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L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

di Germano De Sancits

La definizione

L’apprendistato di alta formazione e ricerca è attualmente disciplinato l’art. 5, D.Lgs., 14 settembre 2011, n. 167. L’istituto in questione non è una novità per l’ordinamento giuslavoristico italiano, in quanto era stato precedentemente previsto dall’ormai abrogato art. 50, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, anche se diversamente denominato come apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione.

Similmente a tutte le forme di apprendistato, l’ordinamento vigente definisce, all’art. 1, D.Lgs. n.167/2011, l’apprendistato di alta formazione e ricerca come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

L’ambito di applicazione

L’art. 5, comma 1 D.Lgs., n. 167/2011, prevede l’utilizzo di tale forma di apprendistato in tutti i settori di attività, sia pubblici, che privati, purché venga perseguita una delle seguenti finalità:

  • l’attività di ricerca;
  • il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore;
  • il conseguimento di un titolo di studio universitario e/o di alta formazione, ivi compreso il dottorato di ricerca;
  • la specializzazione tecnica superiore di ex art. 69, Legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento al conseguimento del diploma afferente ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori previsti dall’art. 7, D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
  • lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche;
  • lo svolgimento del praticantato per l’accesso ad esperienze professionali.

I destinatari

Il contratto di alta formazione e ricerca è riservato a soggetti di età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 29 anni (e 364 giorni). È possibile anticipare la stipulazione del contratto in questione a partire dal diciassettesimo anno di età (compiuto) nei confronti di coloro che risultano essere già in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

Sempre per quanto concerne i limiti minimi di età richiesti per la stipulazione, l’art. 8-bis, comma 2, D.L., 12 settembre 2013, n. 104 (convertito in Legge, 8 novembre 2013, n. 128) ha previsto una specifica deroga. Infatti, tale norma ha statuito che, con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale decreto ministeriale deve definire la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

La durata

L’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 167/2011 non ha stabilito alcun limite minimo o massimo alla durata dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, limitandosi, invece, a prevedere un rinvio alla disciplina delle singole Regioni relativamente alla regolamentazione ed alla durata, relativamente, però, ai soli profili che attengono alla formazione,

Si evidenzia che tale regolamentazione regionale deve essere effettuata in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

In assenza di regolamentazioni regionali per l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca, l’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011 rinvia ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine, la Circ. Min. Lav. 11 novembre 2011, n. 29 ha chiarito che tale forma di apprendistato può essere immediatamente attivata, anche quando le singole Regioni e/o la contrattazione collettiva non abbiano disciplinato gli aspetti di rispettiva competenza, facendo ad apposite intese stipulate tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa e/o di ricerca prescelta. La Circ. Min. Lav., 21 gennaio 2013, n. 5 ha specificato che, in presenza di siffatte intese, il personale ispettivo, nell’individuare eventuali responsabilità datoriali, deve tenere esclusivamente conto dei seguenti elementi di valutazione:

  • la formazione esterna, rispetto alla quale il datore di lavoro rimane responsabile, qualora essa sia stata effettivamente attivata da parte dell’ente competente;
  • la quantità, i contenuti e le modalità di svolgimento della formazione interna, rispetto alla quale il personale ispettivo deve valutare come sono stati declinati nel piano formativo individuale la qualità, i contenuti e le modalità di svolgimento previsti dal contratto collettivo di riferimento.

L’alternanza scuola e lavoro

La già citata Legge, 8 novembre 2013, n. 128 (c.d. Decreto Carrozza) ha previsto diverse misure mirate ad intensificare i contatti tra il sistema dell’istruzione scolastica ed mercato del lavoro. In particolare, tale atto legislativo si è soffermato anche sulle potenzialità che il contratto di apprendistato ha sotto questo peculiare aspetto. In estrema sintesi, è stato previsto quanto segue:

  • gli studenti egli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione, senza pregiudizio per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei laboratori, sono oggetto di nuove misure finalizzate ad implementare l’alternanza scuola-lavoro, gli stage e i tirocini, la didattica in laboratorio. L’ativazione di tali misure necessita dell’emanazione di un apposito regolamento disciplinante i diritti ed i doveri dei predetti studenti (cfr., art. 5, comma 4-ter, Legge, 8 novembre 2013, n. 128);
  • è stata prevista l’attivazione di percorsi di orientamento e di piani di intervento. Tali percorsi contengono specifiche misure miraste alla diffusione della conoscenza del valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione presso un datore di lavoro. I percorsi in questione sono riservati agli studenti della scuola secondaria di secondo grado (in particolare, quelli iscritti agli istituti tecnici e professionali). Per di più, la norma in esame chiarisce che il suo intento consiste nel favorire la diffusione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca nei percorsi degli istituti tecnici superiori. Come già detto, l’inserimento preso una compagine produttiva degli studenti interessati a seguito di stipulazione di un contratto di apprendistato può avvenire anche in deroga al limite di età (cfr., art. 8-bis, comma 2, Legge, 8 novembre 2013, n. 128);
  • l’emanazione, nel corso del triennio 2014-2016, di un apposito decreto ministeriale avente ad ogetto l’attivazione di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado mediante la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese. Tale decreto ministeriale definirà anche i requisiti delle imprese ammesse, il contenuto delle convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti, il numero minimo di ore di didattica curriculare, nonché i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi (cfr., art. 8-bis, comma 2, Legge, 8 novembre 2013, n. 128);
  • la previsione che tutte le università (fatta eccezione per quelle telematiche) possano stipulare convenzioni con singole imprese o gruppi di imprese, finalizzate alla promozione di un’esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria. Nello specifico è prevista la realizzazione di progetti formativi congiunti che vedano il coinvolgimento dello studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, in un adeguato periodo di formazione presso le imprese aderenti al progetto mediante la stipulazione di un contratto di apprendistato (cfr., art. 14, comma 1-ter, Legge, 8 novembre 2013, n. 128).

Le conseguenze della violazione dell’obbligo formativo

L’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 dispone che, qualora venga riscontrata l’esclusiva responsabilità dell’inadempimento nella erogazione della formazione in capo al datore di lavoro e che tale inadempimento impedisca l’effettiva realizzazione delle finalità di cui al predetto art. 5, D.Lgs., n. 167/2011, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con l’esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito dell’attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale deve adottare il provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14 D.Lgs.., 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

A tal proposito, la Circ. Min. Lav., 21 gennaio 2013, n. 5 ha chiarito che è possibile applicare la sanzione in esame soltanto in presenza della contemporanea sussistenza, sia della esclusiva responsabilità del datore di lavoro, sia di una gravità della violazione, tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.

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IN MEMORIA DI MASSIMO D’ANTONA.

Era il 20 maggio. Era il 1999. Un commando terrorista denominato Nuove Brigate Rosse uccideva a Roma il professor Massimo D’Antona.

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Da poco erano passate le 8.00 di mattina e il professore, all’epoca consulente del Ministero del Lavoro, si apprestava ad uscire dalla sua abitazione di via Salaria, angolo via Po, per recarsi al lavoro nel suo studio, poco lontano da lì. Superato l’incrocio con via Adda, all’altezza di un cartellone pubblicitario che lo nascondeva dalla vista dalla strada, intorno alle ore 8.13, il professore veniva fermato dal commando di brigatisti formato da Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, che già dalle 5.30 si nascondevano all’interno di un furgone parcheggiato al lato della via.

Fu un assassinio brutale, quello di D’Antona, che colpì una persona nota, uno studioso stimato, un uomo del sindacato. Ma fu anche un omicidio che colpì in maniera diretta un progetto di modernizzazione dello Stato e del welfare e, nel contempo, la sigla maggiormente rappresentativa del Paese, la CGIL.

I due terroristi lo bloccarono e Galesi svuotò 9 colpi del caricatore di una pistola semiautomatica senza silenziatore, una calibro 9×19, sul professore, infliggendogli il colpo di grazia al cuore. Subito dopo si davano alla fuga. I soccorsi non tardarono, D’Antona venne immediatamente portato al Policlinico Umberto I ma fu inutile: nel certificato di morte il medico dichiarò il decesso alle 9.30 di mattina.

20 maggio: non è un giorno come gli altri. Il 20 maggio è anche l’anniversario dello Statuto dei lavoratori, che nel 1970 segnò una conquista di civiltà, cambiando nel profondo gli assetti dei rapporti sindacali e politici. Massimo D’Antona si era formato proprio in quella stagione, all’università dove aveva ricevuto gli insegnamenti dal suo Maestro, Renato Scognamiglio, e poi alla “Rivista giuridica del lavoro”, in quel tempo impegnata in una rilettura costituzionalmente orientata di tutto l’impianto giuslavorista.

Nel 1980 aveva vinto la cattedra di diritto del lavoro, con un’opera di altissimo livello, “La reintegrazione nel posto di lavoro”, tuttora modello di ricerca per tutti quei giuristi che nelle loro analisi pongono in primo piano l’effettività degli interventi legislativi in materia di lavoro.

La sua opera scientifica non è nota solo a studiosi, lettori e operatori del diritto del lavoro, ma anche a quelli del diritto amministrativo e pubblico, dal momento che nei primi anni ’90 D’Antona aveva contribuito al processo di “privatizzazione” del pubblico impiego. Già da qualche anno, la riflessione del professor D’Antona si era incentrata sull’importanza della P.A. come fattore essenziale di equilibrio dinamico tra forze e soggetti che responsabilmente assolvono al loro ruolo di “produttori”, precisamente la sua indagine era partita da un suo saggio degli anni ’80 sull’amministrazione pubblica del diritto del lavoro.

Giunse nell’area di governo come un tecnico e subito si mise alla prova con temi complessi: dalla riforma del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla regolamentazione dei conflitti sindacali nei servizi pubblici, fino all’unificazione delle disciplina del lavoro fra pubblico e privato, alla creazione di una nuova dirigenza pubblica, alla regolazione della rappresentanza sindacale nel settore pubblico.

Uomo della CGIL, s’è detto. Fu nella Consulta giuridica e nell’Ufficio legale della Confederazione. Il suo maggiore impegno è consistito nella ricerca di percorsi e di soluzioni che connotassero il sindacato quale soggetto della trasformazione e dell’innovazione, spesso mettendo in guardia da posizioni di mera conservazione dell’esistente.

D’Antona si è sempre battuto per il patto sociale, sostenitore convinto della concertazione, del rafforzamento di un sindacato che potesse sintetizzare un’investitura forte e concreta della base con un’adeguata centralizzazione del potere, in ordine ad una più effettiva tutela dei diritti costituzionalmente protetti e all’abolizione di un welfare risarcitorio e della sua sostituzione con il miglioramento delle possibilità offerte dal mercato del lavoro.
E non furono scelte di mediazione, nemmeno dal punto di vista politico. Con quelle scelte, infatti, sebbene necessitassero del metodo della mediazione, non fu proposta alcuna mediazione, nel senso di compromesso, tra gli interessi delle imprese, gli interessi dei lavoratori e quelli dei disoccupati e degli inoccupati. Quelle scelte, piuttosto, furono propedeutiche a soddisfare l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento del processo produttivo e, insieme, anche l’esigenza fondamentale di un ordinato svolgimento della vita civile. Di tali scelte Massimo D’Antona ha saputo individuare le coerenti motivazioni culturali e, soprattutto, i riferimenti di tecnica giuridica che li sorreggevano.

Ed è forse questo il patrimonio più cospicuo che il professor D’Antona ha lasciato in eredità alle future generazioni di giuslavoristi italiani. Un patrimonio che non possiamo dimenticare. Che vogliamo custodire, soprattutto oggi dinanzi a movimenti che attaccano continuamente l’operato dei sindacati e dopo oltre dieci anni di dialogo con l’esecutivo inesistente, che altro non ha fatto che indebolire le forze sociali e privare di tutela i lavoratori.

M. De Sanctis
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L’UNIVERSITÀ CHE PARLA ALLE AULE VUOTE.

In Italia è crollo dei giovani laureati. Persi in un anno 34.000 neo dottori. E il trend per il futuro è in peggioramento.

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di Michele De Sanctis

Crolla il numero dei laureati: il bilancio vede quasi 18mila laureati triennali in meno – il 10 % – e circa 34mila laureati complessivi in meno, cioè l’11,5 % in un solo anno. A diffondere questi dati è il Cineca, il consorzio di università italiane che offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il cd. supercalcolo, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR e, inoltre, progetta e sviluppa sistemi informativi per imprese, sanità e P.A. .

Il calo riguarda soprattutto le donne e l’area più colpita è quella sanitaria, medicina compresa, che accusa un crollo del 16 % sulle lauree brevi e del 13 % sul totale. L’area scientifica, invece, è quella che risente in misura minore di questa flessione: meno 8 %. Oltre alla discrepanza tra settori di studio, come appena accennato, si è resa evidente anche una certa differenza di genere: quasi 12mila laureati triennali in meno sui 18mila totali sono, infatti, donne. Ciò denoterebbe una propensione maggiore da parte del sesso maschile a voler conseguire il tanto agognato titolo di studio, ma è, altresì, conseguenza delle difficoltà che le donne, soprattutto nel meridione, incontrano nel momento in cui si approcciano al mercato del lavoro. L’Italia perde continuamente terreno rispetto agli altri Paesi europei, superata perfino da Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Portogallo. Con il suo 22,4 % di giovani laureati, l’Italia è in coda alla classifica delle 28 nazioni dell’Unione Europea. Ancora più allarmante allo stato attuale è, poi, il distacco con la media del vecchio continente che è al suo massimo storico dal 2002, quando ci separavano solo 10,4 punti, a fronte dei 14 del 2012/2013.

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Il nostro Paese, così, rischia di perdere terreno rispetto ai partner europei per quota di 30/34enni laureati, obiettivo principale della strategia Education and Training 2020, che mira a trasformare l’economia europea nella più competitiva e dinamica del mondo, poiché basata sulla conoscenza, e in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e, contestualmente, una maggiore coesione sociale. Come ho già scritto lo scorso 15 febbraio, ET 2020 è obiettivo irrinunciabile, vista l’emergenza rappresentata dalle attuali dinamiche del mercato del lavoro.

Se analizziamo i dati dei nostri partner, per esempio, scopriamo che in Francia la percentuale di 30/34enni in possesso della laurea è pari al 44 %, cioè oltre 20 punti in più rispetto a noi. In Germania si attestano intorno al 33,1 %, oltre un punto in più rispetto all’anno precedente. L’Italia procede, invece, a rilento: appena 0,7 punti in più in un anno. Mentre nel Regno Unito si viaggia sull’invidiabile quota del 47,1 %.

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E in futuro, visto il crollo degli immatricolati degli ultimi anni, il solco con gli altri Stati europei potrebbe diventare addirittura incolmabile. Gli studenti, ormai da tempo, chiedono di cancellare il numero chiuso in ingresso e di mettere in cantiere interventi concreti sul fronte del diritto allo studio. Il nostro Paese, infatti, è stato penalizzato dalle pessime politiche in materia di istruzione e formazione degli ultimi vent’anni, dalla famigerata scuola ‘delle tre i’ col ministro Moratti e il premier Berlusconi fino alla disastrosa riforma Gelmini, la quale, con la sua teoria sul tunnel di neutrini che partiva dal Gran Sasso per arrivare a Ginevra, ha solo rappresentato la scuola dell’unica ‘i’ possibile all’epoca del ‘bunga bunga’, quella dell’ignoranza. La crisi, poi, ha introdotto un concetto perverso, veicolato dal peggior populismo di sempre, che si fa strada tra i più disperati di noi, tra chi ha rinunciato a credere in un futuro migliore: quello che la laurea non serva a nulla perché costa soldi e non porta pane a casa. Un concetto che al nord, quando la Lega spopolava, aveva già attecchito qualche anno fa. Lavorare e guadagnare subito. Efficace, nel breve periodo, ma fondamentalmente sbagliato. Lavorare senza aver studiato, senza quindi un particolare tipo di specializzazione, ha, infatti, reso vulnerabile un’intera classe di lavoratori, manodopera non qualificata, che con l’arrivo della crisi è rimasta priva di lavoro e per lo più incapace di ‘riciclarsi’.

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A dimostrazione di quanto affermo, ci sono i dati diffusi da AlmaLaurea lo scorso 10 marzo, che evidenziano come ad essere più colpiti, in questi tempi di recessione, siano proprio i giovani sprovvisti di titoli accademici: tra il 2007 e il 2013 il differenziale tra tasso di disoccupazione dei neolaureati e neodiplomati è passato dal 2,6 % all’11,9. La laurea, quindi, anche se destinata a ‘rendere’ nel medio periodo, piuttosto che nel breve, è ancora un importante strumento nella ricerca di un lavoro.

C’è chi è convinto che con i libri non si mangia, la gente ha fame, si dice. Vero, ma non leggere e non studiare, diversamente, neppure aiuta a trovare lavoro prima. Se non Italia all’estero: sono stati circa 68.000 gli italiani che nel 2012 si sono trasferiti fuori dai confini del belpaese, in posti dove, peraltro, i lavori migliori non sono certo destinati agli individui meno qualificati.

Non si possono trascurare questi dati così preoccupanti. L’istruzione d’ogni ordine e grado è una priorità. Sempre. E poi è anche una questione di dignità personale. Qualsiasi sacrificio vale la pena per l’istruzione. Un solo euro dedicato alla formazione vale più di un lingotto d’oro ed è l’investimento migliore che si possa fare. Vale per lo Stato come per i cittadini.

La lettura rende l’uomo completo, diceva Bacon. La capacità di ragionare con la propria testa, di avere gli strumenti per farlo non ha davvero prezzo e un Paese che rinuncia alla propria conoscenza è un Paese che ha deciso di morire.

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LEZIONI DI TOLLERANZA ALL’UNIVERSITÀ.

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Una ‘queer week’. Sarà questo il progetto che un gruppo autonomo di studenti e studentesse (alcuni dei quali già attivisti nel collettivo post-femminista “Laboratorio Le Antigoni” e nel collettivo LGBT “La Mala Educacion”) ha in programma di organizzare presso l’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara.

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Il programma sarà intitolato “Primavera Queer” e in Abruzzo sarà la prima iniziativa di approfondimento sugli studi di genere e la Queer Theory, ancora poco conosciuta in Italia, ma molto diffusa nel mondo anglosassone. L’obiettivo sarà quello di dare una risposta a certe domande che per molti italiani costituiscono ancora un tabù. Quando nasce l’omosessualità? E l’identità eterosessuale? Cosa sono il ruoli di genere? Chi sono le persone intersessuali e transessuali? Qual è la differenza tra sesso e genere? Quali solo le origini delle categorie oppositive uomo-donna, eterosessuale-omosessuale?

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L’approccio sarà multidisciplinare, passando dalla psicologia alla medicina fino ad approdare alla linguistica e alla sociologia. Dal 5 al 9 maggio 2014, con una giornata introduttiva il 28 aprile 2014, docenti, autori e autrici, noti anche a livello internazionale, si alterneranno in una sei giorni di seminari di approfondimento e laboratori pratici. Interverranno personalità del mondo accademico come Marco Pustianaz (Università del Piemonte Orientale), Laura Corradi (Università di Cosenza) e Rachele Borghi (della Sorbonne di Parigi), oltreché individualità e collettivi provenienti dalla militanza LGBTQ come Renato Busarello del Laboratorio ‘Smaschieramenti’, noto collettivo queer bolognese, Porpora Marcasciano del MIT (Movimento di Identità Transessuale) e BellaQueer di Perugia. Gli ospiti si alterneranno all’interno del campus di Chieti Scalo, tra il Rettorato e gli spazi dell’ex Facoltà di Lettere per analizzare alla radice le cause culturali e sociali delle discriminazioni e delle violenze di genere.

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La “Primavera Queer” sarà soprattutto un momento di autoformazione: un’occasione di incontro e discussione rivolto a tutti gli studenti e le studentesse dell’università.
Il progetto, presentato al bando 2013/2014 per le attività sociali e culturali degli studenti dell’Università d’Annunzio, è stato selezionato e finanziato tra tanti altri.

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Oggi, martedì 1 aprile, dalle ore 10:30, presso il piazzale della ex Facoltà di Lettere, è stata convocata una conferenza stampa durante la quale sarà illustrato il programma dettagliato dell’evento e saranno date ulteriori informazioni.

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Noi di BlogNomos diffondiamo con piacere questa notizia, nella speranza che iniziative di questo tipo vengano presto assunte anche in altre realtà accademiche, convinti che un’informazione sana e consapevole possa portare al definitivo superamento della paura del ‘diverso’ che isola ingiustamente una larga fetta di popolazione e giunge alla negazione di taluni diritti civili che, sebbene scontati all’interno delle famiglie tradizionali, restano ancora la meta da raggiungere in ambito LGBTQ. Il che inevitabilmente allontana il nostro bel Paese dall’Europa e dall’occidente più evoluto, avvicinandoci, peraltro, alla Russia di Putin e a certe realtà dove l’omosessualità è ancora un reato. Perché indifferenza, negazione e silenzio costituiscono, comunque, una condanna che la società infligge in virtù del ‘peccato originale’ di essere omosessuale.

Andrea Serpieri per

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Sull’istruzione.

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LAUREATI, LAVORO E PRECARIETA’

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di Michele De Sanctis

Presentato oggi a Bologna nel corso del Convegno ‘Imprenditorialità e innovazione: il ruolo dei laureati’ il XVI Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati. L’analisi ha coinvolto a livello nazionale quasi 450.000 laureati di tutte le 64 università aderenti al consorzio.

Dal 2008, primo anno della crisi, ad oggi, il tasso di disoccupazione tra i neolaureati è più che raddioppiato. Infatti, sei anni fa a rimanere senza impiego a un anno dalla laurea era soltanto il 10% circa dei neodottori, mentre oggi la percentuale dei laureati triennali senza lavoro a un anno dalla tesi è salita al 26,5%, mentre è aumentata fino al 22,9% per le lauree specialistiche e al 24,4% per quelle magistrali a ciclo unico. Il tasso di disoccupazione, poi, si inasprisce in determinati settori: le maggiori difficoltà nella ricerca di un’occupazione sono quelle riscontrate dai laureati in giurisprudenza, architettura e veterinaria. Rispetto al 2008, la percentuale dei senza lavoro tra i laureati in queste discipline appare addirittura triplicata.

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Ma l’indagine condotta dal consorzio AlmaLaurea, realizzata attraverso un’analisi comparata delle generazioni che sono passate per le aule accademiche tra il 2008 e il 2013, non si ferma qua e si spinge anche ai rapporti di lavoro conclusi dai più fortunati, fortunati in senso lato, s’intende. Nel 2008 i giovani che riuscivano a firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo una laurea triennale erano il 41,8% e il 33,9% di quelli che avevano completato anche il biennio successivo. Oggi le percentuali sono rispettivamente di 26,9% e 25,7%, a fronte di una retribuzione diminuita di circa il 20% rispetto a sei anni fa. Le retribuzioni in termini nominali sono, infatti, passate da 1.300 Euro mensili del 2008 ai 1.000 del 2013.

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Nonostante questi dati sconfortanti, che danno da pensare ai genitori di coloro che frequentano l’ultimo anno di scuola e preoccupano chi si avvicina al conseguimento della sudata laurea, ad essere più colpiti, in questi tempi di recessione, sono stati proprio i giovani sprovvisti di titoli accademici. Tra il 2007 e il 2013, infatti, il differenziale tra il tasso di disoccupazione dei neolaureati e dei neodiplomati è passato da 2,6 punti percentuali a 11,9. La laurea, pertanto, benché destinata a ‘rendere’ nel medio periodo, piuttosto che nel breve, continua ad essere un importante strumento nella ricerca di un lavoro, per lo meno più utile del solo diploma. Molte famiglie negli ultimi tempi non riescono ad affrontare le tasse universitarie che, anche per effetto di certi meccanismi di finanziamento introdotti dall’ex Ministro Gelmini con la L. 240/2010, diventano più alte di anno in anno. Soprattutto dinanzi ad una crisi che sembra non guardare in faccia a nessuno, molti giovani abbandonano gli studi dopo il diploma, pensando che laurearsi non serva a nulla, che sia un sacrificio economico inutile, finendo, così, per allargare le fila di quella parte di popolazione che non solo è bloccata dalla recessione, ma anche dallo scarso tasso di specializzazione delle proprie conoscenze, senza cui è impensabile un recupero dei livelli di sviluppo socioeconomici raggiunti prima della crisi.

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Per uscire da questa situazione, gli autori del rapporto AlmaLaurea suggeriscono di dare maggior peso alla conoscenza e alla competenza, piuttosto che perseverare nel premiare, come ancora accade, l’anzianità anagrafica e di servizio. I laureati entrati da poco nel mercato del lavoro avranno sicuramente avuto a che fare con figure apicali non curriculate. Ed indicano, peraltro, due linee di intervento assolutamente necessarie. Da una parte, chiedono misure di sostegno all’imprenditorialità dei laureati, dunque sviluppo di venture capital, cioè apporto di capitale di rischio da parte di investitori per finanziare l’avvio di attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo, oltreché una più capillare presenza di business angels, ossia di quegli investitori informali, ex titolari di impresa, manager in pensione o in attività, liberi professionisti che abbiano il gusto della sfida imprenditoriale, il desiderio di poter acquisire parte di una società che operi in un business, spesso innovativo, rischioso ma ad alto rendimento atteso, e, infine, una maggiore diffusione dell’educazione imprenditoriale. Dall’altra parte, invitano a puntare al rientro dei cervelli in fuga attraverso l’offerta di migliori prospettive occupazionali, sia in termini retributivi che di qualità del lavoro, di accrescere le risorse destinate alla ricerca sia dallo Stato sia dai privati e di introdurre strumenti di valorizzazione del merito.

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Circa dieci giorni fa Matteo Renzi ha annunciato attraverso Twitter un programma per il rilancio del lavoro: il Jobs Act. Noi di BlogNomos ne abbiamo parlato, riportandovi i punti che il premier intende sviluppare e le prime indiscrezioni su quali saranno le novità in materia previdenziale ed occupazionale. E seguiremo l’iter dei lavori, tenendovi aggiornati costantemente. Quelli descritti finora sono stati solo i dettagli. Il Presidente del Consiglio ha twittato in più di un’occasione la necessità di fare qualcosa per intervenire in un’area così delicata. Da un lato i giovani neolaureati ed inoccupati che chiedono interventi urgenti per favorire la loro entrata nel mercato del lavoro, dall’altro quelli che di lavoro non ne sono riusciti a trovare e che tentano adesso la via dell’imprenditorialità, chiedendo riforme in materia di semplificazione e defiscalizzazione. Rispondere ad entrambe le richieste aumenterebbe il numero di posti di lavoro, senza, peraltro, ricorrere ancora una volta alla stipula generalizzata di contratti precari di lavoro. Ad essere precarie sono, infatti, solo le condizioni contrattuali che la Trojka ci ha costretti ad introdurre nei nostri rapporti di lavoro, ma la vita di un giovane che esce oggi dall’università non può diventare essa stessa precaria solo perché ce lo chiede l’Europa. Abbiamo diritto a un futuro ed è un diritto che vogliamo esercitare subito. L’augurio è, quindi, che questo rapporto di AlmaLaurea influenzi positivamente e in maniera ‘fattiva’ le scelte che il Governo prenderà nella stesura del Jobs Act.