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OCCHIO QUANDO SIETE AL VOLANTE: PER LA CASSAZIONE RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA NON BASTA.

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di Michele De Sanctis

Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che, dopo aver investito ed ucciso un pedone, che a sua volta aveva attraversato la strada imprudentemente, è finito sotto processo con l’accusa di omicidio colposo per non aver osservato le comuni regole di prudenza.
È quanto afferma la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 14776, depositata in data 31 marzo 2014, con cui ha rigettato il ricorso dell’imputato, che chiedeva che fosse riconosciuta e addebitata alla vittima la totale responsabilità nel sinistro (ottenendo, quindi, l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo) e non il semplice concorso di colpa (nella fattispecie, riconosciuto dalla Corte d’Appello di Roma nella misura del 40% e non più sindacabile dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto valutazione di merito – non valutabile nel giudizio di legittimità).
La vittima – si legge in sentenza – dopo essere scesa dall’autobus – aveva attraversato la strada, in un punto privo di passaggi pedonali, velocemente e senza guardare.
L’autobus da cui era sceso il pedone si era fermato, peraltro, irregolarmente all’esterno dell’area riservata alla sua sosta, perché occupata da un’autovettura.

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L’auto investitrice secondo quanto accertato nel corso del giudizio di merito aveva tenuto una velocità quanto meno pari a 70-75 Km/h.
I Giudici di Piazza Cavour, riprendendo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, affermano che l’articolo 141 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), rubricato “Velocità” e i principi generali della circolazione stradale impongono sempre al conducente l’obbligo non solo di regolare la velocità del veicolo e la propia condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per per la sicurezza di persone e cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari e finanche incoscienti degli altri utenti della strada che possano determinare situazioni di pericolo e tenere, pertanto, una condotta atta a prevenire sinistri o altri eventi antigiuridici, quale, nel caso di specie, l’omicidio di un pedone.
Non solo, la Suprema Corte ha, altresì, specificato che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro può considerarsi completamente esonerato da responsabilità solo in caso di sua osservanza di norme precauzionali scritte, assolutamente complete ed esaustive di tutti i possibili comportamenti prudenziali esigibili in relazione a determinate situazioni di pericolosità.
Tuttavia – per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione – l’osservanza di tutte le norme prudenziali “scritte” non esclude che possa, comunque, residuare una responsabilità generica derivante da quelle non scritte. In questi casi, infatti, l’adempimento delle norme scritte non esaurisce i doveri degli utenti della strada.
Tra le regole cautelari non scritte, relative alla circolazione stradale, rientra in primis il dovere generale del ‘neminem laedere’, principio di diritto romano, traslato nei successivi ordinamenti occidentali, che, facendo riferimento alla civile e pacifica convivenza, è il fondamento giuridico della responsabilità aquiliana, secondo cui siamo tutti tenuti al dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica.
Perciò, il conducente di un veicolo può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di aver procurato un danno ad un altro soggetto.

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In tali casi, per escludere del tutto la responsabilità del conducente del veicolo investitore e porre esclusivamente a carico del pedone la responsabilità per i danni o la morte allo stesso derivati, è necessario che il primo si sia trovato nell’impossibilità di prevenire e/o evitare l’investimento stesso, per fatti estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, da qualsiasi fonte derivante.
Questo perché, nel caso in esame, le condizioni della strada al momento dell’incidente avrebbero dovuto imporre l’adozione di una condotta di guida particolarmente prudente e l’automobilista avrebbe dovuto, quindi, rallentare la propria marcia fino quasi a fermare il mezzo su cui viaggiava, nella prevedibile ipotesi che “pur in assenza di apposito attraversamento pedonale, qualche passeggero potesse portarsi davanti al veicolo del trasporto pubblico dal quale era appena sceso per attraversare la carreggiata”.
È vero che nel caso di specie, non sussisteva in quel tratto di strada un limite di velocità inferiore a quella tenuta dall’automobilista, che, dunque, non si trovava nell’ipotesi sanzionata dal 141 co. 2 CdS, ma è, altresì, vero che la situazione dei luoghi come quella descritta (presenza di un autobus in fermata), doveva imporre una diligenza superiore rispetto a quella della mera osservanza del limite di velocità appunto in virtù dell’esistenza di un pericolo concreto di attraversamento da parte delle persone che scendevano dal mezzo pubblico.
Non può sostenersi argomenta, infatti, la Suprema Corte che “l’imputato non potesse prevedere che da un autobus di linea fosse disceso un passeggero che, passando dietro l’autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada quando egli si trovava a breve distanza”.
È proprio vero quel che comunemente si dice: al volante la prudenza non è mai troppa.

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SE NON INDOSSI LA CINTURA DI SICUREZZA, POTRESTI PERDERE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO. LO HA STABILITO LA CASSAZIONE.

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di Michele De Sanctis

Restare coinvolti in un sinistro stradale, potrebbe danneggiare le nostre tasche, anche se l’incidente l’abbiamo subito. È quanto risulta dalla decisione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7777/2014. Il Giudice di Legittimità ha, infatti, stabilito che sebbene il diritto al risarcimento danni non possa essere negato per il semplice rilievo che l’infortunato, al momento dell’impatto, non indossasse la cintura di sicurezza, è ammissibile – ed è questa la novità – che il responsabile civile (debitore) potrebbe rifiutare in tutto o in parte di tenere indenne il danneggiato per un danno, che, con l’utilizzo della cintura, poteva essere evitato.

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Sostanzialmente, ciò che il giudice dovrà accertare, d’ora in avanti, sarà se e in che misura la mancata ottemperanza all’obbligo di allacciare la cintura abbia potuto influire sul danno alla persona. Si tratta, pertanto, di valutare l’incidenza del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, ai sensi e per gli effetti dell’art.1227 c.c.: ma parliamo dei soli postumi che eventualmente residuino in conseguenza del sinistro e, in generale, del danno alla persona, non anche dei danni ai veicoli.
Per quanto, invece, concerne l’onere della prova, la Corte ha deciso che sia il danneggiante a dover dimostrare che la vittima, con la diligenza ordinaria, in questo caso indossando la cintura, avrebbe potuto evitare i danni di cui chiede il risarcimento.

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Sicurezza stradale, vittime di incidenti in calo in Italia e nell’Unione Europea

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I dati diffusi dalla Commissione Ue registrano un calo dell’8% dei casi. Nel nostro paese la contrazione è del 6%: un andamento che si riflette anche su quello degli infortuni con mezzo di trasporto e in itinere che interessano i lavoratori e nel cui contrasto l’Inail è impegnato con numerose attività di prevenzione

BRUXELLES – Migliora la sicurezza stradale in Europa: nel 2013 il numero di vittime degli incidenti stradali in Ue è sceso dell’8% rispetto all’anno precedente. In Italia, invece, il calo registrato è pari al 6%. E’ quanto emerge dai nuovi dati sulla sicurezza stradale pubblicati dalla Commissione europea.

Per il secondo anno un miglioramento nelle statistiche. Il 2013 è secondo anno in cui si registra una diminuzione del numero di vittime di incidenti stradali in Europa: tra il 2011 e il 2012 si era, infatti, già verificata una contrazione del 9%. Anche allora il miglioramento aveva interessato l’Italia dove, nello stesso arco temporale, era stata registrata una diminuzione dei decessi legati alla strada pari al 5%. Dunque, lo scenario complessivo mostra segnali incoraggianti: a conferma di tutto questo anche i numeri dell’ultimo rapporto Aci-Istat che registrano una flessione del numero dei morti per incidenti – dal 2001 a oggi – da 8mila a circa 3600 casi.

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Miglioramento positivo, ma la realtà resta drammatica. La sicurezza stradale è un fenomeno complesso, il cui andamento si riflette in modo significativo anche su quello relativo agli infortuni sul lavoro, in particolare per quanto riguarda gli incidenti che accadono con mezzi e trasporto e in itinere (che si verificano nel corso del tragitto casa/lavoro e viceversa). Quanto “fotografato” dalla Commissione Ue trova, infatti, una conferma indiretta anche nei dati Inail relativi al 2012. Secondo le denunce pervenute all’Istituto, infatti, gli infortuni in occasione di lavoro – con mezzi di trasporto – nel 2012 sono state 43.959 (il 5,90% del totale), per una flessione del 14,40% rispetto all’anno precedente. Importanti anche i dati relativi agli incidenti in itinere: in generale, in Italia, nel 2012 sono stati 76.181 (il 10,23% del totale), per un calo del 7,76% sul 2011. Nello specifico degli infortuni in itinere con mezzo di trasporto, questi sono stati 56.913: il 14,12% in meno rispetto ai 66.271 casi dell’anno prima. L’andamento, pur segnalando un miglioramento certamente positivo, conferma tuttavia il permanere di una realtà ancora grave e per il cui contrasto l’Inail sta promuovendo una capillare attività di prevenzione lungo tutto il territorio nazionale.

Kallas: “Più vicino il dimezzamento dei casi entro il 2020”. I dati della Commissione Ue fanno valutare adesso con rinnovato ottimismo la possibilità di raggiungere l’obiettivo strategico del dimezzamento del numero di vittime di incidenti stradali entro il 2020. “Era estremamente importante che i buoni risultati del 2012 non restassero un fatto estemporaneo – ha spiegato il commissario Ue per la mobilità e i trasporti, Siim Kallas – L’Ue è sulla buona strada per conseguire gli obiettivi di sicurezza stradale fissati per il 2020. Ma non c’è spazio per alcun compiacimento se pensiamo che, ogni giorno, sulle strade d’Europa perdono la vita ancora 70 persone. È necessario continuare il nostro impegno congiunto a tutti i livelli per migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade europee”. E per ribadire l’importanza del valore della sicurezza sulle strade europee il 9 maggio prossimo la Commissione, in collaborazione con la presidenza greca dell’Ue, organizzerà ad Atene la Giornata europea della sicurezza stradale.

Fonte: INAIL