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Le norme della Legge di Stabilità 2016 sulla erogazione dei servizi sanitari nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di orario di lavoro

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di Germano De Sanctis

Premessa

Come è noto, a far data dal 25.11.2015, in virtù dell’art. 14, comma 1, Legge n. 161/2014, la normativa italiana in materia di orario di lavoro dei medici e dirigenti sanitari si è ufficialmente riallineata alla normativa europea vigente.

Tale norma ha obbligato le PP.AA. a garantire in modo diretto ed immediato i seguenti obblighi normativi nella gestione dell’orario di lavoro della dirigenza medica:

  • il rispetto del limite massimo di lavoro giornaliero pari a 12 ore e 50 minuti di lavoro giornaliero;

  • il rispetto del limite massimo di orario di lavoro settimanale pari a 48 ore di durata media, compreso il lavoro straordinario;

  • il rispetto del limite minimo di riposo giornaliero pari a 11 ore continuative nell’arco dell’intera giornata.

Nello specifico, l’art. 14, comma 1, Legge, n. 161/2014, abrogando l’art. 41, comma 13, D.L. n. 112/2008 (conv. dalla Legge n. 133/2008), ha soppresso l’espressa previsione legislativa che consentiva alla contrattazione collettiva di gestire il regime derogatorio delle disposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 66/2003, con il solo limite di assicurare modalità e condizioni di lavoro idonee a garantire un pieno recupero delle energie psico-fisiche.

In coerenza con tale previsione abrogatrice, l’art. 14, comma 2, Legge n. 161/2014 dispone che, per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, Legge n. 161/2014, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono garantire la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente, attuata attivando appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari.

Peraltro, l’art. 14, comma 3, Legge n. 161/2014 prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17, D.Lgs., n. 66/2003, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei LEA, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità devono disciplinare le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del S.S.N. preposto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo anche equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso.

Il medesimo art. 14, comma 3, Legge n. 161/2014 stabilisce, altresì, che, nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative degli abrogati art. 41, comma 13, D.L. n. 112/2008 (convertito dalla Legge, n. 133/2008) e art. 17, comma 6-bis, D.Lgs. n. 66/2003, cessano di avere applicazione a decorrere dal 25.11.2015.

Tale nuovo assetto normativo impone alle Direzioni delle Aziende U.S.L. di:

  • modificare immediatamente modificare l’organizzazione del lavoro di ciascun reparto e/o servizio;

  • riformulare, se necessario, gli obiettivi aziendali, al fine di renderli raggiungibili alla luce delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 66/2003.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003, saranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo medesimo.

Il rispetto di tali previsioni legislative ha creato non pochi problemi operativi alle PP.AA. interessate.

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La Legge 28.12.2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016)

A fronte di tale quadro normativo, è intervenuto l’art. 1, commi da 541 a 544 Legge 28.12.2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), con l’intento di fornire una soluzione normativa alle difficoltà poc’anzi indicate.

Esaminiamo le norme appena introdotte nel dettaglio.

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Art. 1, comma 541, Legge n. 208/2015

Nell’ambito della cornice finanziaria programmata per il S.S.N. e in relazione alle misure di accrescimento dell’efficienza del settore sanitario previste dall’art. 1, commi da 521 a 552, Legge n. 208/2015 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all’art. 1, commi da 538 a 540, Legge n. 208/2015, al fine di assicurare la continuità nella erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro, le Regioni e le Province Autonome:

  • ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, D.M., n. 70/2015, adottano un provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del S.S.R., nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le Regioni sottoposte ai piani di rientro, nel rispetto dell’art. 1, comma 4, D.M. n. 70/2015, devono adottare i relativi provvedimenti nel rispetto dei tempi e delle modalità operative definiti nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro (cfr., art. 1, comma 541, lett. a), Legge n. 208/2015);

  • predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l’esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall’art. 14, Legge n. 161/2014 (cfr., art. 1, comma 541, lett. b), Legge n. 208/2015);

  • trasmettono entro il 29.02.2016 i provvedimenti di cui all’art. 1, comma 541, lett. a) e b), Legge n. 208/2015 al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento di cui al D.M. n. 70/2015. Il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31.03.2016, i provvedimenti di cui all’art. 1, comma 541, lett. a) e b), Legge n. 208/2015 (cfr., art. 1, comma 541, lett. c), Legge n. 208/2015);

  • ferme restando le disposizioni vigenti in materia di contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applica l’art. 1, commi 543 e 544, Legge n. 208/2015 (cfr., art. 1, comma 541, lett. d), Legge n. 208/2015).

 

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Art. 1, comma 542, Legge n. 208/2015

Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui all’art. 1 comma 541, lett. b), Legge n. 208/2015, nel periodo intercorrente dal 01.01.2016 al 31.07.2016, le Regioni e le Province Autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 (conv. dalla Legge n. 122/2010), a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro.

Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, tali contratti di lavoro possono essere prorogati fino al termine massimo del 31.10.2016.

Ovviamente, deve essere data tempestiva comunicazione ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze del ricorso a tali forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro.

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Art. 1, comma 543, Legge n. 208/2015

In deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 06.03.2015 e in attuazione dell’art. 4, comma 10, D.L. n. 101/2013 (conv. dalla Legge n. 125/2013), gli enti del S.S.N. possono indire, entro il 31.12.2016, e concludere, entro il 31.12.2017, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di:

  • personale medico;

  • personale tecnico-professionale;

  • personale infermieristico.

Deve risultare che tale personale è necessario per a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 541, Legge n. 208/2015.

Nell’ambito di tali procedure concorsuali, gli enti del S.S.N. possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50%, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico:

  • in servizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 208/2015;

  • che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con i medesimi enti con:

    • contratti a tempo determinato;

    • contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

    • altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del S.S.N. continuano ad avvalersi del personale contrattualizzato in forma flessibile, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 (conv. dalla Legge n. 122/2010). In relazione a tale deroga, gli enti del S.S.N., oltre alla prosecuzione dei rapporti di lavoro flessibile già in essere, sono autorizzati a stipulare anche nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi dell’art. 1, comma 542, Legge n. 208/2015, fino al termine massimo del 31.10.2016.

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Art. 1, comma 544, Legge n. 208/2015

Per il biennio 2016-2017, le previsioni di cui all’art. 1 comma 543, Legge n. 208/2015, sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle seguenti disposizioni:

  • art. 2, comma 71, Legge n. 191/2009, in virtù del quale le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle PP.AA. e dell’IRAP, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento;

  • art. 17, comma 3, D.L. n. 98/2011 (conv. dalla Legge n. 111/2011), secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 2, commi 71 e 72, Legge, n. 191/2009 si applicano, ogni anno, fino al 2020;

  • art. 17, comma 3-bis D.L. n. 98/2011 (conv. dalla Legge n. 111/2011), il quale dispone che la verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 17 comma 3, D.L. n. 98/2011 viene svolta con le modalità previste dall’art. 2, comma 73, Legge n. 191/2009. La Regione è giudicata adempiente, ove sia accertato l’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la Regione è considerata adempiente, ove abbia raggiunto l’equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi previsti all’art. 2, commi 71 e 72, Legge n. 191/2009;

  • art. 17, comma 3-ter, D.L. n. 98/2011 (conv. dalla Legge n. 111/2011), in virtù del quale le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione dei predetti pianirestano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale;

  • i piani di rientro previsti per le Regioni a loro sottoposte, i quali impongono specifici obiettivi in materia, da ritenersi comunque vincolanti, anche a fronte delle citate norme di rango nazionale.

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L’attuazione del D.P.C.M. 06.03.2015 relativo alle procedure concorsuali riservate per l’assunzione del personale precario del comparto sanità

di Germano De Sanctis

1. Premessa

Il recente D.P.C.M. 06.03.2015 ha consentito la stabilizzazione dei precari del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), dando, così, attuazione alle specifiche previsioni in materia contenute nell’art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, D.L. n. 101/2013 convertito dalla Legge n. 125/2013.

Lo scopo del D.P.C.M.- 06.03.2015 consiste nel contribuire alla generale azione di razionalizzazione della spesa pubblica, prevedendo la possibilità di indire procedure concorsuali riservate al personale precario del servizio sanitario.

Con la sua emanazione, è sorta in capo alle Regioni la necessità di fare chiarezza sulle procedure e sui limiti concorsuali per il personale precario, nonché sui requisiti di ammissione alle selezioni del personale medico precario in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza. Tale esigenza chiarificatrice si è concretizzata nell’approvazione, in data 30.07.2015, delle linee guida per l’attuazione del D.P.C.M. 06.03.2015. In particolare, le linee guida in questione si soffermano su alcune specifiche disposizioni del D.P.C.M. 06.03.2015:

  • l’articolo 2 (procedure concorsuali riservate);

  • l’articolo 3 (limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali);

  • l’articolo 6, comma 4 (requisiti di ammissione del personale medico precario nei servizi di emergenza e urgenza).

Fatta questa premessa, passiamo all’esame delle modalità attuative del D.P.C.M. 06.03.2015, alla luce delle citate linee guida.

2. L’ambito di applicazione (art. 1 D.P.C.M. 06.03.2015)

L’individuazione delle procedure concorsuali oggetto del D.P.C.M. 06.03.2015. Nello specifico, il D.P.C.M. 06.03.2015:

  • disciplina le procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del S.S.N.;

  • prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.

Le procedure in questione sono riservate esclusivamente al:

  • personale del comparto sanità;

  • personale appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

3. Le procedure concorsuali riservate (art. 2 D.P.C.M. 6 marzo 2015)

Il termine per bandire le procedure concorsuali riservate. Entro la data del 31.12.2018, gli Enti del S.S.N. possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale del comparto sanità e di quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario (cfr. art. 2, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015)).

La non applicabilità delle norme in materia di mobilità. Stante la natura speciale delle procedure di stabilizzazione ed il fatto che viene garantito un adeguato accesso dall’esterno, le stesse procedure non devono conformarsi alle norme in materia di mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001.

I vincoli di riserva previsti. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015 e nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno, tali procedure concorsuali sono bandite, previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34bis n. 165/2001 e sono riservate al:

  • personale in possesso dei requisiti ex art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007;

  • personale che, alla data del 30.10.2013, abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti diversi da quello che indice la procedura, purché afferenti all’ambito territoriale della Regione interessata dalla procedura concorsuale.

Esaminiamo queste due categorie nel dettaglio.

Segue. Il personale in possesso dei requisiti di accesso cui all’art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e di cui all’art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007. Lart. 2, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015 fa riferimento alle previsioni contenute nell’art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e nell’art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007. Tale rinvio deve essere interpretato letteralmente. Di conseguenza, non è consentito alle P.A. interessate ammettere alle selezioni personale in possesso di requisiti diversi, ancorché fossero previsti da diverse discipline in materia di stabilizzazione eventualmente approvate dalla Regione in attuazione delle predette disposizioni legislative statali, le quali, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 565, lett. c), Legge n. 296/2006, (peraltro, non più richiamato, né dal D.P.C.M. 06.03.2015, né dal D.L. n. 101/2013), stante la loro natura di meri principi di riferimento.

Le procedure di stabilizzazione previste dall’art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007 non riguardano la dirigenza medica e sanitaria, in quanto tali norme consentivano la stabilizzazione del solo personale non dirigenziale. Pertanto, il personale della dirigenza medica e sanitaria stabilizzabile è solo quello che, alla data del 30.10.2013, ha maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli ultimi cinque anni.

Le procedure di stabilizzazione riservate si applicano anche nei confronti del personale che, pur essendo in possesso dei requisiti ex art. 1, commi 519 e 558, Legge n. 296/2006 e art. 3, comma 90, Legge n. 244/2007, non èa stato stabilizzato nell’ambito delle relative procedure. Di conseguenza, le procedure di stabilizzazione devono essere avviate dalle Aziende del S.S.N. nei confronti del:

  • personale che aveva ritenuto di non partecipare alle selezioni riservate previste dalle predette norme;

  • personale che, pur partecipando alle selezioni riservate previste dalle predette norme, non aveva conseguito l’idoneità.

Tale personale deve comunque aver maturato l’anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato presso enti del S.S.N. ubicati nell’ambito territoriale in cui ha sede l’ente che bandisce la selezione.

Segue. Il requisito dell’anzianità di servizio minima per l’accesso alle procedure concorsuali oggetto del D.P.C.M. 06.03.2015. Come detto, la stabilizzazione riguarda il personale del comparto Sanità e quello appartenente all’area della dirigenza medica e sanitaria. Di conseguenza, non costituiscono servizi utili per la stabilizzazione quelli resi presso enti di diverso comparto, né, tanto meno, sono configurabili stabilizzazioni di dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

Come detto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015, tale personale, alla data del 30.10.2013, deve aver maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti diversi da quello che indice la procedura, purché ricompresi nell’ambito della Regione Abruzzo.

Pertanto, non costituisce titolo di accesso alle selezioni:

  • il rapporto di lavoro maturato con contratto di lavoro diverso dalla dipendenza;

  • il servizio, ancorché prestato con rapporto di lavoro subordinato, maturato in Regioni diverse da quella in cui viene espletata la procedura di selezione.

I soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione possono partecipare a tutte le selezioni indette dagli enti del S.S.N. della Regione.

L’anzianità di servizio deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione, atteso che la stabilizzazione presuppone il necessario possesso di un’esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di inquadramento. Invece, per le selezioni per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, dovrà essere conteggiato anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine a quella oggetto di selezione.

Il D.P.C.M. 06.03.2015 non ha compreso tra i requisiti di ammissione alla selezione l’essere in servizio ad una determinata data, ma solo in particolari periodi, anche non continuativi. Di conseguenza, sono ammissibili alle selezioni tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e dal D.P.C.M. 06.03.2015 anche se non in servizio presso enti del S.S.R. alla data di indizione del bando o in altra data.

L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part-time deve essere valutata per intero.

Il rinvio alle disposizioni previste dall’ordinamento per ciascuna delle procedure concorsuali riservate. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.C.M. 06.03.2015, alle procedure concorsuali in esame, si applicano, per ciascuna categoria di personale, le disposizioni rispettivamente previste dall’ordinamento.

3. I limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali (art. 3 D.P.C.M. 06.03.2015)

L’individuazione dei limiti. Le procedure concorsuali in esame sono avviate (nel rispetto del contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla normativa nazionale vigente), a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni intercorrenti dal 2015 al 2018 (anche complessivamente considerate), nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché (a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno) nel limite massimo complessivo del 50%, in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3bis, D.Lgs. n. 165/2001 o, in maniera complementare, purché nel limite della predetta percentuale (cfr., art. 3, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015).

Le disposizioni specifiche correlate all’esistenza del piano di rientro. L’avvio delle procedure concorsuali tiene anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 174, Legge n. 311/2004, in materia di blocco automatico del turn over, nonché, per le Regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.

Al riguardo, si precisa che tale limite del 50% delle risorse finanziarie assunzionali destinate alle stabilizzazioni non è riferito ad una singola procedura concorsuale, ma all’intero ambito di tali stabilizzazioni. Il rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni costituisce attuazione del principio della garanzia di adeguato accesso dall’esterno, in alternativa alle altre misure disposte dalla normativa vigente, ed, in particolare, dall’art. 35, D.Lgs. n. 165/2001, le quali, di conseguenza, non trovano applicazione.

Le Regioni soggette ai piani di rientro dal deficit sanitario dall’art. 1, comma 180, Legge n. 311/2014 quantificano il predetto limite in rapporto alle risorse finanziarie assunzionali previste dai medesimi piani di rientro (cfr., art. 3, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015). Inoltre, per tali Regioni, sussiste la previsione contenuta nell’art. 4bis, D.L. n. 158/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2013), secondo la quale, ove sia scattato per l’anno 2012 il blocco automatico del turn over ex art. 1, comma 174, Legge n. 311/2004 (ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano), tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15% e in correlazione alla necessità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora il competente tavolo tecnico di verifica dell’attuazione del piano di rientro abbiano accertato il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nel piano medesimo (cfr., art. 3, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015).

Il limite temporale massimo di utilizzo delle graduatorie. Le graduatorie definite in esito alle procedure in questione sono utilizzabili, nell’ambito delle singole Regioni, per le assunzioni che avverranno nel corso del quadriennio 20152018 a valere sulle predette risorse (cfr., art. 3, comma 3, D.P.C.M. 06.03.2015).

4. La proroga dei contratti a tempo determinato (art. 4 D.P.C.M. 06.03.2015)

Le condizioni di legittimità delle proroghe dei contratti a tempo determinato. Gli Enti del S.S.N. possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale del comparto sanità e di quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, in relazione a:

  • il proprio effettivo fabbisogno;

  • le risorse finanziarie disponibili;

  • i posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale.

Tale proroga può essere effettuata fino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31.12.2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali ogni singola Regione e gli enti del S.S.N. si devono adeguare, fermi restando, per le Regioni sottoposte al piano di rientro, il rispetto degli specifici vincoli previsti dal predetto piano.

5. Lavori socialmente utili e di pubblica utilità (art. 5 D.P.C.M. 06.03.2015)

L’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015, per meglio realizzare le finalità di superamento del precariato e al fine di favorire il reclutamento a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 280/1997, nonché nel rispetto delle norme regionali di riferimento, le Aziende e gli enti del S.S.N. che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 3 D.P.C.M. 06.03.2015, procedono all’assunzione a tempo indeterminato – anche con contratti di lavoro part time (cfr., art. 5, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015), attingendo i nominativi dagli elenchi predisposti ai sensi dell’art. 4, comma 8, Legge n. 125/2013 (di conversione del D.L. n. 101/2013).

6. La stabilizzazione del personale dedicato alla ricerca e del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende Sanitarie (art. 5 D.P.C.M. 06.03.2015)

La stabilizzazione del personale dedicato alla ricerca. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.C.M. 06.03.2015, è ammesso a partecipare alle procedure concorsuali riservate il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

I titoli equipollenti di accesso alla procedure concorsuali riservate al personale dedicato alla ricerca. L’art. 6, comma 2, D.P.C.M. 06.03.2015 evidenzia che, nei limiti indicati dai DD.II. 28.06.2011, 11.11.2011 e 15.01.2013, costituiscono titolo di accesso alla procedure concorsuali in esame anche le seguenti lauree:

  • laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM9);

  • laurea in biotecnologie agrarie (classe 7/S e LM7);

  • laurea in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM8).

Inoltre, il dottorato di ricerca costituisce titolo di accesso alternativo al diploma di specializzazione.

Le proroghe ammissibili dei contratti a tempo determinato del personale dedicato alla ricerca nelle more del completamento delle procedure concorsuali. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.P.C.M. 06.03.2015, sono prorogati fino al completamento delle procedure concorsuali, e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2018, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale:

  • dedicato alla ricerca nel S.S.N., alla data di pubblicazione (cioè, il 30.10.2013) della Legge n. 125/2013 (di conversione del D.L. n. 101/2013);

  • che, ai sensi dell’art. 35, comma 3bis, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001, o ai sensi dell’art. 4, comma 6, D.L. n. 101/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013), ha maturato presso l’ente che intende effettuare le procedure concorsuali (ovvero presso altri enti del S.S.R.), almeno tre anni di servizio.

La stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza. Ai sensi dell’art. 6, comma 4 D.P.C.M. 06.03.2015, è consentita la stabilizzazione del personale medico dei servizi di emergenza e urgenza non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurga d’accettazione e d’urgenza con almeno cinque anni di “prestazione continuativa” antecedenti alla scadenza del bando presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti del S.S.N., fatti salvi i periodi di interruzione previsti dall’art. 19, comma 2 e dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.

Le procedure di stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza. I soggetti ammissibili alle procedure di stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza, in coerenza con le disposizioni della Legge n. 125/2013 (di conversione del D.L. n. 101/2013), nonché alla luce dei richiami contenuti nel D.Lgs. n. 81/2015, sono solo coloro che hanno maturato cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato. Il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il termine per bandire la procedura concorsuale, in coerenza con e altre selezioni previste dal D.P.C.M. 06.03.2015, è il 31.12.2018.

Il personale precario eventualmente in scadenza può essere prorogato alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti dall’art. 4 D.P.C.M. 06.03.2015 per il personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 D.P.C.M. 06.03.2015.

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