definitivamente saltato il termine decadenziale di 90 giorni dalla data del sinistro per presentare richiesta di risarcimento.

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DANNI DA INSIDIE STRADALI: ECCO UN CASO IN CUI SPETTA IL RISARCIMENTO.

Per i danni da omessa manutenzione della strada a risponderne è il Comune, a meno che non venga dimostrato il caso fortuito – Corte di Cassazione Civile, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22528.

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di Michele De Sanctis

Se il pedone scivola su un ‘cubetto instabile’ non visibile né segnalato, il Comune deve risarcire il danno. È quanto ha stabilito la IV Sezione della Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 23 ottobre 2014, n. 22528. I giudici di Piazza Cavour nel cassare la precedente decisione d’appello, che aveva risparmiato il Comune dalla condanna, ha richiamato un ragionamento giuridico su cui si fonda un orientamento ormai pacifico sia in giurisprudenza che in dottrina. Tale ragionamento poggia sulla figura pretoria della cd. insidia stradale e del trabocchetto, per cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a mantenere il patrimonio stradale in uno stato tale da impedire che l’utente possa subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’esistenza di situazioni di pericolo occulte e imprevedibili.

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Questi i fatti. In primo grado il Tribunale accoglieva la richiesta di risarcimento danni avanzata da un pedone per un sinistro occorsogli nel comune di Guardia Sanframondi. Tuttavia, tale decisione veniva rigettata in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli, che dava ragione al Comune.

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Per la Cassazione, al contrario, il caso doveva essere esaminato alla luce dei principi di cui all’art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia). La Corte, infatti, ha dapprima richiamato una consolidata sequenza di decisioni in materia (per tutte cfr. Cass. n. 9546/2010), basata, peraltro, su una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, rispetto alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni). Successivamente il giudice ha affermato che “la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato”. Questa presunzione può essere superata solo con la prova del caso fortuito che – ha rilevato la Cassazione – non sussiste nel caso in esame, dal momento che il danneggiato è caduto “in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo”.

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Per questi motivi, la Corte ha accolto il ricorso del pedone e rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Di seguito in testo della sentenza Cass. n. 22528 del 23 ottobre 2014.

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Fatto e diritto

R.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28.5.2010 che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Guardia Sanframondi in un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, causato dallo scivolamento dell’attuale ricorrente, all’epoca dei fatti minore, su un cubetto instabile della pavimentazione stradale “non visibile, né segnalato”, che gli aveva causato lesioni personali alla caviglia sinistra.
Resiste con controricorso il Comune di Guardia Sanframondi.
I motivi esaminati congiuntamente sono fondati ed il ricorso va , quindi, accolto.
L’errore del ragionamento giuridico, compiuto dalla Corte di merito sta nell’avere applicato al caso in esame una giurisprudenza ormai superata basata sui caratteri dell’insidia e trabocchetto.
Questa Corte, viceversa, con una sequenza consolidata di decisioni, da Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 a Cass. 22 aprile 2010 n. 9546 sino a recentissime pronunciate – con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni – ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.
Le censure, unitariamente considerate, pongono in evidenza gli errori di applicazione delle norme giuridiche rispetto alla fattispecie come circostanziata, per fatto illecito e responsabilità da custodia, dovendo, viceversa, il caso essere esaminato alla luce dei principii di cui all’art. 2051 c.c..
La cassazione avviene con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, con vincolo di attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati, e ribaditi nel precedente di questa Corte del 22.4.2010 n. 9546; Cass. 15.10. 2010 n. 21329). Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

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REVISIONE AUTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE.

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In occasione dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla carta di circolazione, facciamo un po’ di chiarezza anche sugli obblighi in materia di revisione auto, già operativi dalla scorsa estate.

di Michele De Sanctis

Come previsto dalla Circ. MIT prot. n. 2083 del 20 giugno 2014 dedicata alle nuove modalità operative revisioni e collaudi, entrata in vigore il 14 luglio, per chi non sottopone il proprio veicolo a revisione non ci sono più giustificazioni che tengano. Il controllo, infatti, è direttamente gestito dal sistema informatizzato degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che memorizza le date di controllo e, di conseguenza, quelle di scadenza. Anche la prenotazione viene ora registrata online e se ci si dimentica (o se si fa finta di essersene scordati) la sanzione scatta in automatico: la mancata revisione viene adesso immediatamente evidenziata nei terminali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, quindi, provvede a comminare al trasgressore una contravvenzione a partire da 155 euro, oltreché a sospendere la carta di circolazione sino all’avvenuta revisione. In questa eventualità ci si potrà potrà servire del proprio mezzo solo per raggiungere l’officina presso cui effettuare la revisione. In caso contrario si viene nuovamente sanzionati. All’obbligo in questione corrispondono diverse ipotesi di trasgressione, per le quali sono previste altrettante sanzioni: se, per esempio, venite sorpresi in autostrada con un veicolo non revisionato, rischiate una contravvenzione che può variare dai 159 ai 639 euro, oltre il fermo amministrativo della vettura. Ma esaminiamo meglio quali sono i nostri doveri quando arriva il momento di portare la macchina a fare la revisione.

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Innanzitutto, è bene capire quando si debba fare la revisione. A tal proposito, chiariamo subito che non esiste un solo tipo di revisione. La revisione, infatti, può essere periodica, annuale (come nel caso delle vetture a noleggio con conducente – NCC, dei taxi e degli autobus), ovvero straordinaria (che può anche essere parziale e disposta d’ufficio, come succede in occasione di alcuni incidenti stradali). Quella che interessa tutti noi, comuni automobilisti è sicuramente la revisione periodica, riservata alle autovetture con massa massima complessiva inferiore o pari a 3,5 tonnellate. Questa revisione, in particolare, è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima.

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Ma passiamo alla nota dolente. Quanto costa revisionare l’auto?
Fondamentalmente i costi possono variare dai 45 a 65 euro a seconda se vi rivolgiate alla MCTC o a un’officina autorizzata. Tuttavia, come sappiamo tutti e come, soprattutto, sa chi possiede un’auto un po’ datata, è molto probabile che la revisione comporti delle spese extra, per l’eventuale sostituzione di alcuni componenti: ad esempio le luci (il cui costo è pari a circa 10 euro a lampadina), gli pneumatici (con costi variabili in base alla mescola, alla tipologia, alla marca, ecc.) o le pasticche dei freni, che hanno un costo medio che si aggira tra i 100 e i 150 euro.

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Per effettuare la revisione auto ora obbligatoriamente bisogna prenotarla presso un’officina autorizzata del comune di residenza ovvero presso la locale sede della Motorizzazione Civile. Ma, in questo caso, per essere ammessi alla visita di revisione del veicolo è necessario fare prima domanda presso lo sportello informazioni, compilando il modello TT2100 (meglio noto come foglio giallo) con i dati del proprietario del veicolo da revisionare. A quel punto bisogna andare allo sportello revisioni portando anche la carta di circolazione originale (tranne nel caso in cui questa sia stata ritirata da un organo di polizia) e l’attestazione dell’avvenuto versamento di 45 euro sul conto corrente n. 9001.

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Si diceva in apertura che ormai viene tutto registrato on line. Anche se la revisione viene effettuata presso un’officina privata. Il meccanico, infatti, ha l’obbligo di inserire quotidianamente sul portale della Motorizzazione Civile tutte le prenotazioni di revisione auto che riceve durante la giornata e, nel farlo, deve, altresì, associarvi il pagamento sul conto corrente in base alla tariffa precedentemente stabilita. Al termine della revisione – e comunque entro un’ora dall’avvenuto controllo – il meccanico dovrà necessariamente inviarne conferma alla MCTC, sempre tramite portale. Solo quando questi dati saranno trasmessi, il proprietario del veicolo potrà ricevere il tagliando di aggiornamento. Addio, dunque, al timbro del meccanico, che, in passato serviva a certificare la correttezza del processo di manutenzione e di revisione dell’automezzo, ma che, nel contempo, favoriva il moltiplicarsi di condotte ai limiti dell’illegalità, quando non anche illecite. Con questo nuovo sistema, quindi, una volta inseriti i dati nel portale della Motorizzazione, in modo del tutto automatico, i terminali del Ministero memorizzano la data della prossima scadenza: presupposto per la sanzione di cui si parlava poc’anzi, in caso di inottemperanza. Tali regole sono valide in tutto il territorio nazionale tranne che per le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano.

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Prestate, infine, attenzione alle verifiche su strada da parte delle forze dell’ordine. Le pattuglie stradali sono, infatti, sempre più connesse: anche loro, peraltro, hanno accesso ad uno speciale database in cui reperire l’elenco delle auto che circolano senza revisione. Inoltre, gli strumenti di controllo della velocità su strada possono. altresì, servire per verificare l’avvenuta revisione (e anche il pagamento del bollo auto). Nessuna scappatoia, dunque, per i trasgressori e gli smemorati. Ai controlli non si sfugge. E voi? Avete controllato quando vi tocca la prossima revisione?

Leggi il testo integrale della Circ. MIT prot. n. 2083 del 20 giugno 2014 e della Circ. n. 15684 dell’11 luglio 2014 – Integrazioni Circ. 2083/2014.

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CARTA DI CIRCOLAZIONE: TUTTE LE NOVITÀ DAL 3 NOVEMBRE.

di Michele De Sanctis

Il prossimo 3 novembre sembra essersi trasformato in una sorta di D-Day per milioni di italiani, che ogni giorno affollano le strade del Paese a bordo dei propri mezzi di circolazione e che, negli ultimi giorni, si mostrano quanto meno preoccupati dinanzi all’incombere di un nuovo obbligo. L’ansia, in effetti, regna un po’ dappertutto – e solitamente va di pari passo con i dubbi sul contenuto delle nuove disposizioni – soprattutto in quelle famiglie che lasciano al figlio l’uso della macchina del padre o della madre. Da lunedì, infatti, chi utilizza per più di 30 giorni un veicolo intestato a un’altra persona dovrà essere in grado di mostrarlo sulla carta di circolazione, vale a dire che da lunedì sarà necessario modificare l’intestazione di un veicolo in dotazione da più di 30 giorni a un individuo diverso dal suo reale proprietario. L’obbligo in questione discende dall’art.11 della legge 29 luglio 2010 n. 120 che, aggiungendo all’art. 94 del Codice della Strada il comma 4-bis, ha introdotto il divieto di intestazione fittizia dei veicoli, sia sulla carta di circolazione sia sul certificato di proprietà, ovvero sul certificato di circolazione dei ciclomotori. Ma quest’obbligo a chi si rivolge davvero? È giustificato il timore delle famiglie italiane? Scopriamolo insieme.

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L’intento della norma in esame è quello di eliminare le distorsioni e, in generale, i pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate, arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri, all’individuazione degli effettivi responsabili della circolazione dei veicoli e alla lotta contro i fenomeni di evasione fiscale e le frodi assicurative. Per coloro che non si uniformeranno alle nuove disposizioni sono previste sanzioni piuttosto severe: da euro 705 a euro 3.526. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è inviata all’ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

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L’ambito di applicazione della norma, sia soggettivo che oggettivo, è stabilito dalla Circolare n.15513 del 10 luglio 2014, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un regolamento esecutivo della disposizione introdotta ben quattro anni fa e che sarà in vigore, per l’appunto, dal 3 novembre. Saranno in primo luogo colpite tutte quelle auto temporaneamente intestate in comodato d’uso, in particolar modo nei vari casi di locazione in assenza di conducente e di locazione senza conducente da affidare ai corpi di polizia locale. Saranno, inoltre, coinvolte quelle situazioni di intestazioni di veicoli a soggetti incapaci di agire oltreché i casi trust finanziario. E sarà il diretto interessato a dover chiedere la documentazione per provvedere all’aggiornamento. Ma non saranno coinvolte le famiglie e questo per due ragioni. La prima è che la circolare in questione stabilisce che l’obbligo in parola non sarà valido per i conviventi, purché risiedano al medesimo indirizzo. La seconda – di ordine logico – è che figli e nipoti potranno continuare a guidare tranquillamente le auto di genitori, fratelli e nonni, in quanto sarebbe praticamente impossibile determinare il momento in cui il guidatore ha ottenuto in dotazione il veicolo. Non esistono, infatti, documenti che attestino l’avvenuto passaggio di utilizzo tra un familiare e l’altro. Per cui, tranquilli: se avete un figlio che guida la vostra auto, non incorrerete in alcuna sanzione, dal momento che non si può risalire ai 30 giorni indicati dalla norma. Sarà, in ogni caso, nelle facoltà del nucleo familiare far registrare il comodato, in caso di automezzi concessi al libero utilizzo di un familiare convivente, ove lo si volesse. Inoltre, l’obbligo non sarà retroattivo: anche questo aspetto gioca a favore di chi usufruisce dell’automobile di proprietà di un congiunto, che potrà continuare a farlo senza rischiare sanzioni. Per quanto riguarda le altre situazioni, stante la non retroattività della norma, solo i veicoli intestati a partire dalla data di entrata in vigore dell’obbligo saranno soggetti alla nuova normativa: nessun effetto retroattivo, quindi, è previsto per gli accordi stipulati anteriormente, fermo restando, anche in questo caso, che la carta di circolazione potrà comunque essere aggiornata facoltativamente.

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In verità, a rischiare davvero sono: le società di autonoleggio, le Pubbliche Amministrazioni e le flotte aziendali in genere. Tuttavia ci sono ipotesi, in cui non si escludono dall’ambito soggettivo le persone fisiche, cioè i privati cittadini. È, ad esempio, il caso di veicolo intestato ad un persona che viene a mancare e i cui parenti ne facciano uso per più di 30 giorni, che, anche per queste situazioni, resta quale termine massimo fissato per l’utilizzo di un mezzo non proprio, senza che peraltro subentri l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. I soggetti ai cui sarà imposto l’obbligo di far coincidere il nome dell’intestatario della carta di circolazione con quello della patente potranno mettersi in regola recandosi alla Motorizzazione o agli sportelli del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Il costo complessivo della pratica sarà di 25 euro a veicolo, di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione. Saranno, altresì, esclusi dall’obbligo di comunicazione quei veicoli nella disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, sia per conto terzi che per conto proprio (es.: trasporto di persone mediante autobus per uso proprio e mediante auto per usi di terzi, come nel caso dei taxi), sarà, poi, escluso dall’obbligo chi è iscritto al REN (Registro Elettronico Nazionale) e chi è soggetto al rilascio di autorizzazione per il trasporto di persone (licenza di trasporto per conto proprio). Vista, infine, la lettera della norma, non è necessaria la coincidenza tra intestazione e utilizzatore ove l’utilizzo del veicolo sia occasionale o, comunque, inferiore a 30 giorni.

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Per le flotte aziendali, le nuove disposizioni si applicheranno anche mediante istanza cumulativa con un solo modello di tipo TT2120, mediante pagamento di un’unica imposta di bollo del valore, già indicato nel precedente paragrafo, di 16 euro, più 9 euro per ogni carta di circolazione da aggiornare: e questo è un passaggio che andrà, comunque, svolto singolarmente per ogni documento coinvolto. Ma nel caso di comodato d’uso di veicoli aziendali il nome dell’utilizzatore non andrà annotato sulla carta di circolazione, ma soltanto registrato alla Motorizzazione che rilascerà la relativa ricevuta e che, in ogni caso, non sarà obbligatorio tenere a bordo.

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Infine, si ricorda che, sotto il profilo oggettivo, oltre ai già richiamati casi in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente e all’eventualità che si debba procedere all’intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci, la Circ. 15513/2014 MIT prevede l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in altre due ipotesi specifiche. Si tratta dei casi in cui si renda necessaria una variazione della denominazione dell’ente e di quei casi di variazione delle generalità della persona fisica intestataria.

Clicca QUI per leggere la la Circ. 15513/2014 MIT.

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MULTE INGIUSTE: COME MI DIFENDO?

Cosa fare quando ci viene ingiustamente elevata una sanzione? Quali sono gli strumenti giuridici che l’ordinamento offre in difesa dei nostri diritti (e dei nostri soldi)?

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di Michele De Sanctis

Comunemente le chiamiamo ‘multe’, ma sono in realtà sanzioni pecuniarie amministrative elevate per le infrazioni al Codice della Strada o agli ordinamenti locali, mentre la multa vera e propria consegue all’imputazione di un delitto. Diversa natura, quindi, diversi rimedi ai fini della tutela individuale. Ma per essere più chiaro, anche per chi è meno avvezzo ai termini giuridici, userò impropriamente il termine multa, per riferirmi alle sanzioni amministrative irrogate in occasione della circolazione stradale.

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Contro una multa considerata ingiusta esistono due tipi di ricorso (uno di natura giurisdizionale, l’altro di tipo amministrativo). Possiamo, infatti, impugnare il verbale davanti al Giudice di Pace (entro 30 giorni dalla notifica o dalla data di contestazione) ovvero davanti al Prefetto (entro 60 giorni).
Tra i motivi di nullità del verbale che possiamo impugnare troviamo:

1) la mancata notifica del verbale entro 90 giorni dalla data di accertamento (attenzione: non dalla data di infrazione) o 150 giorni (se siete residenti all’estero);
2) se la multa è stata irrogata per eccesso di velocità, la contestazione immediata è obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla Polizia su strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto (in questi casi, a pena di nullità, i motivi della mancata contestazione immediata devono essere indicati a verbale);
3) la mancata segnalazione e/o mancata visibilità di un autovelox;
4) gli ausiliari del traffico possono elevare contravvenzioni solo per violazioni che riguardino la sosta o la fermata dei veicoli: se la multa è elevata per altre cause è nulla, ma state in guardia, perché la Cassazione ritiene costantemente che il potere sanzionatorio dell’ausiliario si estenda anche alla prevenzione e al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, anche se non strettamente collegate al parcheggio a pagamento cui sono adibiti;
5) quando gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni (autovelox, T-red) sono gestiti da enti privati e non direttamente dalla Polizia Stradale.

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Il ricorso contro la multa presentato al Giudice di Pace va depositato, in carta semplice, presso la cancelleria dello stesso giudice o inviato per posta raccomandata A/R, pagando un contributo unificato (in genere sui 37,00 €).

Sono, invece, più lunghi i termini per impugnare il verbale dinanzi al Prefetto. In questo caso, il ricorso dovrà essere presentato personalmente o con raccomandata A/R alla Prefettura territorialmente competente (ovvero all’Ufficio da cui dipende l’agente che ha accertato l’infrazione, ma sempre intestata al Prefetto del luogo della violazione) entro 60 giorni dalla notifica della multa.

La Prefettura ha 120 giorni di tempo per pronunciarsi sul ricorso ed emanare la relativa ordinanza, da notificare al ricorrente entro 150 giorni, pena l’annullamento del verbale. Il ricorrente può allegare al ricorso la documentazione ritenuta necessaria oltreché chiedere l’audizione personale. Sappiate che se il Prefetto respinge il vostro ricorso, la sanzione pecuniaria verrà raddoppiata. E ricordatevi che, qualora abbiate intenzione di fare ricorso, o al Prefetto o al Giudice di Pace, non dovete pagare la sanzione pecuniaria, neanche in misura ridotta, poiché il pagamento vi preclude la possibilità di impugnare il verbale, in ogni caso: è un comportamento concludente con cui accettate la contestazione. Anzi, contestualmente all’annullamento del verbale, sarebbe opportuno chiedere, nel ricorso dinanzi al Giudice di Pace, anche la sospensione della sua efficacia esecutiva, perché se non lo fate, in attesa dell’esito dell’impugnazione, vi potrebbe essere notificata anche la cartella di pagamento. E non credo che abbiate voglia di ricevere una cartella esattoriale…

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Da ultimo, in caso di vittoria del ricorso, insistete sull’addebito delle spese di giudizio (rimborso del contributo unificato versato, ecc.) all’Ente convenuto. Per la Suprema Corte di Cassazione, infatti, l’Amministrazione Pubblica, riconosciuta negligente, deve essere condannata al pagamento delle spese salvo che sussistano giustificati motivi, “che non possono essere ricercati solo nel modesto valore della controversia o nel semplice errore formale della multa” (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 8 aprile 2011 n. 8114).

Nell’accomiatarmi, vi ricordo di allacciare sempre le cinture e di guidare con prudenza. Buona giornata!

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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: IL BILANCIAMENTO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI NON HA ESCLUSO LA REVOCA DELLA PATENTE.

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di Michele De Sanctis

Con sentenza 17826 del 28 Aprile 2014, la Corte di Cassazione precisa che il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee (contemporaneamente aggravanti e attenuanti) permette una modulazione del trattamento sanzionatorio che attui i precetti costituzionali in tema di pena, ma solo in relazione alle pene criminali e dunque non anche con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie al reato.

Nel caso di specie, il Gip del Tribunale di Genova, ai sensi dell’articolo 444 cpp, aveva applicato all’imputato, finito sotto accusa per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 bis cds), la pena di mesi quattro di arresto ed € 3.400 di ammenda, con possibilità di sostituire la pena detentiva con la sanzione pecuniaria pari a € 30.000 di ammenda, concedendo, pertanto, la sospensione condizionale della pena ed ordinando la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo. Ed è questa la sanzione amministrativa accessoria che esula dal giudizio di bilanciamento, motivo del ricorso davanti al Giudice di Legittimità.

Tuttavia, nel motivare il rigetto del ricorso, la Corte, precisa, peraltro, che, nella sua decisione, il giudice di merito non è in incorso in alcun vizio di legittimità, applicando la sanzione amministrativa accessoria, dal momento che la disciplina vigente fa coincidere l’ambito di esplicazione degli effetti del giudizio di bilanciamento solo con il trattamento sanzionatorio penale e non anche con quello amministrativo, previsto in questo caso dall’applicazione della circostanza di reato aggravata dalla guida in stato di ebbrezza.

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Né ci sono margini tali da delineare un profilo di dubbia legittimità costituzionale. Come, infatti, è già stato puntualizzato dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. nn. 344/2004, 196/2010 e 266/2011) e dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 8488/1998), proprio in materia di violazioni penalmente rilevanti alle norme sulla circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria al reato non cessa la propria natura di sanzione amministrativa per il fatto di essere posta a corredo di una violazione della legge penale. Ne consegue, pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, la decisiva rilevanza del principio in base al quale tra illecito penale e illecito amministrativo si danno “sostanziali diversità rilevanti anche sul piano costituzionale – per la esclusiva riferibilità alla materia penale degli artt. 27 e 25, secondo comma, Cost. – e su quello della rispettiva disciplina ordinaria (facendosi, in quella amministrativa, ricorso anche a istituti di diritto civile)”, tali da non giustificare l’estensione all’illecito amministrativo del regime penalistico.

In altre parole, vista la diversa natura dei due tipi di sanzioni e le diverse finalità che il Legislatore ha voluto dare a quelle penali e a quelle amministrative, le valutazioni relative al concorso di circostanze eterogenee hanno la capacità di produrre effetti sull’entità della pena principale (art. 69 cp) e sulle quelle accessorie (art. 37 cp), ma non anche sulle sanzioni amministrative che continuano, quindi, ad accedere al reato. D’altro canto, poiché tali differenze si riscontrano anche in alcune norme di rango costituzionale, l’irrilevanza del giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato rispetto alle sanzioni amministrative accessorie al reato medesimo non comporta neppure eventuali vizi di legittimità costituzionale e, pertanto, al trasgressore del caso in esame restano applicate la revoca della patente e la confisca del mezzo, oltreché il pagamento delle spese processuali.

Un consiglio, amici: se dovete guidare bevete con moderazione!

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