La riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act

di Germano De Sanctis

Premessa

Come è noto, dopo l’approvazione da parte della della Camera dei Deputati avvenuta lo scorso 25 novembre, il Jobs Act è ritornato al Senato per la terza lettura. Il disegno di legge sarà discusso in aula il 2 dicembre con l’obiettivo di giungere alla sua approvazione entro il 4 dicembre senza ulteriori modifiche.

Con l’entrata in vigore del Jobs Act (cioè, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), inizieranno a decorrere i sei mesi che il Governo avrà a disposizione per emanare i vari decreti legislativi attuativi della legge delega.

In particolare, il Jobs Act interviene in materia di ammortizzatori sociali. Esaminiamo come tali istituti giuridici muteranno con l’approvazione del disegno di legge in questione, ricordando velocemente come sono attualmente disciplinati.

La disciplina vigente degli ammortizzatori sociali.

La normativa in vigore (cioè, la Legge n. 92/2012, c.d. “Riforma Fornero”), prevede che, in caso di licenziamento, al lavoratore debbano essere erogate due indennità: l’ASpI e la Mini ASpI.

L’ASpI viene riconosciuta alle seguenti tipologie di lavoratori che risultano aver perso il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato;
  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • i lavoratori di cooperativa.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AspI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale.

Per poter essere beneficiari dell’ASpI, bisogna possedere due requisiti:

  • essere assicurati all’INPS da minimo due anni;
  • aver pagato almeno un anno di contributi nei due che precedono il momento in cui si è perso il lavoro.

I lavoratori che non possiedono i predetti requisiti possono beneficiare della Mini ASpI, a condizione che abbiano versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi. In tale ipotesi, costoro riceveranno un’indennità per un lasso di tempo pari alla metà delle settimane lavorate nel corso dell’ultimo anno.

La riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act.

Il Jobs Act riforma interamente il poc’anzi descritto sistema degli ammortizzatori sociali contenuto nella Riforma Fornero. L’AspI e la Mini ASpI vengono radicalmente trasformate con lo scopo di tutelare una platea più ampia di lavoratori e, di conseguenza, aumentare il livello di equità dei sussidi garantiti dal Governo.
In particolare, l’ASpI verrà estesa ed universalizzata anche a coloro che perdono il lavoro senza possibilità di reintegro ed estenderà il suo ambito di applicazione anche a favore dei co.co.pro. (però, con l’esclusione degli amministratori e dei sindaci), mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, nonché attraverso l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e dell’automaticità delle prestazioni. A tal fine, è previsto, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite.
In estrema sintesi, l’AspI e la Mini AspI saranno unificate in un’unica indennità, la cui durata sarà direttamente proporzionale al periodo contributivo maturato dal lavoratore. Pertanto, in virtù di tale stretto rapporto con la pregressa storia contributiva del lavoratore, coloro che hanno lavorato per molti anni, saranno beneficiari del sussidio di disoccupazione per un tempo maggiore.

L’universalizzazione dell’AspI comporterà le seguenti modifiche sostanziali all’intero sistema contributivo vigente:

  • introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
  • eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
  • eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
  • attivazione a favore del soggetto beneficiario di ammortizzatori sociali di meccanismi ed interventi finalizzati all’incentivazione della ricerca attiva di una nuova occupazione, ricorrendo a percorsi personalizzati;
  • previsione di un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di ammortizzatori sociali, tale da consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla Pubblica Amministrazione;
  • adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito, che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione, o ad attività a beneficio di comunità locali.

Vista la chiara volontà d’introdurre un sistema di garanzia universale, sarebbe auspicabile che i decreti legislativi prevedano, in caso di disoccupazione involontaria, la costituzione di un sistema di tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché una riduzione adeguata della severità dei criteri di accesso per l’AspI, al fine di garantire un effettivo ampliamento della platea dei lavoratori tutelati. Ovviamente, una operazione del genere manterrebbe una sua equità, a condizione che la durata del sostegno al reddito sia modulato in relazione alla anzianità contributiva del lavoratore interessato ed, nel rispetto della delega legislativa, incrementando l’attuale durata a favore di quei lavoratori che posseggono una importante anzianità contributiva.

Gli interventi del Jobs Act in materia di cassa integrazione.

In primo luogo, il Jobs Act prevede che l’erogazione della CIGS venga sospesa in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo della stessa. Inoltre, è stato specificato che i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori saranno definiti a livello nazionale.
Il Jobs Act ha, altresì, previsto che l’accesso alla cassa integrazione guadagni può avvenire soltanto a seguito dell’esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà. Appare evidente l’intenzione contenuta in tale previsione di responsabilizzare le imprese, obbligandole a farsi direttamente carico della situazione, prima di poter accedere alle nuove tutele previste dal sistema previdenziale.
In altri termini, le previsioni di carattere generale poc’anzi indicate rendono evidente che siamo di fronte ad un totale cambio di prospettiva, caratterizzato dall’idea di rivedere i limiti di durata dell’integrazione salariale in stretta correlazione ai singoli lavoratori e non, come attualmente accade, alla condizioni in cui si trova l’impresa ed alle circostanze che ne rendono necessario l’utilizzo.

A fronte di tale affermazioni di carattere generale, il disegno di legge in esame fornisce la delega al Governo per:

  • operare la revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
  • prevedere una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
    ridurre gli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo.

Per quanto concerne le risorse finanziare disponibili, stante la permanenza in vigore nel 2015 della cassa integrazione, l’ASpI e la Mini ASpI eroderanno la quantità di risorse finora esclusivamente destinate alla CIG ed alla CIGS, pari a circa 1,5 miliardi di euro, a cui si dovrebbero aggiungere i circa 400 milioni di euro stanziati dal Governo Renzi per il biennio 2015/2016. Poi, come noto, la cassa integrazione e la mobilità in deroga scompariranno a partire dall’anno 2016.

Il ruolo attribuito all’Agenzia Nazionale per l’Occupazione in materia di ammortizzatori sociali.

Il Jobs Act attribuisce all’Agenzia Nazionale per l’Occupazione (di seguito, denominata Agenzia) la competenza gestionale in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASPI.
Tale Agenzia si occuperà anche di servizi per il lavoro e di politiche attive e sarà partecipata dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome e sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali e meccanismi di raccordo con l’INPS.
In un ottica di diritto comparato, appaiono evidenti le assonanze con l’agenzia federale per il lavoro tedesca.
L’intenzione del legislatore delegato è quella di creare un’Agenzia capace di coordinare e gestire il collocamento, le politiche del lavoro, la formazione e gli ammortizzatori sociali, realizzando un autentico raccordo tra le politiche attive e le politiche passive del lavoro, finalizzato all’inserimento e/o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori inoccupati e/o disoccupati. Sarà interessante analizzare come il decreto attuativo in materia declinerà tali indicazioni contenute nella delega legislativa.

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IDENTITÀ DI GENERE E RISPETTO DELLA PERSONA: ECCO I GIOCATTOLI UNISEX.

Questa notizia è una di quelle che normalmente passano in sordina sulle nostre bacheche Facebook. Noi italiani spesso guardiamo all’estero per rilevare ciò che non va a casa nostra. Ma quando lo facciamo stiamo ben attenti a selezionare ciò che vogliamo vedere. Così, critichiamo il nostro servizio postale, gli sportelli pubblici davanti a cui ci mettiamo in coda, fino all’incuria delle città in cui abitiamo e alla cattiva manutenzione delle strade su cui camminiamo o viaggiamo in macchina. Ma quasi mai ci rendiamo conto di quali e quanti passi avanti nel campo dei diritti civili si sono fatti altrove. Da noi, per esempio, si discute ancora su civil partnership alla tedesca, sì o no. Si pensa ancora che per avere un diritto non ci sia bisogno di riconoscerlo. Si nega il concetto di identità di genere, ritenendo che la percezione del sé non possa discostarsi da ciò che si è fuori: come dire che la terra sia piatta perché non se ne percepisce la rotondità. E via con le battute da bar dello sport, bullismo, sorrisetti e sfottò. Come se il bersaglio non fosse un essere umano e non avesse una sensibilità.

di Andrea Serpieri

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Nel nord Europa, quindi non a Sodoma e Gomorra, da qualche anno accade qualcosa di straordinario. Quando ero piccolo, all’asilo e a casa venivo richiamato se anziché giocare a pallone con gli altri maschietti, passavo troppo tempo con le femminucce, se anziché giocare alla guerra con i soldatini, guardavo la Dolcissima Creamy su Italia 1 o se giocavo con He-Man insieme alla mia vicina di casa che portava la sua Barbie Rockstar. E non vi dico che storie se lasciavo He-Man da solo con Skeletor per giocare con le cuginette e le loro bambole, sia pure per fare la parte di Ken. In realtà, io volevo solo giocare, non avevo alcun secondo fine e nella maggior parte dei casi non capivo il motivo del richiamo o della punizione. Ebbene, in Svezia e Danimarca, ormai da tempo, i bambini vengono lasciati liberi di giocare con quello che vogliono. Badate bene che nessuno istiga i maschi a giocare con Barbie e le femmine col Meccano. Per questa ragione, esistono perfino alcune catene di negozi di giocattoli che propongono cataloghi di giochi unisex, in cui i pregiudizi di genere vengono decostruiti, mostrando bambini e bambine giocare indiscriminatamente anche con giocattoli pensati per il sesso opposto.

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In Italia cataloghi di questo tipo non solo solleverebbero un mare di polemiche, ma farebbero indignare molti genitori, indecisi e probabilmente contrari all’idea di regalare una mitragliatrice giocattolo alla loro bambina, o un Cicciobello al figlio maschio. Tuttavia, visti i recenti fatti di cronaca con figli picchiati a sangue e costretti a fughe rocambolesche, in quanto vergogna della famiglia, forse sarebbe appena il caso di cominciare a mostrare alle future generazioni che non c’è niente di male ad allontanarsi da certi stereotipi. Gli uomini non sono solo quelli che non devono chiedere mai, quei rozzi scimpanzé machissimi e pieni di peli, dalla scorza dura e dal volto rude che il più delle volte hanno pure da puzzà, che guardano la partita di calcio in mutande e canottiera bevendo birra e ruttando liberamente come Fantozzi. E le donne non sono solo angeli del focolare, mini casalinghe destinate comunque ai fornelli. I giochi tradizionali che vediamo sugli scaffali dei nostri negozi sono ancora molto legati agli schemi sociali del passato: per quanto la Mattel con Barbie I can be faccia credere alle bambine che da grandi si possa diventare quel che si vuole, continua ancora a proporre il classico modello Fiori d’Arancio. E comunque esiste anche una I can be casalinga.

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Nei cataloghi di giocattoli svedesi e danesi, invece, è possibile vedere bambine che si divertono con una grande pistola giocattolo e bambini che giocano con una bambola. Se non mi credete, provate a cercare on line il catalogo dell’azienda svedese Toy Top, che distribuisce sia in Svezia che Danimarca per Toys R Us e BR: basta andare su Google, scrivere Toy Top catalogs e fare la ricerca per immagini, alcune delle quali sono anche qui in questo mio post. Ovviamente, neppure nella modernissima Svezia sono mancati accenni di polemica. Un paio d’anni fa circa, per esempio, l’azienda svedese Leklust propose un catalogo unisex dove un bambino travestito da Spiderman spingeva una carrozzina. Alle critiche ricevute il direttore della compagnia, Kaj Wiberg, replicò spiegando che arrivato alla veneranda età di 71 anni, era ormai perfettamente consapevole che, non solo le bimbe, ma anche i bambini giocassero con le bambole: allora, perché non aiutarli a non sentirsi diversi?

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Voi, che siete italiani, vi starete forse domandando come uno Stato possa permettere una simile corruzione di minori. Ebbene, lo Stato ne è addirittura promotore. In Svezia, per esempio, la questione della parità dei sessi si è evoluta contemporaneamente alla progressiva rivoluzione del concetto stesso di identità di genere. Nel 2008 il Governo svedese è arrivato a stanziare ben 110 milioni di corone per promuovere la parità di genere nelle scuole e per invitare gli insegnanti ad attivarsi fattivamente per combattere gli stereotipi di genere. Da noi, invece, nel 2014 gli insegnanti picchiano i loro allievi più gay. Sempre nello stesso anno fu anche proposto di eliminare il “lei” e il “lui” e di introdurre un nuovo pronome neutro. Adesso, l’italiota medio mi dirà, beh non è che dobbiamo copiare per forza gli orrori degli stranieri! Vero! Però sul fronte dei diritti civili c’è chi si ispira alla Russia di Putin, che, per quanto compagno di bunga bunga dell’ex premier, è pur sempre straniero. Ma allora avevo ragione quando dicevo che noi italiani guardiamo solo ciò che vogliamo guardare? Quand’è così, che aspettate? Chiudete questo ridicolo post e voltatevi pure dall’altra parte. Ma sì, avete ragione: continuiamo a far finta di niente. Ripetiamo insieme la storia dell’ape che impollina il fiore, che ai maschietti da grandi viene il vocione e cresce la barba, mentre alle bambine, dopo essersi sposate, succede di rimanere impollinate e ricordiamoci sempre che se non è così si è affetti da una malattia del cervello che, per fortuna, si può curare. Magari col Prozac e la preghiera di una sentinella in piedi.

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RC AUTO: STANGATA IN ARRIVO E RIFORME SUL TAVOLO DEL GOVERNO. COME CORRERE AI RIPARI!

Stando alle curve dei grafici, negli ultimi tre anni il premio per l’assicurazione RC Auto è sceso. Noi, forse, non ce ne siamo accorti, ma, mentre tra il 2004 e il 2010, questa tipologia di polizze, anno dopo anno, ha fatto registrare costanti e continui aumenti, dal 2011 non ci sono stati ulteriori rincari. È stato, infatti, il 2010 l’anno in cui i prezzi hanno raggiunto il loro picco massimo. Tuttavia, con il 2015 potrebbe arrivare una nuova stangata: a dichiararlo sono state le principali associazioni nazionali dei consumatori, che, proprio in previsione di questa probabile inversione di tendenza, hanno dato l’allarme.

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di Michele De Sanctis

La fonte che anticipa questa novità è Segugio.it, su cui troviamo i dati rilevati da Adusbef e Federconsumatori con riferimento al periodo 2004-2013. I dati mostrano, appunto, come in quest’arco temporale i costi medi delle RC Auto siano più che raddoppiati, da 391 euro nel 2004 a quasi 1250 nel 2013 (un aumento di circa 859 euro, pari al 235%). Il trend ascendente ha, tuttavia, subìto un’inversione dopo il picco del 2010. Inversione dovuta anche al ridotto utilizzo che gli italiani, a causa della crisi, hanno iniziato a fare di auto e moto per spostarsi, con conseguente calo degli incidenti e relativa discesa dei premi. E se nel 2010 abbiamo raggiunto il punto massimo finora registrato dalla curva dei costi, nel 2014 questa discesa ha toccato il punto più basso mai rilevato negli ultimi dieci anni. Ma, proprio per questo, nel 2015 tale curva è destinata a riprendere la sua salita.

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Per noi automobilisti può, allora, risultare utile verificare se è il caso o meno cambiare assicurazione. L’obiettivo non è solo il risparmio, ma anche quello di assicurarsi un livello più basso di polizza. Comunicare di voler cambiare assicurazione, in effetti, non vuol dire solo pagare meno con una nuova compagnia, ma anche riuscire a negoziare condizioni migliori col vecchio assicuratore. Per esempio, concordando delle modifiche contrattuali, si può raggiungere un massimale RC più elevato: cioè, in caso di incidenti gravi si è più tutelati. La rinegoziazione dei termini contrattuali non è ipotesi peregrina: in questo momento, infatti, le compagnie potrebbero essere disposte a concedere qualcosa in più per non perdere il vecchio cliente o per conquistarne uno nuovo. Certo, dipende sempre dal cliente…per intenderci, quel tipo di persona, che non scambia la RCA per una sorta di ammortizzatore sociale, simulando incidenti e cambiando assicuratore subito dopo essersi fatto conoscere. Un altro esempio di condizioni vantaggiose a costo zero è quella di una rivalsa più permissiva. Da qualche tempo, i tanti comparatori sul mercato (segugio.it; facile.it; cercassicurazioni.it; mybestoption.it, ad esempio) danno molta enfasi a questo tipo di aspetti. Oppure potreste ottenere qualche vantaggio con la cosiddetta formula di guida. Le formule di guida sono tre: esperta, guida a conducenti indentificati e libera. Di norma, più selettiva è la formula di guida adottata e meno si paga. Facciamo un esempio pratico per capire meglio: se sono solo io a guidare la mia macchina, ho una riduzione del premio assicurativo, ma non posso farla guidare a nessun altro.

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Un’ulteriore opportunità di risparmio arriva dal settore bancario. Gli istituti di credito si stanno spostando sempre di più sul ramo danni e dunque anche sui prodotti relativi alla RC Auto. Alcuni istituti, ad esempio, offrono polizze scontate sulla base dei chilometri percorsi. Va detto, però, che questo tipo di condizioni ormai sono praticate anche dalle altre compagnie assicurative e che, nel caso delle banche, la contropartita spesso consiste nella sottoscrizione di prodotti della banca stessa o di titoli azionari. Valutate, quindi, caso per caso se questo tipo di scelta vi convenga davvero o no.

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Sul versante normativo, nei prossimi mesi per tutti gli automobilisti e motociclisti sarà utile seguire l’attività del Governo, visto che sul tavolo del Consiglio dei Ministri è tornata la riforma del settore RC Auto, cui aveva già messo mano l’esecutivo di Enrico Letta. Ricorderete senz’altro le numerose polemiche che sul punto c’erano state tra dicembre 2013 e l’inizio dell’anno. Ebbene, seppur inizialmente stralciata dal decreto Destinazione Italia, con rinvio senza data a separata disciplina, la riforma del mercato assicurativo ora potrebbe tornare nelle vesti di decreto o all’interno del disegno di legge sulla concorrenza. Stando ai primi rumors diffusi dalla stampa, la riforma dovrebbe eliminare i tanti obblighi vigenti, a partire da quello dell’ispezione preventiva, anche se il cliente potrà comunque sottoporvi il proprio veicolo, in cambio, però, di riduzioni e sconti predeterminati sul premio. Quanto all’installazione delle cosiddette black box, le imprese potranno offrirla a carico proprio, stante, anche in questo caso, l’obbligo di ridurre il premio in misura minima prefissata e di accettare i risultati delle registrazioni come prova in giudizio. Le scatole nere potranno essere proposte anche per le moto.

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In caso di sinistro, le assicurazioni potranno avvalersi del risarcimento in forma specifica per i danni ai veicoli entro 60 giorni. In altre parole, il veicolo incidentato sarà obbligatoriamente riparato entro tale periodo, per essere poi revisionato, pena il rischio di una segnalazione al Dipartimento del Ministero dei Trasporti che si occupa di omologazioni e sicurezza stradale. Ad ogni buon conto, le compagnie assicurative non potranno in alcun caso limitare la libertà di scelta dell’assicurato per quanto concerne l’officina a cui rivolgersi per le necessarie riparazioni. A liquidare il danno sarà, però, l’assicurazione del responsabile civile: verrà, quindi, meno il meccanismo di indennizzo diretto, introdotto dal D.Lgs 209/2005. Inoltre, i nuovi contratti assicurativi dovranno specificare in maniera palese le variazioni di premio in base al meccanismo del bonus/malus.

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Da ultimo, si evidenzia che stavolta non sono stati riproposti quei punti della prima stesura del governo Letta su cui l’opinione pubblica si era maggiormente scontrata. Nulla, infatti, è stato detto circa l’obbligo di inserire nel contratto clausole che prevedano prestazioni di servizi medico-sanitari a fronte di una riduzione del premio, mentre sembra che sia definitivamente saltato il termine decadenziale di 90 giorni dalla data del sinistro per presentare richiesta di risarcimento.

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Le previsioni del Jobs Act sull’Agenzia Nazionale per l’Occupazione

di Germano De Sanctis

Come è noto, la Camera dei Deputati ha licenziato il disegno di legge denominato “Jobs Act”, modificandone il contenuto rispetto al testo già approvato in sede di prima lettura dal Senato e che, quindi, dovrà essere riesaminato da quest’ultimo ramo del Parlamento.

Tale disegno di legge prevede l’istituzione di un’Agenzia Nazionale per l’Occupazione (di seguito, denominata Agenzia; cfr. art. 1, comma 4, lett.c), per l’esercizio della delega legislativa (prevista dall’art. 1, comma 3) finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Si tiene a precisare, che nonostante l’istituzione dell’Agenzia in questione, l’art. 4, comma 1, lett. u) prevede il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.

In particolare, ai sensi del predetto art. 1, comma 4, la citata delega legislativa dovrà fissare alcuni principi e criteri direttivi, volti a delineare specificatamente le funzioni e le competenze dell’Agenzia, le quali sono solo declinate in maniera generica nell’articolato del Jobs Act.

Venendo all’esame specifico delle disposizioni dedicate all’Agenzia, emerge, in primo luogo, il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia (cfr., art. 1, comma 4, lett. d). Tale aspetto assume un’importanza peculiare se si considera che è stata attribuita all’Agenzia la competenza gestionale in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASPI (cfr., art. 1, comma 4, lett. e).

Invece, per quanto concerne il processo istitutivo dell’Agenzia, il Jobs Act chiarisce che essa sarà istituita (anche ex art. 8, D.Lgs. n. 300/1999) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sarà, altresì, partecipata dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome. Inoltre l’Agenzia sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro (cfr., art. 1, comma 4, lett. c).

Al funzionamento dell’Agenzia si provvederà attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (cfr., art. 1, comma 4, lett. c), nonché mediante la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del Lavoro allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia (cfr., art. 1, comma 4, lett. f).
Con specifico riferimento al conferimento delle risorse umane destinate al funzionamento dell’Agenzia, è stata prevista la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli dell’Agenzia stessa il personale proveniente dalle Amministrazioni o dagli uffici soppressi o riorganizzati in attuazione del poc’anzi esaminato art. 1, comma 4, lett. f), nonché proveniente da altre Amministrazioni (cfr., art. 1, comma 4, lett. h). L’immissione nel ruolo dell’Agenzia del personale in questione comporterà l’individuazione del comparto contrattuale da adottare, assicurando modalità tali da garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica (cfr., art. 1, comma 4, lett. i).
La determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia sarà garantita attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle Amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l’Agenzia medesima (cfr., art. 1, comma 4, lett. l).

Venendo ai rapporti interistituzionali dell’Agenzia, si dispone, innanzi tutto, la previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’Agenzia e l’INPS, sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito (cfr., art. 1, comma 4, lett. r). Inoltre, sono previsti meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (cfr., art. 1, comma 4, lett. s).

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Il DPCM sul trasferimento delle risorse finanziarie e umane delle Province

di Germano De Sanctis

Lo scorso 12 novembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 263 del 12 novembre 2014) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 92, Legge n. 56/2014 (c.d. Legge “Delrio”) e rubricato “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali”.
Tale decreto detta i criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali. In altri termini, il DPCM detta le regole del “passaggio delle consegne” tra le Province e gli Enti che subentreranno nell’esercizio delle loro funzioni.

Esaminiamo nel dettaglio gli aspetti più salienti del DPCM in questione, evidenziando i principali contenuti di ogni suo singolo articolo.

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione.

Ai sensi del primo comma dell’articolo 1, il DPCM in esame:

  • stabilisce i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dell’art. 1, commi da 85 a 97, Legge n. 56/2014, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Appare, quindi, evidente l’inserimento di una chiara clausola di garanzia in materia di personale;
  • tiene conto delle risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell’art. 119 Cost. e che devono essere trasferite agli enti subentranti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali
  • dispone, altresì, in ordine alle funzioni amministrative delle Province in materie di competenza statale;
  • stabilisce le modalità ed i termini procedurali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 1, comma 96, Legge n. 56/2014. Tale norma prevede che nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
    • il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
    • il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l’ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
    • l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
    • gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell’indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell’ente subentrante, nell’ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

Alla luce di questa analitica previsione dell’ambito di applicazione del DPCM, il secondo comma dell’articolo 1 si preoccupa di dettare le modalità procedurali per l’individuazione anche delle risorse finanziarie, strumentali, patrimoniali oggetto del trasferimento, prevedendo che lo Stato, le Regioni e gli enti locali interessati devono applicare le disposizioni del decreto in esame, secondo i rispettivi ambiti.

Articolo 2 – Criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse.

Il primo comma dell’art. 2 precisa che l’individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino deve tenere prevalentemente conto della correlazione e della destinazione delle funzioni alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/2014, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso.

In particolare, al comma 2, si stabilisce che, entro il 27 novembre 2014 (cioè, entro quindici giorni dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale), le Province (ivi comprese quelle che, a far data dal 1˚ gennaio 2015, diventeranno Città metropolitane) devono effettuare una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni (diverse da quelle fondamentali e con esclusione dei beni e delle partecipazioni in altri enti ed in società di capitali) presenti alla data del 12 novembre 2014 (cioè, alla data di pubblicazione del DPCM). Tale documento ricognitivo dei beni e delle risorse deve contenere il contingente numerico complessivo del personale, nonché l’equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco.

I risultati di questa rilevazione devono essere comunicati alla Regione, che procede alla verifica della coerenza della ricognizione con i criteri dettati dal DPCM, per, poi, validarne i contenuti entro i successivi quindici giorni giorni (cioè entro il 12 dicembre 2014), trasmettendo tempestivamente la documentazione all’Osservatorio nazionale, previsto dall’accordo Stato-Regioni dell’11 settembre 2014 (comma 3).

Per quanto concerne l’attribuzione delle funzioni ex art. 1, comma 89, Legge n. 56/2014, il DPCM dispone che le Amministrazioni interessate devono concordano, entro i termini previsti e nei modi stabiliti dalle Regioni, il trasferimento dei beni e delle risorse, comprese quelle assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Nel caso in cui le Amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, la Regione ha il potere di assumere autonomamente le Determinazioni che ritiene opportune (comma 4).

Si ricorda che l’art. 1, comma 89, Legge n. 56/2014 prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali indicate dal comma 85 del medesimo articolo, perseguendo le seguenti finalità:

  • individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
  • efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
  • sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
  • adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

Una volta, definita l’attribuzione delle funzioni, le amministrazioni interessate concordano entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalla Regione il trasferimento dei beni e delle risorse, compreso il personale. Infine, le Regioni trasmettono all’Osservatorio nazionale quanto concordato con le amministrazioni, ai fini della conseguente presa d’atto con più decreti ricognitivi del Ministro dell’Interno e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (comma 5).

In estrema sintesi, è stata prevista una procedura decisamente complessa, la cui realizzazione richiederà un importante sforzo amministrativo da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti.

Articolo 3 – Criteri generali per l’individuazione delle risorse finanziarie.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, nell’ambito della ricognizione delle proprie risorse finanziarie, le Province (comprese quelle che si trasformeranno in città metropolitane) devono tener conto:

  • dei dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell’ultimo triennio;
  • dei dati forniti dalle Province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni;
  • della necessità che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell’art. 119 Cost., dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento.

Invece, per quanto concerne la spesa del personale, il DPCM precisa che bisogna calcolare la spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell’ultimo anno (comma 2).

Inoltre, il terzo comma dell’art. 3 ha tenuto a precisare che le risorse finanziarie trasferite non potranno in ogni caso superare l’ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l’esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto conto del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. “Decreto Irpef”, poi, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Pertanto, si dovrà tener conto dei tagli ai trasferimenti verso le Province operati dal predetto D.L., ai fini della riduzione della spesa per acquisizione di beni e servizi. Il comma 4 prevede, altresì, che eventuali recuperi da parte dello Stato saranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Relativamente al rispetto del Patto di stabilità interno, viene disposto che gli obiettivi con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul Patto di stabilità interno per ciascun Ente coinvolto sono modificati ai sensi dell’art. 1, comma 94, Legge n. 56/14 (comma 5).

Infine, gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli Enti subentranti non sono rilevanti ai fini della disciplina sui limiti dell’indebitamento (comma 6).

Ad ogni buon conto, il trasferimento delle funzioni non potrà determinare inadempimenti per l’ente subentrante e si provvederà a rimodulare il Patto di stabilità in applicazione della disciplina contenuta nella Legge n. 56/2014, ricorrendo al recupero degli ulteriori tagli previsti dall’art. 1, comma 150-bis, della predetta legge. Le modalità di tale recupero saranno stabilite da un apposito Decreto del Ministero dell’Interno (comma 7).

Articolo 4 – Criteri generali per l’individuazione delle risorse umane.

L’articolo 4 disciplina i criteri generali per l’individuazione delle risorse umane da traferire nel rispetto, sia dell’art. 1, comma 96, lett. a), Legge n. 56/2014, sia delle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.

Si ricorda che l’art. 1, comma 96, lett. a), Legge n. 56/2014 prevede che il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata. Le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

In attuazione di tale riferimento normativo, l’art. 4, comma 1, del DPCM stabilisce i seguenti principi e criteri fissati per l’individuazione del personale e dei rapporti di lavoro interessati dal trasferimento:

  • il rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DPCM;
    la garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista;
  • lo svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/14 e ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;
  • il subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, il comma 2 prevede la possibilità da parte delle Province di adottare (anche attraverso un esame congiunto con le organizzazioni sindacali) criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialità, tenendo, altresì, conto dei carichi di famiglia, delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute, dell’età anagrafica, dell’anzianità di servizio e della residenza.

Infine, al termine del processo di trasferimento del personale, gli enti subentranti dovranno presentare una relazione illustrativa all’Osservatorio regionale e gli osservatori regionali a quello nazionale (comma 3).

Articolo 5 – Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative.

L’art. 5, comma 1 affronta il tema dei beni del Demanio provinciale, i quali sono trasferiti tenendo conto del valore loro attribuito dall’ultimo bilancio approvato dall’Ente che trasferirà il bene stesso, od eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi.

La base di calcolo del valore dei beni del patrimonio immobiliare sarà il loro costo storico desumibile dall’ultimo inventario dell’Ente, attualizzato alla fine dell’esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni (comma 2).

Invece, i beni mobili saranno trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, così come risultante dall’ultimo inventario dell’Ente (comma 3). In particolare, le partecipazioni aventi valore economico saranno trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal Collegio sindacale della Società (comma 4).

Infine, per quanto riguarda le Società o altri Enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite. Invece, non sono assoggettate al trasferimento le partecipate (o gli Enti partecipati) che risultano essere in fase di scioglimento o liquidazione (comma 5).

Articolo 6 – Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto di riordino nelle materie di competenza statale.

L’art. 6 si occupa dell’individuazione delle modalità di attribuzione alle Province (nella loro qualità quali enti di area vasta) ed alle città metropolitane delle funzioni amministrative statali in materia di tutela delle minoranze.

Articolo 7 – Decorrenza dell’esercizio delle funzioni da parte dell’ente subentrante.

L’articolo 7 prevede che, ai sensi dell’art. 1, comma 89, Legge n. 56/2014, le funzioni di cui all’art. 6 saranno esercitate, per quanto riguarda le Province, dal momento dell’entrata in vigore del presente decreto e, per quanto riguarda le città metropolitane a far data dal 1° gennaio 2015 (comma 1).
Inoltre, l’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante delle funzioni trasferite dalle Regioni ai sensi del DPCM in esame sarà determinato dalle singole Regioni con l’atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento (comma 2).

Articolo 8 – Disposizione finale.

Eventuali ulteriori DPCM integrativi o esplicativi del presente saranno adottati solo previa intesa acquisita nella Conferenza Unificata.

Articolo 9 – Pubblicazione e diffusione.

Tale articolo si limita ad evidenziare che il DPCM viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che deve essere e diffuso anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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DANNI DA INSIDIE STRADALI: ECCO UN CASO IN CUI SPETTA IL RISARCIMENTO.

Per i danni da omessa manutenzione della strada a risponderne è il Comune, a meno che non venga dimostrato il caso fortuito – Corte di Cassazione Civile, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22528.

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di Michele De Sanctis

Se il pedone scivola su un ‘cubetto instabile’ non visibile né segnalato, il Comune deve risarcire il danno. È quanto ha stabilito la IV Sezione della Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 23 ottobre 2014, n. 22528. I giudici di Piazza Cavour nel cassare la precedente decisione d’appello, che aveva risparmiato il Comune dalla condanna, ha richiamato un ragionamento giuridico su cui si fonda un orientamento ormai pacifico sia in giurisprudenza che in dottrina. Tale ragionamento poggia sulla figura pretoria della cd. insidia stradale e del trabocchetto, per cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a mantenere il patrimonio stradale in uno stato tale da impedire che l’utente possa subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’esistenza di situazioni di pericolo occulte e imprevedibili.

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Questi i fatti. In primo grado il Tribunale accoglieva la richiesta di risarcimento danni avanzata da un pedone per un sinistro occorsogli nel comune di Guardia Sanframondi. Tuttavia, tale decisione veniva rigettata in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli, che dava ragione al Comune.

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Per la Cassazione, al contrario, il caso doveva essere esaminato alla luce dei principi di cui all’art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia). La Corte, infatti, ha dapprima richiamato una consolidata sequenza di decisioni in materia (per tutte cfr. Cass. n. 9546/2010), basata, peraltro, su una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, rispetto alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni). Successivamente il giudice ha affermato che “la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato”. Questa presunzione può essere superata solo con la prova del caso fortuito che – ha rilevato la Cassazione – non sussiste nel caso in esame, dal momento che il danneggiato è caduto “in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo”.

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Per questi motivi, la Corte ha accolto il ricorso del pedone e rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Di seguito in testo della sentenza Cass. n. 22528 del 23 ottobre 2014.

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Fatto e diritto

R.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28.5.2010 che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Guardia Sanframondi in un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, causato dallo scivolamento dell’attuale ricorrente, all’epoca dei fatti minore, su un cubetto instabile della pavimentazione stradale “non visibile, né segnalato”, che gli aveva causato lesioni personali alla caviglia sinistra.
Resiste con controricorso il Comune di Guardia Sanframondi.
I motivi esaminati congiuntamente sono fondati ed il ricorso va , quindi, accolto.
L’errore del ragionamento giuridico, compiuto dalla Corte di merito sta nell’avere applicato al caso in esame una giurisprudenza ormai superata basata sui caratteri dell’insidia e trabocchetto.
Questa Corte, viceversa, con una sequenza consolidata di decisioni, da Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 a Cass. 22 aprile 2010 n. 9546 sino a recentissime pronunciate – con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni – ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.
Le censure, unitariamente considerate, pongono in evidenza gli errori di applicazione delle norme giuridiche rispetto alla fattispecie come circostanziata, per fatto illecito e responsabilità da custodia, dovendo, viceversa, il caso essere esaminato alla luce dei principii di cui all’art. 2051 c.c..
La cassazione avviene con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, con vincolo di attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati, e ribaditi nel precedente di questa Corte del 22.4.2010 n. 9546; Cass. 15.10. 2010 n. 21329). Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

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DAVIDE, PICCHIATO DALLA FAMIGLIA PERCHÉ GAY.

Proprio stamattina una pagina Facebook dedicata alle scienze naturali pubblicava un album fotografico, in cui si mostravano cuccioli di orso, giraffa e koala teneramente avvolti dall’abbraccio della mamma e del papà. Titolo, la famiglia: è lì che ti senti sempre al sicuro. Si trattava semplicemente di uno di quei post ‘acchiappa-like’ che ’fanno al bene al cuore’ di chi ha la pancia piena e la testa vuota, dall’animo tendenzialmente incline alla facile commozione, ma spesso irriducibile dinanzi alle devianze della società – è così che oggi (???) va di moda bollare ciò che non è conforme a mamma orsa che col marito scalda i suoi dolcissimi orsacchiotti. In effetti, la famiglia è il posto in cui dovremmo essere accettati per quello che siamo: per una legge del sangue, per l’appartenenza al nucleo, per la storia comune, per un amore che va oltre ogni comprensione. In teoria. A volte, tuttavia, i legami familiari sono deviati, malati. Talora la condanna di quella che vuole essere vista come una scelta è più forte di ogni altro sentimento. Deviato non è, però, il soggetto che a mamma orsa preferisce un daddy bear (perché, se permettete, cosa facciamo sotto le coperte sono affari nostri). Il legame familiare, in questi casi, risulta infettato dal pregiudizio, dall’odio. Soprattutto, dalla paura del diverso. Quella che leggerete tra poco è una vicenda triste, una brutta storia, una di quelle che, francamente, vorrei non accadessero più. Una vicenda, che non dovrebbe verificarsi in un Paese laico, civile e democratico. E se non ‘scalda il cuore’ di chi ha ‘voglia di tenerezze’, pazienza. Il mio intento è disturbare le coscienze altrui. Facebook, in fondo, è pieno di ‘micini coccolosi’, che non troverete mai su questa pagina, perché preferiamo perdere un like, ma conservare la dignità.

Nonostante il disgusto che ho provato nel leggerlo, quest’articolo di cronaca va, comunque, condiviso e diffuso, perché dobbiamo riflettere sugli effetti drammatici di un odio inarrestabile, che sembra diffondersi nella società italiana come un virus. E miete vittime, non solo tra gay, lesbiche e trans, ma tra tutti coloro che sono considerati diversi: tra stranieri, clochard e tossicodipendenti. En passant, voglio rivolgermi al gentile signore che sulla mia bacheca personale (parzialmente pubblica) ha commentato un link di BlogNomos con una fotina di Hitler e la scritta in maiuscolo “ALLE DOCCE”: mi sono appena lavato, se la risparmi pure, oggi; o, alla prossima, non mi limiterò a cancellare il suo ridicolo commento, ma la denuncerò per apologia e minacce, continuando a non darLe la soddisfazione di una risposta. Perché non ne è degno. Alle docce di Hitler, non ci si lavava, come io ho fatto poco fa. Si moriva. E lei è forse Dio per decidere della vita e della morte di un altro essere umano?

Tornando al tema di questo post, la storia su cui vi invito ad una profonda riflessione è quella di Davide, un ragazzo siciliano di vent’anni, picchiato e segregato in casa dalla famiglia, dopo aver confessato la sua omosessualità, affinché espiasse la vergogna arrecata a tutti quanti. La vergogna, quel sentimento nobile, che fiorisce accanto alla dignità, nella coscienza di ognuno. Ma vergognarsi dei sentimenti di un figlio fino ad infliggergli violenza fisica e psichica, non ha nulla di nobile: è ignoranza, cattiveria, cinismo e incapacità d’amare. E chi è incapace d’amare prova fastidio anche per i sentimenti altrui e non sa far altro che esprimersi con la violenza, prima arma della persona ignorante. Per il padre/carceriere di Davide sarebbe stato meglio un figlio drogato o in galera. Così il ragazzo, visto che, di fatto, in galera già c’era, lo scorso agosto, si è lanciato di notte dalla finestra, rischiando la morte, pur di fuggire via, verso la libertà. La storia, seppur triste, ha un lieto fine (lieto perché nessuno ha perso la vita). Ora, infatti, Davide vive in un’altra città, ha un lavoro e condivide un appartamento con altri ragazzi. Ogni tanto riceve un messaggio su Facebook da un’amorevole zia che gli scrive: ‘impiccati’. Secondo loro non devo esistere, racconta Davide. Tu, invece, esisti, Davide. E ne hai ogni diritto. Ricordalo sempre.

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Queste sono storie d’ordinaria follia italiana, di un piccolo mondo antico, ancora vivissimo, dove l’ipocrisia è una malattia letale e dove abbandonare le proprie radici è l’unica via di scampo. Capirete, quindi, perché, dopo che ho visto mamma orsa stamattina, ho smesso di seguire quella pagina Facebook dedicata alle scienze naturali. Davvero molto poco scientifica, direi. La fuga dalla famiglia, come quella di Davide, ancora oggi, è il solo mezzo per evitare che la tua vita diventi erba da marciapiede, calpestata da tutti. Per evitare il labirinto della loro follia, o quel tunnel a senso unico, oltre cui c’è solo il suicidio.

Vi lascio all’articolo di cronaca pubblicato da Meridionews – ed. Catania.

Andrea Serpieri

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LEGGI ANCHE ‘SE L’OMOFOBIA È PIÙ FORTE DELL’AMORE’

CRONACA – Una notte di agosto un ragazzo fugge da casa. Per tre settimane padre, fratello e zii lo hanno tenuto segregato, picchiandolo più volte. La sua colpa? Essere omosessuale. «Secondo loro non devo esistere. Non a queste condizioni»

«Avevo davanti due scelte: farmi uccidere o provare a scappare». Davide ha poco più di vent’anni e un viso pulito nel quale sembra facile leggere ogni emozione. Una notte di agosto ha scelto di fuggire dalla casa nel quale è nato e cresciuto. Una casa nella quale è rimasto rinchiuso per tre settimane senza poter avere contatti con l’esterno. Si è lasciato cadere da un balcone del secondo piano, ha dormito nei campi, ha preso un treno per lasciarsi alle spalle la sua famiglia. Padre, fratello, zii per i quali ha commesso una gravissima colpa: essere omosessuale.

Davide non vuole che il suo nome venga cambiato per raccontare la sua storia. «Io sono questo», afferma scuotendo leggermente la testa, come se l’idea di usare uno pseudonimo fosse quasi inconcepibile. La sua vita, prima di questa estate, scorre tranquilla in un paesino del Palermitano. La scuola, i lavoretti, gli amici con cui uscire il sabato in città. Qualche malalingua ogni tanto racconta alla famiglia qualche storia, insinuazioni che lui puntualmente respinge. «Era l’unica cosa che dovevo tenere nascosta».

Poi una sera, al culmine dell’ennesima lite, decide di parlare chiaramente al padre. «Mi ha chiesto: “Ti droghi? Parla con me. Qualsiasi cosa sia, io ci sono”». Ma quando finalmente le labbra articolano quel pensiero celato per anni, «lui mi ha detto che era meglio che fossi drogato. Meglio la galera, una rapina in banca». Chiama così il fratello e gli zii di Davide che lo picchiano selvaggiamente, per fare espiare quella che ai loro occhi è una colpa.

“Secondo loro non devo esistere. Non a queste condizioni”

«Per tre settimane ho vissuto rinchiuso», ricorda. Difficile per il circolo palermitano di Arcigay intervenire. Il tentativo di servirsi di un cellulare per chiedere aiuto scatena nuove violenze. Lunghe giornate passate chiuso in camera, la famiglia costretta a mentire su dove si trovasse il ragazzo e perché non rispondesse al telefono. È anche il pensiero di mettere al riparo da quelle violenze gli amici che tormenta Davide. «Dovevo proteggerli – spiega – avevo paura che facessero loro qualcosa di male».

«L’unica mia idea, una fissazione, era andare via». Una sera di agosto, raccoglie qualche vestito e i pochi risparmi messi al sicuro. Lancia il borsone dal secondo piano, poi si lascia scivolare anche lui dal balcone rischiando di farsi del male. «Non mi importava, dovevo scappare». La prima notte la passa in mezzo alle campagne. «Avevo paura che mi venissero a cercare». Una volta giunto alla stazione, gli vengono in mente alcune persone conosciute durante una festa a Catania. «Ho comprato il biglietto e sono venuto qui», afferma con semplicità.

A chi chiede aiuto non racconta quanto ha appena vissuto, anche se qualche livido spicca sulla carnagione chiara. «La prima notte che ho passato a Catania ho pensato: “Come faccio a restare?”». In tasca 80 euro e una casa che non può più chiamare tale. Quando confida quanto ha appena vissuto, trova accoglienza, calore, affetto. «Sono stato fortunato. Mi rendo conto che avrei potuto fare una brutta fine. Se ne sentono tante in giro… Avrei potuto non essere vivo».

Da quei giorni sono passati pochi mesi. Davide ha un lavoro stabile, condivide un appartamento con altri fuori sede. Ogni tanto una zia lo contatta su Facebook. «Mi scrive “impiccati” – racconta – Secondo loro non devo esistere. Non a queste condizioni». Gli insulti, quelli più coloriti, non riesce quasi a ripeterli. Una sorta di pudore, un’educazione d’altri tempi, gli impedisce di riportare quelle frasi. Dopo la sua partenza, la famiglia ha solo segnalato l’allontanamento di Davide ai carabinieri, non la scomparsa. E, dal canto suo, il giovane ha deciso di non denunciare quanto subito.

“Sono stato fortunato. Mi rendo conto che avrei potuto fare una brutta fine. Avrei potuto non essere vivo”

«Con la mia famiglia non ho più contatti, ma ci siamo visti con mio padre». L’uomo non ha mai preso parte ai pestaggi, «ma ha chiamato lui mio fratello e i miei zii per farmi picchiare», precisa indurendo lo sguardo. Anche se i chilometri li dividono, le raccomandazioni sono sempre le solite: «Non frequentare persone sbagliate». Intendendo amici omosessuali. «A me non interessa». Alza gli occhi, si blocca per qualche istante. Sembra ripercorrere tutte le sofferenze che è stato costretto ad affrontare. Poi si rilassa. «Adesso ho la mia vita da vivere».

11 novembre 2014

di Carmen Validano

MERIDIONEWS Ed. Catania

VIA LIBERA ALLA RIFORMA DEL CATASTO

Dopo il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla composizione, attribuzione e il funzionamento delle Commissioni Censuarie, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge delega per la riforma fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 33), parte la corsa alla riforma del Catasto. L’attivazione delle Commissioni Censuarie è, però, solo il primo tassello di una riforma il cui obiettivo è di arrivare a una local tax unica ed equa. Si passerà dai vani ai metri quadri e la zona di residenza inciderà di più sul valore effettivo degli oltre sessantadue milioni di immobili presenti in Italia, che le Commissioni saranno chiamate a censire. Ecco le principali novità.

di Michele De Sanctis

Le Commissioni Censuarie locali saranno 106, cui si aggiungerà la Commissione Censuaria Centrale ubicata a Roma con funzioni di supervisore. Si tratterà, in realtà, di una ‘riattivazione’ delle vecchie Commissioni Censuarie, istituite negli anni ’80 e progressivamente depotenziate. Tra i compiti delle nuove commissioni, che s’insedieranno entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ci sarà anche quello di validare le funzioni statistiche dell’Agenzia dell’Entrate, alla base della revisione del sistema estimativo del Catasto dei fabbricati. In caso di ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle Commissioni Censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d’estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati, sarà la commissione censuaria centrale a dirimere gli eventuali conflitti di competenza. Il Catasto centrale, inoltre, eserciterà poteri sostitutivi ove le Commissioni locali non provvederanno alla validazione delle funzioni statistiche. Le funzioni statistiche, peraltro, dovranno esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno stesso comune.

Son ben 62 milioni gli immobili da censire, oltre ai terreni e fabbricati vari. Le commissioni, a tal proposito, saranno divise in tre sezioni specifiche e saranno composte di 25 componenti effettivi (di cui quattro provenienti dall’Agenzia delle Entrate) più 21 supplenti per la durata di cinque anni. Non potranno farne parte parlamentari, ministri, assessori comunali o regionali, prefetti o dirigenti di movimenti politici.

In questo nuovo censimento saranno cambiati numerosi parametri che definiranno la rendita di un immobile, come la localizzazione e categoria della zona di ubicazione, l’anno di costruzione, la tipologia/qualità della casa e lo stato di conservazione dell’immobile, ma la modifica più rilevante riguarderà le dimensioni effettive degli immobili: si passerà, infatti, a considerare i metri quadri del bene e non più i vani come avvenuto finora. Questi parametri, tuttavia, verranno stimati da un’equazione, attualmente in elaborazione presso gli Uffici Tecnici dell’ex Agenzia del Territorio (ora delle Entrate), che permetterà di definire le nuove rendite e i nuovi valori catastali. Dunque, da un punto di vista catastale, le sorti dei vostri immobili dipenderanno da un algoritmo, che terrà conto di metri quadri, microzona di appartenenza e tipologia (negozi, abitazioni, ecc.), mentre, al valore medio di mercato così calcolato si applicheranno dei coefficienti che dipenderanno dagli altri parametri prima indicati, quali: ubicazione, epoca di costruzione e grado di finitura.
L’intera operazione di censimento potrebbe richiedere circa cinque anni.

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REVISIONE AUTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE.

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In occasione dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla carta di circolazione, facciamo un po’ di chiarezza anche sugli obblighi in materia di revisione auto, già operativi dalla scorsa estate.

di Michele De Sanctis

Come previsto dalla Circ. MIT prot. n. 2083 del 20 giugno 2014 dedicata alle nuove modalità operative revisioni e collaudi, entrata in vigore il 14 luglio, per chi non sottopone il proprio veicolo a revisione non ci sono più giustificazioni che tengano. Il controllo, infatti, è direttamente gestito dal sistema informatizzato degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che memorizza le date di controllo e, di conseguenza, quelle di scadenza. Anche la prenotazione viene ora registrata online e se ci si dimentica (o se si fa finta di essersene scordati) la sanzione scatta in automatico: la mancata revisione viene adesso immediatamente evidenziata nei terminali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, quindi, provvede a comminare al trasgressore una contravvenzione a partire da 155 euro, oltreché a sospendere la carta di circolazione sino all’avvenuta revisione. In questa eventualità ci si potrà potrà servire del proprio mezzo solo per raggiungere l’officina presso cui effettuare la revisione. In caso contrario si viene nuovamente sanzionati. All’obbligo in questione corrispondono diverse ipotesi di trasgressione, per le quali sono previste altrettante sanzioni: se, per esempio, venite sorpresi in autostrada con un veicolo non revisionato, rischiate una contravvenzione che può variare dai 159 ai 639 euro, oltre il fermo amministrativo della vettura. Ma esaminiamo meglio quali sono i nostri doveri quando arriva il momento di portare la macchina a fare la revisione.

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Innanzitutto, è bene capire quando si debba fare la revisione. A tal proposito, chiariamo subito che non esiste un solo tipo di revisione. La revisione, infatti, può essere periodica, annuale (come nel caso delle vetture a noleggio con conducente – NCC, dei taxi e degli autobus), ovvero straordinaria (che può anche essere parziale e disposta d’ufficio, come succede in occasione di alcuni incidenti stradali). Quella che interessa tutti noi, comuni automobilisti è sicuramente la revisione periodica, riservata alle autovetture con massa massima complessiva inferiore o pari a 3,5 tonnellate. Questa revisione, in particolare, è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima.

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Ma passiamo alla nota dolente. Quanto costa revisionare l’auto?
Fondamentalmente i costi possono variare dai 45 a 65 euro a seconda se vi rivolgiate alla MCTC o a un’officina autorizzata. Tuttavia, come sappiamo tutti e come, soprattutto, sa chi possiede un’auto un po’ datata, è molto probabile che la revisione comporti delle spese extra, per l’eventuale sostituzione di alcuni componenti: ad esempio le luci (il cui costo è pari a circa 10 euro a lampadina), gli pneumatici (con costi variabili in base alla mescola, alla tipologia, alla marca, ecc.) o le pasticche dei freni, che hanno un costo medio che si aggira tra i 100 e i 150 euro.

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Per effettuare la revisione auto ora obbligatoriamente bisogna prenotarla presso un’officina autorizzata del comune di residenza ovvero presso la locale sede della Motorizzazione Civile. Ma, in questo caso, per essere ammessi alla visita di revisione del veicolo è necessario fare prima domanda presso lo sportello informazioni, compilando il modello TT2100 (meglio noto come foglio giallo) con i dati del proprietario del veicolo da revisionare. A quel punto bisogna andare allo sportello revisioni portando anche la carta di circolazione originale (tranne nel caso in cui questa sia stata ritirata da un organo di polizia) e l’attestazione dell’avvenuto versamento di 45 euro sul conto corrente n. 9001.

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Si diceva in apertura che ormai viene tutto registrato on line. Anche se la revisione viene effettuata presso un’officina privata. Il meccanico, infatti, ha l’obbligo di inserire quotidianamente sul portale della Motorizzazione Civile tutte le prenotazioni di revisione auto che riceve durante la giornata e, nel farlo, deve, altresì, associarvi il pagamento sul conto corrente in base alla tariffa precedentemente stabilita. Al termine della revisione – e comunque entro un’ora dall’avvenuto controllo – il meccanico dovrà necessariamente inviarne conferma alla MCTC, sempre tramite portale. Solo quando questi dati saranno trasmessi, il proprietario del veicolo potrà ricevere il tagliando di aggiornamento. Addio, dunque, al timbro del meccanico, che, in passato serviva a certificare la correttezza del processo di manutenzione e di revisione dell’automezzo, ma che, nel contempo, favoriva il moltiplicarsi di condotte ai limiti dell’illegalità, quando non anche illecite. Con questo nuovo sistema, quindi, una volta inseriti i dati nel portale della Motorizzazione, in modo del tutto automatico, i terminali del Ministero memorizzano la data della prossima scadenza: presupposto per la sanzione di cui si parlava poc’anzi, in caso di inottemperanza. Tali regole sono valide in tutto il territorio nazionale tranne che per le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano.

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Prestate, infine, attenzione alle verifiche su strada da parte delle forze dell’ordine. Le pattuglie stradali sono, infatti, sempre più connesse: anche loro, peraltro, hanno accesso ad uno speciale database in cui reperire l’elenco delle auto che circolano senza revisione. Inoltre, gli strumenti di controllo della velocità su strada possono. altresì, servire per verificare l’avvenuta revisione (e anche il pagamento del bollo auto). Nessuna scappatoia, dunque, per i trasgressori e gli smemorati. Ai controlli non si sfugge. E voi? Avete controllato quando vi tocca la prossima revisione?

Leggi il testo integrale della Circ. MIT prot. n. 2083 del 20 giugno 2014 e della Circ. n. 15684 dell’11 luglio 2014 – Integrazioni Circ. 2083/2014.

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