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IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO. QUAL È L’ITER BUROCRATICO PER IL LORO UTILIZZO?

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di Michele De Sanctis

Con sentenza n. 17027 del 17 aprile 2014, la Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che in base all’art. 4, L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, “possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna” e solo dopo specifica autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Non è, però, richiesto – si specifica in sentenza – che si tratti di controllo occulto, destinato a verificare la produttività dei lavoratori dipendenti, dal momento che l’essenza della sanzione sta nell’uso degli impianti audiovisivi, in carenza di un preventivo accordo con le parti sociali.
Con tali motivazioni il Giudice di Legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una datrice di lavoro, ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 4 L. 300/70 in relazione all’art. 114, D. Lgs. 196/03, per avere installato un impianto di videosorveglianza senza avere richiesto l’autorizzazione alla competente DTL.
Il giudice di merito – hanno affermato i Giudici di Piazza Cavour – ha logicamente e correttamente argomentato in relazione alla concretizzazione del reato contestato e all’ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta, peraltro, richiamando puntualmente le emergenze istruttorie, assoggettate ad analisi valutativa compiuta ed esaustiva.
Inoltre, “risulta insostenibile la tesi difensiva della insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo la quale la datrice di lavoro, nata e vissuta per lungo tempo negli Stati Uniti, avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dallo statuto dei lavoratori, in quanto costei, quale datrice di lavoro, è soggetto tenuto alla conoscenza delle prescrizioni imposte a tutela dei propri dipendenti”.

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È, infatti, sempre necessaria un’esplicita autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro per l’installazione di tali apparecchiature, altrimenti si rischia di trasformare le telecamere aziendali in un una sorta di ‘Grande Fratello’ che sorveglia illegittimamente i lavoratori in forza. La regola, lo ricordiamo, vale per tutte le imprese, in cui ci siano addetti e/o soci, ad eccezione, quindi, delle sole ditte individuali senza dipendenti. Come, peraltro, già ricordato dalla Corte, con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, in cui dichiarava inammissibile il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza che lo aveva condannato alla pena di € 200,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 4, comma 2, L. 300/70 per avere, quale legale rappresentante di una s.n.c., installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione della DTL.
L’autorizzazione va, peraltro, richiesta sia che le telecamere siano in funzione, sia che restino spente e siano utilizzate come semplice deterrente a furti, atti vandalici e comportamenti non consentiti dei lavoratori.
Nonostante, il rilievo del Giudice di Legittimità circa l’art. 4 dello Statuto, occorre, comunque, rispettare l’iter burocratico previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy, che pone dei limiti non indifferenti al controllo a distanza sulla produttività dei dipendenti. Sebbene, infatti, la Cassazione ammetta il controllo occulto, purché autorizzato, devono, tuttavia, essere costantemente garantiti gli standard minimi per la corretta gestione del sistema previsti dalla legge, tra cui:
– rispetto del D.Lgs.196/03 e successivo provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010;
– obbligo di informare dipendenti e clienti (anche attraverso apposita segnaletica) che i locali sono videosorvegliati;
– obbligo di nominare un dipendente incaricato che ha accesso all’impianto di videosorveglianza;
– scelta dell’angolo di ripresa, che deve riguardare le aree più esposte al rischio di furti e rapine e che non può, comunque, comprendere le postazioni di lavoro;
– divieto di utilizzare le immagini registrate per accertare o contestare disciplinarmente eventuali violazioni dell’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori (il che di fatto vanifica ogni finalità di controllo sulla loro produttività, poiché ne lascia il relativo accertamento privo di utili strumenti disciplinari);
– adeguata custodia dell’apparecchiatura per la registrazione delle immagini;
– conservazione delle immagini registrate per il tempo strettamente necessario (normalmente non più di 24 ore).

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La richiesta dovrà, inoltre, essere corredata dalle planimetrie dei locali, con indicazione del posizionamento delle telecamere e messa in evidenza degli angoli di ripresa delle stesse, al fine di consentire alla DTL di verificare che non vengano inquadrate le postazioni di lavoro.
Si precisa, infine, che, in ottemperanza del D.Lgs.196/03, le immagini riprodotte sui monitor collegati alle telecamere possono essere visualizzate solo dal titolare dell’attività, ovvero da personale da lui incaricato.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro in cui sono presenti dipendenti dell’azienda, senza la preventiva autorizzazione della DTL, o in modo illecito, senza, quindi, la garanzia del rispetto delle norme poste in tutela della privacy dei lavoratori, implica l’applicazione di sanzioni amministrative e, in taluni casi, anche penali.

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Sicurezza stradale, vittime di incidenti in calo in Italia e nell’Unione Europea

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I dati diffusi dalla Commissione Ue registrano un calo dell’8% dei casi. Nel nostro paese la contrazione è del 6%: un andamento che si riflette anche su quello degli infortuni con mezzo di trasporto e in itinere che interessano i lavoratori e nel cui contrasto l’Inail è impegnato con numerose attività di prevenzione

BRUXELLES – Migliora la sicurezza stradale in Europa: nel 2013 il numero di vittime degli incidenti stradali in Ue è sceso dell’8% rispetto all’anno precedente. In Italia, invece, il calo registrato è pari al 6%. E’ quanto emerge dai nuovi dati sulla sicurezza stradale pubblicati dalla Commissione europea.

Per il secondo anno un miglioramento nelle statistiche. Il 2013 è secondo anno in cui si registra una diminuzione del numero di vittime di incidenti stradali in Europa: tra il 2011 e il 2012 si era, infatti, già verificata una contrazione del 9%. Anche allora il miglioramento aveva interessato l’Italia dove, nello stesso arco temporale, era stata registrata una diminuzione dei decessi legati alla strada pari al 5%. Dunque, lo scenario complessivo mostra segnali incoraggianti: a conferma di tutto questo anche i numeri dell’ultimo rapporto Aci-Istat che registrano una flessione del numero dei morti per incidenti – dal 2001 a oggi – da 8mila a circa 3600 casi.

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Miglioramento positivo, ma la realtà resta drammatica. La sicurezza stradale è un fenomeno complesso, il cui andamento si riflette in modo significativo anche su quello relativo agli infortuni sul lavoro, in particolare per quanto riguarda gli incidenti che accadono con mezzi e trasporto e in itinere (che si verificano nel corso del tragitto casa/lavoro e viceversa). Quanto “fotografato” dalla Commissione Ue trova, infatti, una conferma indiretta anche nei dati Inail relativi al 2012. Secondo le denunce pervenute all’Istituto, infatti, gli infortuni in occasione di lavoro – con mezzi di trasporto – nel 2012 sono state 43.959 (il 5,90% del totale), per una flessione del 14,40% rispetto all’anno precedente. Importanti anche i dati relativi agli incidenti in itinere: in generale, in Italia, nel 2012 sono stati 76.181 (il 10,23% del totale), per un calo del 7,76% sul 2011. Nello specifico degli infortuni in itinere con mezzo di trasporto, questi sono stati 56.913: il 14,12% in meno rispetto ai 66.271 casi dell’anno prima. L’andamento, pur segnalando un miglioramento certamente positivo, conferma tuttavia il permanere di una realtà ancora grave e per il cui contrasto l’Inail sta promuovendo una capillare attività di prevenzione lungo tutto il territorio nazionale.

Kallas: “Più vicino il dimezzamento dei casi entro il 2020”. I dati della Commissione Ue fanno valutare adesso con rinnovato ottimismo la possibilità di raggiungere l’obiettivo strategico del dimezzamento del numero di vittime di incidenti stradali entro il 2020. “Era estremamente importante che i buoni risultati del 2012 non restassero un fatto estemporaneo – ha spiegato il commissario Ue per la mobilità e i trasporti, Siim Kallas – L’Ue è sulla buona strada per conseguire gli obiettivi di sicurezza stradale fissati per il 2020. Ma non c’è spazio per alcun compiacimento se pensiamo che, ogni giorno, sulle strade d’Europa perdono la vita ancora 70 persone. È necessario continuare il nostro impegno congiunto a tutti i livelli per migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade europee”. E per ribadire l’importanza del valore della sicurezza sulle strade europee il 9 maggio prossimo la Commissione, in collaborazione con la presidenza greca dell’Ue, organizzerà ad Atene la Giornata europea della sicurezza stradale.

Fonte: INAIL

Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

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L’aumento degli infortuni sul lavoro ha fatto emergere l’esigenza di predisporre misure di sicurezza via via maggiori in ordine alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Il testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) ha previsto alcune provvedimenti finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori, come per esempio i corsi di formazione per i lavoratori (Accordo Stato – Regioni), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la sorveglianza sanitaria ect ect.

In particolare, il DVR rappresenta il punto di partenza nella gestione della sicurezza di ogni azienda (privata e pubblica). In esso il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Egli deve inoltre individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.
La valutazione è effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS).
Al termine della valutazione viene redatto un apposito documento, che verrà poi conservato presso l’azienda, e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.
Il Documento di Valutazione dei Rischi è elemento fondamentale per garantire la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori.
Per redigere il DVR bisogna preventivamente effettuare una valutazione dei rischi: a questa si procede con l’analisi dei luoghi in cui si svolge l’attività dell’azienda ed effettuando osservazioni, analisi e misurazioni per individuare i pericoli presenti e per determinare l’entità con cui incidono sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. Il DVR è, quindi, quella relazione scritta circa l’attività di valutazione, arricchita da un piano di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Ma il Documento Valutazione Rischi non individua solamente la rappresentazione dello stato dell’azienda dal punto di vista della sicurezza: è, infatti, anche una guida che indica a tutti gli operatori preposti alla sicurezza all’interno dell’azienda gli interventi da attuare per raggiungere un miglioramento significativo.
In carenza della valutazione dei rischi e dell’adozione del documento in collaborazione con l’RSPP e il MC, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Tuttavia, la sostituzione dell’arresto con la sanzione pecuniaria non è consentita qualora la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio da cui sia derivata la morte o una lesione con prognosi superiore ai 40 giorni.

Redazione BlogNomos