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Per la Cassazione l’acquirente di un computer non ha l’obbligo di accettare il sistema operativo preinstallato e può chiederne il rimborso

di Germano De Sanctis

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 11.09.2014, n. 19161, ha dichiarato che l’acquisto di un computer da parte di un privato non comporta anche l’obbligo di utilizzo del sistema operativo o di altro software preinstallato da parte del produttore. In estrema sintesi, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso per la sola parte del prezzo relativa alla licenza d’uso del programma informatico non negoziato con il venditore, qualora egli intenda installare un software alternativo e concorrente.

Nello specifico, la sentenza in questione è intervenuta sul tema delle politiche commerciali di vendita abbinata hardware/software dei computer, riconoscendo il diritto dell’acquirente di installare i programmi, senza essere essere vincolato, né, tanto meno, economicamente gravato di costi indebiti dalle scelte produttive del produttore della macchina.

La controversia, seppur di scarso impatto economico (i tre gradi di processo vertono sulla restituzione di 140 euro corrispondenti al costo stimato del sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition e del software applicativo Microsoft Work 8 forniti insieme ad un notebook Hp acquistato nel dicembre 2005) è rilevante dal punto di vista civilistico, per quanto concerne l’interpretazione fornita relativamente alla volontà negoziale delle parti coinvolte.

Venendo all’esame del caso di specie, un consumatore si è inizialmente rivolto al Tribunale di Firenze, dopo aver acquistato un computer portatile Hewlett Packard ed essere stato costretto ad attivare la licenza d’uso del pacchetto Microsoft. Alla base della sua citazione in giudizio vi era il diniego da parte del produttore della sua richiesta di rimborso del prezzo relativo al costo di Windows, in quanto le condizioni contrattuali rendevano possibile il predetto imborso soltanto in caso di restituzione, sia del notebook, che del software preinstallato.
In seguito, in opposizione alla sentenza di appello favorevole al consumatore, la società informatica produttrice del computer ha presentato ricorso in Cassazione, asserendo che non è possibile restituire il software, ottenendone il relativo rimborso e trattenendo il solo hardware, in quanto sussisterebbe l’unitarietà dell’acquisto del pacchetto hardware/software.

Tale ricorso è stato rigettato, in quanto i giudici della Suprema Corte hanno interpretato una specifica clausola contrattuale contenuta nel contratto di licenza con l’utente finale relativo all’utilizzo del software del sistema operativo Microsoft Windows preinstallato ed hanno concluso che l’integrazione tra software e hardware non si basa su un’esigenza di natura tecnologica, ma unicamente commerciale e, pertanto, non sussistono ostacoli tali da impedire la considerazione frazionata dei due prodotti.

La sentenza in esame afferma anche che l’oggetto del contratto di vendita in questione può essere soltanto il computer portatile acquistato dal consumatore, poiché esso è l’unico bene oggetto del contratto e soltanto su di esso è possibile riscontrare il perfezionamento dell’accordo negoziale.
I giudici di legittimità hanno trovato riscontro a tale interpretazione anche nel regolamento contrattuale predisposto dal produttore del computer in questione, il quale, a fronte dell’acquisto dell’hardware, ha previsto soltanto un mera sottoscrizione della licenza d’uso dei programmi proprietari preinstallati.

La Cassazione, confermando il giudizio già espresso nel corso dei due gradi del giudizio di merito, ha riscontrato l’esistenza di due distinte vicende negoziali, l’una relativa al computer e l’altra concernente il programma informatico proprietario preinstallato. In altri termini, hardware e software sono da intendersi come due beni distinti e strutturalmente scindibili, oggetto di due diverse tipologie negoziali.
Pertanto, sussiste un vero e proprio sdoppiamento di oggetto e negozio e soltanto sul primo fenomeno contrattuale, cioè, l’acquisto del computer, è possibile affermare che si è regolarmente formato il consenso. Al contrario, la Corte di Cassazione ha riscontrato che non è intercorso alcun rapporto contrattuale tra il produttore del software e l’acquirente del notebook, poiché si è in presenza soltanto di licenze economiche e licenze di vendita che vengono trattate, a monte della grande distribuzione, in virtù di accordi commerciali su vasta scala, direttamente stipulati tra la casa produttrice del software e le principali case produttrici dell’hardware.
La Suprema Corte ha rilevato che il rapporto commerciale instaurato tra il produttore del computer e la società produttrice del software non coinvolge minimamente il consumatore, il quale, invece, esercita la sua libertà di scelta contrattuale di acquistare un determinato computer, valutando esclusivamente le caratteristiche tecniche dell’hardware, anche in ragione del fatto che quest’ultimo assume obiettivamente una assoluta preponderanza nel valore economico del computer medesimo al momento della formazione del prezzo finale di mercato del bene informatico genericamente inteso.

Pertanto, non è possibile sostenere la tesi dell’unitarietà del contratto hardware/software (simul stabunt, simul cadent), in quanto non sussistono adeguati elementi volti a dimostrare che i due contratti in oggetto siano stati voluti dalle parti contraenti nell’ambito di una combinazione strumentale volta a realizzare uno scopo pratico unitario.
Anzi, secondo la Cassazione l’acquisto del computer non implica l’obbligo di accettare il sistema operativo, pena lo scioglimento della vendita e l’azzeramento dell’intera operazione contrattuale. Di conseguenza, il consumatore che acquista un computer con un sistema operativo preinstallato di serie ha diritto al rimborso del costo del software, anche quello applicativo, se non clicca sull’accettazione della licenza d’uso, trattenendo, in tal caso, il solo hardware, per, poi, avere diritto al rimborso per software proprietario preinstallato non accettato.

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TRENI SPORCHI: GIUDICE CONDANNA TRENITALIA.

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di Michele De Sanctis

La sentenza, di cui vi sto per parlare, riguarda i tantissimi pendolari che ogni giorno si servono della rete ferroviaria italiana per andare a lavorare o per motivi di studio. Per l’occasione, vi scrivo in diretta dal treno su cui anch’io, ogni giorno, viaggio per andare a lavoro e per tornare a casa. In realtà, la maggior parte dei miei post sono scritti in treno. Oggi, però, noto con piacere che, a dispetto della folla prefestiva, la mia carrozza è stranamente pulita. A parte il cestino dei rifiuti alla mia destra che, a giudicare dal contenuto strabordante, accoglie i resti di una colazione o forse due e di un pranzo. Oppure gli avanzi di una persona in preda a una forte crisi ipoglicemica. Ma mi basta cambiare sedile: pazienza, niente finestrino! In fondo, a che mi serve? Tanto devo scrivere! E poi quello del cestino stracolmo è il male minore che un pendolare possa affrontare. Non è vero?
E a voi? Vi è mai capitato di viaggiare tra immondizia e cattivo odore? E avete mai pensato che un’efficiente pulizia da parte di Trenitalia potrebbe rendere il vostro viaggio da pendolare meno penoso? Sapevate che la razione di germi cui quotidianamente ci sottoponiamo, alla lunga, potrebbe alterare il nostro stato di salute? Ebbene, è proprio quanto è capitato ad uno di noi.

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Si tratta di uno studente pendolare di Spoleto, cui purtroppo sono stati riscontrati problemi di salute causati dalle pessime condizioni igieniche delle carrozze in cui abitualmente doveva sedersi per affrontare il suo viaggio.
Questi i fatti: il ricorrente, giovane studente di giurisprudenza, tra il 2008 ed il 2009 si è trovato a viaggiare come pendolare nella tratta Spoleto-Roma su delle carrozze troppo spesso lasciate sporche: il che ha determinato un aggravarsi dei suoi preesistenti problemi asmatici.
Il Giudice di Pace di Roma, con sent. n. 41354/13, dott.ssa Concettina Cardaci, gli ha riconosciuto un indennizzo in via equitativa pari a mille euro, per danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, proprio a causa delle scarse condizioni igieniche del treno su cui viaggiava. “La sua domanda – si legge nella motivazione della sentenza – tesa a dimostrare la responsabilità di Trenitalia per i disagi subiti a causa delle precarie condizioni igieniche dei treni, è fondata e va accolta”, visto che il ricorrente ha documentato sia “la sporcizia dei treni in questione” sia “le negative conseguenze sulla propria salute”. Le precarie condizioni dei vagoni, sono state, infatti, “immortalate” dallo smartphone del ragazzo: una serie di istantanee, grazie a cui il giudice onorario ha riconosciuto al giovane l’esistenza della responsabilità a carico della compagnia di trasporto ferroviario. Il vettore, in verità, è sempre tenuto a garantire condizioni accettabili per il trasporto dei propri passeggeri, dovendo, peraltro, rispettare il diritto alla salute imposto dalla Costituzione. Decisive sono state, pertanto, le argomentazioni circa la lesione di un interesse tutelato dalla Carta fondamentale della Repubblica, quale, appunto, quello della salute, oltreché il superamento della soglia minima di tollerabilità e quindi l’impossibilità di assimilare tale tipo di danno a un semplice fastidio.

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Ricordatevi sempre, colleghi di viaggio, che nel momento in cui acquistate il biglietto del treno, o, meglio, l’abbonamento, di fatto concludete un contratto con la compagnia di trasporto, che è, dunque, obbligata a garantirvi la prestazione venduta, secondo correttezza e nel rispetto di standard qualitativi. I diritti dell’utenza sono sanciti, in primis, dalla Costituzione!
Tuttavia, poiché nel caso di specie non si poteva quantificare con certezza il danno subìto, il GdP ha necessariamente fatto ricorso alla cosiddetta valutazione equitativa. In assenza di specifiche prove sull’ammontare dei danni, infatti, la liquidazione viene effettuata sulla sola base di quanto appare più giusto al giudice. Per l’appunto, equo. Vero è che un indennizzo pure spettava a questo pendolare, tant’è che, non potendo “essere posta in dubbio la responsabilità da parte di Trenitalia consistente nella violazione delle norme che regolano l’erogazione dei servizi pubblici, ma anche dei diritti fondamentali della persona come quelli che attengono alla tutela della salute”, prosegue la sentenza, deve, comunque “essere affermato il diritto dello studente ad ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti”, pur in carenza di criteri atti alla relativa quantificazione.
“Si tratta di una sentenza molto importante, secondo la quale il treno sporco rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona previsti dalla Costituzione”. È quanto ha dichiarato Cristina Adducci, avvocato del Codacons, cui il pendolare si era, in prima istanza, rivolto per avere assistenza. La responsabilità per danni non patrimoniali, di cui all’art. 2059 c.c., infatti, ben si configura, da un lato, per inadempimento contrattuale, dall’altro è la stessa Costituzione a sancire il diritto inviolabile alla salute di ciascuno di noi. Anche dei pendolari.
Ricordatelo al signor capotreno, che incontrate ogni giorno (ormai vi conosce più del vostro migliore amico), ma fa finta di non vedere l’immondizia su cui sedete, limitandosi alla solita frase ‘Biglietti, prego!’

Ringrazio la mia Marta, avvocato, per avermi segnalato il caso di specie.

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Donna stuprata mentre rincasa dal lavoro: l’Inail le riconosce l’infortunio in itinere

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Stava tornando dalla palestra dove era addetta alle pulizie. Dall’Istituto un indennizzo di 10mila euro per il danno biologico subìto. L’avvocato generale La Peccerella: “I rischi tutelati dalla legge attengono a tutte le condizioni di percorrenza del tragitto, e non solo a quelle legate alla circolazione stradale”

MILANO – L’Inail ha riconosciuto l’infortunio in itinere a una donna straniera, poco meno che quarantenne, violentata a Milano mentre usciva dalla palestra dove lavorava come addetta alle pulizie. La vittima stava rincasando quando, nel tragitto, venne aggredita e stuprata da uno sconosciuto: un’esperienza terribile che si è tradotta, successivamente, nella manifestazione di ripetute crisi di panico e di uno stato crescente di depressione tali da rendere necessario il ricorso alla psicoterapia. L’Istituto – oltre all’indennizzo delle giornate di assenza giustificata dal luogo di lavoro – ha versato alla donna 10mila euro a seguito del danno biologico subìto: non solo quello all’integrità fisica, ma anche per le gravi conseguenze di carattere psico-emotivo.

Il caso è una declinazione del principio generale disciplinato dal dlgs n. 38/2000. “Non si tratta del primo caso di infortunio in itinere riconosciuto dall’Inail in relazione a una donna lavoratrice vittima di stupro, un episodio analogo è stato indennizzato di recente dalla Sede di Brescia – afferma l’avvocato generale dell’Istituto, Luigi La Peccerella – Da un punto di vista strettamente giuridico tale riconoscimento rappresenta una declinazione del principio generale relativo agli infortuni in itinere disciplinato dall’articolo 12 del 38/2000, che tutela il lavoratore contro, che tutela il lavoratore contro tutti i rischi legati alla strada, durante il percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa”.

Escluse dalle tutele solo le situazioni riconducibili a ipotesi di ‘rischio elettivo’. Secondo quanto disposto dal legislatore, si definisce ‘infortunio in itinere’ l’infortunio occorso “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”. In tale accezione sono ricomprese nella tutela tutte le modalità di spostamento (a piedi, su mezzi pubblici, su mezzo privato “necessitato”, su percorsi misti), se il tragitto è collegato ad esigenze e finalità lavorative. Vengono escluse, invece, solo le situazioni che possono essere ricondotte a ipotesi di ‘rischio elettivo’: per esempio, l’uso non necessitato del mezzo privato, le interruzioni o le deviazioni del normale percorso anch’esse non necessitate, oppure condotte colpevoli quali l’abuso di alcolici, ecc.

Già riconosciuto come infortunio in itinere un caso di rapina. “Di solito si tende a considerare gli infortuni in itinere solo in relazione ai rischi connessi alla circolazione dei veicoli, ma in realtà tale categoria è ovviamente assai più estesa e riguarda tutto ciò che attiene le condizioni di percorrenza del tragitto – aggiunge La Peccerella – Pertanto, rientrano nelle tutele previste dalla legge anche il pericolo di subire un’aggressione o una violenza nel caso una persona, nel tragitto per tornare a casa dal proprio luogo di lavoro, debba necessariamente percorrere una strada isolata. Proprio in virtù di questo stesso principio è stato, recentemente, riconosciuto come infortunio in itinere anche un episodio di rapina di cui è stato vittima un lavoratore”.

Fonte: INAIL

Disabili discriminati sul lavoro, Italia a rischio condanna da parte dell’Ue

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Dopo il pronunciamento della Corte di giustizia del luglio 2013, la Commissione ritiene che la legge del nostro Paese non si sia adeguata in modo sufficiente alla sentenza. Nel caso l’esecutivo di Bruxelles confermi questo vuoto normativo, si profila la possibilità di multe e del deferimento per violazione dei trattati.

BRUXELLES – L’Italia rischia sanzioni di carattere economico e un ulteriore deferimento alla Corte di giustizia europea per la mancata applicazione di una sentenza della stessa Corte sulla parità di trattamento dei disabili sul lavoro. A paventare la possibilità di multe per il nostro paese e di deferimento per violazione dei trattati sono state fonti interne alla Commissione europea: l’Esecutivo di Bruxelles sta, infatti, valutando l’adeguamento della legislazione italiana alla direttiva 2000/78/CE in merito alla non discriminazione delle persone con disabilità sul lavoro, dopo che la Corte di giustizia Ue aveva condannato l’Italia nel luglio 2013.

La Corte: “Le misure adottate dalla legge italiana non sono organiche”. Il nostro paese aveva recepito la direttiva col decreto legislativo 216 del 9 luglio 2003, ma il massimo organo giuridico europeo non ha ritenuto questa legge sufficiente e ha chiesto all’Italia, in particolare, di recepire meglio l’articolo 5 della direttiva, che riguarda le soluzioni e gli adattamenti ragionevoli che il datore di lavoro deve mettere in atto per favorire l’inserimento delle persone disabili. La Corte ha altresì rilevato che le misure per l’impiego di persone con disabilità sono spesso lasciate alla discrezione delle autorità locali e non sono adottate in maniera organica. Infine, è stato segnalato anche il mancato accesso a un’adeguata formazione lavorativa per le persone disabili. L’Italia, in risposta alla sentenza del luglio 2013, ha adottato la legge 99 del 9 agosto 2013, che la Commissione sta ora valutando e che – se troverà di nuovo insufficiente – porterà a un secondo deferimento dell’Italia e al rischio di sanzioni economiche.

La battaglia di Lorenzo Torto. A portare il nostro paese sul banco degli imputati è stato un ventiseienne paraplegico abruzzese, Lorenzo Torto, che nel marzo 2013 ha presentato una petizione al Parlamento Ue per chiedere che il governo accelerasse il percorso per garantire a tutti i disabili un accesso al lavoro dignitoso. Torto è tornato ieri di nuovo di fronte alla commissione Petizioni dell’Europarlamento dove ha sostenuto che l’Italia non si stia muovendo abbastanza velocemente ed efficacemente su questo fronte. Al punto che Ilaria Brazzoduro, della direzione generale Giustizia della Commissione europea, non ha escluso la possibilità di una multa per il nostro paese, una volta terminati gli accertamenti di Bruxelles.

Sollecitazione a Renzi e Poletti per una soluzione rapida del problema. “Sono convinto che avremo un altro deferimento e un’altra sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia – ha commentato Torto – perché la legge adottata dall’Italia per recepire la direttiva affronta solo alcuni problemi minimi. Tengo ha sottolineare che questa battaglia non èsolo per me, ma per tutte le persone con disabilità”. La presidente della Commissione Petizioni del Parlamento Ue, l’eurodeputata Erminia Mazzoni, ha detto che nei prossimi giorni scriverà una lettera al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, perché considerino della massima priorità l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla legislazione europea in materia di occupazione per le persone disabili.

Fonte: INAIL

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