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L’ITALIA PUÒ TORNARE COMPETITIVA?

di Germano De Sanctis

L’economia italiana, al pari di gran parte delle altre economie degli Stati Membri della Unione Europea, non riesce ad uscire dalla crisi economica e finanziaria. Infatti, siamo quotidianamente “bombardati” dagli allarmanti dati sulla costante recessione e dalle costanti previsioni sulla permanente deflazione.

Questa incapacità di uscire dalla crisi è principalmente cagionata dall’assenza di una reale ripresa dell’economia nazionale, la quale, a sua volta, è determinata da una perdurante assenza di competitività.

Per comprendere meglio questa affermazione, basta considerare il fatto che la crisi finanziaria del 2007 ha colpito in modo differente i singoli Paesi europei. Infatti, gli Stati europei che avevano investito nei decenni precedenti nelle aree fondamentali per la crescita economica (come, ad esempio, l’istruzione, la formazione del capitale umano, la ricerca e lo sviluppo etc.) hanno saputo gestire meglio questa difficile fase. Invece, i Paesi denominati dalla poco edificante etichetta di “Pigs” (cioè, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna) hanno subito maggiormente gli effetti negativi della crisi, proprio perché avevano in precedenza dedicato pochissime risorse a questo genere di investimenti. Inoltre, in Italia, la crisi economica è accompagnata anche dalla difficile gestione del proprio debito sovrano. Appare evidente come un simile quadro produca una seria crisi di competitività.

Inoltre, le generiche politiche di austerità finora adottate hanno contribuito ad aggravare i fenomeni recessivi in atto, in quanto, l’Italia, al pari dei Paesi europei che versano nelle sue medesime condizioni, necessita prioritariamente di riforme “strutturali”, capaci di stimolare la crescita.

Tuttavia, in un quadro di così profonda crisi, la crescita non può essere prodotta soltanto facendo ricorso agli investimenti privati in un’ottica di loro autoregolamentazione neoliberista.

Forse è il caso di ragionare sull’utilità di nuove politiche di stampo keynesiano, dove lo Stato interviene nell’aumentare gli investimenti in quei settori capaci di aumentare la produttività e di generare la crescita. In altri termini, lo Stato deve investire sull’istruzione, sulla formazione e sulla ricerca.

Tuttavia, simili politiche d’intervento necessitano di istituzioni pubbliche dinamiche, capaci di assicurare un efficace collegamento tra il mondo scientifico, i settori industriali ed il sistema finanziario. Soltanto in tal modo, si potrà garantire la ricaduta tecnologica della migliore ricerca scientifica, attraverso l’avvio di politiche industriali innovative e supportate da investimenti finanziari a lungo termine.

Personalmente, ritengo che lo sforzo che la BCE intende compiere attraverso il c.d. il “Quantitative Easing” sia un’operazione necessaria, ma non sufficiente. Infatti, tale operazione fallirebbe se la sua iniezione di denaro fosse destinata solo al sostegno del credito. Invece, bisogna dirottare questo futuro aumento di liquidità monetaria verso i settori produttivi dell’economia reale. Però, per raggiungere un simile risultato, è imprescindibile l’intervento delle istituzioni pubbliche, così come l’esperienza passata ha già avuto modo di insegnare. Basti pensare, ad esempio, all’operazione compiuta recentemente negli USA con il programma di misure di stimolo promosso da Barak Obama.

Appare, quindi, evidente che l’Eurozona deve immediatamente elaborare politiche d’intervento unitarie, se non vuole attraversare l’intero 2015, inseguendo un ripresa che, altrimenti, non arriverà mai. Le istituzioni comunitarie ed i Singoli Stati Membri devono avere il coraggio di avviare politiche “solidali” di crescita e sviluppo, capaci di eliminare gli squilibri macroeconomici attualmente esistenti tra le singole economie nazionali. Anche la “locomotiva tedesca” ne beneficerebbe, godendo del maggiore potere di acquisto dei cittadini dell’intero continente europeo, il quale rappresenta, tuttora, il suo principale mercato d’esportazione.

Tuttavia, la competitività non si raggiunge abbattendo i costi della manodopera, ma acquisendo la capacità di produrre in maniera competitiva prodotti di alta qualità, che il resto mondo intende acquistare, ma che non è ancora capace di produrre, o di realizzare con i medesimi standard di fabbricazione.

Pertanto, bisognerebbe ricercare subito le risorse per avviare un simile genere di investimenti, partendo dai fondi strutturali comunitari, che dovrebbero essere prioritariamente destinati all’avvio di progetti innovativi, fattibili e con forti ricadute sociali. Risulta chiaro il fatto che una simile politica comporterebbe anche un necessario ripensamento del ruolo della Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Inoltre, bisognerebbe contestualmente rivedere il sistema dei controlli legati a tali finanziamenti. Le Pubbliche Amministrazioni e le imprese degli Stati Membri che ricevono risorse comunitarie devono garantire modalità gestionali adeguate per prevenire ed evitare ogni forma di truffa, nonché per garantire un utilizzo efficace delle medesime. Non sto alludendo all’imposizione di mere politiche di austerity, capaci solo di provocare circoli viziosi di assenza di crescita. Sto alludendo a politiche capaci di verificare ex ante il reale raggiungimento dei risultati attesi.

Tengo a precisare che l’assenza di crescita in Italia non è condizionata soltanto da una Pubblica Amministrazione eccessivamente burocratizzata, ma è anche limitata da un settore privato che da troppo tempo non si distingue più (salvo rare e felici eccezioni) per essere adeguatamente dinamico e innovativo.

Ciò detto, non si può pretendere che il settore privato sia dinamico ed innovativo, in assenza di un settore pubblico altrettanto dinamico e innovativo. Il problema della Pubblica Amministrazione non risiede principalmente nel suo eccesso di burocratizzazione, ma nella sua incapacità (a differenza di molti altri Stati europei) di finanziare adeguatamente l’istruzione, la ricerca e l’innovazione, allo scopo di incrementare lo sviluppo del capitale umano. In altri termini, la Pubblica Amministrazione italiana non è stata finora in grado di favorire l’implementazione di quei settori che determinano la crescita e la produttività.

Ovviamente, il settore pubblico non può determinare da solo l’avvio di una nuova fase di crescita, in quanto necessita di un settore privato capace di raccogliere una simile sfida. Affinché si riesca a garantire una efficace ricaduta tecnologica degli investimenti pubblici in materia di ricerca ed innovazione, vi deve essere un settore privato capace di comprendere e sfruttare le opportunità di profitto offerte dall’innovazione tecnologica, introducendo nuove tipologie di prodotti, la cui utilità marginale è insita nel valore aggiunto del prodotto in sé, e non nel suo basso costo di produzione.

In estrema sintesi, il settore pubblico ed il settore privato devono assumere insieme i rischi della ricerca, per, poi, goderne insieme dei benefici conseguenti.

Questa sinergia tra pubblico e privato in materia di ricerca ed innovazione deve divenire una sorta di cooperazione allargata tra imprese private e Pubbliche Amministrazioni, capace di produrre ricchezza attraverso la crescita della società italiana.

Si tiene a precisare che non si sta delineando un politica economica statalista e/o assistenziale. Si sta solo evidenziando che un sistema di imprese private, per quanto innovativo e dinamico voglia e possa essere, non ha la forza di affrontare da solo alcune tipologie di investimenti aventi ad oggetto ricerche con ricadute tecnologiche ed economiche soltanto di lungo periodo. Invece, tali tipi di investimento devono essere supportati dal settore pubblico, il quale deve avere la forza e la lungimiranza di garantire alla propria economia nazionale una riserva di risorse all’uopo dedicate. Soltanto operando in tal modo, si potrà garantire la crescita necessaria per garantire uno sviluppo sostenibile della società.

L’assenza di un ruolo dello Stato nel promuovere l’innovazione e la ricerca è la ragione dell’entropia di un sistema economico nazionale ed è, altresì, la base di un costante ed irreversibile fenomeno d’impoverimento per assenza di crescita. Pertanto, lo Stato deve svolgere un ruolo essenziale nel sostenere i primi passi dei grandi processi di innovazione, in quanto, di fronte a progetti d’investimento molto ampi ed a lunga gittata, il settore privato non è disposto a correre rischi giudicati troppo alti.

Chiaramente, un simile ragionamento impone un totale ripensamento “culturale” della Pubblica Amministrazione italiana, la quale, fin quanto sarà ritenuta una macchina burocratica inefficiente e parassitaria, difficilmente riuscirà ad attrarre al suo interno figure professionali capaci realmente di innovare.

In estrema sintesi, l’Italia ha smesso di essere competitiva e non riesce ad avere un’economia in crescita, in quanto lo Stato ha smesso di svolgere da troppo tempo il suo ruolo di promotore dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, supportando adeguatamente le risorse intellettuali disponibili.

Bisogna, quindi, abbandonare le concezioni che vedono l’intervento diretto dello Stato, solo come evento sussidiario di ultima istanza in caso di fallimento del mercato. Infatti, tutte le grandi scoperte tecnologiche hanno sempre visto protagonista lo Stato, nel ruolo di finanziatore iniziale della ricerca scientifica pura, per, poi, “trasferire” le ricadute tecnologiche di tale ricerca finanziata al sistema imprenditoriale privato.

Non è possibile supportare l’innovazione, soltanto attraverso l’abbattimento dell’imponibile fiscale e mediante la riduzione della regolamentazione giuslavoristica. Un prodotto industriale non diventerà mai competitivo, soltanto riducendone i costi di produzione, ma rendendolo appetibile per il mercato, in modo tale che il suo costo di produzione sia rilevante solo relativamente alla quantificazione dei ricavi ottenuti dalla sua vendita. Tale affermazione trova riscontro nell’analisi dei fatti, la quale dimostra esattamente il contrario e, cioè, che l’aumento del costo unitario del lavoro è il diretto risultato del calo della produttività dovuto alla diminuzione degli investimenti pubblici e privati e pubblici in tutti i settori capaci d’incrementare la crescita del capitale umano e lo sviluppo dell’innovazione.

In conclusione l’Italia tornerà a crescere soltanto se il settore pubblico sarà capace di avviare una politica industriale, capace di promuovere lo sviluppo di imprese (anche piccole) innovative, attraverso investimenti a medio e lungo termine.

L’intervento pubblico dovrà essere comunque d’ausilio (e non sostitutivo) dei  pur sempre necessari investimenti privati, i quali dovranno essere, a loro volta, supportati da un settore finanziario finalmente riformato. In tal modo, si potrà ottenere un felice ricongiungimento tra la finanza e l’economia reale, in grado di garantire un lungo periodo di crescita stabile e costante. In altri termini, necessita un intervento del settore finanziario a favore degli investimenti di lungo termine e a supporto dei processi d’innovazione tecnologici e produttivi.

Inoltre, l’economia reale dovrà anche beneficiare di una politica fiscale progressiva (e non regressiva) a lungo termine, posta a sostegno del processo d’innovazione e che esuli da meri tagli orizzontali della tassazione, i quali sono capaci soltanto di favorire gli speculatori.

Infine, lo Stato dovrà attivarsi per costruire un nuovo sistema di dinamiche relazionali con le parti sociali. Soltanto in tal modo, sarà possibile negoziare condizioni migliori per tutti i lavoratori, senza pregiudicare la redditività delle singole produzioni, in un periodo in cui i profitti continuano a crescere in rapporto ai salari. Il mondo sindacale non deve essere confinato in un ruolo di strenuo difensore di diritti acquisiti dalle precedenti generazioni di lavoratori, ma, al contempo, incapace di proporre un modello condiviso di sviluppo. Esso deve essere coinvolto dal settore pubblico nel processo d’innovazione, fino a trasformarlo in un soggetto che contribuisce attivamente all’avvio di una nuova fase di crescita nazionale, trainata dall’innovazione tecnologica e dai nuovi cicli produttivi.

Questa sinergia di interventi dovrebbe infondere al settore privato quel necessario coraggio ad investire nell’innovazione che è ormai assente in Italia da troppo tempo.

In estrema sintesi, l’Italia tornerà a crescere, soltanto se si riscontrerà la presenza congiunta delle politiche pubbliche per l’innovazione, della riforma del settore finanziario e del riconoscimento delle ruolo delle organizzazioni sindacali nella creazione di un nuovo dialogo sociale.

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L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

di Germano De Sancits

La definizione

L’apprendistato di alta formazione e ricerca è attualmente disciplinato l’art. 5, D.Lgs., 14 settembre 2011, n. 167. L’istituto in questione non è una novità per l’ordinamento giuslavoristico italiano, in quanto era stato precedentemente previsto dall’ormai abrogato art. 50, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, anche se diversamente denominato come apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione.

Similmente a tutte le forme di apprendistato, l’ordinamento vigente definisce, all’art. 1, D.Lgs. n.167/2011, l’apprendistato di alta formazione e ricerca come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

L’ambito di applicazione

L’art. 5, comma 1 D.Lgs., n. 167/2011, prevede l’utilizzo di tale forma di apprendistato in tutti i settori di attività, sia pubblici, che privati, purché venga perseguita una delle seguenti finalità:

  • l’attività di ricerca;
  • il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore;
  • il conseguimento di un titolo di studio universitario e/o di alta formazione, ivi compreso il dottorato di ricerca;
  • la specializzazione tecnica superiore di ex art. 69, Legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento al conseguimento del diploma afferente ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori previsti dall’art. 7, D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
  • lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche;
  • lo svolgimento del praticantato per l’accesso ad esperienze professionali.

I destinatari

Il contratto di alta formazione e ricerca è riservato a soggetti di età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 29 anni (e 364 giorni). È possibile anticipare la stipulazione del contratto in questione a partire dal diciassettesimo anno di età (compiuto) nei confronti di coloro che risultano essere già in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

Sempre per quanto concerne i limiti minimi di età richiesti per la stipulazione, l’art. 8-bis, comma 2, D.L., 12 settembre 2013, n. 104 (convertito in Legge, 8 novembre 2013, n. 128) ha previsto una specifica deroga. Infatti, tale norma ha statuito che, con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale decreto ministeriale deve definire la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

La durata

L’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 167/2011 non ha stabilito alcun limite minimo o massimo alla durata dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, limitandosi, invece, a prevedere un rinvio alla disciplina delle singole Regioni relativamente alla regolamentazione ed alla durata, relativamente, però, ai soli profili che attengono alla formazione,

Si evidenzia che tale regolamentazione regionale deve essere effettuata in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

In assenza di regolamentazioni regionali per l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca, l’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011 rinvia ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine, la Circ. Min. Lav. 11 novembre 2011, n. 29 ha chiarito che tale forma di apprendistato può essere immediatamente attivata, anche quando le singole Regioni e/o la contrattazione collettiva non abbiano disciplinato gli aspetti di rispettiva competenza, facendo ad apposite intese stipulate tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa e/o di ricerca prescelta. La Circ. Min. Lav., 21 gennaio 2013, n. 5 ha specificato che, in presenza di siffatte intese, il personale ispettivo, nell’individuare eventuali responsabilità datoriali, deve tenere esclusivamente conto dei seguenti elementi di valutazione:

  • la formazione esterna, rispetto alla quale il datore di lavoro rimane responsabile, qualora essa sia stata effettivamente attivata da parte dell’ente competente;
  • la quantità, i contenuti e le modalità di svolgimento della formazione interna, rispetto alla quale il personale ispettivo deve valutare come sono stati declinati nel piano formativo individuale la qualità, i contenuti e le modalità di svolgimento previsti dal contratto collettivo di riferimento.

L’alternanza scuola e lavoro

La già citata Legge, 8 novembre 2013, n. 128 (c.d. Decreto Carrozza) ha previsto diverse misure mirate ad intensificare i contatti tra il sistema dell’istruzione scolastica ed mercato del lavoro. In particolare, tale atto legislativo si è soffermato anche sulle potenzialità che il contratto di apprendistato ha sotto questo peculiare aspetto. In estrema sintesi, è stato previsto quanto segue:

  • gli studenti egli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione, senza pregiudizio per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei laboratori, sono oggetto di nuove misure finalizzate ad implementare l’alternanza scuola-lavoro, gli stage e i tirocini, la didattica in laboratorio. L’ativazione di tali misure necessita dell’emanazione di un apposito regolamento disciplinante i diritti ed i doveri dei predetti studenti (cfr., art. 5, comma 4-ter, Legge, 8 novembre 2013, n. 128);
  • è stata prevista l’attivazione di percorsi di orientamento e di piani di intervento. Tali percorsi contengono specifiche misure miraste alla diffusione della conoscenza del valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione presso un datore di lavoro. I percorsi in questione sono riservati agli studenti della scuola secondaria di secondo grado (in particolare, quelli iscritti agli istituti tecnici e professionali). Per di più, la norma in esame chiarisce che il suo intento consiste nel favorire la diffusione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca nei percorsi degli istituti tecnici superiori. Come già detto, l’inserimento preso una compagine produttiva degli studenti interessati a seguito di stipulazione di un contratto di apprendistato può avvenire anche in deroga al limite di età (cfr., art. 8-bis, comma 2, Legge, 8 novembre 2013, n. 128);
  • l’emanazione, nel corso del triennio 2014-2016, di un apposito decreto ministeriale avente ad ogetto l’attivazione di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado mediante la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese. Tale decreto ministeriale definirà anche i requisiti delle imprese ammesse, il contenuto delle convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti, il numero minimo di ore di didattica curriculare, nonché i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi (cfr., art. 8-bis, comma 2, Legge, 8 novembre 2013, n. 128);
  • la previsione che tutte le università (fatta eccezione per quelle telematiche) possano stipulare convenzioni con singole imprese o gruppi di imprese, finalizzate alla promozione di un’esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria. Nello specifico è prevista la realizzazione di progetti formativi congiunti che vedano il coinvolgimento dello studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, in un adeguato periodo di formazione presso le imprese aderenti al progetto mediante la stipulazione di un contratto di apprendistato (cfr., art. 14, comma 1-ter, Legge, 8 novembre 2013, n. 128).

Le conseguenze della violazione dell’obbligo formativo

L’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 dispone che, qualora venga riscontrata l’esclusiva responsabilità dell’inadempimento nella erogazione della formazione in capo al datore di lavoro e che tale inadempimento impedisca l’effettiva realizzazione delle finalità di cui al predetto art. 5, D.Lgs., n. 167/2011, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con l’esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito dell’attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale deve adottare il provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14 D.Lgs.., 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

A tal proposito, la Circ. Min. Lav., 21 gennaio 2013, n. 5 ha chiarito che è possibile applicare la sanzione in esame soltanto in presenza della contemporanea sussistenza, sia della esclusiva responsabilità del datore di lavoro, sia di una gravità della violazione, tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.

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Don Milani, il sacerdote che difese la vera politica.

Don Lorenzo oggi avrebbe novant’anni, sarebbe uno di quei nostri vecchi (quanti ce ne sono ormai) svegli e curiosi. E invece se n’è andato senza aver raggiunto neppure i quarantacinque, senza arrivare neanche a quel 1968 che le sue parole e i suoi gesti avevano così anticipato e influenzato.

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di Walter Veltroni, da l’Unità del 27 maggio 2014

Don Lorenzo Milani se lo portò via un tumore, ma gli ultimi mesi volle passarli con i suoi ragazzi lì nella canonica di Barbiana, dove insieme avevano scritto quella «Lettera a una professoressa» diventata quasi un libro di scuola, di un’altra scuola.

Barbiana è una frazioncina di Vicchio nel Mugello, tra Firenze e le montagne. Quando don Lorenzo ci finì a fare il prete aveva sì e no duecento abitanti. Un paesetto microscopico e appartato nell’Italia del boom, nell’Italia che aveva smesso di essere rurale e agricola per diventare urbana e industriale. Da quest’angolo quasi sperduto Don Lorenzo Milani seppe guardare avanti e determinare un pezzo del futuro. Del nostro, perché lui non fece neppure in tempo a vederlo.

Oggi, mentre festeggiamo i novant’anni dalla sua nascita e misuriamo la distanza che ci separa dalla sua morte qualcuno si chiederà se la sua storia ha ancora qualcosa da insegnarci, qualcuno penserà che è venuto il momento di lasciarcelo alle spalle. Io penso il contrario. Penso che questo fiorentino colto e irruento, quest’uomo di cui qualcuno ricorda la bontà e qualcun altro il cattivo carattere, è uno di quei padri fondatori di cui l’Italia ha ancora tanto bisogno. Io, quando mi è capitato di partire per una esperienza nuova (che fosse alla fine degli anni Novanta o nel più vicino 2007) son sempre ripartito da Barbiana. Fuori dalla canonica c’è ancora il cartello con su scritto «I care». Che ha a che fare un motto in inglese per quella scuola di ragazzini poverissimi? Tutto: «I care» (difficile tradurlo in italiano, me ne curo, ne prendo cura) è – lo diceva don Lorenzo – il contrario esatto del «me ne frego» dei fascisti, è il segno di una attenzione, di una empatia, di una comunità. Non era il maestro don Milani ad «aver cura» dei ragazzi (quel motto sarebbe stato in questo caso un segno di autoaffermazione), è ognuno di noi a doversi far carico di tutti e di ciascuno.

Dicono che don Lorenzo Milani fosse un maestro esigente, lo era certamente: proprio perché partiva dagli ultimi voleva che questi fossero i primi. Benché il Sessantotto avesse letto e riletto la «Lettera ad un professoressa» (un atto di accusa implacabile alla scuola di classe, che respingeva i poveri, che selezionava a vantaggio dei più ricchi, che escludeva gli ultimi allontanandoli da ogni sapere, e quindi da ogni potere) mi viene il dubbio che l’avesse capita. Il sei politico, il livellamento in basso, il successo facile erano lontani mille miglia dal clima che si respirava nelle aule della canonica o sotto al pergolato in cui si faceva lezione nei mesi di sole. La scuola di Barbiana era insieme dura ed esigente ma era anche collaborativa e amica. Per Don Milani diritto allo studio e affermazione delle pari opportunità, realizzazione del singolo individuo come cittadino e impegno per la pace non furono principi astratti. Erano idee da tradurre nella realtà, parlando al cuore delle persone, con tutte le forze disponibili e (se serviva) pagando in prima persona la coerenza delle proprie posizioni.

Pagina 3 di 3 Don Milani, il sacerdote
che difese la vera politica Di Walter Veltroni 27 maggio 2013 A – A
A novant’anni dalla nascita parole come partecipazione e responsabilità, valori per lui fondamentali, sono anche oggi i cardini di una comunità che vuol essere aperta e inclusiva. Così altrettanto attuale è l’idea della centralità della cultura, e della «politica» intesa nel suo senso più alto, per l’emancipazione degli uomini e per lo sviluppo delle comunità.

Certo, credo che l’Italia di oggi viva problemi (sociali, civili, di tenuta della democrazia) apparentemente molto lontani da quelli dell’Italia dei primi anni sessanta in cui la miseria e l’analfabetismo segnavano ancora tanta parte del Paese. Ma credo anche che le questioni dell’oggi non siano meno gravi, anzi forse esse rischiano di essere più drammatiche perché la spinta alla trasformazione di allora appare attenuata, quasi spenta. Abbiamo bisogno di ricominciare e per farlo le parole sono sempre le stesse, quelle indicate a Barbiana da questo sacerdote scomodo e difficile: partecipazione, responsabilità, voglia di cambiare, pari opportunità, comunità. Declinata certo con i modi e le parole di oggi, ma dalla lezione di un maestro esigente e generoso come don Milani non si scappa se non ci si vuole tradire.

Fonte: l’Unità

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Il futuro del pianeta…

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Il futuro del pianeta dipende dalla possibilità di dare a tutte le donne l’accesso all’istruzione e alla leadership. È alle donne, infatti, che spetta il compito più arduo, ma più costruttivo, di inventare e gestire la pace.

Rita Levi Montalcini

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Sull’istruzione.

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Il governo Renzi e la scuola: rivoluzione o restaurazione?

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di Adriano Prosperi (MicroMega 10 marzo 2014)

Una rivoluzione culturale, annuncia la ministra dell’Istruzione: ma non si tratta di un ritorno d’attualità del compagno Mao e delle sue guardie rosse. La ministra Giannini non sembra affatto una seguace del grande timoniere. E’ decisa o almeno decisionista (che non significa la stessa cosa) e perciò non ha guardato per il sottile nella scelta della sigla per l’azione da svolgere nella scuola. Un settore che gode di una grande attenzione in questo governo: mentre il premier Renzi compie una tournée negli istituti scolastici e promette ai bambini di rifare il tetto agli edifici, la sua ministra si occupa delle fondamenta e promette di rovesciare nientemeno che il paradigma culturale dell’istruzione tutta.

Già nel corso dell’ultima campagna elettorale che la elesse al Senato promise una sua “rivoluzione per l’istruzione”: e oggi è tornata a esibire quel tipo di linguaggio. E’ un piccolo indizio, se ce ne fosse bisogno, di un ricorrente (e non solo suo) uso aggressivo delle parole: che vengono ripescate dal loro contesto specifico e ributtate sulla piazza mediatica senza nessun avvertimento per l’uso.

Alla aggressività ci siamo assuefatti: anche se ci vorrà del tempo perché sparisca dalle menti lo slogan orrendo della “rottamazione”. Ma il linguaggio, come ben sa o dovrebbe sapere una ministra di formazione glottologa, è rivelatore di contenuti e desideri nascosti. Parlare di rivoluzione significa chiedere un consenso all’azione personale mettendo sul piatto tutto il peso di un carisma individuale fatto di energia e di risolutezza: è uno stile inaugurato nell’800 da Luigi Napoleone e per questo porta il nome che gli fu dato da Karl Marx: bonapartismo, cesarismo.

Nacque allora un modello che doveva trovare lungo successo di imitatori nelle strategie di presa individuale del potere nell’età delle masse. Fare appello all’appoggio popolare per sbaraccare regimi parlamentari lenti e litigiosi chiedendo fiducia in bianco al popolo in nome di doti personali speciali e nel pieno disprezzo delle regole formali, divenne da allora lo stile imitato da tanti protagonisti nel bene e soprattutto nel male della storia del potere politico: incluso il compagno Mao e la sua “rivoluzione culturale”.

Ma vediamo quale sia la rivoluzione promessa dalla ministra Giannini e che cosa ci si possa aspettare dall’azione pervasiva e dall’attivismo scolastico suo e del suo premier.

La scuola è così importante per tutti noi ed è così presente nella comunicazione pubblica del governo Renzi che bisognerà guardare meglio a quel che si prepara dietro il velo del decisionismo verbale. La ministra ha parlato spesso di scuola, promettendo molto senza scendere nel concreto. Leggendola sembrava di capire che si andasse finalmente verso un cambiamento della rotta seguita fino ad oggi nel corso del ventennio berlusconiano: privatizzazioni, riduzione alla fame delle scuole pubbliche e degli insegnanti, patto scellerato con la Chiesa italiana.

Poi sono arrivati messaggi più chiari: ha detto giorni fa che il contratto degli insegnanti italiani è “mortificante e da rivedere”. Parole sante. Ma c’è di santo anche qualcos’altro: in pari data vennero sbloccati 223 milioni per le scuole private. Si aggiungono ai 260 già previsti. Piovono benedetti su di un settore in grave difficoltà da anni, per l’emorragia di iscritti. Questione di soldi: l’impoverimento progressivo delle famiglie ha riconvertito la domanda verso le scuole statali. Qui la Gelmini, cioè la ministra che continua ancor oggi a dominare la vita della scuola coi suoi provvedimenti, aveva risolto il problema alzando il numero degli allievi per classe oltre ogni ragionevole limite. Ma la crisi inarrestabile del paese riporta di nuovo la questione all’attenzione del governo e impone alla ministra di scendere nel concreto e spiegare meglio che cosa intende per rivoluzione.

Ebbene quello che viene fatto con lo sblocco dei finanziamenti ha trovato una chiave di interpretazione in quel che è stato detto. Parlando a Radio 1 giorni fa, la ministra ha detto che “la libertà di scelta educativa è un principio di grande civiltà”. Fin qui, niente da obbiettare. Lo dice anche la Costituzione italiana all’art.33 terzo comma: Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Ma la ministra ha aggiunto che scuole statali e paritarie “devono avere uguali diritti”. Espressione diversa da quella usata dai padri costituenti. Si va verso l’affermazione di un diritto oggettivo delle scuole private di godere degli stessi finanziamenti: o no? Sarà bene che si faccia chiarezza su questo punto.

Alla ministra di un governo nato avventurosamente dall’energia vera o presunta di un leader, si deve chiedere se dobbiamo tornare ai tempi di quella ministra Moratti che nel 2004 invitò i dirigenti scolastici a far sì che in tutte le scuole si spiegasse bene il significato del Natale quale rappresentato dalla tradizione italica del presepe. C’è da chiedersi se il fatto che al pluricondannato Berlusconi questo governo abbia reso diritto di presenza pubblica (con l’effetto di spaventare gli investitori finanziari internazionali), porti con sé la messa in crisi del principio della laicità dello stato: un principio che la Corte costituzionale, nella decisione dell’11 aprile 1989 ha definito “supremo”.

Oggi la rivoluzione culturale promessa dalla ministra Giannini, nell’affrontare col metodo dell’energia fattiva i problemi della scuola, sembra far prevalere ancora una volta il fatto sul diritto, la quantità (delle scuole private cattoliche) sulla qualità della scuola pubblica: una qualità che resiste ma che aspetta da tempo di essere rafforzata e tutelata.

Fonte: MicroMega