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IN MEMORIA DI MASSIMO D’ANTONA.

Era il 20 maggio. Era il 1999. Un commando terrorista denominato Nuove Brigate Rosse uccideva a Roma il professor Massimo D’Antona.

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Da poco erano passate le 8.00 di mattina e il professore, all’epoca consulente del Ministero del Lavoro, si apprestava ad uscire dalla sua abitazione di via Salaria, angolo via Po, per recarsi al lavoro nel suo studio, poco lontano da lì. Superato l’incrocio con via Adda, all’altezza di un cartellone pubblicitario che lo nascondeva dalla vista dalla strada, intorno alle ore 8.13, il professore veniva fermato dal commando di brigatisti formato da Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, che già dalle 5.30 si nascondevano all’interno di un furgone parcheggiato al lato della via.

Fu un assassinio brutale, quello di D’Antona, che colpì una persona nota, uno studioso stimato, un uomo del sindacato. Ma fu anche un omicidio che colpì in maniera diretta un progetto di modernizzazione dello Stato e del welfare e, nel contempo, la sigla maggiormente rappresentativa del Paese, la CGIL.

I due terroristi lo bloccarono e Galesi svuotò 9 colpi del caricatore di una pistola semiautomatica senza silenziatore, una calibro 9×19, sul professore, infliggendogli il colpo di grazia al cuore. Subito dopo si davano alla fuga. I soccorsi non tardarono, D’Antona venne immediatamente portato al Policlinico Umberto I ma fu inutile: nel certificato di morte il medico dichiarò il decesso alle 9.30 di mattina.

20 maggio: non è un giorno come gli altri. Il 20 maggio è anche l’anniversario dello Statuto dei lavoratori, che nel 1970 segnò una conquista di civiltà, cambiando nel profondo gli assetti dei rapporti sindacali e politici. Massimo D’Antona si era formato proprio in quella stagione, all’università dove aveva ricevuto gli insegnamenti dal suo Maestro, Renato Scognamiglio, e poi alla “Rivista giuridica del lavoro”, in quel tempo impegnata in una rilettura costituzionalmente orientata di tutto l’impianto giuslavorista.

Nel 1980 aveva vinto la cattedra di diritto del lavoro, con un’opera di altissimo livello, “La reintegrazione nel posto di lavoro”, tuttora modello di ricerca per tutti quei giuristi che nelle loro analisi pongono in primo piano l’effettività degli interventi legislativi in materia di lavoro.

La sua opera scientifica non è nota solo a studiosi, lettori e operatori del diritto del lavoro, ma anche a quelli del diritto amministrativo e pubblico, dal momento che nei primi anni ’90 D’Antona aveva contribuito al processo di “privatizzazione” del pubblico impiego. Già da qualche anno, la riflessione del professor D’Antona si era incentrata sull’importanza della P.A. come fattore essenziale di equilibrio dinamico tra forze e soggetti che responsabilmente assolvono al loro ruolo di “produttori”, precisamente la sua indagine era partita da un suo saggio degli anni ’80 sull’amministrazione pubblica del diritto del lavoro.

Giunse nell’area di governo come un tecnico e subito si mise alla prova con temi complessi: dalla riforma del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla regolamentazione dei conflitti sindacali nei servizi pubblici, fino all’unificazione delle disciplina del lavoro fra pubblico e privato, alla creazione di una nuova dirigenza pubblica, alla regolazione della rappresentanza sindacale nel settore pubblico.

Uomo della CGIL, s’è detto. Fu nella Consulta giuridica e nell’Ufficio legale della Confederazione. Il suo maggiore impegno è consistito nella ricerca di percorsi e di soluzioni che connotassero il sindacato quale soggetto della trasformazione e dell’innovazione, spesso mettendo in guardia da posizioni di mera conservazione dell’esistente.

D’Antona si è sempre battuto per il patto sociale, sostenitore convinto della concertazione, del rafforzamento di un sindacato che potesse sintetizzare un’investitura forte e concreta della base con un’adeguata centralizzazione del potere, in ordine ad una più effettiva tutela dei diritti costituzionalmente protetti e all’abolizione di un welfare risarcitorio e della sua sostituzione con il miglioramento delle possibilità offerte dal mercato del lavoro.
E non furono scelte di mediazione, nemmeno dal punto di vista politico. Con quelle scelte, infatti, sebbene necessitassero del metodo della mediazione, non fu proposta alcuna mediazione, nel senso di compromesso, tra gli interessi delle imprese, gli interessi dei lavoratori e quelli dei disoccupati e degli inoccupati. Quelle scelte, piuttosto, furono propedeutiche a soddisfare l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento del processo produttivo e, insieme, anche l’esigenza fondamentale di un ordinato svolgimento della vita civile. Di tali scelte Massimo D’Antona ha saputo individuare le coerenti motivazioni culturali e, soprattutto, i riferimenti di tecnica giuridica che li sorreggevano.

Ed è forse questo il patrimonio più cospicuo che il professor D’Antona ha lasciato in eredità alle future generazioni di giuslavoristi italiani. Un patrimonio che non possiamo dimenticare. Che vogliamo custodire, soprattutto oggi dinanzi a movimenti che attaccano continuamente l’operato dei sindacati e dopo oltre dieci anni di dialogo con l’esecutivo inesistente, che altro non ha fatto che indebolire le forze sociali e privare di tutela i lavoratori.

M. De Sanctis
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IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO. QUAL È L’ITER BUROCRATICO PER IL LORO UTILIZZO?

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di Michele De Sanctis

Con sentenza n. 17027 del 17 aprile 2014, la Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che in base all’art. 4, L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, “possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna” e solo dopo specifica autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Non è, però, richiesto – si specifica in sentenza – che si tratti di controllo occulto, destinato a verificare la produttività dei lavoratori dipendenti, dal momento che l’essenza della sanzione sta nell’uso degli impianti audiovisivi, in carenza di un preventivo accordo con le parti sociali.
Con tali motivazioni il Giudice di Legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una datrice di lavoro, ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 4 L. 300/70 in relazione all’art. 114, D. Lgs. 196/03, per avere installato un impianto di videosorveglianza senza avere richiesto l’autorizzazione alla competente DTL.
Il giudice di merito – hanno affermato i Giudici di Piazza Cavour – ha logicamente e correttamente argomentato in relazione alla concretizzazione del reato contestato e all’ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta, peraltro, richiamando puntualmente le emergenze istruttorie, assoggettate ad analisi valutativa compiuta ed esaustiva.
Inoltre, “risulta insostenibile la tesi difensiva della insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo la quale la datrice di lavoro, nata e vissuta per lungo tempo negli Stati Uniti, avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dallo statuto dei lavoratori, in quanto costei, quale datrice di lavoro, è soggetto tenuto alla conoscenza delle prescrizioni imposte a tutela dei propri dipendenti”.

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È, infatti, sempre necessaria un’esplicita autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro per l’installazione di tali apparecchiature, altrimenti si rischia di trasformare le telecamere aziendali in un una sorta di ‘Grande Fratello’ che sorveglia illegittimamente i lavoratori in forza. La regola, lo ricordiamo, vale per tutte le imprese, in cui ci siano addetti e/o soci, ad eccezione, quindi, delle sole ditte individuali senza dipendenti. Come, peraltro, già ricordato dalla Corte, con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, in cui dichiarava inammissibile il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza che lo aveva condannato alla pena di € 200,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 4, comma 2, L. 300/70 per avere, quale legale rappresentante di una s.n.c., installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione della DTL.
L’autorizzazione va, peraltro, richiesta sia che le telecamere siano in funzione, sia che restino spente e siano utilizzate come semplice deterrente a furti, atti vandalici e comportamenti non consentiti dei lavoratori.
Nonostante, il rilievo del Giudice di Legittimità circa l’art. 4 dello Statuto, occorre, comunque, rispettare l’iter burocratico previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy, che pone dei limiti non indifferenti al controllo a distanza sulla produttività dei dipendenti. Sebbene, infatti, la Cassazione ammetta il controllo occulto, purché autorizzato, devono, tuttavia, essere costantemente garantiti gli standard minimi per la corretta gestione del sistema previsti dalla legge, tra cui:
– rispetto del D.Lgs.196/03 e successivo provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010;
– obbligo di informare dipendenti e clienti (anche attraverso apposita segnaletica) che i locali sono videosorvegliati;
– obbligo di nominare un dipendente incaricato che ha accesso all’impianto di videosorveglianza;
– scelta dell’angolo di ripresa, che deve riguardare le aree più esposte al rischio di furti e rapine e che non può, comunque, comprendere le postazioni di lavoro;
– divieto di utilizzare le immagini registrate per accertare o contestare disciplinarmente eventuali violazioni dell’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori (il che di fatto vanifica ogni finalità di controllo sulla loro produttività, poiché ne lascia il relativo accertamento privo di utili strumenti disciplinari);
– adeguata custodia dell’apparecchiatura per la registrazione delle immagini;
– conservazione delle immagini registrate per il tempo strettamente necessario (normalmente non più di 24 ore).

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La richiesta dovrà, inoltre, essere corredata dalle planimetrie dei locali, con indicazione del posizionamento delle telecamere e messa in evidenza degli angoli di ripresa delle stesse, al fine di consentire alla DTL di verificare che non vengano inquadrate le postazioni di lavoro.
Si precisa, infine, che, in ottemperanza del D.Lgs.196/03, le immagini riprodotte sui monitor collegati alle telecamere possono essere visualizzate solo dal titolare dell’attività, ovvero da personale da lui incaricato.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro in cui sono presenti dipendenti dell’azienda, senza la preventiva autorizzazione della DTL, o in modo illecito, senza, quindi, la garanzia del rispetto delle norme poste in tutela della privacy dei lavoratori, implica l’applicazione di sanzioni amministrative e, in taluni casi, anche penali.

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