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A.A.A. APPARTAMENTO DOTATO DI OGNI COMFORT AFFITTASI A PROSTITUTA REFERENZIATA.

Quella che vi propongo oggi è la vicenda giudiziaria di un imprenditore immobiliare abruzzese, alla cui attività di agente aveva affiancato quella di imprenditore del sesso. Secondo voi è pericoloso dare un immobile in locazione ad una squillo? Non è che rischiamo di finire in carcere, come l’imputato di questo processo, solo per aver affittato ad una di loro? Scopriamolo insieme.

di Michele De Sanctis

Colpevole di favoreggiamento della prostituzione: è questo il verdetto definitivo riconosciuto a carico di un agente immobiliare abruzzese, condannato in appello alla pena di 4 anni di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici, oltreché a diecimila euro di multa, in base all’art 3 comma 8 della L. n. 75/58 (c.d. Legge Merlin). Con Sent. n. 47387 dello scorso 18 novembre, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, confermato la condanna subita dall’imprenditore in secondo grado, facendo, dunque, scattare l’ordine di carcerazione e, nel contempo, l’esecuzione di precedenti condanne per altri reati, per un totale di 7 anni e 8 mesi di reclusione.

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A ricorrere al Giudizio di Legittimità era stato lo stesso agente immobiliare, indagato nel 2010 nel corso di un’operazione denominata ‘Non solo affitti 3’, dopo che in secondo grado si era visto confermare la condanna inflittagli dal Tribunale di Teramo nel dicembre del 2011 per favoreggiamento. Secondo l’accusa, a provare la sua colpevolezza era stata la stessa attività di agente immobiliare, attraverso cui l’uomo gestiva i contratti di locazione degli appartamenti in cui circa quaranta prostitute esercitavano abitualmente il loro mestiere, unitamente al fatto che questi si era reso disponibile ad assistere tali donne nelle loro varie necessità. L’uomo, peraltro, fin dal primo grado era stato assolto dall’accusa di sfruttamento della prostituzione perché il fatto non sussisteva, al pari dell’altro imputato, il proprietario di alcuni degli immobili, assolto sia dall’accusa di sfruttamento che di favoreggiamento. Ma per l’imprenditore restava in piedi il secondo dei due capi d’imputazione.

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Questi erano i fatti. Ora, però, analizziamo la sentenza della Cassazione e se avete un’inquilina poco raccomandabile di cui non sapete molto, tranquilli: il semplice ‘affitto’ ad una prostituta non è condotta sufficiente a provare la vostra colpevolezza (quanto meno mancherebbe l’elemento soggettivo). Sia che voi siate proprietari sia che svolgiate attività di mediazione immobiliare. Come noto, nel nostro Paese la prostituzione non è un reato, mentre lo è se ci si approfitta dell’altrui attività di meretricio, cioè se la si sfrutta, oppure semplicemente quando la si favorisce. È questa, infatti, la condotta contestata all’agente immobiliare, ma non per aver gestito i contratti di locazione di un gruppo di prostitute. La mera stipula del contratto, del resto, come in passato già precisato dagli Ermellini, di per sé “non integra la fattispecie criminosa, in quanto l’atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all’attività di prostituzione” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338 del 04/02/2014). Anzi, il proprietario di un immobile locato ad una squillo non commette reato di favoreggiamento della prostituzione, neppure se consapevole dell’uso che la donna ne faccia, trattandosi, in questo caso, tutt’al più di tolleranza, punita dal comma 2 dell’art. 3 della L. 75/1958. Ma non è colpevole di favoreggiamento, purché – badate bene- il canone di locazione sia onesto, vale a dire in linea con i prezzi di mercato, dal momento che “la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28754 del 20/03/2013). Pertanto, affinché il locatore (o l’agente immobiliare) possa essere ritenuto colpevole del delitto di favoreggiamento è necessario che questi fornisca qualcosa in più rispetto al semplice godimento del bene immobile, diciamo pure una sorta di extra che la Corte indica in “prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 33160 del 19/02/2013). L’extra offerto dal locatore può essere di varia natura: si va da attività decisamente partecipative all’esercizio dell’attività di meretricio (inserzioni pubblicitarie, fornitura di preservativi, ricezione dei clienti: Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338/2014) fino a collaborazioni meno ‘fattive’, ma, non per questo, meno censurabili dal punto di vista penale.
Nel caso di specie, ad esempio, l’agente immobiliare abruzzese, consapevole che le inquiline avrebbero utilizzato quegli appartamenti per prostituirsi, non solo aveva locato tali immobili a un prezzo superiore a quello di mercato, ma si era, peraltro, attivato per favorire il più possibile quella loro particolare attività professionale, predisponendo a tal proposito “un allestimento specifico degli appartamenti diretto a ottimizzare il loro utilizzo per la prostituzione, collocandosi letti matrimoniali anche nelle cucine” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014). L’uomo, poi, si era altresì reso disponibile ad assistere le donne in molte altre necessità quotidiane: accompagnandole, per esempio, a fare la spesa o in banca o scortandole fino a casa di qualche conoscente.

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La Cassazione non ha, dunque, ravvisato vizi di legittimità nella pronuncia del Giudice d’Appello, secondo cui l’imputato, lungi dall’essersi limitato alla mera locazione delle abitazioni in gestione a un gruppo di squillo, era, piuttosto, “colui che tirava i fili di tutta una organizzazione che favoriva l’attività delle prostitute sue inquiline” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014), così commettendo il reato contestatogli che testualmente punisce “chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui” (art. 3 comma 8 della L. 75/1958). In qualsiasi modo, anche con una locazione particolare. L’uomo, originario di un comune della costa abruzzese tra le province di Teramo e Pescara, è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale teramana di Castrogno, dopo l’ordine di carcerazione portato ad esecuzione lo scorso 26 novembre.

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VIA LIBERA ALLA RIFORMA DEL CATASTO

Dopo il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla composizione, attribuzione e il funzionamento delle Commissioni Censuarie, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge delega per la riforma fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 33), parte la corsa alla riforma del Catasto. L’attivazione delle Commissioni Censuarie è, però, solo il primo tassello di una riforma il cui obiettivo è di arrivare a una local tax unica ed equa. Si passerà dai vani ai metri quadri e la zona di residenza inciderà di più sul valore effettivo degli oltre sessantadue milioni di immobili presenti in Italia, che le Commissioni saranno chiamate a censire. Ecco le principali novità.

di Michele De Sanctis

Le Commissioni Censuarie locali saranno 106, cui si aggiungerà la Commissione Censuaria Centrale ubicata a Roma con funzioni di supervisore. Si tratterà, in realtà, di una ‘riattivazione’ delle vecchie Commissioni Censuarie, istituite negli anni ’80 e progressivamente depotenziate. Tra i compiti delle nuove commissioni, che s’insedieranno entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ci sarà anche quello di validare le funzioni statistiche dell’Agenzia dell’Entrate, alla base della revisione del sistema estimativo del Catasto dei fabbricati. In caso di ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle Commissioni Censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d’estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati, sarà la commissione censuaria centrale a dirimere gli eventuali conflitti di competenza. Il Catasto centrale, inoltre, eserciterà poteri sostitutivi ove le Commissioni locali non provvederanno alla validazione delle funzioni statistiche. Le funzioni statistiche, peraltro, dovranno esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno stesso comune.

Son ben 62 milioni gli immobili da censire, oltre ai terreni e fabbricati vari. Le commissioni, a tal proposito, saranno divise in tre sezioni specifiche e saranno composte di 25 componenti effettivi (di cui quattro provenienti dall’Agenzia delle Entrate) più 21 supplenti per la durata di cinque anni. Non potranno farne parte parlamentari, ministri, assessori comunali o regionali, prefetti o dirigenti di movimenti politici.

In questo nuovo censimento saranno cambiati numerosi parametri che definiranno la rendita di un immobile, come la localizzazione e categoria della zona di ubicazione, l’anno di costruzione, la tipologia/qualità della casa e lo stato di conservazione dell’immobile, ma la modifica più rilevante riguarderà le dimensioni effettive degli immobili: si passerà, infatti, a considerare i metri quadri del bene e non più i vani come avvenuto finora. Questi parametri, tuttavia, verranno stimati da un’equazione, attualmente in elaborazione presso gli Uffici Tecnici dell’ex Agenzia del Territorio (ora delle Entrate), che permetterà di definire le nuove rendite e i nuovi valori catastali. Dunque, da un punto di vista catastale, le sorti dei vostri immobili dipenderanno da un algoritmo, che terrà conto di metri quadri, microzona di appartenenza e tipologia (negozi, abitazioni, ecc.), mentre, al valore medio di mercato così calcolato si applicheranno dei coefficienti che dipenderanno dagli altri parametri prima indicati, quali: ubicazione, epoca di costruzione e grado di finitura.
L’intera operazione di censimento potrebbe richiedere circa cinque anni.

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FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA. PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO.

di Michele De Sanctis

Adottato lo scorso 31 luglio e registrato dalla Corte dei Conti in data 3 settembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 29/09/2014 il decreto MEF di attuazione del Fondo di garanzia ‘prima casa’, previsto dalla L. n. 147/2013 (cd. Legge di Stabilità), per la concessione della garanzia dello Stato sui mutui ipotecari relativi all’abitazione principale.

Il Decreto in parola individua in Consap S.p.A. (società controllata al 100% dal MEF) l’ente che gestirà il Fondo e, all’art. 1 e al successivo art. 3 co. 4, definisce le categorie per cui la Legge di Stabilità (all’art. 1, comma 48, lett. c L. n. 147/2013) prevede una corsia preferenziale nell’accesso alla garanzia per la prima casa. Ecco le operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo.

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Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, alla garanzia del fondo possono essere ammessi i mutui ipotecari per l’acquisto e per gli “interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica” relativi a immobili siti nel territorio nazionale da adibire ad abitazione principale. Sono, peraltro, ammissibili alla garanzia in parola i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro, erogati in favore dei mutuatari per l’acquisto anche con accollo da frazionamento, ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
L’immobile che si intende acquistare per poi essere adibito ad abitazione principale non deve, però, rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072. Inoltre, alla data di presentazione del mutuo, è necessario che il mutuatario non sia già proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui abbia acquistato la proprietà per successione mortis causa e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Il Gestore di cui all’art. 1, nelle attività di ammissione alla garanzia dei mutui ipotecari di cui al comma 1, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, deve assegnare priorità ai mutui erogati a favore:

– delle giovani coppie;
– dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
– dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
– dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma Fornero).

LEGGI ANCHE ‘TRENTENNI E LA CRISI. FIGLI CONTRO PADRI.’

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Per i mutui ai quali viene assegnata priorità ai sensi del comma 4, il tasso effettivo globale (TEG) non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), così come pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alla legge 7 marzo 1996, n. 108.

Potranno effettivamente erogare i mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari, secondo quanto disciplinato, oltreché dal Decreto in parola, dai Protocolli d’intesa da stipularsi tra Dipartimento del Tesoro e Associazione Bancaria Italiana (ABI).

L’ammissione alla garanzia del Fondo avverrà per via telematica. A raccogliere le domande sarà la banca o l’intermediario finanziario che, verificata la regolarità delle stesse, le trasmetterà a Consap, che, come già anticipato, sarà il soggetto gestore dello strumento.

La garanzia del Fondo verrà, quindi, concessa nella misura del 50% della quota capitale: per ogni operazione di finanziamento ammessa, la Consap accantonerà a coefficiente di rischio un importo non inferiore al 10% dell’importo garantito del finanziamento stesso.

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La domanda deve contenere dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del richiedente il mutuo circa il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità e, una volta raccolta dal soggetto finanziatore, sarà verificata dallo stesso la correttezza e regolarità di quanto autocertificato in essa, e verrà quindi trasmessa alla Consap, che assegnerà alla richiesta un numero legato all’ordine di arrivo. Verificata la disponibilità del Fondo, entro 20 giorni la Consap comunicherà al finanziatore l’ammissione alla garanzia. L’efficacia della garanzia del Fondo avrà decorrenza in via automatica dalla data di erogazione del mutuo, anche se l’erogazione resterà una facoltà dei soggetti finanziatori.

Tuttavia, affinché il fondo diventi operativo è necessaria la firma del protocollo di intesa tra Tesoro e ABI, cui si accennava sopra, che determinerà le modalità di adesione degli istituti di credito. Solo così, infatti, si potrà finalmente procedere alla concessione dei mutui.

Dunque, precedenza per i mutui in favore di giovani under 35 e precari, ma ragazzi, pazientate, perché c’è ancora un’altra tappa. Se, invece, siete nati tra la fine del 1979 ed il 1980, che posso dirvi? Io a inizio anno ne faccio 35…

Clicca qui per il testo integrale del Decreto Garanzia Prima Casa del 31 luglio 2014.

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Piano casa, da fondo affitti a cedolare al 10%

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Fonte: ANSA

Arriva il decreto da 1,6 miliardi. Stretta sulle occupazioni abusive

ROMA – Meno tasse sugli affitti a canone concordato, abitazioni a riscatto, forti stimoli all’edilizia sociale, finanziamenti per le ristrutturazioni, fondo affitti, agenzie per la casa: approda sul tavolo del Consiglio dei ministri il piano casa da 1,6 miliardi di interventi messo a punto dal ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, la cui ossatura era già definita ma che ha preso ora una forma compiuta nel decreto legge che dovrà essere varato in giornata. Ecco, in sintesi, i punti principali del provvedimento che si muove su alcuni cardini principali: agevolare gli affitti, facilitare l’acquisto e stimolare l’edilizia sociale.

– Fondo affitti e morosità incolpevole: lo stanziamento per il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni passa da 100 a 200 milioni di euro (100 quest’anno e 100 per il 2015); il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli aumenta tra il 2014 e il 2020 di 241, 4 milioni di euro (19,6 mln quest’anno).

– Affitti agevolati: i comuni e le regioni potranno attivare agenzie che dovranno favorire il reperimento di alloggi da offrire a canone concordato e favorire l’incontro tra domanda e offerta anche fornendo garanzie ai proprietari che affitteranno; scende al 10%, ma limitatamente al quadriennio 2014-2017 la cedolare secca per chi vorrà affittare a canone concordato. Restano inoltre in vigore le procedure di sfratto per morosità. Saranno infine previste detrazioni per gli inquilini di alloggi sociali, pari a 900 euro per i redditi sotto i 15.500 euro che si dimezzano a 450 euro per quelli invece sotto i 31.000 euro l’anno.

– Case occupate abusivamente: stretta su questo punto con l’impossibilità per chi occupa abusivamente un immobile non possa chiedere né la residenza né l’allacciamento ai pubblici servizi.

– Acquisto di immobili: il piano prevede la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per l’alienazione a favore degli inquilini degli immobili ex Iacp; il ricavato sarà destinato a realizzare nuovi alloggi e a conservare gli esistenti. Fino ad un massimo di 18,9 mln anno dal 2015 al 2020 la dotazione del fondo che dovrà agevolare i finanziamenti per gli acquisti. Nel decreto anche la norma che consente di utilizzare fino a 10 mila euro di detrazioni per l’acquisto di mobili anche se le spese per le ristrutturazioni agevolate sono state di importo inferiore.

– Case a riscatto: per agevolare l’accesso alla proprietà, si prevede che il conduttore possa imputare in tutto o in parte fino alla data del riscatto i canoni di locazione in conto del prezzo di futuro acquisto dell’alloggio sociale. Il riscatto è possibile dopo 7 anni di locazione.

– Stimoli all’edilizia sociale: si prevede di aumentare l’offerta attraverso interventi di ristrutturazione ma anche di sostituzione del patrimonio e cambi di destinazione d’uso anche senza opere.

Annunciata per domani la presentazione del Piano Casa.

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di Michele De Sanctis

Rinviato alle 10.00 di domani mattina il pre-Consiglio, già in programma per oggi, cui seguirà la riunione del Governo durante la quale verrà ufficialmente presentato il Piano Casa del Governo Renzi.

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La relazione tecnica al decreto legge che sarà esaminato domani dall’esecutivo indica un recupero fino a 68.000 alloggi in quattro anni, vale a dire 12.000 alloggi all’anno. Ciò sarà possibile tramite «il ripristino di quelli di risulta», più altri 5.000 «attraverso il finanziamento della pregressa manutenzione straordinaria».

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Il d.l., peraltro, ridurrà dal 15% al 10% la misura della cedolare secca sugli immobili locati a canone concordato, determinando, secondo quanto stimato dal Governo, un aumento del 5% almeno di adesioni a questo regime. La valutazione è stata effettuata su una base imponibile interessata pari a 540.000.000 Euro (prendendo a riferimento la dichiarazione dei redditi anno 2012).
La copertura prevista sarà pari a 1,35 miliardi in 4 anni. Nella relazione tecnica leggiamo che tale finanziamento avrà «un notevole impatto occupazionale sul settore dell’edilizia attualmente in crisi».

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Verranno, inoltre, stanziati 568.000.000 per il recupero degli alloggi ex IACP. Ma il finanziamento riguarderà soltanto i conduttori con reddito annuo lordo familiare inferiore a € 27.000 e che abbiano nel proprio nucleo persone di oltre 65 anni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%. La relazione stima che «il costo di intervento per ciascun alloggio da recuperare si può ragionevolmente stimare in 30-40 mila euro».

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Il Piano Casa del Governo Renzi prevede, inoltre, una detrazione media IRPEF di 530 euro per gli inquilini che prenderanno in locazione alloggi popolari a canone concordato. La detrazione sarà di un massimo di € 900 per redditi complessivi fino a 15.493,71 Euro e un minimo di € 450 per redditi tra i 15.493,71 e i 30.987,41 Euro. Il numero di alloggi interessati é calcolato nella misura di 40.000 unità. In termini di competenza la relazione tecnica stima una perdita di gettito di 21,2 milioni l’anno, mentre in termini di cassa, se quest’anno non ci sarà aggravio, dal 2015 la perdita di gettito passerà dai 37,1 milioni ai 21,2 dei prossimi anni, fino al 2018 quando il conto dovrebbe tornare positivo con +15,9 milioni.

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La riforma del settore in parola sarà presentata insieme al ddl lavoro.
BlogNomos, che ha già esaminato i punti del Jobs Act e con oggi la relazione tecnica al Piano Casa, vi terrà informati sulle novità ufficializzate dalla squadra di Governo non appena si renderanno disponibili.
Continuate a seguirci…

MDS