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1 maggio 2014

1 maggio 2014

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Le mani dell’operaio – Renzo Pezzani

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Dice il Signore a chi batte
alle porte del suo Regno:
Fammi vedere le mani;
saprò io se ne sei degno.
L’operaio fa vedere
le sue mani dure di calli:
han toccato tutta la vita
terra, fuochi, metalli.
Sono vuote d’ogni ricchezza,
nere, stanche, pesanti.
Dice il Signore: Che bellezza!
Così son le mani dei Santi!

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1 MAGGIO

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di Michele De Sanctis

“Il primo maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è parola d’ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento”: lunga e niente affatto banale è questa frase apparsa sulla rivista ‘La rivendicazione’ nell’articolo ‘Pel primo Maggio’, pubblicato in questa data nel 1890.

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Il 1 maggio ricorda ogni anno l’impegno dei lavoratori e dei sindacati e i traguardi raggiunti nel corso del tempo in campo economico e sociale, primo fra tutti il limite orario di 8 ore quotidiane. “Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire” era questo lo slogan adottato a metà ‘800 in Australia. Sebbene ora il concetto di lavoro sia alquanto diverso e benché siano cambiati anche i traguardi da raggiungere, la lotta operaia per il conseguimento di un orario massimo di lavoro è stata una delle più importanti del movimento sindacale in tutto il mondo. Le origini di questa giornata di festeggiamenti collettivi in onore dei lavoratori partono dall’Australia da dove il movimento per il riconoscimento del limite orario si estende fino a New York, quando nel 1882 viene organizzata una manifestazione per i diritti dei lavoratori organizzata dell’associazione Knights of Labor, col proposito di farla diventare un evento annuale, senza, peraltro, successo alcuno, tanto che, dopo due anni, il progetto viene accantonato. La questione riprende, nondimeno, forza anni dopo, quando nel 1887 a Chicago quattro operai furono impiccati per aver organizzato uno sciopero durante la giornata del 1 maggio dell’anno precedente. In ricordo di questo omicidio di Stato, la data del primo maggio venne adottata in tutto il mondo per celebrare il movimento operaio e tutti i lavoratori: dapprima in Europa dove, precisamente dal 1 maggio 1890 (data ufficializzata dai socialisti della Seconda Internazionale) si festeggia ogni anno la festa dei lavoratori e poi si cominciò in Canada ogni anno sin dal 1894.

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Molti sono gli eventi in programma per oggi in tutta Italia. Per tradizione, infatti, la festa del lavoro è dedicata ogni anno alla cultura e quindi agli eventi. Cortei, concerti, arte: anche se una giornata, che dovrebbe essere particolarmente “impegnata” a livello politico e sociale, finisce per essere troppo spesso l’ennesimo motivo per festeggiare. Ma va bene lo stesso, si ballava anche alle Feste de L’Unità, ai tempi del PCI, per cui chi può si diverta: l’importante è tenere sempre a mente il motivo della festa. Se, come insegna il parroco, questo discorso vale a Natale e Pasqua, per me vale ancora di più oggi. I principali eventi in programma per la giornata del 1 maggio sono il consueto concerto in piazza San Giovanni a Roma, le visite gratis o a costo ridotto nei musei di tutto lo stivale, cortei e manifestazioni, i classici picnic e gli appuntamenti nei parchi pubblici delle città, e poi le prime sagre della stagione e le fiere con cui si cerca di valorizzare, appunto, il lavoro realizzato dagli operatori del territorio.

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Sono tanti anche quelli che, meteo permettendo, ne approfitteranno per fare delle mini vacanze (le cosiddette “uscite fuori porta”), oppure per organizzare scampagnate, grigliate e, magari, per fare attività fisica, o quelli che con il ponte di domani potranno godersi un weekend lungo in qualche resort, nella seconda casa, da amici o parenti.

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È, però, vero che a causa della crisi si fa sempre più avanti un sentimento di “invidia” da parte dei disoccupati verso chi, invece, un lavoro ce l’ha. Un po’ come succede a San Valentino, chi non ha un lavoro, così come chi non ha trovato l’anima gemella, avvertirà questo sentimento d’invidia nella giornata del 1 maggio, specie di fronte a chi può permettersi di festeggiare con una vacanza: e così la festa dei lavoratori, tra eventi e storia, assume adesso un significato diverso. Più drammatico, perché non è solo invidia. È dolore ed è anche vergogna. Se è vero che il lavoro nobilita l’uomo, la sua assenza lo priva innanzitutto della dignità, del naturale istinto a provvedere a se stesso e al proprio nucleo familiare. Già, perché se la ricerca dell’anima gemella dipende soprattutto dalle proprie capacità di seduzione, trovare lavoro va ben oltre il merito personale. Specie in un posto in cui sono sempre i meno bravi a sistemarsi prima, a trovare lavoro magari anche vicino casa e a vivere la vita che tu, col tuo curriculum “blasonato” e la tua personale preparazione, avresti meritato cento volte di più.

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Quel lavoro che dovrebbe, invece, essere garantito a tutti come stabilisce il primo articolo della Costituzione. Quel lavoro che manca e che se c’è, con il suo carico quotidiano e i suoi mille problemi, ci lascia ancora insoddisfatti. Quel lavoro per cui ogni giorno ci alziamo dal letto all’alba e che ci fa stringere i denti e resistere a quest’infinita congiuntura economica. Quel lavoro che è, altresì, lotta per un futuro migliore alla ricerca del lavoro perfetto che, sì, ancora oggi esiste! Deve esserci! Steve Jobs, nel suo celebre discorso ai giovani universitari, pronunciò una frase che ho spesso ripetuto a me stesso: “L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quel che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare. Non accontentarti”.
STAY HUNGRY. STAY FOOLISH.

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Buon 1 maggio a tutti!

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Ciò che nutre una dittatura.

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Lavoro

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IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO. QUAL È L’ITER BUROCRATICO PER IL LORO UTILIZZO?

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di Michele De Sanctis

Con sentenza n. 17027 del 17 aprile 2014, la Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che in base all’art. 4, L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, “possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna” e solo dopo specifica autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Non è, però, richiesto – si specifica in sentenza – che si tratti di controllo occulto, destinato a verificare la produttività dei lavoratori dipendenti, dal momento che l’essenza della sanzione sta nell’uso degli impianti audiovisivi, in carenza di un preventivo accordo con le parti sociali.
Con tali motivazioni il Giudice di Legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una datrice di lavoro, ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 4 L. 300/70 in relazione all’art. 114, D. Lgs. 196/03, per avere installato un impianto di videosorveglianza senza avere richiesto l’autorizzazione alla competente DTL.
Il giudice di merito – hanno affermato i Giudici di Piazza Cavour – ha logicamente e correttamente argomentato in relazione alla concretizzazione del reato contestato e all’ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta, peraltro, richiamando puntualmente le emergenze istruttorie, assoggettate ad analisi valutativa compiuta ed esaustiva.
Inoltre, “risulta insostenibile la tesi difensiva della insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo la quale la datrice di lavoro, nata e vissuta per lungo tempo negli Stati Uniti, avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dallo statuto dei lavoratori, in quanto costei, quale datrice di lavoro, è soggetto tenuto alla conoscenza delle prescrizioni imposte a tutela dei propri dipendenti”.

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È, infatti, sempre necessaria un’esplicita autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro per l’installazione di tali apparecchiature, altrimenti si rischia di trasformare le telecamere aziendali in un una sorta di ‘Grande Fratello’ che sorveglia illegittimamente i lavoratori in forza. La regola, lo ricordiamo, vale per tutte le imprese, in cui ci siano addetti e/o soci, ad eccezione, quindi, delle sole ditte individuali senza dipendenti. Come, peraltro, già ricordato dalla Corte, con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, in cui dichiarava inammissibile il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza che lo aveva condannato alla pena di € 200,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 4, comma 2, L. 300/70 per avere, quale legale rappresentante di una s.n.c., installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione della DTL.
L’autorizzazione va, peraltro, richiesta sia che le telecamere siano in funzione, sia che restino spente e siano utilizzate come semplice deterrente a furti, atti vandalici e comportamenti non consentiti dei lavoratori.
Nonostante, il rilievo del Giudice di Legittimità circa l’art. 4 dello Statuto, occorre, comunque, rispettare l’iter burocratico previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy, che pone dei limiti non indifferenti al controllo a distanza sulla produttività dei dipendenti. Sebbene, infatti, la Cassazione ammetta il controllo occulto, purché autorizzato, devono, tuttavia, essere costantemente garantiti gli standard minimi per la corretta gestione del sistema previsti dalla legge, tra cui:
– rispetto del D.Lgs.196/03 e successivo provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010;
– obbligo di informare dipendenti e clienti (anche attraverso apposita segnaletica) che i locali sono videosorvegliati;
– obbligo di nominare un dipendente incaricato che ha accesso all’impianto di videosorveglianza;
– scelta dell’angolo di ripresa, che deve riguardare le aree più esposte al rischio di furti e rapine e che non può, comunque, comprendere le postazioni di lavoro;
– divieto di utilizzare le immagini registrate per accertare o contestare disciplinarmente eventuali violazioni dell’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori (il che di fatto vanifica ogni finalità di controllo sulla loro produttività, poiché ne lascia il relativo accertamento privo di utili strumenti disciplinari);
– adeguata custodia dell’apparecchiatura per la registrazione delle immagini;
– conservazione delle immagini registrate per il tempo strettamente necessario (normalmente non più di 24 ore).

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La richiesta dovrà, inoltre, essere corredata dalle planimetrie dei locali, con indicazione del posizionamento delle telecamere e messa in evidenza degli angoli di ripresa delle stesse, al fine di consentire alla DTL di verificare che non vengano inquadrate le postazioni di lavoro.
Si precisa, infine, che, in ottemperanza del D.Lgs.196/03, le immagini riprodotte sui monitor collegati alle telecamere possono essere visualizzate solo dal titolare dell’attività, ovvero da personale da lui incaricato.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro in cui sono presenti dipendenti dell’azienda, senza la preventiva autorizzazione della DTL, o in modo illecito, senza, quindi, la garanzia del rispetto delle norme poste in tutela della privacy dei lavoratori, implica l’applicazione di sanzioni amministrative e, in taluni casi, anche penali.

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MOBBING: È IL LAVORATORE A DOVERNE PROVARE LA SUSSISTENZA.

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di Michele De Sanctis

Il mobbing è uno dei problemi sociali più frequenti negli ambienti di lavoro. Può, in generale, identificare un insieme di atteggiamenti violenti che prendono di mira un singolo all’interno di un ambiente sostanzialmente ostile, sia da parte dei superiori (mobbing verticale o bossing) sia da parte dei colleghi (mobbing orizzontale). Non esiste un criterio specifico per individuare tali atti, nei quali rientra, quindi, ogni forma di angheria perpetrata da una o più persone nei confronti di un individuo, né il Legislatore è finora intervenuto a fornirne una disciplina. In carenza di un specifico dettato normativo, la fattispecie del mobbing trova fondamento nel disposto di cui all’art. 2087 c.c. dedicato alla tutela delle condizioni di lavoro, in base al quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La sua costruzione giuridica è, pertanto, in parte di natura dottrinaria, in parte di derivazione giurisprudenziale. Sono molti, per esempio, gli interventi della Cassazione in materia. Dall’inizio dell’anno, la Suprema Corte è già tornata sul punto con diverse sentenze, chiarendone, peraltro, caratteri e aspetti probatori.

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In un caso, con sentenza 898/14 Cass. Civ., Sez. Lav., del 17 gennaio 2014, si è stabilito che il lavoratore ha l’onere di provare il carattere persecutorio dei comportamenti del datore di lavoro, l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico e l’intento persecutorio. Nella fattispecie concreta, una lavoratrice si era rivolta al Tribunale per ottenere l’illegittimità delle note di qualifica (mediocre) attribuitele dal datore di lavoro e la presunta illegittimità della condotta di mobbing di cui era stata vittima. La ricorrente aveva, inoltre, richiesto la condanna dello stesso datore di lavoro al pagamento del premio di rendimento relativamente agli anni in cui le era stato attribuito il giudizio di mediocre; oltreché al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della condotta persecutoria: danno biologico, danno esistenziale e danno alla professionalità. La domanda, tuttavia, accolta solo parzialmente, sia in primo che in secondo grado, è stata respinta anche dalla Cassazione. Alla lavoratrice, infatti, è stato riconosciuto il premio di rendimento, vista l’illegittimità delle note di qualifica attribuitele, ma nessun risarcimento è stato disposto in relazione alla condotta di mobbing. Non sussiste, infatti, a detta del Giudice di Legittimità, la condotta di mobbing. Rigettando, quindi, il ricorso della lavoratrice, a Piazza Cavour hanno precisato che per mobbing deve intendersi la condotta del datore di lavoro consistente in «reiterati e prolungati comportamenti ostili, di intenzionale discriminazione e di persecuzione psicologica, con mortificazione ed emarginazione del lavoratore» e che sono quattro gli elementi che configurano la condotta di cui si tratta: la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore, e, infine, la prova dell’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio. Tutti elementi, questi, che devono essere provati dal lavoratore, ma nel caso di specie ciò che mancava era proprio tale tipo di prova.

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Con la sentenza n. 1149/2014 la Cassazione Civile, Sez. Lav., lo scorso 21 gennaio ha, poi, ribadito come il termine mobbing individui, in ambito lavorativo, un fenomeno sostanzialmente consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito ovvero dal suo capo, caratterizzati da un intento persecutorio ed emarginatorio, finalizzato all’obiettivo primario di escludere tale soggetto dal gruppo. Anche in questo caso, il lavoratore che si riteneva mobbizzato aveva descritto una serie di condotte e comportamenti posti in essere dal proprio datore di lavoro e, in particolare, da numerosi superiori gerarchici avvicendatisi nel tempo, affermando che, nel complesso, tali condotte evidenziavano la chiara volontà di emarginarlo e discriminarlo. Tuttavia, già in appello era emerso come il ricorrente si fosse limitato a fornire, a distanza di molti anni, una propria versione dei fatti contrapposta a quella della società, sulla base di una serie di affermazioni prive di qualsiasi sostegno probatorio. In relazione agli episodi più gravi che lo vedevano, peraltro, accusato di aggressione ai propri superiori, sia verbale che fisica, si era, infatti, limitato a respingere le accuse a suo carico, negando i fatti, senza, però, fornire alcuna valida prova a sostegno della propria versione degli fatti. Anche secondo la Cassazione, in difetto di elementi probatori, non è, però, emerso alcun intento discriminatorio della società, che si era semplicemente limitata ad applicare, a fronte di palesi atti di insubordinazione o di violazione delle regole aziendali, la sanzione disciplinare più lieve e talvolta, in caso di mancanza di chiari elementi di prova (nonostante l’accusa provenisse da superiori gerarchici del ricorrente) non aveva neppure provveduto disciplinarmente nei confronti del presunto lavoratore mobbizato.

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Da ultimo, con sentenza n. 8804 del 16 aprile 2014, la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ha chiarito che per ottenere il risarcimento del danno alla persona causato da mobbing aziendale (e quindi per provare la sussistenza stessa della fattispecie) il lavoratore deve necessariamente provare che esiste un nesso causale tra le vessazioni subite durante l’attività lavorativa e la patologia insorta. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, l’infarto cardiaco, di cui era rimasto vittima, sarebbe insorto a causa dell’azione combinata del sovraccarico di lavoro, delle vessazioni subite dal datore sul luogo di lavoro e della sottoposizione ad alcuni procedimenti penali (successivamente archiviati) legati all’attività lavorativa. La sua domanda era, perciò, volta ad ottenere il risarcimento del danno. La domanda era stata respinta sia in primo che in secondo grado. Di qui il ricorso in Cassazione. Nel rigettarlo, tuttavia, la Suprema Corte ha sottolineato, anche in questo caso, come il ricorrente non avesse assolto al “proprio preliminare onere di dimostrare l’esistenza di una condotta datoriale inadempiente agli obblighi che derivano dall’osservanza delle misure che debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”. Infatti, solo in presenza della prova del nesso eziopatologico il datore di lavoro è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare il verificarsi del danno. Ma nel caso di specie, il lavoratore non aveva dimostrato l’esistenza del danno alla salute connesso con la nocività dell’ambiente di lavoro.

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L’orientamento dei Giudici di Piazza Cavour è, quindi, pacifico: nessun risarcimento dei danni alla salute da mobbing spetta al lavoratore che non ne dimostra il nesso causale.

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I TRENTENNI E LA CRISI. FIGLI CONTRO PADRI.

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di Michele De Sanctis

Gli ultimi dati Istat (gennaio 2014) ci dicono che il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 42,4%, attestando la drammaticità della condizione dei giovani italiani che si approcciano al mercato del lavoro. Abbiamo spesso sentito ripetere che questa è la prima generazione di figli che starà peggio dei propri padri, ma è poi difficile supportare tali affermazioni con dati puntuali. In linea di massima, si dovrebbe osservare l’intera sequenza dei redditi percepiti dalla persone nel corso della propria vita; tuttavia, dati di questa natura (che contengano informazioni su individui di diverse generazioni, quindi nati in anni molto distanti tra loro) sono pressoché difficili da reperire.
È certo, però, che le condizioni di ingresso nel mercato del lavoro hanno una forte influenza sul futuro percorso di carriera. Statisticamente è dimostrabile che chi entra sul mercato del lavoro con un salario basso farà molta fatica a rimontare.
Per tale ordine di ragioni, i dati riportati nel grafico qui sopra si dimostrano particolarmente interessanti perché illustrano il reddito medio degli attuali trentenni rispetto alla media dell’intera popolazione in anni diversi. Chi è nato nel 1947, e quindi aveva trent’anni nel ’77, a quella data guadagnava circa il 10% in più del salario medio dell’intera popolazione. La curva, però, mostra che questo premio si assottiglia notevolmente già per i trentenni del 1984, che guadagnavano poco meno del 3% in più della media, per finire con l’azzerarsi quasi completamente nel 1991. Dopodiché la curva crolla. Chi è nato nel 1980 arriva ai trent’anni guadagnando il 12% in meno del reddito medio dell’intera popolazione.

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Possiamo, quindi, parlare di conflitto generazionale tra padri e figli? Forse. Ciononostante potrebbe obiettarsi che oggi l’entrata nel mercato del lavoro è ritardata dal fatto che più persone arrivano a conseguire la laurea e quindi ottengono un primo impiego (con conseguente salario iniziale) più tardi rispetto ai propri padri. Vero anche questo, ma, statistiche a parte, invito ciascuno di voi a una riflessione personale. I trentenni soprattutto. Per esempio, io, che di anni ne ho 34, sono entrato nel mercato del lavoro a 26, dopo il conseguimento della mia prima laurea, che, proprio come quella di mio padre, nato nel ’47, era a ciclo unico (ante riforma del 3+2). Lui nel mercato del lavoro è entrato con soli tre anni di anticipo rispetto a me, ma soltanto perché iniziò a lavorare prima di laurearsi. A parità di qualifica ricoperta a trent’anni, io considererei anche il diverso potere d’acquisto tra la mia busta paga e la sua, come anche il fatto che alla mia età lui aveva una casa ed io vivo ancora in quella stessa casa che papà comprò a 30 anni (il che distingue nettamente i due redditi).
Sì, dati alla mano ed esperienza personale mi confermano l’esistenza del conflitto generazionale.
Quanti di voi a 30 anni hanno potuto acquistare una casa? E se ce l’avete fatta, in che anno siete nati?

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ECCO LA TOP 20 DEI MESTIERI ANTI CRISI.

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di Michele De Sanctis

Gli ultimi dati sulla disoccupazione sono stati uno shock: quella generale è quasi giunta al 13%, mentre quella giovanile si attesta intorno al 43%, così come quella femminile che supera abbondantemente il 40%, con punte drammatiche nel Meridione, dove si arriva a toccare il 60%. Per non parlare, poi, dei tanti precari, che, sì, un lavoro ce l’hanno ma vivono nella costante incertezza del futuro.
Tuttavia, tra lo sconcerto di questi dati drammatici, capita ancora di leggere notizie migliori, di quelle che ti fanno tirare un mezzo sospiro di sollievo e sperare nella ripresa che, come Godot, continua a non arrivare, rimandando sempre a domani.

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A diffondere un po’ di ottimismo, stavolta, è la CGIA, Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato. Sulla base dei dati forniti dalle Camere di Commercio, uno studio della CGIA di Mestre analizza, infatti, il trend di crescita delle principali attività di artigianato dal 2009 al 2013, stilando una graduatoria dei settori che, nonostante la congiuntura, sono in forte espansione.
Pizza al taglio, gastronomie, rosticcerie, friggitorie, addetti alle pulizie, estetiste, serramentisti, panettieri, ma anche giardinieri, gelatai e tatuatori: sono queste le principali attività artigianali che battono la crisi.

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In testa alla classifica, tra le attività che nel corso del 2013 hanno fatto registrare un maggior incremento %, i tatuatori e tutto l’artigianato del food, a partire da quello dei gelatai e dei maestri pasticceri, settore che già a Rimini, durante l’ultimo Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria e della Pasticceria Artigianale, aveva fatto parlare di sé.

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Ma bene vanno anche le altre tipologie di imprese comprese nella top 20 dei mestieri anti crisi. Stando, infatti, ai risultati diffusi dall’associazione degli artigiani, nel 2013 le prime 20 attività artigianali in maggiore crescita hanno creato almeno 24 mila nuovi posti di lavoro. Il criterio di discrimine tra le professioni artigiane più performanti dello scorso anno si è basato in primis sull’ordinamento delle imprese artigiane in senso decrescente rispetto al tasso di crescita (rapporto % tra nuove iscrizioni effettuate nel corso dell’anno e numero di imprese attive), dato che fornisce una misura relativa di quanto le nuove attività pesino effettivamente sullo stock di imprese. In seconda istanza, sono state incluse nella graduatoria le attività che hanno registrato un congruo numero di iscrizioni di nuove attività nel 2013 (almeno 400), che da sole rappresentano oltre il 75% delle nuove iscrizioni di imprese. Sono state da ultimo escluse dalla graduatoria quelle attività che non consentivano una descrizione sufficientemente specifica della professione associata a causa della molteplicità di figure professionali di riferimento.

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Da questo studio è emerso che al secondo posto, dopo i tatuatori, (che hanno segnato la più marcata variazione positiva con un +442,8%), seguono i pasticceri, con +348%.
Tuttavia, la CGIA invita alla cautela nell’interpretazione di questi incrementi; molte delle categorie, infatti, sono composte da un numero di attività abbastanza contenuto, il che significa che bastano piccoli incrementi in termini assoluti per far aumentare a dismisura il dato percentuale.
Infine, ecco la top 20 dei mestieri che battono la crisi:
1. Preparazione di cibi da asporto (Pizza al taglio, gastronomie, rosticcerie, friggitorie ecc.)
2. Addetti alle pulizie generali di edifici
3. Estetisti
4. Serramentisti e montatori di mobili
5. Panettieri
6. Giardinieri
7. Gelatai
8. Intonacatori/stuccatori
9. Sartoria e confezione su misura di abbigliamento
10. Confezione in serie di abbigliamento.
11. Tassisti
12. Confezioni di accessori per l’abbigliamento
13. Fotografi/riprese video matrimoni/commerciali
14. Fabbricazione di borse, pelletteria e selleria
15. Attività di tatuaggio e piercing
16. Programmatori di software
17. Riparatori/manutentori di computer e periferiche
18. Trasporti NCC (servizi di noleggio con conducente)
19. Disegnatori grafici
20. Pasticceri.

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CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO STAMPA DELLA CGIA E VISUALIZZARE I DATI

Cautele a parte, io vorrei leggere analisi simili ogni giorno. 24 mila posti è un numero che, grosso modo, corrisponde a quello dei dipendenti FIAT in Italia, perciò evviva l’artigianato italiano: le nostre PMI che tengono nonostante tutto, che restano il cuore ancora pulsante della nostra economia.

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NAPO, L’EROE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

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di Michele De Sanctis

Napo è l’eroe di un’omonima serie di cartoni animati, creato nell’ambito di un consorzio formato da INAIL (Italia), HSE (UK), DGUV (Germania), INRS (Francia) SUVA (Svizzera) e AUVA (Austria), introdotto in occasione dell'”Anno europeo della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro” (1992-1993) e del festival del cinema “Thessaloniki International Film Festival” del 1992. Rappresenta la figura del lavoratore, indipendentemente dal ramo industriale o dal settore professionale, perciò non è legato a una professione o a un ambiente di lavoro specifico, la sua personalità e il suo aspetto fisico rimangono costanti in tutti i video.

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Napo è una persona qualunque, né buono né cattivo, né giovane né vecchio. È un personaggio culturalmente neutro, un lavoratore volonteroso, che incorre in situazioni che sfuggono al suo controllo, ma che è anche in grado di identificare i pericoli e i rischi degli ambienti di lavoro e sa dare consigli per migliorare la sicurezza e l’organizzazione del lavoro.
Simpatico, accattivante, capace di forti reazioni ed emozioni. Chiunque, quindi, può identificarsi in lui, dal giovane lavoratore al senior.

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La casa di produzione di Napo è la francese Via Storia che si aggiudicò l’appalto per la realizzazione di un primo video sulla segnaletica di sicurezza, “Best Signs Story”, successivamente presentato all'”Edinburgh International Film Festival” nel 1998 e premiato al Congresso mondiale tenutosi a San Paolo in Brasile nel 1999 nonché nell’ambito di alcuni festival nazionali del cinema in Francia e in Germania.

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Nel 2003 l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di Bilbao manifestò interesse per un nuovo video, raggiungendo un accordo con il Consorzio Napo in ordine alla distribuzione dello stesso da parte dell’Agenzia a tutti gli Stati membri, ai Paesi candidati all’adesione e ai Paesi dell’EFTA con disposizioni chiare sull’uso non esclusivo, sui diritti e sui costi. La collaborazione continua a tutt’oggi.

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Il motto di Napo per un posto di lavoro più sicuro, più sano e migliore è “la sicurezza con un sorriso”. Il contenuto di ogni video, infatti, mira a sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di adottare i comportamenti idonei e le misure di protezione sempre attraverso brevi storie, dal taglio umoristico e in animazione computerizzata.

CLICCA QUI PER VEDERE I VIDEO DI NAPO

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