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INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2014. LE PROSSIME SCADENZE PER VERSAMENTI E PREMI.

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Scadrà il prossimo 16 maggio il termine per l’autoliquidazione INAIL 2013-2014 tramite Modello F24, insieme alla dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva di domanda di sconto sul premio artigiani e di eventuale richiesta di pagamento rateale. Dopo la concessione della proroga per permettere ai datori di lavoro di usufruire da subito dei bonus previsti dalla Legge di Stabilità (L. 147/2013), è ora arrivato il momento di completare la procedura. Il termine del 16 maggio riguarda altresì il pagamento dei premi speciali non soggetti ad autoliquidazione (art. 2, c. 3, DL 4/2014) con date di scadenza antecedenti.

ADEMPIMENTI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO.

– Autocertificazione riduzione premio.
11,50% per il settore edile (art. 29, c. 2, DL 244/1995, art. 36-bis, c. 8, L. 248/2006 e DM 26.8.2013) da trasmettere via PEC alla competente sede INAIL, insieme al pagamento del premio 2014 e alla fruizione dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione 2013.

– Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31/12/2013.
A tali soggetti, quest’anno, sono state inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l’autoliquidazione del 16 maggio.

– Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il primo gennaio e il 16 maggio dell’anno di rata (cessazione polizza artigiani).
In conseguenza del differimento al 16/5/2014 dell’autoliquidazione del titolo 902014, le imprese artigiane che cessano la propria attività tra il 1/1/2014 e il 16/5/2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di attività effettiva esercitata nello stesso periodo.

– Cessazione attività in corso d’anno (cessazione codice ditta).

– Comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte.

CALENDARIO VERSAMENTI

• 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio/marzo 2014;
• 20 agosto 2014 per il trimestre aprile/giugno 2014;
• 17 novembre 2014 per il trimestre luglio/settembre 2014;
• 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre/dicembre 2014.

Con determina n. 67 dello scorso 11/3/2014, l’INAIL ha, inoltre, indicato la misura dello sconto: riduzione pari al 14,17% sui premi ordinari delle polizze dipendenti, premi speciali unitari delle polizze artigiani e premi relativi all’assicurazione raggi X e sostanze radioattive. La riduzione del 14,17% dei premi INAIL vale anche per le imprese di somministrazione di lavoro, oltreché per quelle di navigazione: per le prime si applica alle singole scadenze dei premi trimestrali dovuti per l’anno 2014, mentre, per le seconde, verrà applicata in sede di autoliquidazione 2013-2014, come, peraltro, spiegato dall’INAIL in due distinte note, prot. n. 2899 e n. 228, in cui sono dettate le relative istruzioni operative.

La retribuzione imponibile da dichiarare all’INAIL e da utilizzare ai fini del calcolo dei premi è quella che risulta registrata nel LUL, che può essere:
a) effettiva, pari al reddito da lavoro dipendente o a questo assimilato (ex TUIR), assunta al lordo di qualsiasi trattenuta o ritenuta e con il criterio di “competenza”;
b) convenzionale, in mancanza della retribuzione effettiva e nei casi previsti dalla legge (dirigenti, soci e familiari non artigiani, ecc.);
c) di ragguaglio, nelle ipotesi residuali (soci e familiari non artigiani in alcune Province).

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* esclusi gli operai agricoli (minimale giornaliero 2013 = € 41,87); le erogazioni speciali da non adeguare al minimale (integrazioni di prestazioni previdenziali, per legge o CCNL a carico dei datori di lavoro, quali malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza e puerperio, c.i.g., ecc.) e l’indennità di disponibilità prevista per il lavoro intermittente.
* inclusi i lavoratori soci di cooperative con rapporto di lavoro
subordinato (commi 1 e 2 – art. 4 – legge 142/2001).

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I nuovi valori dal 1° luglio 2013 sono stati fissati dal D.M. 10 giugno 2013, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il 16 agosto 2013.
È la retribuzione convenzionale per gli allievi dei corsi professionali, i tirocinanti (stagisti), i detenuti e i ricoverati.
È inoltre l’imponibile minimo per i parasubordinati e gli sportivi
professionisti dipendenti.

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I nuovi valori dal 1° luglio 2013 sono stati fissati dal D.M. 10 giugno 2013, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il 16 agosto 2013.
È la retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale (dirigenti e non quadri), è l’imponibile massimo per i collaboratori parasubordinati e gli sportivi professionisti dipendenti.

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I nuovi valori dal 1° luglio 2013 sono stati fissati dal D.M. 10 giugno 2013, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il 16 agosto 2013.
È l’imponibile per i soci e i familiari coadiuvanti di imprese non artigiane, e per gli associati in partecipazione a imprenditore non artigiano, nelle Province in cui non sono fissate retribuzioni
convenzionali valide a livello provinciale.

Per approfondimenti:
Pagare il premio assicurativo
Pagare il premio in autoliquidazione
GUIDA ALL’AUTOLIQUIDAZIONE 2013-2014

Redazione
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Caso Thyssenkrupp. La Corte di Cassazione rinvia il processo in appello, ma rende definitivo il giudizio di colpevolezza degli imputati.

 

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di Germano De Sanctis

Lo scorso 24 aprile, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio le condanne agli imputati per l’incendio nello stabilimento torinese della Thyssenkrupp che, nel dicembre del 2007, uccise sette operai. Di conseguenza, ci sarà un nuovo processo d’appello, ovviamente, a Torino.

Ecco il dispositivo della sentenza in questione: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capo-verso dell’art. 437 c.p. ed al conseguente assorbimento del reato di cui all’articolo 449 c.p.. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino – prosegue il dispositivo degli ermellini – per la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli articoli 437, comma 1, 589, commi 1, 2, 3, 61 n.3, 449 in relazione agli art 423 e 61 n. 3 c.p.. Rigetta nel resto i ricorsi del procuratore generale e degli imputati. Rigetta il ricorso della persona giuridica Thyssenkrupp acciai speciali Terni spa che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna in solido gli imputati – continua il dispositivo – ed il responsabile civile Thyssenkrupp acciai speciali Terni spa alla rifu-sione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ‘Medicina Democratica’ che liquida in complessivi euro 7 mila oltre accessori come per legge. Infine visto l’art. 624, comma 2 c.p.p. dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine ai reati sopraindicati».

In altri termini, la responsabilità degli imputati resta inquadrata nella cornice definita dal giudizio di secondo grado, ma il nuovo processo d’appello dovrà rideterminare le pene, anche se le condanne non potranno essere aumentate. Infatti, i nuovi giudici, nell’effettuare nuovamente il calcolo delle condanne, dovranno rivedere la quantificazione delle pene concernenti i singoli reati, ma il cumulo delle sanzioni detentive che verranno comminate non dovrà superare l’ammontare complessivo delle pene inflitte nel precedente processo d’appello.

Tuttavia, gli avvocati difensori non si sono sbilanciati nel giudicare positivamente questa richiesta di rideterminazione delle pene nel merito, in quanto la Cassazione ha comunque affermato che le responsabilità penali dei sei imputati e dell’azienda sono certe, assodate e chiarite in via definitiva. Ne consegue che non ci sarà la prescrizione, poiché le Sezioni Unite hanno reso irrevocabili proprio le parti della sentenza d’appello relative alle responsabilità degli imputati.

Si tratta dell’unica certezza rinvenibile nella sentenza in questione, poiché le Sezioni Unite, dopo aver accolto l’impianto accusatorio, hanno modificato i reati. Infatti, esse hanno ritenuto che non sussistano gli estremi per l’applicazione dell’art. 437, comma 2, c.p. (il quale prevede il disastro come conseguenza dell’omissione dolosa ipotizzata nel suo primo comma), ma che, ferma restando l’omissione dolosa, l’incendio sia attribuibile agli imputati solo a titolo di colpa, così come previsto dall’art. 449 c.p..
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha rinvenuto la necessità di contestare un ulteriore reato, sollevando molteplici problemi interpretativi, in quanto il comma espunto, permettendo di qualificare il disastro come conseguenza delle omissioni, rendeva possibile l’innalzamento della pena da tre a dieci anni.
La cancellazione di tale reato comporterà il fatto che, nel corso del nuovo processo d’appello, si avranno due nuove contestazioni con pene massime di cinque anni l’una (mentre il minimo edittale è di sei mesi). Infatti, il nuovo giudizio procederà nei confronti degli imputati per omicidio colposo, incendio e rimozione volontaria di cautele contro gli incidenti, considerati come tre reati distinti (mentre, come detto, l’incendio era stato inizialmente considerato “assorbito” dagli altri). Pertanto, scompare l’imputazione per omicidio volontario con dolo eventuale, come aveva chiesto la Procura di Torino nei precedenti gradi di giudizio.

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Non è penalmente responsabile il datore di lavoro per omessa vigilanza sul lavoratore negligente

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di Germano De Sanctis

Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15490 del 7 aprile 2014, ha affermato che il datore di lavoro è garante del puntuale rispetto delle misure prevenzionali, anche delegando un soggetto preposto, dotato dei necessari poteri e delle specifiche competenze, qualora le dimensioni aziendali rendano inevitabile tale scelta organizzativa.

La sentenza in questione ha dovuto decidere in merito alla correttezza della sentenza con cui la Corte d’appello aveva in precedenza confermato la sentenza del GIP che dichiarava il legale rappresentante di una società colpevole del reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., avendo, per colpa generica e specifica, causato la morte del lavoratore dipendente, deceduto a seguito delle gravi ustioni riportate dopo essere stato investito dalle fiamme improvvisamente sviluppatesi dai vapori di carburante, ancora presenti all’interno di un autoveicolo, non bonificato, che il predetto era intento a demolire, mediante l’uso di un cannello ossipropanico, senza che il medesimo avesse indossato adeguati indumenti ignifughi di protezione e avesse seguito le dovute procedure di cautela.

Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che la Corte d’Appello, aveva ignorato la rilevante circostanza, evidenziata dalla difesa, circa il fatto che l’organigramma aziendale (peraltro, acquisito agli atti del processo) dimostrava la presenza di un dipendente preposto dal legale rappresentante al taglio delle carcasse dei mezzi da demolire.
Invece, il giudice di merito, non valutando adeguatamente tale elemento probatorio, aveva concluso semplicisticamente per la penale responsabilità del legale rappresentante che non poteva discolparsi in quanto l’avere adempiuto a tutti gli obblighi di prevenzione degli infortuni previsti dalla legge non lo esonerava dall’obbligo di controllare e garantire l’effettiva osservanza delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, secondo il quale la Corte d’Appello aveva basato la sentenza di secondo grado su una giustificazione illogica ed apparente in ordine alla penale responsabilità per omessa vigilanza, finendo per condannare il ricorrente su basi oggettive, a cagione della mera posizione ricoperta.

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