L’attuazione del D.P.C.M. 06.03.2015 relativo alle procedure concorsuali riservate per l’assunzione del personale precario del comparto sanità

di Germano De Sanctis

1. Premessa

Il recente D.P.C.M. 06.03.2015 ha consentito la stabilizzazione dei precari del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), dando, così, attuazione alle specifiche previsioni in materia contenute nell’art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, D.L. n. 101/2013 convertito dalla Legge n. 125/2013.

Lo scopo del D.P.C.M.- 06.03.2015 consiste nel contribuire alla generale azione di razionalizzazione della spesa pubblica, prevedendo la possibilità di indire procedure concorsuali riservate al personale precario del servizio sanitario.

Con la sua emanazione, è sorta in capo alle Regioni la necessità di fare chiarezza sulle procedure e sui limiti concorsuali per il personale precario, nonché sui requisiti di ammissione alle selezioni del personale medico precario in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza. Tale esigenza chiarificatrice si è concretizzata nell’approvazione, in data 30.07.2015, delle linee guida per l’attuazione del D.P.C.M. 06.03.2015. In particolare, le linee guida in questione si soffermano su alcune specifiche disposizioni del D.P.C.M. 06.03.2015:

  • l’articolo 2 (procedure concorsuali riservate);

  • l’articolo 3 (limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali);

  • l’articolo 6, comma 4 (requisiti di ammissione del personale medico precario nei servizi di emergenza e urgenza).

Fatta questa premessa, passiamo all’esame delle modalità attuative del D.P.C.M. 06.03.2015, alla luce delle citate linee guida.

2. L’ambito di applicazione (art. 1 D.P.C.M. 06.03.2015)

L’individuazione delle procedure concorsuali oggetto del D.P.C.M. 06.03.2015. Nello specifico, il D.P.C.M. 06.03.2015:

  • disciplina le procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del S.S.N.;

  • prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.

Le procedure in questione sono riservate esclusivamente al:

  • personale del comparto sanità;

  • personale appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

3. Le procedure concorsuali riservate (art. 2 D.P.C.M. 6 marzo 2015)

Il termine per bandire le procedure concorsuali riservate. Entro la data del 31.12.2018, gli Enti del S.S.N. possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale del comparto sanità e di quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario (cfr. art. 2, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015)).

La non applicabilità delle norme in materia di mobilità. Stante la natura speciale delle procedure di stabilizzazione ed il fatto che viene garantito un adeguato accesso dall’esterno, le stesse procedure non devono conformarsi alle norme in materia di mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001.

I vincoli di riserva previsti. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015 e nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno, tali procedure concorsuali sono bandite, previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34bis n. 165/2001 e sono riservate al:

  • personale in possesso dei requisiti ex art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007;

  • personale che, alla data del 30.10.2013, abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti diversi da quello che indice la procedura, purché afferenti all’ambito territoriale della Regione interessata dalla procedura concorsuale.

Esaminiamo queste due categorie nel dettaglio.

Segue. Il personale in possesso dei requisiti di accesso cui all’art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e di cui all’art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007. Lart. 2, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015 fa riferimento alle previsioni contenute nell’art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e nell’art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007. Tale rinvio deve essere interpretato letteralmente. Di conseguenza, non è consentito alle P.A. interessate ammettere alle selezioni personale in possesso di requisiti diversi, ancorché fossero previsti da diverse discipline in materia di stabilizzazione eventualmente approvate dalla Regione in attuazione delle predette disposizioni legislative statali, le quali, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 565, lett. c), Legge n. 296/2006, (peraltro, non più richiamato, né dal D.P.C.M. 06.03.2015, né dal D.L. n. 101/2013), stante la loro natura di meri principi di riferimento.

Le procedure di stabilizzazione previste dall’art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007 non riguardano la dirigenza medica e sanitaria, in quanto tali norme consentivano la stabilizzazione del solo personale non dirigenziale. Pertanto, il personale della dirigenza medica e sanitaria stabilizzabile è solo quello che, alla data del 30.10.2013, ha maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli ultimi cinque anni.

Le procedure di stabilizzazione riservate si applicano anche nei confronti del personale che, pur essendo in possesso dei requisiti ex art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007, non èa stato stabilizzato nell’ambito delle relative procedure. Di conseguenza, le procedure di stabilizzazione devono essere avviate dalle Aziende del S.S.N. nei confronti del:

  • personale che aveva ritenuto di non partecipare alle selezioni riservate previste dalle predette norme;

  • personale che, pur partecipando alle selezioni riservate previste dalle predette norme, non aveva conseguito l’idoneità.

Tale personale deve comunque aver maturato l’anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato presso enti del S.S.N. ubicati nell’ambito territoriale in cui ha sede l’ente che bandisce la selezione.

Segue. Il requisito dell’anzianità di servizio minima per l’accesso alle procedure concorsuali oggetto del D.P.C.M. 06.03.2015. Come detto, la stabilizzazione riguarda il personale del comparto Sanità e quello appartenente all’area della dirigenza medica e sanitaria. Di conseguenza, non costituiscono servizi utili per la stabilizzazione quelli resi presso enti di diverso comparto, né, tanto meno, sono configurabili stabilizzazioni di dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

Come detto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015, tale personale, alla data del 30.10.2013, deve aver maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti diversi da quello che indice la procedura, purché ricompresi nell’ambito della Regione Abruzzo.

Pertanto, non costituisce titolo di accesso alle selezioni:

  • il rapporto di lavoro maturato con contratto di lavoro diverso dalla dipendenza;

  • il servizio, ancorché prestato con rapporto di lavoro subordinato, maturato in Regioni diverse da quella in cui viene espletata la procedura di selezione.

I soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione possono partecipare a tutte le selezioni indette dagli enti del S.S.N. della Regione.

L’anzianità di servizio deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione, atteso che la stabilizzazione presuppone il necessario possesso di un’esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di inquadramento. Invece, per le selezioni per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, dovrà essere conteggiato anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine a quella oggetto di selezione.

Il D.P.C.M. 06.03.2015 non ha compreso tra i requisiti di ammissione alla selezione l’essere in servizio ad una determinata data, ma solo in particolari periodi, anche non continuativi. Di conseguenza, sono ammissibili alle selezioni tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e dal D.P.C.M. 06.03.2015 anche se non in servizio presso enti del S.S.R. alla data di indizione del bando o in altra data.

L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part-time deve essere valutata per intero.

Il rinvio alle disposizioni previste dall’ordinamento per ciascuna delle procedure concorsuali riservate. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.C.M. 06.03.2015, alle procedure concorsuali in esame, si applicano, per ciascuna categoria di personale, le disposizioni rispettivamente previste dall’ordinamento.

3. I limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali (art. 3 D.P.C.M. 06.03.2015)

L’individuazione dei limiti. Le procedure concorsuali in esame sono avviate (nel rispetto del contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla normativa nazionale vigente), a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni intercorrenti dal 2015 al 2018 (anche complessivamente considerate), nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché (a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno) nel limite massimo complessivo del 50%, in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3bis, D.Lgs. n. 165/2001 o, in maniera complementare, purché nel limite della predetta percentuale (cfr., art. 3, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015).

Le disposizioni specifiche correlate all’esistenza del piano di rientro. L’avvio delle procedure concorsuali tiene anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 174, Legge n. 311/2004, in materia di blocco automatico del turn over, nonché, per le Regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.

Al riguardo, si precisa che tale limite del 50% delle risorse finanziarie assunzionali destinate alle stabilizzazioni non è riferito ad una singola procedura concorsuale, ma all’intero ambito di tali stabilizzazioni. Il rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni costituisce attuazione del principio della garanzia di adeguato accesso dall’esterno, in alternativa alle altre misure disposte dalla normativa vigente, ed, in particolare, dall’art. 35, D.Lgs. n. 165/2001, le quali, di conseguenza, non trovano applicazione.

Le Regioni soggette ai piani di rientro dal deficit sanitario dall’art. 1, comma 180, Legge n. 311/2014 quantificano il predetto limite in rapporto alle risorse finanziarie assunzionali previste dai medesimi piani di rientro (cfr., art. 3, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015). Inoltre, per tali Regioni, sussiste la previsione contenuta nell’art. 4bis, D.L. n. 158/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2013), secondo la quale, ove sia scattato per l’anno 2012 il blocco automatico del turn over ex art. 1, comma 174, Legge n. 311/2004 (ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano), tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15% e in correlazione alla necessità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora il competente tavolo tecnico di verifica dell’attuazione del piano di rientro abbiano accertato il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nel piano medesimo (cfr., art. 3, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015).

Il limite temporale massimo di utilizzo delle graduatorie. Le graduatorie definite in esito alle procedure in questione sono utilizzabili, nell’ambito delle singole Regioni, per le assunzioni che avverranno nel corso del quadriennio 20152018 a valere sulle predette risorse (cfr., art. 3, comma 3, D.P.C.M. 06.03.2015).

4. La proroga dei contratti a tempo determinato (art. 4 D.P.C.M. 06.03.2015)

Le condizioni di legittimità delle proroghe dei contratti a tempo determinato. Gli Enti del S.S.N. possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale del comparto sanità e di quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, in relazione a:

  • il proprio effettivo fabbisogno;

  • le risorse finanziarie disponibili;

  • i posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale.

Tale proroga può essere effettuata fino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31.12.2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali ogni singola Regione e gli enti del S.S.N. si devono adeguare, fermi restando, per le Regioni sottoposte al piano di rientro, il rispetto degli specifici vincoli previsti dal predetto piano.

5. Lavori socialmente utili e di pubblica utilità (art. 5 D.P.C.M. 06.03.2015)

L’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015, per meglio realizzare le finalità di superamento del precariato e al fine di favorire il reclutamento a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 280/1997, nonché nel rispetto delle norme regionali di riferimento, le Aziende e gli enti del S.S.N. che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 3 D.P.C.M. 06.03.2015, procedono all’assunzione a tempo indeterminato – anche con contratti di lavoro part time (cfr., art. 5, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015), attingendo i nominativi dagli elenchi predisposti ai sensi dell’art. 4, comma 8, Legge n. 125/2013 (di conversione del D.L. n. 101/2013).

6. La stabilizzazione del personale dedicato alla ricerca e del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende Sanitarie (art. 5 D.P.C.M. 06.03.2015)

La stabilizzazione del personale dedicato alla ricerca. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015, è ammesso a partecipare alle procedure concorsuali riservate il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

I titoli equipollenti di accesso alla procedure concorsuali riservate al personale dedicato alla ricerca. L’art. 6, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015 evidenzia che, nei limiti indicati dai DD.II. 28.06.2011, 11.11.2011 e 15.01.2013, costituiscono titolo di accesso alla procedure concorsuali in esame anche le seguenti lauree:

  • laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM9);

  • laurea in biotecnologie agrarie (classe 7/S e LM7);

  • laurea in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM8).

Inoltre, il dottorato di ricerca costituisce titolo di accesso alternativo al diploma di specializzazione.

Le proroghe ammissibili dei contratti a tempo determinato del personale dedicato alla ricerca nelle more del completamento delle procedure concorsuali. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.P.C.M. 06.03.2015, sono prorogati fino al completamento delle procedure concorsuali, e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2018, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale:

  • dedicato alla ricerca nel S.S.N., alla data di pubblicazione (cioè, il 30.10.2013) della Legge n. 125/2013 (di conversione del D.L. n. 101/2013);

  • che, ai sensi dell’art. 35, comma 3bis, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001, o ai sensi dell’art. 4, comma 6, D.L. n. 101/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013), ha maturato presso l’ente che intende effettuare le procedure concorsuali (ovvero presso altri enti del S.S.R.), almeno tre anni di servizio.

La stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza. Ai sensi dell’art. 6, comma 4 D.P.C.M. 06.03.2015, è consentita la stabilizzazione del personale medico dei servizi di emergenza e urgenza non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurga d’accettazione e d’urgenza con almeno cinque anni di “prestazione continuativa” antecedenti alla scadenza del bando presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti del S.S.N., fatti salvi i periodi di interruzione previsti dall’art. 19, comma 2 e dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.

Le procedure di stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza. I soggetti ammissibili alle procedure di stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza, in coerenza con le disposizioni della Legge n. 125/2013 (di conversione del D.L. n. 101/2013), nonché alla luce dei richiami contenuti nel D.Lgs. n. 81/2015, sono solo coloro che hanno maturato cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato. Il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il termine per bandire la procedura concorsuale, in coerenza con e altre selezioni previste dal D.P.C.M. 06.03.2015, è il 31.12.2018.

Il personale precario eventualmente in scadenza può essere prorogato alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti dall’art. 4 D.P.C.M. 06.03.2015 per il personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 D.P.C.M. 06.03.2015.

BlogNomos

Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/blognomos

e su Twitter: @BlogNomos