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La Riforma della Giustizia in dodici punti

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di Germano De Sanctis

 

Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha presentato al Consiglio dei Ministri del 30 giugno le linee guida della Riforma della Giustizia, sul cui contenuto si avvierà una fase di consultazione che si concluderà il 31 agosto 2014. Tali linee guida sono suddivise nei seguenti dodici punti che dovrebbero costituire l’ossatura della riforma:

  1. Giustizia civile: riduzione dei tempi. Un anno in primo grado
  2. Giustizia civile: dimezzamento dell’arretrato.
  3. Corsia preferenziale per le imprese e le famiglie
  4. Csm: più carriera per merito e non grazie alla ‘appartenenza’
  5. Csm: chi giudica non nomina, chi nomina non giudica;
  6. Responsabilità civile dei magistrati sul modello europeo
  7. Riforma del disciplinare delle magistrature speciali (amministrativa e contabile);
  8. Norme contro la criminalità economica (falso in bilancio, autoriciclaggio);
  9. Accelerazione del processo penale e riforma della prescrizione;
  10. Intercettazioni (diritto all’informazione e tutela della privacy)
  11. Informatizzazione integrale del sistema giudiziario
  12. Riqualificazione del personale amministrativo

Innanzi tutto, si deve evidenziare che si tratta solo di linee guida, prive di ogni valenza giuridica, ma finalizzate a sviluppare un dibattito pubblico sul’argomento. Infatti, in coerenza con le decisioni assunte in occasione della Riforma della Pubblica Amministrazione, il Governo ha avviato una fase di consultazione pubblica della durata di due mesi, che terminerà il 31 agosto. Infatti, Il premier Renzi ha voluto invitare i cittadini italiani a «discutere di giustizia in modo non ideologico», riuscendo « ad aprire per due mesi, dal 1° luglio al 31 agosto, un confronto aperto, una pubblica consultazione per discutere di giustizia», utilizzando, l’ormai noto indirizzo di posta elettronica rivoluzione@governo.it.
Al termine di tale consultazione pubblica, seguirà un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri per il varo del testo normativo vero e proprio.

Esaminiamo nel dettaglio, le novità più salienti contenute nelle linee guida in questione.

 

La durata massima di un anno per il processo di primo grado
Innanzi tutto, le linee guida focalizzano la loro attenzione sulla giustizia civile, la quale dovrebbe essere oggetto di una riforma capace di ridurne i tempi processuali. L’obiettivo del Governo è di far durare i procedimenti civili di primo grado un anno al massimo. A tal fine, a seguito della consultazione pubblica, sarà approvato un disegno di legge in materia (che, secondo il Presidente Renzi, dovrebbe divenire legge entro mille giorni decorrenti dal 1° settembre prossimo), il quale garantirà il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo, in coerenza coni i tempi dei processi civili di primo grado dei Paesi maggiormente industrializzati.

 

Dimezzamento dell’arretrato civile
Un altro aspetto della riforma particolarmente rilevante è rinvenibile nel dimezzamento dell’arretrato del processo civile, oggi attestato sui 5 milioni ,di procedimenti pendenti.
A tal fine s’introdurranno diverse novità normative, come, ad esempio, la previsione che renderà non necessario l’intervento di un giudice in caso di separazione e divorzio consensuali.
In coerenza con tale obiettivo, sarà anche prevista una speciale corsia preferenziale processuale per le imprese e le famiglie.

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura
Un altro punto delle Linee guida riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, il quale non subirà, nell’immediato, alcun intervento sul suo metodo di elezione, ma riceverà interventi finalizzati a garantire che la carriera dei magistrati si svolga esclusivamente su basi di merito.
Si intende anche modificare il procedimento disciplinare dei magistrati, prevedendo che coloro che saranno deputati a giudicare il loro operato per eventuali mancanze o negligenze non svolgano alcun ruolo nei procedimenti di nomina dei vertici degli uffici giudiziari, e viceversa. In altri termini, ci si avvia verso la separazione delle funzioni amministrative da quelle disciplinari». La riforma delle norme disciplinari varrà anche per la magistratura contabile e amministrativa.

 

Intercettazioni
Per quanto concerne le intercettazioni, il Governo ha comunicato che non esiste alcun testo già redatto. In particolare, è stato precisato che i magistrati devono essere sempre liberi d’intercettare. Infatti, la riforma in questione non intende bloccare la possibilità di effettuare intercettazioni, ma vuole porre solo un limite alla loro pubblicabilità, in caso di vicende personali con collegate alle indagini.

 

 

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Manca un miliardo di euro per la cassa integrazione in deroga

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di Germano De Sanctis

La copertura degli oneri finanziari afferenti alla cassa integrazione ed alla mobilità in deroga (cioè, quelli sostenuti dalla fiscalità generale e non dai versamenti delle imprese) necessita di circa un miliardo di euro per l’anno 2014, il quale non è attualmente nella disponibilità del bilancio dello Stato.
Al contempo, il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha reso noto che il Governo non ha in agenda alcun intervento correttivo dei conti pubblici per far fronte a tale emergenza, in quanto non è escluso il fatto che la copertura finanziaria per gli ammortizzatori in deroga venga trovata in sede di Legge di Stabilità, la quale, tuttavia, esplicherà i suoi effetti soltanto l’anno prossimo.
Si tratta di un problema che interessa almeno 50 mila lavoratori, il quali rischiano seriamente di rimanere senza alcun sostegno al reddito, aggravando ulteriormente la situazione occupazionale nazionale.

Inoltre, il Ministro Poletti ha anche chiarito che non è stata ancora presa nessuna decisione sulle modalità attuative dell’art. 2, Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), il quale fissa criteri più rigidi per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, limitandone la durata anche e riducendone le forme di utilizzo illecito.
È bene ricordare che la Legge n. 92/2012 prevede, a far data dal 2014, l’uscita graduale dalla cassa integrazione e dalla mobilità in deroga. Per tale ragione, il Governo Letta aveva predisposto un decreto avente ad oggetto la modifica dei criteri per l’accesso alla cassa ed alla mobilità in deroga, riducendo, al contempo, le coperture finanziarie di circa un miliardo di euro. Secondo il Ministro Poletti, permangono tuttora le condizioni tecniche che avevano giustificato la redazione di tale provvedimento, il quale, pertanto, non necessiterebbe di alcun radicale cambiamento.

Comunque, fronte di tali mutamenti normativi, il vero ed attuale problema è rinvenibile nell’assenza di risorse finanziarie adeguate per coprire l’intero costo degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2014. Infatti, nei primi mesi di quest’anno, si è dovuto far ricorso all’utilizzo delle risorse afferenti l’anno 2014 per finanziare la cassa in deroga relativa all’anno 2013, la quale sarebbe rimasta altrimenti priva di copertura finanziaria. Di conseguenza, adesso, rimangono scoperte la cassa e la mobilità in deroga dell’anno in corso. Allo stato attuale, come già detto, il Governo non ha approvato ancora alcun decreto e non ha assunto alcuna decisione in merito.

 

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NUOVE COSTRUZIONI E INFILTRAZIONI: POTETE CHIEDERE IL RISARCIMENTO PER DIFETTO DI COSTRUZIONE.

Hai comprato casa e il tuo nuovo appartamento fa già acqua da tutte le parti? È giusto pretendere un risarcimento dal venditore. Investire su di un immobile è di per sé un grosso impegno. Non è giusto pagare per buono qualcosa che, invece, fa difetto, non lo è soprattutto se ce lo vendono ‘nuovo’. Di fronte a eventuali vizi bisogna, quindi, agire. Prima di tutto per tutelare i nostri risparmi. Sul punto è di recente intervenuto il Tribunale di Genova. Esaminiamo insieme il caso e vediamo quali sono i nostri diritti e come farli valere.

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di Michele De Sanctis

Ai sensi dell’art. 1669 c.c. la garanzia di buona esecuzione dell’opera deve essere esercitata entro il termine di un anno che decorre dal giorno in cui il committente ha raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti di costruzione. È in base a questo principio che il Tribunale di Genova, con sentenza n. 537 del 13 febbraio 2014, ha accolto la domanda risarcitoria della proprietaria di un immobile danneggiato da infiltrazioni, in quanto tempestivamente presentata dalla stessa entro un anno dall’effettiva conoscenza dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

Questi i fatti. La proprietaria dell’immobile citava in giudizio la società venditrice chiedendo il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni presenti nell’immobile e riconducibili a difetto di costruzione. La società venditrice eccepiva allora che l’attrice, avendo acquistato l’immobile nel 2005, aveva denunciato le infiltrazioni in questione solo nel 2011. Secondo quanto sostenuto dalla società convenuta, infatti, tali vizi strutturali erano già stati riscontrati durante un precedente accertamento tecnico preventivo promosso dai proprietari di altre unità immobiliari adiacenti e, pertanto, erano già conosciuti dall’attrice molto prima della denuncia. Per tale ordine di ragioni, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, appunto perché avanzata oltre il termine annuale di cui all’art. 1669 c.c.
ai fini della garanzia di buona esecuzione dell’opera. L’attrice, in verità, chiedeva, altresì, il risarcimento per danni alla salute, ma il G.O. ha rigettato, perché non fondata, la domanda in questa sua parte, non ravvedendo alcun nesso causale tra la patologia sofferta, peraltro già in essere dal 1988 come rilevabile dai referti presentati, e le caratteristiche tecniche costruttive dell’abitazione viziata in cui risiede dal 2005.

Invece, sotto il profilo della responsabilità per il nocumento economico patito dall’attrice, l’articolo 1669 c.c., rubricato ‘Rovina e difetti di cose immobili’ configura una speciale forma di responsabilità extracontrattuale disponendo che, in caso di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Ribadisco che deve trattarsi di immobili destinati a lunga durata per loro natura, il che significa che si deve avere riguardo solo al tipo ed al modo della costruzione obiettivamente considerata e non anche alla destinazione che le parti vi abbiano dato. Mentre, quanto all’evidente pericolo di rovina, di cui alla norma in parola, deve ritenersi tale non solo la situazione di pericolo apparente, e quindi di immediata percezione, ma anche quella che pur non essendo rilevabile prima facie sia comunque effettiva.

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Oggetto della tutela offerta dal Legislatore civile sono, pertanto, i gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. che l’opera presenti nel tempo: si noti che gli stessi ricorrono anche in carenza di fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono comunque la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore. Sul punto è, peraltro, intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione che ha considerato rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi (cfr. Cass. civ. 11/06/2013, n. 14650). La responsabilità di cui trattasi nasce dal puro e semplice fatto di aver costruito l’immobile. Da tale qualificazione consegue che la responsabilità può essere fatta valere, non solo dal committente e dai suoi aventi causa, ma da qualsiasi terzo danneggiato dalla rovina.

Tuttavia, siffatta tutela incontra un limite temporale: l’azione di garanzia, che per consolidata giurisprudenza è esercitabile anche nei confronti del costruttore-venditore, si prescrive in un anno dalla denuncia, che, a sua volta, deve essere promossa entro il termine di un anno dalla scoperta del vizio, pena la decadenza dal diritto. Di qui l’eccezione avanzata dalla società convenuta nel caso di specie. E proprio in virtù di quanto eccepito dalla convenuta, pertanto, la sentenza in commento si sofferma sull’esatta individuazione del termine entro cui va azionata la garanzia in esame. Ai fini della denuncia dei vizi, è, infatti, necessaria l’oggettiva conoscenza del vizio. Il Tribunale di Genova ha, quindi, rilevato che, poiché la denuncia dei vizi o del pericolo di rovina dell’opera costituisce un presupposto dell’azione, il soggetto interessato ha “l’onere di fornire la prova di avere operato la denunzia entro l’anno dalla scoperta”. Suddetto termine, inoltre, “decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (tra le altre, Cass. civ. 23 gennaio 2008, n. 1463).

Ora, poiché nel caso in esame è stato accertato che l’attrice abbia raggiunto la piena conoscenza delle cause delle infiltrazioni soltanto a novembre 2011 e dal momento che la citazione è intervenuta a febbraio 2012, l’azione deve ritenersi esercitata tempestivamente. In particolare, per il G.O. il precedente accertamento tecnico, cui aveva fatto riferimento la convenuta, risulta ininfluente, poiché l’attrice, invero, non aveva né promosso né preso parte a quel procedimento.
Per questi motivi, viene accolta la domanda risarcitoria dei danni causati dalle infiltrazioni denunciate, che il giudice liquida in 6 mila euro circa e si condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Clicca QUI per leggere il testo integrale della sentenza.

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L’OFFESA A TERZI VIA SMS NON È DIFFAMAZIONE: LO DICE LA CASSAZIONE.

Se l’insulto su Facebook è diffamazione, lo stesso non può dirsi per chi ricorre ai messaggini sul cellulare per offendere qualcuno. È, infatti, escluso il reato di diffamazione, se l’offesa, diretta a terzi, è inviata tramite sms. A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sent. n. 22853 del 30 maggio 2014.

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di Michele De Sanctis

Questi i fatti. Con sentenza del 24/10/2012, il Tribunale di Catania confermava la sentenza del Giudice di Pace del 17/02/2011 del capoluogo etneo, che aveva dichiarato la convenuta in giudizio responsabile del reato di diffamazione in danno della querelante mediante sms inviato alla figlia di quest’ultima.
L’imputata, tuttavia, ricorrendo dinanzi Suprema Corte avverso la decisione dell’appello, eccepiva la violazione di legge in relazione all’art. 595 c.p., dal momento che, in mancanza di una prova che l’sms avesse destinazione di propalazione alla persona offesa o a terzi, ovvero di una prova della sua volontà in tal senso (non potendo ravvisarsi l’elemento probatorio di tale volontà nella mera circostanza che l’invio del messaggio fosse stato effettuato nel weekend, in un momento in cui la famiglia della donna offesa era riunita per il pranzo). Deduceva, d’altro canto, il legale della ricorrente che la comunicazione agli altri membri della famiglia era stata frutto dell’esclusiva iniziativa della diretta destinataria del messaggio.

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Ebbene, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto il ricorso fondato.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 36602/2010), infatti, in tema di delitti contro l’onore, per integrare il reato di diffamazione occorre non solo l’elemento psicologico consistente nella consapevolezza di pronunciare (o scrivere) frasi lesive della reputazione altrui, ma, altresì, la volontà che le offese denigratorie siano conosciute da più persone. Ai fini della commissione del reato di diffamazione, pertanto, è necessario che l’autore comunichi, ad una o più persone, il contenuto lesivo della reputazione altrui, con modalità tali che la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere. Condotta, questa, che, per esempio, si sarebbe configurata se l’sms fosse stato inviato in una chat di gruppo, ovvero pubblicato su un social network, ecc. Invece, l’invio di un sms privato, pur contenendo un messaggio diffamatorio, non concretizza la fattispecie prevista per il reato in parola, poiché, invero, evidenzia la volontà dell’agente di non diffondere o comunicare a terzi il contenuto offensivo espresso nei confronti di un altro soggetto. Nel caso impugnato, però, il Tribunale, pur richiamando i principi giurisprudenziali di cui sopra, non ne ha poi tratto le debite conseguenze.

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Di qui la ragione che ha portato il giudizio d’appello ad ad essere cassato da Piazza Cavour. Infatti, essendo pacifico che l’sms era stato inviato ad un’unica persona (la figlia della donna offesa), il Tribunale, nel confermare la decisione del GdP, ha ritenuto “del tutto evidente”, senza, peraltro, indicarne le ragioni, il “chiaro intento” dell’imputata che il destinatario delle offese e “le altre persone presenti” ne fossero messi a conoscenza, come di fatto era avvenuto. Oltretutto, neppure il concetto di “persone presenti” risulta esplicitato nella pronuncia oggetto del ricorso, poiché non collegato alla testimonianza della figlia, evocata in sentenza solo nella parte relativa alla sintesi della vicenda processuale, ma non anche utilizzata al fine della conferma dell’affermazione di responsabilità, secondo cui il messaggio era pervenuto di sabato o domenica, nell’orario in cui tutta la famiglia era riunita per il pranzo, affinché fosse portato a conoscenza della terza persona che si intendeva offendere, la madre della destinataria del messaggio.
Diversamente, sempre per la Cassazione, l’sms denigratorio, inviato direttamente al soggetto destinatario dell’offesa, avrebbe configurato il diverso reato di ingiuria.

Per questi motivi, la sentenza pronunciata al termine del gravame è meritevole di annullamento con rinvio per nuovo esame al giudice a quo (il Tribunale di Catania) in diversa composizione.

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Le nuove norme sui dipendenti pubblici contenute nella riforma della Pubblica Amministrazione

 

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di Germano De Sanctis

La riforma della Pubblica Amministrazione contenuta nel “Decreto Legge Semplificazioni e Crescita” e nel disegno di legge delega, denominato “Repubblica Semplice” dedica ampio spazio ai dipendenti pubblici.
Esaminiamo nel dettaglio le aree d’intervento delle norme riformatrici che interessano il comparto del Pubblico Impiego.

La staffetta generazionale

Innanzi tutto, il Pubblico Impiego sarà interessato da una staffetta generazionale, la quale sarà resa possibile dall’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici che hanno superato il limite per il pensionamento. Secondo le stime del Governo tale provvedimento renderà disponibili 15.000 posti per nuove assunzioni mediante concorso pubblico, favorendo, in tal modo, l’immissione di un numero rilevante di giovani nella Pubblica Amministrazione.
Tale staffetta generazionale verrà realizzata in quattro fasi:

  1. in primo luogo, il Decreto Legge “Semplificazioni e Crescita” abolisce con decorrenza immediata l’istituto del trattenimento in servizio, fissando, per i contratti in corso, la scadenza ex lege del 31 ottobre 2014. In altri termini, a partire dal prossimo 31 ottobre, sarà vietata ai dipendenti pubblici la permanenza in servizio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile (cioè, 66 anni per gli impiegati statali, 70 anni per i magistrati). Tuttavia, per quanto concerne i magistrati, al fine di evitare improvvisi e pericolosi vuoti in organico capaci di danneggiare la funzionalità degli uffici giudiziari, l’abolizione del trattenimento in servizio sarà spostata al 31 dicembre 2015;
  2. in secondo luogo, s’incentiva il processo di svecchiamento della Pubblica Amministrazione, riformando le norme che disciplinano l’istituto del turn over. Infatti, è previsto che lo sblocco sarà calcolato soltanto sul criterio della spesa. Ciò significa il turn over non dovrà essere rapportato al numero delle persone da assumere in relazione a quelle uscite dal mondo del lavoro, ma alla sola spesa sostenuta. Il calcolo prevede il ricorso a percentuali crescenti di spesa, prevedendo che quest’ano potrà essere assunto il 20% del personale cessato nel 2013, per raggiungere progressivamente il 100% nel 2018. Si tratta di un criterio decisamente più favorevole per i dipendenti pubblici;
  3. inoltre, il disegno di legge delega “Repubblica Semplice” prevede l’incentivazione con la contribuzione piena del lavoro part-time al 50% a favore dei dipendenti pubblici che si trovano a meno di cinque anni dall’età pensionabile;
  4. infine, il decreto legge in questione prevede:
  • il divieto di affidare incarichi dirigenziali a persone che già godono la pensione;
  • il divieto del cumulo delle retribuzioni;
  • le riduzione delle consulenze.

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La riduzione dei permessi sindacali

A far data dal 1° agosto 2014, verranno dimezzati i distacchi sindacali, le aspettative ed i permessi già attribuiti.
Si tratta di una previsione che ha già sollevato le proteste delle organizzazioni sindacali.

La mobilità obbligatoria e volontaria

La riforma della Pubblica Amministrazione facilita la mobilità obbligatoria per i dipendenti pubblici (cioè, valida senza il loro consenso), purché ricompresa nell’arco di 50 chilometri tra l’ufficio di partenza e quello di destinazione e nel rispetto dello stipendio percepito. Infatti, le sedi di una Pubblica Amministrazione, ubicate tra loro entro tale limite chilometrico, devono essere considerate come parte delle stessa unità produttiva. Analogo ragionamento deve essere svolto per le sedi di una Pubblica Amministrazione ubicate nel territorio del medesimo Comune.
Il Governo ha chiarito che ha mutuato tale disposizione dal settore privato e che siffatta ipotesi di mobilità obbligatoria non sarà oggetto di contrattazione.

Invece, per quanto concerne la mobilità volontaria, il Governo ha deciso di incentivarla, prevedendo che i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, possa avvenire anche in assenza dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione provenienza.
Anzi, la norma si spinge a prevedere che tali trasferimenti devono essere disposti entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta avanzata dalla Pubblica Amministrazione di destinazione, ponendo la sola condizione che quest’ultima abbia una carenza d’organico maggiore di quella dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente oggetto di mobilità volontaria.

La mobilità sarà sostenuta con un fondo che avrà, per l’anno 2014, una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro e di 30 milioni di euro per l’anno 2015. Inoltre, per favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di mobilità, sarà istituito un apposito portale telematico presso il sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il demansionamento

Un’altra importante novità contenuta nella Riforma della PA è il demansionamento, Infatti, è stata prevista una deroga all’art. 2103 c.c. in virtù della quale è stato previsto che, nell’ambito dei posti vacanti in organico, un dipendente pubblico in esubero collocato in disponibilità possa essere riallocato con una qualifica ed una retribuzione inferiori.

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La Scuola Nazionale dell’Amministrazione

L’impianto riformatore prevede anche un’unica scuola di formazione dei dipendenti pubblici, denominata “Scuola Nazionale dell’Amministrazione”.
Attualmente la Scuola Nazionale dell’Amministrazione è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ad essa verranno accorpate le seguenti cinque Scuole minori oggi ubicate presso singoli Ministeri:

  1. la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze;
  2. l’Istituto Diplomatico “Mario Toscano”;
  3. la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno;
  4. il Centro di Formazione della Difesa;
  5. la Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche.

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione conta attualmente un organico di 180 dipendenti e circa 13 milioni di euro di budget. Invece, la più grande delle Scuole accorpate è la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze, che dispone di un budget di 15 milioni di euro.
L’organizzazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione si baserà su dei dipartimenti e riceverà l’80% delle risorse finanziarie già stanziate per le attività di formazione delle Scuole accorpate (con un conseguente risparmio del restante 20% a favore del bilancio statale).
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione subentrerà nei rapporti di lavoro nei rapporti di lavoro (anche a tempo determinato e di collaborazione, che arriveranno alla loro scadenza contrattuale) in essere presso le Scuole soppresse, mantenendo l’inquadramento previdenziale di provenienza, ma, al contempo, soggiacendo al trattamento giuridico ed economico (ivi compreso quello accessorio), previsto dai contratti collettivi vigenti nell’Amministrazione di destinazione. Invece, il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso le Scuole sopprresse non transiterà nell’organico della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, ma rientrerà nelle Amministrazioni di appartenenza

Sempre in materia di formazione dei dipendenti pubblici, il decreto legge in questione dispone il commissariamento di Formez PA, il quale, l’anno scorso, ha avuto a disposizione di un budget di 60 mlioni di euro ed ha conseguito un utile di 4 milioni di euro. Verrà nominato un commissario straordinario, il quale avrà il compito di redigere un piano di riasseto capace di ridurre gli oneri gestionali di almeno il 10%, tenendo conto che la gestione di Formez PA ha un costo complesivo annuale di circa 400.000 eurlo l’anno.

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Le nuove norme sulla dirigenza pubblica contenute nella riforma della Pubblica Amministrazione

 

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di Germano De Sanctis

Nel corso della giornata del 13 giugno scorso, il Consiglio dei Ministri ha varato il c.d. “Decreto Legge Semplificazioni e Crescita”, unitamente ad un altro decreto legge sull’ambiente e l’agricoltura ed ad un disegno di legge delega, denominato “Repubblica Semplice”, contenente ben otto deleghe legislative e che, una volta approvato dal Parlamento, mediante un percorso legislativo da concludersi nei prossimi sei mesi, porterà a compimento la riforma della Pubblica Amministrazione avviata con il decreto legge in questione.
Da un punto di vista di tecnica legislativa il Decreto Legge “Semplificazioni e Crescita” è un testo “omnibus”, contenente una enorme quantità di disposizioni afferenti a diverse ed eterogenee materie, ma che, al contempo, affronta questioni irrisolte da tempo.
Invece, il disegno di legge delega “Repubblica Semplice” è composto di dodici articoli, contenenti (come detto) otto deleghe legislative al Governo.
Siamo di fronte al quarto tentativo di riforma della Pubblica Amministrazione posto in essere negli ultimi vent’anni. Sicuramente, incontrerà critiche ed opposizioni, così come le incontrarono i predetti provvedimenti proposti illo tempore. Anche stavolta, il tentativo in questione nasce con le migliori intenzioni e con le più forti ambizioni. Tuttavia, dovrà affrontare un confronto serrato con la macchina burocratica statale attraverso una dialettica che si connoterà per una lunga serie di prove di forza poste a cui si contrapporranno i tentativi di preservare gli equilibri consolidati.
Ci sarà tempo per l’analisi più specifica delle singole norme e per l’esame della loro applicazione concreta. Nel frattempo, analizzeremo le novità più interessanti contenute, sia nel decreto legge, che nel disegno di legge delega, dedicando loro una serie di post suddivisi per area tematica, cominciando con la riforma della dirigenza pubblica.

 

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La riforma della dirigenza pubblica rappresenta una degli elementi più salienti dell’impianto riformatore, il quale si connota per la sua volontà d’introdurre criteri di valutazione e di responsabilità più stringenti, unitamente al ridimensionamento del numero massimo di dirigenti in rapporto al numero complessivo dei dipendenti assegnati ad ogni singola Pubblica Amministrazione.
Inoltre, il provvedimento in esame istituisce il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, superando le due fasce attuali. Si potrà accedere al ruolo unico, mediante concorso, sia per le amministrazioni centrali, che per quelle periferiche e per le autorità indipendenti.
I dirigenti saranno distinti tra esperti (con professionalità specifiche) e responsabili di gestione.

I dirigenti avranno incarichi a termine di durata triennale. I risultati di ogni singolo dirigente saranno valutati da una Commissione, secondo una nuova e semplificata serie di criteri di valutazione (oggetto di delega), sia della performance individuale realizzata, che degli uffici diretti.
Tale sistema valutativo è direttamente collegato ad una completa ridefinizione del sistema retributivo della dirigenza pubblica, che sarà in parte ancorato all’andamento del PIL. Infatti, il 15% della retribuzione complessiva di risultato sarà agganciato all’andamento del PIL. Tale percentuale variabile sostituirà l’attuale indennità di posizione, che è attualmente definita in misura fissa dalla contrattazione collettiva.

Vi è anche la previsione della licenziabilità dei dirigenti, qualora, al termine di un contratto costoro rimangano senza l’assegnazione di un nuovo incarico per un lasso di tempo congruo, che verrà individuato in sede di approvazione del disegno di legge delega in Parlamento. Il licenziamento in questione sarà anticipato della messa in mobilità del dirigente interessato.
Verrà anche previsto il diritto all’aspettativa per i dirigenti pubblici che decideranno di vivere un’esperienza di lavoro presso datori di lavoro privati o all’estero.
Invece, vi sarà l’introduzione del divieto di assegnare nuovi incarichi ai dirigenti che avranno raggiunto l’età pensionabile (anche alle dipendenze di società partecipate).

A fronte di tali previsioni per i dirigenti di diritto pubblico (cioè assunti mediante concorso), il decreto legge stabilisce anche che, negli enti locali, la quota di dirigenti assunti per competenze specifiche ed al di fuori dal concorso pubblico passerà dal 10% al 30%.

Il Consiglio dei Ministri del 13 giugno ha anche introdotto un’altra novità consistente in una previsione speciale avente ad oggetto i vertici dirigenziali delle ASL. Infatti, è prevista l’introduzione di una graduatoria unica dei candidati direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, al fine di assicurare trasparenza ed evitare che vengano scelti nomi legati al mondo politico o latori di interessi di parte.
Si tratta di una enorme novità, atteso che attualmente, ogni Regione dispone di una propria lista di soggetti dichiarati idonei (secondo propri criteri) e che utilizza ogni qual volta necessiti di nominare un direttore di una ASL.
La norma in questione impone alle Regioni di nominare soltanto chi, dopo aver preso parte ad un concorso pubblico e aver frequentato un corso universitario di formazione in gestione sanitaria, è stato inserito nell’unica graduatoria nazionale, che sarà oggetto di aggiornamento a cadenza biennale.
Inoltre, al fine d’innalzare la qualità delle prestazioni dirigenziali e di creare una reale sistema di responsabilizzazione dei manager sanitari, è stato previsto che il direttore potrà essere dichiarato decaduto, qualora non raggiunga gli obiettivi di gestione o non garantisca l’equilibro di bilancio, unitamente ai livelli essenziali di assistenza nella sua legge. Analoga ipotesi di decadenza è prevista in caso di commissione di violazioni di legge e regolamento e di mancata imparzialità. Il direttore decaduto verrà cancellato dalla lista nazionale.

 

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In estrema sintesi, il ruolo unico della dirigenza, la flessibilità nell’attribuzione degli incarichi, le politiche retributive ed i percorsi di carriera correlati ai meriti ed alle competenze (unitamente alla revisione della disciplina della responsabilità) non possono che essere oggetto di plauso. Tuttavia, non si può nascondere la preoccupazione di come questo impianto riformatore, una volta approvato dal Parlamento, possa realmente sbloccare un settore che si connota per sua eccessiva rigidità e per il suo perdurante immobilismo, per valorizzare e favorire il lavoro delle persone capaci e competenti, sia già appartenenti al ruolo dei dirigenti pubblici, sia provenienti da altre esperienze lavorative.

In tale ottica, l’età media elevata della dirigenza pubblica rappresenta un’opportunità. Infatti, l’esame dei dati statistici evidenzia la possibilità di gestire senza conflitti con le parti sociali il ricambio generazionale di circa il 50% dei dirigenti attualmente in servizio, semplicemente ricorrendo al turn over fisiologico nell’arco di settennio, con l’avvertenza che, tale lasso temporale, è tempo destinato a ridursi in caso di abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio, così come proposto dal Governo.
Tale ultima affermazione non vuole esprimere alcuna valutazione negativa sulla qualità della dirigenza pubblica attuale, la quale, al contrario, è una categoria professionale che si distingue per le tante persone di valore che la occupano. Tuttavia, è necessario prendere atto che il blocco del turn over nel Pubblico Impiego, ha provocato una evidente senescenza della Pubblica Amministrazione ed, in particolare della sua dirigenza, la quale si rende particolarmente evidente, quando si riscontra l’incoerenza dei criteri con cui in passato si selezionavano i dirigenti pubblici con le attuali e future esigenze del “Sistema Paese” .
Pertanto, il primo vero problema da affrontare sarà una radicale riforma delle modalità di selezione concorsuali. Il concorso pubblico deve abbandonare le sue modalità tradizionali di svolgimento, finalizzate alla mera verifica di una formazione teorica di base. Invece, i futuri concorsi pubblici per dirigenti dovranno essere rispettosi delle più moderne tecniche di accertamento delle competenze e delle attitudini delle persone, tenendo anche conto dei risultati professionali conseguiti, nonché dei meriti accumulati nello svolgimento del proprio lavoro.

 

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Pillole di Jobs Act. I casi in cui è opportuno motivare un’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato

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di Germano De Sanctis

 

La Legge n. 78/2014 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2014, il quale, come è noto, è uno dei due pilastri del Jobs Act) ha abolito l’obbligo generale ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 di precisare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato.

Tuttavia, bisogna evidenziare che, in alcuni casi, permane l’opportunità di prevedere una motivazione per giustificare la decisione del datore di lavoro di procedere all’assunzione di un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato.
Tale opportunità di motivazione risiede nel fatto che, in specifiche fattispecie, la normativa vigente riconosce in capo al datore di lavoro delle ben determinate agevolazioni come diretta conseguenza dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Innanzi tutto, la predetta opportunità è rinvenibile in tutti i contratti di lavoro a tempo determinato connessi alle attività c.d. “stagionali”. Infatti, per tali contratti, la motivazione permette di:

  • non computare il periodo di lavoro stagionale a tempo determinato nei 36 mesi complessivi di lavoro massimo ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 che possono intercorrere tra un datore di lavoro ed un lavoratore;
  • godere dell’esenzione dal limite massimo del 20% di lavoratori a tempo determinato rispetto alla forza lavoro complessiva ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 (cf., art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001);
  • usufruire dell’esenzione dalle previsioni in materia di scadenza del termine e di successione dei contratti ex art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, in virtù di espresse previsioni contenute nella contrattazione collettiva (come, ad esempio, quelle contenute nel CCNL Alimentari);
  • non pagare il contributo INPS maggiorato dell’1,4%.

Inoltre, sussiste l’opportunità di ricorrere alla motivazione in presenza di tutte quelle prescrizioni normative che consentono di non rispettare le regole del contratto a tempo determinato “classico” ex D.Lgs. n. 368/2001. Ad esempio, basti pensare ai casi del:

  • contratto di lavoro a tempo determinato intermittente (cfr., artt. 33 e 34, comma 2-bis, D.Lgs. n. 276/2003);
  • contratto di lavoro a tempo determinato in mobilità (cfr., art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991).

Infine, vi è l’opportunità di motivare tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per fini sostitutivi. In tali casi, la motivazione permette:

  • l’esenzione dal limite massimo del 20% di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo rispetto alla forza lavoro complessiva ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, qualora ricorra l’ipotesi contenuta nell’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001;
  • il godimento dello sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, spettante alle imprese con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici assenti a seguito di maternità;
  • l’esenzione dal pagamento del contributo INPS maggiorato dell’1,4% per i mesi di attività.

 

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IN MEMORIA DI MASSIMO D’ANTONA.

Era il 20 maggio. Era il 1999. Un commando terrorista denominato Nuove Brigate Rosse uccideva a Roma il professor Massimo D’Antona.

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Da poco erano passate le 8.00 di mattina e il professore, all’epoca consulente del Ministero del Lavoro, si apprestava ad uscire dalla sua abitazione di via Salaria, angolo via Po, per recarsi al lavoro nel suo studio, poco lontano da lì. Superato l’incrocio con via Adda, all’altezza di un cartellone pubblicitario che lo nascondeva dalla vista dalla strada, intorno alle ore 8.13, il professore veniva fermato dal commando di brigatisti formato da Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, che già dalle 5.30 si nascondevano all’interno di un furgone parcheggiato al lato della via.

Fu un assassinio brutale, quello di D’Antona, che colpì una persona nota, uno studioso stimato, un uomo del sindacato. Ma fu anche un omicidio che colpì in maniera diretta un progetto di modernizzazione dello Stato e del welfare e, nel contempo, la sigla maggiormente rappresentativa del Paese, la CGIL.

I due terroristi lo bloccarono e Galesi svuotò 9 colpi del caricatore di una pistola semiautomatica senza silenziatore, una calibro 9×19, sul professore, infliggendogli il colpo di grazia al cuore. Subito dopo si davano alla fuga. I soccorsi non tardarono, D’Antona venne immediatamente portato al Policlinico Umberto I ma fu inutile: nel certificato di morte il medico dichiarò il decesso alle 9.30 di mattina.

20 maggio: non è un giorno come gli altri. Il 20 maggio è anche l’anniversario dello Statuto dei lavoratori, che nel 1970 segnò una conquista di civiltà, cambiando nel profondo gli assetti dei rapporti sindacali e politici. Massimo D’Antona si era formato proprio in quella stagione, all’università dove aveva ricevuto gli insegnamenti dal suo Maestro, Renato Scognamiglio, e poi alla “Rivista giuridica del lavoro”, in quel tempo impegnata in una rilettura costituzionalmente orientata di tutto l’impianto giuslavorista.

Nel 1980 aveva vinto la cattedra di diritto del lavoro, con un’opera di altissimo livello, “La reintegrazione nel posto di lavoro”, tuttora modello di ricerca per tutti quei giuristi che nelle loro analisi pongono in primo piano l’effettività degli interventi legislativi in materia di lavoro.

La sua opera scientifica non è nota solo a studiosi, lettori e operatori del diritto del lavoro, ma anche a quelli del diritto amministrativo e pubblico, dal momento che nei primi anni ’90 D’Antona aveva contribuito al processo di “privatizzazione” del pubblico impiego. Già da qualche anno, la riflessione del professor D’Antona si era incentrata sull’importanza della P.A. come fattore essenziale di equilibrio dinamico tra forze e soggetti che responsabilmente assolvono al loro ruolo di “produttori”, precisamente la sua indagine era partita da un suo saggio degli anni ’80 sull’amministrazione pubblica del diritto del lavoro.

Giunse nell’area di governo come un tecnico e subito si mise alla prova con temi complessi: dalla riforma del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla regolamentazione dei conflitti sindacali nei servizi pubblici, fino all’unificazione delle disciplina del lavoro fra pubblico e privato, alla creazione di una nuova dirigenza pubblica, alla regolazione della rappresentanza sindacale nel settore pubblico.

Uomo della CGIL, s’è detto. Fu nella Consulta giuridica e nell’Ufficio legale della Confederazione. Il suo maggiore impegno è consistito nella ricerca di percorsi e di soluzioni che connotassero il sindacato quale soggetto della trasformazione e dell’innovazione, spesso mettendo in guardia da posizioni di mera conservazione dell’esistente.

D’Antona si è sempre battuto per il patto sociale, sostenitore convinto della concertazione, del rafforzamento di un sindacato che potesse sintetizzare un’investitura forte e concreta della base con un’adeguata centralizzazione del potere, in ordine ad una più effettiva tutela dei diritti costituzionalmente protetti e all’abolizione di un welfare risarcitorio e della sua sostituzione con il miglioramento delle possibilità offerte dal mercato del lavoro.
E non furono scelte di mediazione, nemmeno dal punto di vista politico. Con quelle scelte, infatti, sebbene necessitassero del metodo della mediazione, non fu proposta alcuna mediazione, nel senso di compromesso, tra gli interessi delle imprese, gli interessi dei lavoratori e quelli dei disoccupati e degli inoccupati. Quelle scelte, piuttosto, furono propedeutiche a soddisfare l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento del processo produttivo e, insieme, anche l’esigenza fondamentale di un ordinato svolgimento della vita civile. Di tali scelte Massimo D’Antona ha saputo individuare le coerenti motivazioni culturali e, soprattutto, i riferimenti di tecnica giuridica che li sorreggevano.

Ed è forse questo il patrimonio più cospicuo che il professor D’Antona ha lasciato in eredità alle future generazioni di giuslavoristi italiani. Un patrimonio che non possiamo dimenticare. Che vogliamo custodire, soprattutto oggi dinanzi a movimenti che attaccano continuamente l’operato dei sindacati e dopo oltre dieci anni di dialogo con l’esecutivo inesistente, che altro non ha fatto che indebolire le forze sociali e privare di tutela i lavoratori.

M. De Sanctis
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Jobs Act breaking news. Il D.L. n. 34/2014 è diventato legge.

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di Germano De Sanctis

Nel corso della giornata del 15 maggio, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il D.L. n. 34/2014, con 279 voti favorevoli, 143 contrari e 3 astenuti.

Come è noto, la nuova legge contiene importanti novità in materia di contratti a tempo determinato e di apprendistato.

In particolare, la legge in questione ha fissato in trentasei mesi da durata dei contratti a tempo determinato senza causale, prevedendo, al contempo, un massimo di cinque proroghe. Rispetto al testo varato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, il testo definitivo si contraddistingue per la modifica apportata al sistema sanzionatorio previsto in caso di sforamento del tetto del 20% di contratti di lavoro a tempo determinato rispetto al totale della forza lavoro. Infatti, inizialmente, la legge prevedeva l’obbligo d’assunzione a favore dei lavoratori interessati dallo sforamento in questione. Invece, la versione definitiva della legge ha eliminato tale obbligo, prevedendo, in sua sostituzione, il pagamento da parte dei datori di lavoro di una sanzione amministrativa ammontante tra il 20% ed il 50% della retribuzione del lavoratore.

Invece, per quanto concerne gli apprendisti, si evidenzia che il previsto obbligo di stabilizzarne almeno il 20% prima di assumerne di nuovi sussiste soltanto in capo ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti. Inoltre, il testo definitivo ha ripristinato la formazione pubblica degli apprendisti, seppur ponendo qualche paletto.

Il testo della legge in questione è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.camera.it/leg17/465?area=25&tema=1055&Il+Jobs+act+(decreto-legge+n.34%2F2014)

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Pillole di Jobs Act. Le modifiche apportate all’apprendistato In sede di conversione del D.L. n. 34/2014


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di Germano De Sanctis

Nel corso della giornata del 7 maggio, il Senato ha approvato il testo di conversione del D.L. n. 34/2014 (c.d. “Decreto Lavoro”), dopo una giornata di lavori parlamentari molto turbolenta, durante la quale la seduta è stata sospesa per ben due volte.
Alla fine, il Governo Renzi ha chiesto il suo ottavo voto di fiducia ed il Decreto Lavoro è stato approvato con 158 voti favorevoli e 122 «voti contrari, confermando confermato l’impianto novellatorio già  definito durante l’esame in sede referente dalla Commissione Lavoro del Senato.
Ora, a seguito alle nuove modifiche concordate fra Governo e maggioranza, il testo riapproderà, il 12 maggio, alla Camera dei Deputati, dove, entro il 19 maggio, dovrà ottenere l’approvazione definitiva, pena la decadenza del D.L. n. 34/2014.
Venendo all’esame del testo approvato, emerge subito l’importanza delle modifiche introdotte in materia di apprendistato. Segnatamente si evidenziano l’obbligo di stabilizzare il 20% cento degli apprendisti prima di assumerne altri sarà valido solo per i datori di lavoro con cinquanta e più dipendenti (prima erano trenta). Invece, per quanto concerne la formazione, viene nuovamente reintrodotto l’obbligo di formazione pubblica, dando alla Regione quarantacinque giorni di tempo per comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica. Inoltre, vi è l’obbligo d’indicare le sedi e il calendario, con la possibilità anche di avvalersi delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili. Per la formazione «on the job» viene reinserito il piano formativo individuale scritto, ma con modalità semplificate.
Fatta questa breve e sintetica premessa, esaminiamo nel dettaglio tutte le novità introdotte in materia.

La stabilizzazione degli apprendisti

Probabilmente, l’innovazione più significativa consiste nell’obbligo dalla stabilizzazione del 20% degli apprendisti per poter stipulare nuovi contratti. Si tratta di un obbligo vincolante per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Si evidenzia che tale soglia è stata innalzata rispetto alla previsione licenziata dalla Camera dei Deputati che coinvolgeva tutti i datori di lavoro con almeno 30 dipendenti.
Siamo di fronte alla terza modifica del testo originario contenuto nel D.L. n. 34/2014, il quale aveva abrogato l’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 167/2011 e l’art. 2, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 167/2011 e l’art. 1, comma 19, Legge n. 92/2012, eliminando, in tal modo, le percentuali di stabilizzazione relative ai rapporti di apprendistato cessati nei ventiquattro mesi precedenti fissate dalla legge (percentuale del 50% per i datori di lavoro dimensionati sopra i nove dipendenti che si abbassava al 30% nei primi trentasei mesi di applicazione della Legge n. 92/2012) o dei contratti collettivi, in applicazione del citato art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 167/2011.
Adesso, invece, seguito dei lavori parlamentari fin qui svolti, la norma in questione risulta essere stata parzialmente reintrodotta. Infatti, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva nazionale d’individuare maggiori o minori limiti, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% dei rapporti di apprendistato, stipulati nei trentasei mesi precedenti.
Alla luce di questa nuova formulazioni è possibile effettuare alcune considerazioni di carattere applicativo.
In primo luogo, l’obbligo in questione concerne riguarda soltanto i datori di lavoro che, al momento dell’assunzione dell’apprendista, hanno in organico almeno cinquanta dipendenti. La norma non specifica la natura giuridica del legame contrattuale (lavoro subordinato od atipico) che lega il datore di lavoro ai suoi dipendenti. Tuttavia è possibile affermare che, nel calcolo delle cinquanta unità lavorative, non devono essere ricompresi quelle figure lavorative per le quali sussiste una specifica esclusione a norma di legge. Pertanto, non rientrano nel computo in questione:

  1. gli apprendisti (cfr., art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011);
  2. i lavoratori somministrati alle dipendenze dell’Agenzia per il Lavoro ed utilizzati dal datore di lavoro che assume l’apprendista (cfr., art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs n. 276/2003);
  3. i lavoratori provenienti da lavori socialmente utili (cfr., art. 7, D.Lgs. n. 81/2000);
  4. i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (cfr., art. 20, Legge n. 223/1991).

Invece, i lavoratori a tempo parziale devono essere calcolati “pro quota” all’orario di lavoro completo deducibili dal CCNL (cfr., art. 6, D.Lgs. n. 61/2000).
In secondo luogo, devono essere esclusi dal computo dei rapporti di apprendistato non trasformati e riferiti ai trentasei mesi precedenti, tutti i contratti di apprendistato che sono stati risolti anticipatamente per giusta causa o per giustificato motivo, per dimissioni, o per mancato superamento del periodo di prova.
Infine, come già accennato, la contrattazione collettiva nazionale può intervenire sulle percentuali di stabilizzazione unicamente per i datori di lavoro che occupino almeno cinquanta dipendenti. Tale previsione dovrebbe comportare l’abrogazione tacita delle disposizioni contrattuali che prevedevano percentuali, anche maggiori, di stabilizzazione anche per le piccole imprese (come, ad esempio, alla percentuale dell’80% prevista nei settori del commercio e del turismo).

Il piano formativo nell’apprendistato professionalizzante

La formulazione originaria dell’art. 2 D.L. n. 34/2014 aveva abrogato l’obbligo della forma scritta per la redazione del piano formativo dell’apprendistato professionalizzante. Siffatta scelta legislativa ha suscitato molte critiche, in quanto non teneva conto degli adempimenti successivi imposti al datore di lavoro (come la compilazione del libretto formativo, la certificazione delle competenze, etc.), delle verifiche ispettive e degli eventuali contenziosi giudiziari.
Adesso il Senato ha confermato la scelta, già operata in sede di prima lettura del D.L. n. 34/2014 alla Camera dei Deputati, di reintrodurre l’obbligo della forma scritta, prevedendo, al contempo, la descrizione del piano formativo individuale, redatto in forma sintetica sulla base di moduli e formulari stabiliti sia dalla contrattazione collettiva che dagli Enti bilaterali.
Si evidenzia che la novella operata impone l’obbligo di allegare il piano formativo individuale al contratto di apprendistato al momento della sua stipulazione, generando una sostanziale novità rispetto alla disciplina originaria del D.Lgs. n. 167/2011, in virtù della quale il piano formativo in questione poteva essere redatto dal datore di lavoro nei trenta giorni successivi all’assunzione.

La formazione trasversale e di base

La frase, un po’ ambigua, contenuta nel D.L. n. 34/2014 che poteva essere letta come riferibile al datore di lavoro o, al contrario, come mancata offerta, volontaria, della Regione, è stata riscritta anche in una logica finalizzata a prevenire possibili ricorsi alla Corte Costituzionale, atteso che le Regioni hanno competenza primaria in materia di formazione, secondo la previsione contenuta nell’art. 117 Cost..
Ora, le Regioni hanno quarantacinque giorni di tempo, decorrenti dal momento in cui è stata effettuata la comunicazione di assunzione, per poter provvedere a comunicare al datore di lavoro le modalità di fruizione delle competenze trasversali e di base (c.d. offerta formativa pubblica), anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014.
Trascorso tale termine, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione tecnica svolta all’interno della propria struttura. A tal fine, si sottolinea che la novella precisa il fatto che il predetto termine decorre dal giorno in cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria on line al Centro per l’Impiego ex art. 9-bis, comma 2, Legge n. 608/1996 (che, come è noto, ha natura pluriefficace).

Il pagamento delle ore di formazione nell’apprendistato di primo livello

Relativamente all’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, si sottolinea il fatto che il Senato, confermando le scelte operate dalla camera dei deputati, ha statuito che, vista la componente formativa tipologia contrattuale, è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Di conseguenza, la percentuale del 35% per le sole ore di formazione deve essere considerata una percentuale minima, mentre per le altre, essendo lavorative, tale percentuale sarà al 100% rispetto a quella prevista dalla contrattazione nazionale per quanto concerne l’acquisizione della relativa qualifica (si ricorda che, in genere, sono previsti due livelli contrattuali in meno rispetto al lavoratore qualificato).

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