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Per la Cassazione l’acquirente di un computer non ha l’obbligo di accettare il sistema operativo preinstallato e può chiederne il rimborso

di Germano De Sanctis

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 11.09.2014, n. 19161, ha dichiarato che l’acquisto di un computer da parte di un privato non comporta anche l’obbligo di utilizzo del sistema operativo o di altro software preinstallato da parte del produttore. In estrema sintesi, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso per la sola parte del prezzo relativa alla licenza d’uso del programma informatico non negoziato con il venditore, qualora egli intenda installare un software alternativo e concorrente.

Nello specifico, la sentenza in questione è intervenuta sul tema delle politiche commerciali di vendita abbinata hardware/software dei computer, riconoscendo il diritto dell’acquirente di installare i programmi, senza essere essere vincolato, né, tanto meno, economicamente gravato di costi indebiti dalle scelte produttive del produttore della macchina.

La controversia, seppur di scarso impatto economico (i tre gradi di processo vertono sulla restituzione di 140 euro corrispondenti al costo stimato del sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition e del software applicativo Microsoft Work 8 forniti insieme ad un notebook Hp acquistato nel dicembre 2005) è rilevante dal punto di vista civilistico, per quanto concerne l’interpretazione fornita relativamente alla volontà negoziale delle parti coinvolte.

Venendo all’esame del caso di specie, un consumatore si è inizialmente rivolto al Tribunale di Firenze, dopo aver acquistato un computer portatile Hewlett Packard ed essere stato costretto ad attivare la licenza d’uso del pacchetto Microsoft. Alla base della sua citazione in giudizio vi era il diniego da parte del produttore della sua richiesta di rimborso del prezzo relativo al costo di Windows, in quanto le condizioni contrattuali rendevano possibile il predetto imborso soltanto in caso di restituzione, sia del notebook, che del software preinstallato.
In seguito, in opposizione alla sentenza di appello favorevole al consumatore, la società informatica produttrice del computer ha presentato ricorso in Cassazione, asserendo che non è possibile restituire il software, ottenendone il relativo rimborso e trattenendo il solo hardware, in quanto sussisterebbe l’unitarietà dell’acquisto del pacchetto hardware/software.

Tale ricorso è stato rigettato, in quanto i giudici della Suprema Corte hanno interpretato una specifica clausola contrattuale contenuta nel contratto di licenza con l’utente finale relativo all’utilizzo del software del sistema operativo Microsoft Windows preinstallato ed hanno concluso che l’integrazione tra software e hardware non si basa su un’esigenza di natura tecnologica, ma unicamente commerciale e, pertanto, non sussistono ostacoli tali da impedire la considerazione frazionata dei due prodotti.

La sentenza in esame afferma anche che l’oggetto del contratto di vendita in questione può essere soltanto il computer portatile acquistato dal consumatore, poiché esso è l’unico bene oggetto del contratto e soltanto su di esso è possibile riscontrare il perfezionamento dell’accordo negoziale.
I giudici di legittimità hanno trovato riscontro a tale interpretazione anche nel regolamento contrattuale predisposto dal produttore del computer in questione, il quale, a fronte dell’acquisto dell’hardware, ha previsto soltanto un mera sottoscrizione della licenza d’uso dei programmi proprietari preinstallati.

La Cassazione, confermando il giudizio già espresso nel corso dei due gradi del giudizio di merito, ha riscontrato l’esistenza di due distinte vicende negoziali, l’una relativa al computer e l’altra concernente il programma informatico proprietario preinstallato. In altri termini, hardware e software sono da intendersi come due beni distinti e strutturalmente scindibili, oggetto di due diverse tipologie negoziali.
Pertanto, sussiste un vero e proprio sdoppiamento di oggetto e negozio e soltanto sul primo fenomeno contrattuale, cioè, l’acquisto del computer, è possibile affermare che si è regolarmente formato il consenso. Al contrario, la Corte di Cassazione ha riscontrato che non è intercorso alcun rapporto contrattuale tra il produttore del software e l’acquirente del notebook, poiché si è in presenza soltanto di licenze economiche e licenze di vendita che vengono trattate, a monte della grande distribuzione, in virtù di accordi commerciali su vasta scala, direttamente stipulati tra la casa produttrice del software e le principali case produttrici dell’hardware.
La Suprema Corte ha rilevato che il rapporto commerciale instaurato tra il produttore del computer e la società produttrice del software non coinvolge minimamente il consumatore, il quale, invece, esercita la sua libertà di scelta contrattuale di acquistare un determinato computer, valutando esclusivamente le caratteristiche tecniche dell’hardware, anche in ragione del fatto che quest’ultimo assume obiettivamente una assoluta preponderanza nel valore economico del computer medesimo al momento della formazione del prezzo finale di mercato del bene informatico genericamente inteso.

Pertanto, non è possibile sostenere la tesi dell’unitarietà del contratto hardware/software (simul stabunt, simul cadent), in quanto non sussistono adeguati elementi volti a dimostrare che i due contratti in oggetto siano stati voluti dalle parti contraenti nell’ambito di una combinazione strumentale volta a realizzare uno scopo pratico unitario.
Anzi, secondo la Cassazione l’acquisto del computer non implica l’obbligo di accettare il sistema operativo, pena lo scioglimento della vendita e l’azzeramento dell’intera operazione contrattuale. Di conseguenza, il consumatore che acquista un computer con un sistema operativo preinstallato di serie ha diritto al rimborso del costo del software, anche quello applicativo, se non clicca sull’accettazione della licenza d’uso, trattenendo, in tal caso, il solo hardware, per, poi, avere diritto al rimborso per software proprietario preinstallato non accettato.

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VIETATO SPIARE LA MOGLIE! E SE SCOPRI CHE È INFEDELE, MEGLIO NON RACCONTARLO IN GIRO.

La moglie fedifraga, sorpresa dal marito mediante l’uso di un apparecchio di videoregistrazione, può invocare l’applicazione dell’art. 615 bis c.p., che punisce chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata altrui nella sua dimora. È, pertanto, illecita l’acquisizione delle prove dell’avvenuto adulterio con tali modalità. Né è consentito rivelare ad altri le informazioni apprese. Scoprire con tali mezzi un tradimento e raccontarlo non vi risparmierà, quindi, da un’accusa per diffamazione.
A scanso di equivoci, però, chiariamo subito che lo stesso vale se è il marito infedele ad essere spiato dalla moglie…

di Michele De Sanctis

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Con sentenza n. 35681/2014, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Senorbì del 10 maggio 2013, che aveva condannato per diffamazione (art. 595 c.p.) un marito, poiché, parlando con una coppia di conoscenti, aveva insinuato il tradimento della sua ex moglie. Il ricorso dinanzi al giudice di legittimità era incentrato su una presunta mancata considerazione da parte del G.d.P. dello stato d’ira dell’imputato, che aveva appena scoperto il tradimento della moglie per mezzo di un dispositivo di registrazione da lui installato in cucina. Il capo d’accusa non era, del resto, la registrazione in sé, bensì, la diffamazione che era seguita alla visione delle immagini catturate dal marito tradito.

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Leggi anche: L’INSULTO SU FACEBOOK È DIFFAMAZIONE, ANCHE SE LA VITTIMA RESTA ANONIMA. LO DICE LA CASSAZIONE.

Nel nostro ordinamento giuridico, a differenza di altri Paesi di Civil Law, perché possa escludersi il reato di diffamazione, non è necessario che quanto asserito non sia falso. Il delitto in parola, da noi, si consuma al ricorrere di questi tre elementi essenziali: l’offesa all’onore o al decoro di qualcuno, la comunicazione con più persone e l’assenza della persona offesa. Tuttavia sono previste delle cause di giustificazione, tra le quali è contemplato anche lo stato d’ira. Proprio per questo, la circostanza che quanto dichiarato dal marito non fosse falso, nel ricorso da questi presentato, rilevava non quale causa di esclusione del reato di diffamazione, ma quale presupposto dello stato di collera ingeneratosi nello stesso. O meglio, a provocarlo era stata la visione del filmato, che, in quanto tale, non poteva non corrispondere alla realtà. Veniva, pertanto, impugnata una presunta violazione di legge in sede di merito e il vizio di motivazione con riguardo all’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 599, comma 2 c.p. Secondo il ricorrente, infatti, l’istruttoria espletata in sede di giudizio di merito aveva dimostrato come l’uomo avesse agito in stato d’ira determinato dalla scoperta, per mezzo delle videoregistrazioni, del tradimento della moglie. Per tale motivo, illegittima da parte del Giudice di Pace era stata l’esclusione di tale esimente e inadeguata la spiegazione fornita, secondo cui, poiché la prova del tradimento era stata illegittimamente acquisita (pur essendo stata fatta dal marito all’interno nell’abitazione coniugale), non era declamabile, cioè spendibile, in sede giudiziaria.

IMG_3698.JPGLa locandina del film ‘Io so che tu sai che io so’ con Alberto Sordi e Monica Vitti, in cui un marito scopre il tradimento della moglie per caso, guardando le riprese fatte alla donna a causa di un errore commesso da un investigatore privato.

I giudici di Piazza Cavour, però, hanno rigettato il ricorso dell’uomo e ravvisato la correttezza del giudizio di merito, richiamando proprio il principio dell’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge (ex art. 191 c.p.c.) e, soprattutto, quello dell’inviolabilità del diritto alla riservatezza del coniuge o del familiare convivente, confermando, peraltro, il proprio pacifico orientamento su questioni analoghe (cfr. Cass. Sent. n. 12698/2003). Infatti, la sanzione prevista dall’art. 615 bis c.p., che censura le interferenze illecite nell’altrui vita privata, non consente l’ammissione delle immagini registrate (illecitamente) dal marito, quale prova dello stato psicologico in cui versava. Sarebbe come rendersi colpevole di qualcosa e poi invocare quale esimente lo stato psicologico conseguente alla commissione di un altro reato. Perché la registrazione della moglie, a sua insaputa, è un reato. Quanto poi al principio di inviolabilità del diritto alla riservatezza del coniuge, la Corte ha più volte ribadito che i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno, ma ne presuppongono, anzi, l’esistenza, poiché la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono piena e pari dignità. Ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza. (cfr. Cass Sez. V 23 maggio 1994 n. 198994).

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Pertanto, il marito non solo non può lamentare il mancato riconoscimento dello stato d’ira, quale scriminante nei delitti contro l’onore, ma deve, altresì, ritenersi fortunato, perché condannato solo per diffamazione, visto che la sua attività ‘investigativa’ lo rendebbe addirittura passibile di querela per il reato di interferenze illecite nella vita privata ai sensi dell’art. 615 bis del codice penale. E di questo deve ringraziare proprio la moglie infedele, poiché il delitto in questione – se commesso da un privato cittadino, come nel caso di specie – è punibile solo a querela della persona offesa. Ma, a quanto pare, la signora ha avuto la ‘bontà’ di limitarsi alla sola diffamazione.

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Leggi anche: L’OFFESA A TERZI VIA SMS NON È DIFFAMAZIONE: LO DICE LA CASSAZIONE.

È, quindi, evidente che non c’è scusa che tenga: spiare il proprio partner è un reato. Evitatelo, perché rischiate dai sei mesi ai quattro anni. Che riusciate a farla franca o meno, non sentitevi migliori di chi ha tradito la vostra fiducia. Violare l’intimità del partner non è poi tanto diverso, a parte il fatto che l’infedeltà non costituisce reato e le interferenze illecite nella vita privata, invece, sì.

Cass. Sent. n. 35681/2014

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IPOTECHE: ISCRIZIONE NONOSTANTE SGRAVIO FISCALE, CASSAZIONE CONDANNA LA SOCIETÀ DI RISCOSSIONE.

di Michele De Sanctis

Società di riscossione condannata a pagare le spese di giudizio per aver iscritto un’ipoteca nonostante l’intervenuto sgravio del credito da parte del Fisco, senza quindi una preventiva verifica della pretesa tributaria.

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È quanto hanno stabilito i Giudici di Piazza Cavour con ordinanza n. 16948 dello scorso 24 luglio, respingendo il ricorso promosso da Serit Sicilia SpA per la cassazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che, non accogliendo l’appello della stessa Serit avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, aveva attribuito la responsabilità della lite alla società di riscossione, anche ai fini della regolazione delle spese. Il primo motivo di ricorso denunciava il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della circostanza che lo sgravio fosse stato comunicato all’agente della riscossione con flusso telematico successivo alla data di iscrizione dell’ipoteca. Il secondo motivo denunciava, invece, la violazione dell’art. 15, comma 2, L. n. 59/97, censurando la sentenza gravata per aver trascurato il disposto, ivi contenuto, in base a cui gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e da privati con strumenti informatici o telematici,nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

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Tuttavia, la Cassazione, non ha ritenuto viziata la formulazione del primo e secondo grado di giudizio, secondo cui, dal momento che lo sgravio è un atto telematico, il concessionario, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto controllarne la tempestività mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile. Secondo gli Ermellini tale affermazione si articola in un implicito giudizio di fatto, per il quale l’agente di riscossione poteva conoscere lo sgravio utilizzando il terminale a sua disposizione. Situazione sufficiente, questa, ad escludere la non conoscenza dell’avvenuto sgravio ad opera dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dall’eventuale ricezione per flusso telematico di idonea comunicazione ex art. 15, co. 2, L. 59/97.

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Per questi motivi, il ricorso della società di riscossione viene rigettato, con conseguente condanna a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità.

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TAR LOMBARDIA: LEGITTIMO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI UNA FARMACIA TRAMITE L’ISTITUTO DEL TRUST.

Con un recente provvedimento, il Tar Lombardia, Sezione II di Brescia, ha dichiarato l’illegittimità del negato riconoscimento da parte di un’Azienda Sanitaria Locale del trasferimento della titolarità di una farmacia mediante l’istituto del trust, mettendo in parte in discussione una prassi amministrativa ben consolidata nel settore delle farmacie private. Secondo la sentenza in parola (n. 890 del 30 luglio 2014), il ricorso al trust non sarebbe, infatti, alla stregua di un negozio elusivo della normativa di riferimento, quella, cioè, dettata dalla L. 475/78, ma si tratterebbe piuttosto di uno strumento necessario a garantire il subentro generazionale in un’attività di famiglia in presenza di eredi che, tuttavia, risultino ancora privi dei requisiti richiesti dalla legge. Analizziamo insieme gli aspetti più rilevanti di questa sentenza, che potremmo definire ‘storica’.

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di Michele De Sanctis

La questione di fondo alla pronuncia dei giudici bresciani sull’argomento è che la L. 475/78 (e successive modifiche e integrazioni) prevede solo sei mesi di tempo dalla presentazione della denuncia di successione, quale termine concesso all’erede per trasferire la farmacia in capo a un soggetto professionalmente idoneo. Seppur breve, il termine di sei mesi risponde ad un principio coerente con la regola di diritto pubblico, in base alla quale la proprietà della farmacia deve coincidere con la titolarità della relativa concessione amministrativa. Sussiste, però, un problema di non coincidenza tra proprietà e titolarità nel caso in cui l’erede non sia ancora farmacista idoneo o addirittura sia minorenne, col conseguente rischio che l’attività di famiglia vada perduta. Una soluzione non convenzionale potrebbe essere quella offerta da una prassi di derivazione anglosassone, con cui è possibile regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate ed in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale). Si fa riferimento a quel contratto atipico per il diritto civile italiano, poiché non ancora disciplinato/tipizzato dal legislatore, che va sotto il nome di trust. Il trust è rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o mortis causa, con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario), ovvero per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo del trust. Tuttavia, sia per la sua atipicità, sia per la sua complessità ed estrema flessibilità, potrebbe dubitarsi circa la reale esperibilità dell’uso di questo istituto per il passaggio generazionale della farmacia o per affrontarne le questioni alla relativa successione ereditaria. Soprattutto per le norme di carattere imperativo alla base del provvedimento amministrativo di concessione.

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Ebbene, la sentenza del TAR in esame affronta la questione fornendo una risposta chiara e precisa: dichiarando, infatti, l’illegittimità del negato riconoscimento da parte dell’ASL del trasferimento della titolarità di una farmacia mediante trust, il Giudice Amministrativo ha ritenuto quest’istituto – e ogni altro negozio fiduciario con cui si disponga l’effettivo trasferimento di una proprietà aziendale – compatibile con la disciplina speciale in materia di farmacie. Il trust, quindi, non solo non confligge con la norma che impone di non dissociare la titolarità della farmacie e il relativo esercizio dell’impresa dalla proprietà piena dell’azienda, ma garantisce, altresì, il pieno perseguimento delle finalità d’interesse pubblico tutelate dalla L. 475/78.

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Secondo il G.A., il trasferimento della proprietà al trustee integra il rispetto delle condizioni di legge, poiché la norma che prescrive il trasferimento in proprietà a un soggetto legittimato al subentro, in quanto farmacista ammette altresì che, successivamente, tale proprietà possa essere nuovamente trasferita, purché rispettando la condizione che ciò avvenga a favore di un farmacista qualificato. Ora, il caso del trasferimento della proprietà a un trustee comporta che tale successione sia già programmata, in quanto alla scadenza del termine del trust, la proprietà dovrà essere necessariamente trasferita o ai beneficiari, se titolati, oppure ad un terzo, da individuarsi da parte del disponente entro il termine di legge di sei mesi. “In tutti i casi e in tutti i momenti (con la sola esclusione dell’eventuale fase di transizione alla scadenza del trust senza che si sia verificata la condizione per il trasferimento ai beneficiari) sono sempre garantiti sia la coincidenza tra proprietà e gestione, che la qualifica di farmacista del proprietario. Ne consegue che né le singole disposizioni, né la ratio della norma possano ritenersi frustrate dal ricorso al particolare istituto del trust, una volta chiarito, come si è fatto nella parte che precede, che il trustee è a tutti gli effetti proprietario, ancorché temporaneamente, e che i vincoli ad esso imposti non possono, di per sé, precludere il raggiungimento dello scopo della norma”. Il Tar di Brescia ritiene, peraltro, che non rappresenti un problema neppure “il fatto che la farmacia, la cui proprietà è trasferita al trustee, non entri nel patrimonio di quest’ultimo (essendo ciò espressamente escluso dalla disciplina dell’istituto): al contrario, ciò pare fornire maggiore garanzia al sistema sanitario, in quanto la farmacia e i suoi beni non potranno essere aggrediti dai creditori personali del trustee, diversamente da quanto accade in situazioni di ordinaria titolarità”.

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Si tratta, inoltre, di una conclusione assolutamente coerente con i principi e le regole del diritto farmaceutico, anche alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell’UE, che “ha ritenuto compatibile con i principi comunitari la particolare disciplina del sistema farmaceutico nazionale, ma solo entro il limite del garantire che le farmacie siano gestite da farmacisti professionisti, in quanto proprio la professionalità degli stessi può rappresentare la garanzia contro il rischio, per la sanità pubblica, che la finalità di lucro prevalga sulla sicurezza e qualità della distribuzione dei medicinali. Data l’ontologica tendenza al perseguimento del lucro, il contemperamento con il perseguimento del fine pubblico può essere garantito solo dalla deontologia del farmacista professionista e dal fatto che della violazione di essa il professionista deve rispondere compromettendo “non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale” (cfr. Quarta Sezione della CGUE, sentenza del 5 dicembre 2013 nelle cause riunite da C-159/12 a C-161/12).

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Tale obiettivo primario, il cui perseguimento è, peraltro, ritenuto legittimo a livello comunitario, risulta, dunque, ampiamente garantito nel caso di specie, in cui la gestione della farmacia è pacificamente affidata ad un farmacista professionista, anche se costituito, coerentemente con le previsioni di legge, nella forma della società di persone.

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Vale, allora, la pena di leggere attentamente l’intera sentenza fin qui esaminata, in attesa di conoscere l’eventuale seguito che avrà la vicenda, in caso di ricorso dell’Azienda Sanitaria dinanzi al Consiglio di Stato, e di analizzarne, fin da adesso, le logiche conseguenze che potrebbe avere sul piano negoziale. Siamo, infatti, di fronte a un primo precedente in materia, che costituirà probabilmente anche un punto di riferimento per casi analoghi, aprendo, altresì, scenari contrattuali del tutto inediti nell’esperienza giuridica italiana, ove sarà possibile trasferire la proprietà di una farmacia ad un’entità esterna, nondimeno senza i requisiti richiesti dalla L. 475/78, purché la stessa farmacia venga gestita da un trustee, ovvero da una figura equiparabile all’attuale direttore responsabile, che ne detenga a tutti gli effetti la piena titolarità.

Clicca QUI per leggere la sentenza TAR Lombardia, Brescia sez. II, 30/7/2014 n. 890

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CASSAZIONE: BIMBO CADUTO AL PARCO GIOCHI, OBBLIGO DEI GENITORI VIGILARE. IL COMUNE NON C’ENTRA.

Corte di Cassazione – Sezione III Civile – Sentenza 25 agosto 2014 n. 18167

di Michele De Sanctis

Un genitore «che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presente i rischi che ciò comporta» e, nel caso in cui si verifichi una caduta, non può invocare la responsabilità altrui, ad esempio del Comune, per l’esistenza di una situazione di pericolo «che egli era tenuto doverosamente a calcolare». Così la Suprema Corte Cassazione che, con sentenza 18167 della III Sezione Civile, ha rigettato il ricorso di una coppia di genitori avverso il giudizio di merito, che non aveva ravvisato alcun profilo di responsabilità a carico dell’ente locale convento in giudizio.

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I fatti risalgono al 1998, quando un bambino, che all’epoca aveva sei anni, era scivolato da un cavallo a dondolo battendo il volto mentre giocava, sorvegliato dalla madre in un parco sito nel comune di Fossacesia, località marittima della provincia di Chieti, in Abruzzo. In conseguenza della caduta, purtroppo, il bimbo riportava dei danni permanenti al volto, cosicché i genitori decidevano di far causa al Comune, incentrando la propria strategia sul nesso tra il gioco e l’incidente subìto. Tuttavia, sia il Tribunale competente, in prima istanza, che la Corte d’Appello di L’Aquila, successivamente, avevano riscontrato che le giostre era state installate da poco ed erano «pienamente conformi alla normativa» vigente in tema di sicurezza. Anzi, secondo la valutazione dei giudici di primo e secondo grado, l’incidente era interamente da ricondursi all’insufficiente attenzione da parte della madre del minore.

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In sede di giudizio di legittimità, ora, i giudici di Piazza Cavour, confermando la ricostruzione dei giudizio di merito, argomentano che, a meno che non risulti provato il difetto delle giostre e quindi il pericolo di per sé insito nel loro utilizzo, la responsabilità di un terzo non può essere invocata: l’utilizzo delle giostre, sottolinea la Corte, presuppone, infatti, «una qualche vigilanza da parte degli adulti». Per tali ragioni, il ricorso dei genitori risulta infondato e la loro pretesa di risarcimento definitivamente esclusa.

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LA RACCOMANDAZIONE NON È SEMPRE REATO: LO DICE LA CASSAZIONE.

Con questo post esamineremo una recente sentenza con cui la Cassazione ha escluso la rilevanza sotto il profilo penale di uno specifico caso di raccomandazione. Tuttavia, prima di procedere, è necessario premettere che quello della Cassazione è un giudizio di legittimità: i giudici di piazza Cavour, cioè, non possono entrare nel merito del contenzioso, il loro non è un terzo grado di giudizio. Per cui né la Corte ha inteso fornire una giustificazione a certe pratiche clientelari né io con questo post intendo promuoverne l’esistenza.
Personalmente, anzi, sulla base delle mie esperienze concorsuali, considero il raccomandato un ladro della peggior specie, che ogni mese non solo ruba denaro pubblico non meritato, ma che, soprattutto, sottrae indebitamente la vita a chi, invece, ne avrebbe avuto diritto, se solo questo fosse stato un Paese onesto.

di Michele De Sanctis

Con Sentenza n. 32035 ud. 16/05/2014 – deposito del 21/07/2014, la Quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che non ricorre alcun abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. di un pubblico ufficiale in concorso con altri coimputati, in quanto per il concorso morale nel reato di abuso d’ufficio non basta la mera ‘raccomandazione’ o ‘segnalazione’, ma occorrono ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano un’efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato. In particolare, poi, la raccomandazione, benché effettuata da un pubblico ufficiale o da un parlamentare, non integra il reato di abuso d’ufficio qualora avvenga al di fuori delle proprie funzioni.

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Nel caso di specie, ricorrente era un Comandante di una Stazione dei Carabinieri di un Comune in cui era stato bandito un concorso per il quale aveva raccomandato ad un assessore comunale la figlia perché venisse
‘utilmente’ collocata nella graduatoria finale di merito. In favore del Comandante era, però, sopraggiunta pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Tuttavia è stato proprio avverso tale pronuncia che l’Ufficiale ha proposto il ricorso, che la Cassazione ha ora accolto, in quanto, si legge in motivazione, “in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito deve essere privilegiato quando dagli atti risulti, come nel caso in esame, la prova positiva dell’innocenza dell’imputato”. I giudici del Palazzaccio, hanno, quindi, ritenuto ininfluenti le intercettazioni telefoniche che dapprima avevano inchiodato il Comandante, inquisito nell’ambito delle medesime indagini che avevano visti coinvolti e successivamente imputati per abuso d’ufficio e falsità in atti il Presidente, i Componenti della commissione, il segretario del concorso ‘incriminato’ e l’assessore comunale.
Il punto della sentenza, infatti, è questo: la mera raccomandazione lascia, comunque, libero il soggetto attivo di aderire o meno alla segnalazione, secondo il suo libero convincimento e per tale motivo non ha efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo.

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La formula assolutoria deve, pertanto, prevalere sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione anche nel caso in cui si volesse prendere in considerazione, sotto il profilo soggettivo, la raccomandazione effettuata dall’imputato in qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri del Comune in cui il concorso era stato bandito.
Infatti, ache in tal caso, per la Corte, il delitto di abuso d’ufficio sarebbe insussistente perché, come, peraltro, già chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a proposito di raccomandazioni provenienti da un parlamentare (sent. del 09/01/2013, n. 5895) l’abuso ex art. 323 c.p. “deve realizzarsi attraverso l’esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione attribuita”. Dunque, in carenza dell’esercizio del potere (come nella fattispecie in esame, nella quale la richiesta di raccomandazione esula dalle funzioni tipiche connesse al ruolo di graduato dell’Arma dei Carabinieri, rivestito dall’imputato) non è possibile inquadrare la segnalazione di un candidato nel reato di abuso d’ufficio.

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Il reato, in verità, oggi potrebbe esserci, ma all’epoca dei fatti il nostro Codice Penale non lo contemplava. E siccome non c’è reato senza una norma sanzionatoria, comandante e parlamentare devono oggi essere assolti con formula piena. La Cassazione, infatti, non può far altro che decidere sulla base delle norme vigenti a quel tempo, per il principio di non retroattività della legge penale. E perché – lo si è già detto – il suo è un giudizio di legittimità. Il reato in questione si chiama ‘traffico di influenze illecite’. Una figura introdotta nel nostro ordinamento soltanto due anni fa, durante il Governo Monti, dall’art. 1, comma 75, L. 06/11/2012, n. 190 (cd. Legge Anticorruzione) con decorrenza dal 28/11/2012 ed attualmente contenuta dall’art. 346 bis c.p.

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Quindi, parafrasando, fino al 2012 l’Italia era quel Paese dei balocchi, in cui non ci sarebbe stato reato se il comandante della stazione dei carabinieri X avesse chiesto l’assunzione di sua figlia nel comune dell’assessore Y. E lo stesso valeva per Tizio, parlamentare della Repubblica Italiana che tanto caldeggiava la causa di Sempronio, amico degli amici. Sempreché l’azione fosse avvenuta al di fuori delle funzioni esercitate dai signori sponsor. In fondo cosa c’era di male – direbbero loro? Ho solo segnalato un giovane bravo e preparato, sul cui livello di preparazione, tuttavia, noialtri esclusi dovremmo ‘fare a fidarci’ visto che manca del tutto una valutazione oggettiva. In fondo chi è che è rimasto danneggiato? Solo una manciata di aspiranti a quel posto comunale, che, ormai, saranno riusciti a farsene una ragione e avranno continuato a tentare in altri Enti, magari confidando ancora nella correttezza delle istituzioni, e – chissà – fiduciosi di poter riuscire a lavorare un giorno in quel comune avranno forse accettato posti lontano da casa e ancora pazientano per potervi ritornare. O, peggio, una parte di quegli esclusi (che non credo sia riuscita a farsene davvero una ragione) ancora attende un lavoro onesto e meritato. Fiduciosi, tutti quanti, a ogni selezione. Anche se è davvero difficile non perdere questa fiducia, concorso dopo concorso, ingiustizia dopo ingiustizia. Nonostante la Legge Anticorruzione, resta infatti il dubbio che fatta una nuova legge, il leguleio di turno ne abbia già trovato l’inganno. Perché, in fondo, questa è l’Italia.

Clicca QUI per leggere l’intera Sentenza n. 32035/2014.

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PILLOLE DI JOBS ACT. PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

PREMESSA

Il Jobs Act diviene finalmente oggetto di precisi chiarimenti ministeriali, fornendo le tanto attese delucidazioni per il personale ispettivo. Infatti, dopo oltre due mesi dalla conversione in legge del travagliato D.L. 20 marzo 2014 n. 34 con la Legge 16 maggio 2014 n. 78, il Ministero del Lavoro ha rese note le prime indicazioni operative sulle innovazioni introdotte in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro ed apprendistato, emanando la Circolare 30 luglio 2014 n. 18.

Esaminiamo nel dettaglio le indicazioni ministeriali in materia di lavoro a tempo determinato, cogliendo l’occasione per descrivere meglio come l’istituto in questione sia stato riformato dalla Legge n. 78/2014.

L’APPOSIZIONE DEL TERMINE

In primo luogo, la Circ. Min. Lav. n. 18/2014 ha evidenziato il fatto che l’art. 1, Legge, 78/2014, modificando l’art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, ha reso possibile l’instaurazione di un contratto di lavoro a tempo determinato senza alcuna indicazione delle previgenti ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” giustificatrici dell’apposizione di un termine a siffatta tipologia contrattuale.
Infatti, la novella legislativa rende, possibile la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, in quanto, ai fini della sua legittima instaurazione è sufficiente che il termine risulti “direttamente o indirettamente” (così come era già stato sottolineato nella precedente Circ. Min. Lav. n. 42/2002) rinvenibile nell’atto scritto presupposto (cfr., art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001).
L’unico limite legislativo sopravvissuto al presente intervento riformatore consiste nel fatto che un contratto di lavoro a tempo determinato od un contratto di somministrazione a tempo determinato, non possono superare i 36 mesi di durata, comprensivi di eventuali proroghe.
In altri termini, secondo la Circ. Min. Lav. n. 18/2014, la previsione contenuta nell’art. 1 Legge, n. 78/2014 rende possibile l’instaurazione di contratto di lavoro a tempo determinato “acausale” per svolgere “qualunque tipo di mansione”, introducendo un “elemento di flessibilità” applicabile “universalmente”.
Tuttavia, la Circ. Min. Lav. n. 18/2014 evidenzia comunque la sussistenza delle ragioni giustificative nel nuovo quadro normativo in presenza di particolari fattispecie. Ad esempio, tale evenienza ricorre in presenza di assunzioni di lavoratori a tempo determinato “per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità”. Infatti, in presenza di tali ipotesi, le assunzioni sono esenti dai limiti quantitativi (ex art. 1, comma 1 ed art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001) e dal contributo addizionale dell’1,4% previsto dall’art. 2, comma 29, Legge n. 92/2012. Di conseguenza, “ai soli fini di trasparenza”, il Ministero del Lavoro ha ritenuto “opportuno” che il contratto in questione debba evidenziare in forma scritta le predette causali giustificatrici.

 

IL LIMITE LEGALE

L’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 (così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, Legge n. 78/2014), prevede che, fatto salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001 (che elenca i casi di esenzione dalle limitazioni quantitative per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato), il numero complessivo di contratti a tempo determinato che possono essere stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione. Invece, per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
A tal proposito, la Circ. Min. Lav. n. 18/2014 ha specificato che, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare il numero dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato che risultano essere attivi alla data del 1° gennaio, ovvero, per le attività iniziate nel corso dell’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a tempo determinato per verificare tale limite del 20%.
Ovviamente, la Circolare in questione ricorda che devono essere esclusi da tale conteggio tutti i rapporti di:

  • lavoro autonomo;
  • lavoro accessorio;
  • lavoro parasubordinato;
  • associazione in partecipazione;
  • lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata (e, quindi, privi della indennità di disponibilità: cfr., art. 39, D.Lgs. n. 276/2003).

Invece, devono essere ricompresi nel conteggio in questione:

  • i dirigenti a tempo indeterminato;
  • gli apprendisti, fatta eccezione per quelli assunti a tempo determinato per ragioni di stagionalità (cfr., art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 167/2011 ed art. 3, comma 2-quater, D.Lgs. n. 167/2011);
  • i lavoratori a tempo parziale da conteggiarsi in proporzione all’orario di lavoro svolto rapportato al tempo pieno secondo la disciplina prevista dall’art. 6 D.Lgs. n. 61/2000;
  • i lavoratori intermittenti con obbligo di risposta alla chiamata (per i quali è prevista l’indennità di disponibilità e che vengono conteggiati secondo le modalità previste dall’art. 39, D.Lgs. n. 276/2003).

Secondo la Circ. Min. Lav. n. 18/2014 la verifica del numero dei lavoratori a tempo indeterminato deve essere effettuata avendo riguardo al totale dei lavoratori complessivamente occupati, a prescindere dalla unità produttiva nella quale essi sono effettivamente allocati, rimanendo ferma la possibilità di destinare i lavoratori a tempo determinato presso una sola od alcune unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro. Ad esempio, se risultano assunti in data 1° gennaio da parte del datore di lavoro interessato 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, il datore di lavoro in questione potrà procedere all’assunzione di 2 lavoratori a tempo determinato.
Qualora tale calcolo della percentuale del 20% produca un valore con decimale uguale o superiore a 0,50, è permesso al datore di lavoro di arrotondare il numero dei contratti a termine stipulabili all’unità superiore. Ad esempio, una percentuale di contratti a tempo determinato stipulabili pari a 2,50 permette la stipulazione effettiva di 3 contratti. Tuttavia, la Circ. Min. Lav. n. 18/2014 ha precisato che, in fase di prima applicazione di queste disposizioni, non dovrà essere sanzionato il datore di lavoro che, nel periodo intercorrente dall’entrata in vigore delle norme in questione con il D.L. n. 34/2014 (cioè, il 21 marzo 2014) e la pubblicazione della Circolare in esame (cioè, il 30 luglio 2014), risulti aver proceduto ad un numero di assunzioni di lavoratori a tempo determinato sulla base di un arrotondamento in eccesso (cioè, in presenza di un decimale inferiore a 0,50).
Il Ministero del Lavoro si è preoccupato di chiarire che il numero complessivo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non costituisce un limite “fisso” annuale, bensì variabile nel tempo, in quanto rappresenta una “proporzione” tra il numero dei lavoratori “stabili” a tempo indeterminato e quello “mobile” dei lavoratori a tempo determinato. In tal modo, allo scadere di un contratto di lavoro a tempo determinato, sarà sempre possibile stipularne subito un altro, purché venga rispettata la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato pari al 20%.
La Circ. Min. Lav. n. 18/2014 si sofferma anche sulla possibilità di stabilire ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato, al di fuori del limite massimo stabilito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, Legge n. 78/2014. Essi sono:

  • l’art. 10, comma 7, D.Lgs., n. 368/2001 esenta da qualsiasi limitazione quantitativa i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi:
    • nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
    • per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963. Con riferimento alle ragioni di “stagionalità” poste a giustificazione dell’esenzione ex art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, oltre alle attività stagionali previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963, posso rinvenirsi ulteriori ipotesi derogatorie nell’ambito del contratto collettivo applicato, anche aziendale, il quale può ricomprendere nelle ragioni di stagionalità intese in senso ampio anche le assunzioni per far fronte ad incrementi di produttività. Tale apertura della prassi ministeriale trova la sua giustificazione nel fatto che l’elencazione contenuta nel D.P.R. n. 1525/1963 non ha natura tassativa, per espressa indicazione del Legislatore;
    • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
    • con lavoratori di età superiore a 55 anni;
  • l’art. 1, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede una deroga al limite legale di cui all’art. 1, comma 1, D.Lgs. 368/2001, in presenza di una start-up innovativa. A sensi dell’art. 25, comma 2, Legge n. 221/2012, s’intende per “start-up innovativa” una la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 D.P.R.. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede una serie di requisiti meglio indicati nella citata norma;
  • che, ai sensi dell’art. 10, comma 5-bis, D.Lgs. n. 368/2001, il limite quantitativo massimo del 20% ed il limite di durata massima di 36 mesi per ogni singolo contratto non trovano applicazione nei confronti dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca, ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. La Circ. Min. Lav. n. 18/2014 ha evidenziato che tale deroga non opera nei confronti del limite dei rinnovi contrattuali di cui all’art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001;
  • infine, non concorrono al superamento del limite del 20% le assunzioni di disabili con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate ai sensi dell’art. 11 Legge n. 68/1999, nonché acquisizioni di personale a tempo determinato in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda. In tal caso, i contratti possono essere prorogati, ma in presenza di un eventuale rinnovo si dovrà tenere conto dell’eventuale superamento dei limiti quantitativi.

LE LIMITAZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI

I datori di lavoro che occupano fino 0 a 5 dipendenti, possono procedere all’assunzione di un lavoratore a tempo determinato. È possibile un eventuale intervento in materia da parte della contrattazione collettiva sostitutivo della disciplina legale, con l’avvertenza che il contratto collettivo può esclusivamente prevedere margini più ampi per le assunzioni a tempo determinato (cfr., art. 1, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 368/2001).

 

IL LIMITE CONTRATTUALE

Abbiamo già visto che, secondo l’interpretazione ministeriale, il limite quantitativo massimo del 20% di cui all’art. 1, comma 1, D.L. n. 368/2001 può essere derogato la contrattazione collettiva, sia prevedendone un aumento che una sua diminuzione.
Inoltre, la contrattazione collettiva può anche individuare criteri di scelta per effettuare il calcolo differenti dalla data del 1° gennaio, tenendo conto, ad esempio, di coloro che risultano mediamente occupati in un determinato arco temporale.
A tal proposito, la Circ. Min. Lav n. 18/2014 ha evidenziato il contenuto dell’art. 2-bis, comma 2, Legge, n. 78/2014, il quale prevede che, in sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 368/2001 (lo ricordiamo, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), Legge n. 78/2014), conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Di conseguenza, non necessita l’introduzione da parte della contrattazione collettiva di nuove clausole limitatrici, in quanto continuano a trovare applicazione quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 (cioè, il 21 marzo 2014), ferma restando la possibilità che, in un momento successivo, la medesima contrattazione collettiva decida di introdurne delle nuove.

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Per quanto concerne la disciplina sanzionatoria, si evidenzia che, in sede di conversione del D.L. n. 34/2014, cioè, in data 20 maggio 2014, è stata introdotta una specifica sanzione amministrativa pecuniaria “a presidio dei limiti quantitativi” per le assunzioni a tempo determinato.
Si tratta dell’art. 5, co. 4-septies, D.Lgs. n. 368/2001 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b-septies, Legge n. 78/2014), il quale prevede che, in caso di violazione del limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

  1. pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;
  2. pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

Relativamente a tale sanzione, la Circ. Min. Lav. n. 18/2014 ha chiarito che essa trova applicazione, sia qualora il datore di lavoro abbia superato il limite legale del 20% per la stipulazione dei contratti a tempo determinato, sia quando costui non rispetti il diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva.
Inoltre, il Ministero del Lavoro ha affermato che tale calcolo in termini percentuali dell’importo sanzionatorio deve effettuato tenendo conto della retribuzione spettante ai lavoratori assunti in violazione del limite in questione e, cioè, tenendo conto degli ultimi lavoratori assunti in ordine di tempo.
Vista l’assenza di specificazioni da parte del legislatore, la retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo della sanzione deve essere la retribuzione lorda mensile riportata nel singolo contratto di lavoro, desumibile anche attraverso una divisione della retribuzione annuale per il numero di mensilità spettanti, Qualora, il personale ispettivo non rinvenga nel contratto individuale un riferimento esplicito alla retribuzione lorda mensile, sarà necessario fare riferimento alla retribuzione tabellare prevista nel contratto collettivo applicato o applicabile.
Individuata in tal modo la retribuzione lorda mensile di riferimento ed applicata su di essa la percentuale del 20% o del 50%, l’importo così ottenuto – eventualmente arrotondato all’unità superiore qualora il primo decimale sia pari o superiore a 0,50 – deve essere moltiplicato, in riferimento a “ciascun lavoratore” interessato, per il numero dei mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni.
A tal proposito, la Circ. Min. Lav. n. 18/2014 ha chiarito che ogni periodo pari a 30 giorni di occupazione deve essere considerato come mese intero e, solo se i giorni residui sono più di 15, andrà conteggiato un ulteriore mese. Di conseguenza, relativamente ai periodi di occupazione inferiori a 15 giorni, la sanzione in questione non può essere applicata, in quanto il moltiplicatore risulta essere pari a zero.
Per effettuare un corretto calcolo dell’effettivo periodo di occupazione non è necessario tener conto delle eventuali “sospensioni” del rapporto derivanti, ad esempio, da malattia, infortunio, maternità o orario di lavoro part-time verticale. Ai fini del calcolo in questione rileva soltanto la data d’instaurazione del rapporto di lavoro (c.d. “dies a quo”) e la data in cui è stata accertata l’esistenza dello “sforamento” (c.d. “dies ad quem”), il quale, di norma, coincide con la data dell’accertamento ispettivo, sebbene sia sempre possibile accertare ulteriore “sforamenti” avvenuti in relazione a rapporti di lavoro già conclusi, con la conseguenza che tale data coincide con la scadenza del termine.
Il Ministero del Lavoro ha anche evidenziato che la sanzione amministrativa in questione non è ovviamente ammissibile a diffida amministrativa ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, attesa l’evidente insanabilità della condotta illecita legata all’ormai consumato superamento del limite alla assunzioni a tempo determinato.
Invece, appare scontata l’ammissione del trasgressore al pagamento in misura ridotta degli importi sanzionatori ex art. 16 Legge n. 689/1981 da pagarsi entro 60 giorni dalla notificazione dell’illecito accertato e sanzionato, per una somma pari a un terzo del massimo della sanzione edittale.
Il Ministero del Lavoro ritiene ancora efficaci le clausole contrattuali che impongono limiti complessivi alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato od alla utilizzazione di lavoratori somministrati. In tal caso, ai fini dell’individuazione della sanzione da applicare, il personale ispettivo deve verificare se il superamento dei limiti sia avvenuto a causa del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato od alla somministrazione di lavoro. Nel primo caso, si deve applicare la già analizzata nuova sanzione ex art. 5, comma 4-septies, D.Lgs. n. 368/2001, mentre, qualora ricorra la seconda ipotesi, trova applicazione sanzione contenuta nell’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 (cioè, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 ad € 1.250). In particolare, la Circolare in esame ha anche sottolineato che, in presenza di sforamento, ad esempio, di due unità, la prima assunta con contratto a tempo determinato e la seconda con contratto di somministrazione, deve essere applicata la nuova sanzione ex art. 5, comma 4-septies, D.Lgs. n. 368/2001, parametrata al 50% della retribuzione, escludendosi, in ogni caso, l’applicazione contestuale di entrambe le sanzioni.
Inoltre, bisogna ricordare che, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 1, Legge n. 689/1981, l’art. 1, comma 2-ter, Legge n. 78/2014 prevede che la sanzione di cui all’art. 5, comma 4-septies, D.Lgs. n. 368/2001 non deve essere applicato nei confronti dei rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore de D.L. n. 34/2014 (cioè, i 21 marzo 2014), che comportino il superamento del predetto limite percentuale di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001.
Il legislatore ha, altresì, stabilito, all’art. 2-bis, comma 3, Legge n. 78/2014, che il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 (cioè, i 21 marzo 2014) abbia in corso rapporti di lavoro a tempo determinato che comportino il superamento del limite percentuale di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 368/2001, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro la data del 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato art. 1, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 368/2001. La Circ. Min. Lav. n. 18/2014 ha chiarito che il riferimento alla contrattazione collettiva deve essere inteso anche con riferimento a quella di livello territoriale e/o aziendale, ma con l’avvertenza che quest’ultima può esclusivamente disciplinare il regime transitorio poc’anzi indicato, con la conseguenza che, al termine di esso, devono essere applicati i limiti alla stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti o direttamente dal legge in esame, ovvero dalla contrattazione collettiva di livello nazionale.
A partire dall’anno 2015 – fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva – non potranno essere effettuate nuove assunzioni a tempo determinato da parte dei datori di lavoro che, alla data del 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014), risultino aver superato i limiti quantitativi in questione senza esservi rientrati entro la data del 31 dicembre 2014.
Inoltre, a far data dalla data di entrata in vigore del presente regime sanzionatorio (cioè, il 20 maggio 2014), anche tali datori di lavoro possono essere oggetto di sanzione qualora, anziché rientrare nei limiti, abbiano effettuato ulteriori assunzioni a tempo determinato rispetto a quelle ammesse. Invece, la sanzione in esame non trova applicazione qualora tali datori di lavoro si siano limitati a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere, stante il solo divieto di assunzione a partire dall’anno 2015.

 

LA DISCIPLINA DELLA PROROGA

In tema di proroghe, il nuovo testo dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 (così come sostituito dalla Legge n. 78/2014) rende possibile prorogare, con il consenso del lavoratore, il termine del contratto a tempo determinato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che esse si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata complessiva del rapporto a tempo determinato non può essere superiore ai tre anni.
Il Ministero del Lavoro ritiene che il nuovo testo dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 consente di prorogare il termine inizialmente apposto al contratto per un massimo di 5 volte nel limite di durata massima di 36 mesi, a condizione che ci si riferisca alla “stessa attività lavorativa”, intendendo con tale formulazione le medesime mansioni, le mansioni equivalenti, o comunque le mansioni svolte ex art. 2103 cod.civ. indipendentemente dal numero dei rinnovi contrattuali. Viceversa, il nuovo contratto a tempo determinato prevede mansioni differenti le proroghe precedenti non devono essere contabilizzate.
La nuova disciplina delle proroghe trovano applicazione dopo il 21 marzo 2014, per i rapporti costituiti precedentemente resta in vigore il previgente regime che permetteva una sola proroga. Ovviamente, restano in ogni caso legittime le eventuali proroghe operate nel periodo intercorrente dal 21 marzo 2014 al 19 maggio 2014, ove, in virtù dell’iniziale formulazione del D.L. n. 34/2014 risulti essere stato effettuato un numero massimo di 8 proroghe.

LA DISCIPLINA DEI RINNOVI

Mentre la proroga di un contratto è rinvenibile qualora, prima della scadenza del suo termine, esso venga prorogato ad altra data, il rinnovo di un contratto a tempo determinato è rinvenibile quando il termine iniziale di scadenza originariamente previsto sia stato raggiunto e le parti intendano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto.
In proposito, la Circ. Min. Lav. n. 18/2014 ha chiarito che non vi è coincidenza dell’ambito applicativo tra i due istituti della proroga e del rinnovo. Infatti, l’introduzione da parte del novellato art. 1 D.Lgs. n. 368/2001 del limite di 36 mesi per un singolo contratto a tempo determinato non consente la sottoscrizione di un primo contratto di durata anche superiore, fatte salve le previsioni di carattere speciale, come quelle già esaminate a favore degli enti di ricerca, o quelle dedicate ai dirigenti nex art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001.
Tuttavia, la prassi ministeriale ritiene ancora possibile stipulare più contratti a tempo determinato anche oltre il limite di 36 mesi, purché si rimanga nell’ambito delle ipotesi derogatorie previste dall’art. 5, commi 4-bis e 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001. Innanzi tutto, il comma 4-bis, primo periodo preveda che, qualora per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Tuttavia, il comma 4-bis, secondo periodo prevede una prima deroga, qualora un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti sia stato stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula in questione sia avvenuta presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono stabilire con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. Tale previsione ha trovato accoglimento nell’accordo interconfederale tra Confindustria CGIL, CISL e UIL del 10 aprile 2008, in virtù del quale tale ulteriore contratto non può essere superiore ad otto mesi. Tra l’altro, si precisa che anche con riferimento a siffatto ulteriore contratto non è più necessaria l’individuazione delle cause giustificatrici dell’apposizione del termine.
Venendo all’esame dell’art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001, è prevista un ulteriore deroga al limite di 36 mesi in presenza delle attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963, nonché di quelle altre attività (anche non stagionali) oggetto di specifica individuazione da parte degli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

I DIRITTI DI PRECEDENZA

Relativamente ai diritti di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, la Circ. Min. Lav. n. 18/2014 si sofferma, in primo luogo, sulle modifiche apportate dalla Legge n. 78/2014 all’art. 5, 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001. In virtù di tale norma, si prevede un diritto di precedenza a favore del lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a tempo determinato.
Al riguardo, la novella operata dalla Legge n. 78/2014 ha stabilito che, per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza poc’anzi descritto. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, con le stesse modalità riconosciute alla generalità dei lavoratori, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a tempo determinato.
Infine, su tale argomento, la Circolare ministeriale si sofferma a precisare che i diritti di precedenza disciplinati dall’art. 5, commi 4-quater e 4-quinquies, D.Lgs. n. 368/2001 a favore delle lavoratrici madri e dei lavoratori stagionali richiedono l’obbligo di richiamo in forma scritta da parte del datore di lavoro, così come prescritto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001. Di conseguenza, la mancata informativa sui diritti di precedenza non incide sul potere di esercitarli da parte del lavoratore, anche se, al contempo, tale omissione non è oggetto di alcuna specifica sanzione.

 

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Breve commento alla Riforma del Terzo Settore


di Germano De Sanctis

Nel corso della giornata del 10 luglio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato la Riforma del Terzo settore, al termine della lunga e partecipata consultazione online avviata a metà maggio, dopo la presentazione delle linee guida degli interventi.

Nello specifico, si tratta di un disegno di legge delega per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale. Tale disegno di legge si compone di sette articoli e prevede una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe legislative. L’intero impianto normativo persegue l’introduzione di nuove misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente od in forma associata, nonché la valorizzazione del potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal Terzo Settore, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

Per capire la rilevanza della riforma in questione, si evidenzia che attualmente operano nel Terzo Settore circa 4,7 milioni di volontari, 681 mila dipendenti, 270 mila lavoratori esterni e 5 mila lavoratori temporanei. Sono numeri significativi che la natura strategica del ruolo svolto nella società italiana contemporanea da parte dei servizi complementari al welfare statale .
Con tale riforma, il Governo intende riorganizzare tutto il settore, promuovendo le imprese sociali, finanziandole attraverso la promozione dei social bond e la stabilizzazione dell’istituto del “5 x mille”. A corollario di quest’intento, è stato previsto il rilancio del servizio civile svolto dai giovani, con l’obiettivo di avere almeno 100 mila “civilisti” nel primo triennio della riforma in questione.
Il Governo ha anche chiarito di aver reperito le necessarie coperture finanziarie ammontanti in circa 200-250 milioni circa per il servizio civile, cui devono aggiungersi circa 60-70 milioni per il 5 x mille. Si evidenzia che tali risorse costituiscono una prima tranche di finanziamento, poiché, secondo le associazioni del Terzo Settore, l’intera riforma comporterà un impegno finanziario complessivo di circa 1,5 miliardi di euro.

Esaminiamo nel dettaglio il contenuto del provvedimento in questione.

 

Articolo 1 – L’oggetto e le finalità

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti una disciplina organica per il riordino e la revisione della disciplina degli enti e delle attività diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di valorizzare il potenziale di crescita ed occupazione ed elevare al contempo i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Si evidenzia che la realizzazione di tale disciplina organica, potrà eventualmente avvenire anche attraverso l’adozione di un Testo Unico e/o attraverso modifiche al Libro I, Titolo II del Codice Civile.

 

Articolo 2 – La disciplina degli enti

I predetti decreti legislativi delegati devono disciplinare la costituzione, l’organizzazione, le forme di governo ed il ruolo degli enti impegnati nello svolgimento delle attività dirette a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono percorsi di valorizzazione della partecipazione e della solidarietà sociale, mediante una presenza significativa o prevalente di attività di volontariato, ovvero producono beni e servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale.
In particolare, tali decreti legislativi dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
  2. individuazione delle attività e delle finalità soggettivamente non lucrative che caratterizzano tali enti e dei vincoli di strumentalità dell’attività commerciale rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali;
  3. disciplina delle modalità e della misura di utilizzo dell’attività volontaria degli aderenti e dei limiti di remunerazione dell’attività dei dirigenti e degli amministratori; 
  4. previsione del divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta, e previsione di forme di remunerazione del capitale sociale nel rispetto di limiti prefissati;
  5. rafforzamento dell’autonomia statutaria e definizione di modalità di governo e di gestione degli enti ispirate a principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione dei lavoratori e degli utenti e trasparenza, anche tenuto conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa; 
  6. previsione di modelli organizzativi degli enti e di responsabilità degli organi di governo differenziati in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche;
  7. individuazione di criteri e modalità per l’affidamento dei servizi agli enti improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità ed impatto sociale del servizio, obiettività e trasparenza;
  8. revisione e riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti improntate a criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico di settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale;
  9. individuazione di specifiche modalità di verifica e controllo dell’attività svolta e delle finalità perseguite;
  10. rafforzamento e valorizzazione del ruolo di tali enti, anche nella fase di programmazione degli interventi a livello territoriale;
  11. previsione di strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;
  12. mantenimento della disciplina prevista dalla legislazione speciale in materia di cooperazione allo sviluppo; 
  13. istituzione di un organismo nazionale indipendente con compiti di indirizzo, promozione, vigilanza e controllo delle attività degli enti, ai cui oneri di costituzione e funzionamento si provvede a valere sulle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche allo stato in dotazione alle amministrazioni coinvolte nonché nell’ambito di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c) del disegno di legge delega in questione.

 

Articolo 3 – Le attività associative, di volontariato e di promozione sociale

L’articolo 3 si compone di una delega al Governo, al fine di procedere al riordino ed alla revisione dell’attuale disciplina in materia di attività associative, di volontariato e di promozione sociale, in particolare della legge-quadro sul volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) e della legge di disciplina delle associazioni di promozione sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383), nonché, in relazione al contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, la Legge 15 dicembre 1998 n. 438 e la Legge 19 novembre 1987 n. 476, nonché di diverse e ulteriori attività associative.

A tal fine, sono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di attività associative, di volontariato e di promozione sociale;
  2. promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgersi nell’ambito delle attività scolastiche;
  3. riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello;
  4. revisione e promozione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e valorizzazione e riordino delle funzioni di indirizzo e di controllo dei Comitati di gestione; 
  5. revisione e razionalizzazione delle finalità, della composizione, dei compiti e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato e dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo sociale.

Articolo 4 – L’impresa sociale

Il disegno di legge delega ha, altresì, previsto che i decreti legislativi delegati dovranno procedere al riordino ed alla revisione dell’attuale disciplina in materia di impresa sociale, in particolare della disciplina dettata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

A tal proposito, il Governo, nell’esercizio della delega, dovrà rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. eventuale superamento dell’attuale disciplina dell’attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale;
  2. ampliamento dei settori di attività e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;
  3. previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili, nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;
  4. possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali online, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
  5. disciplina delle modalità di attribuzione della qualifica di impresa sociale alle cooperative sociali e ai loro consorzi;
  6. introduzione di misure fiscali volte a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali.

Articolo 5 – Il servizio civile nazionale universale

L’articolo 5 contiene una delega al Governo con la quale si possa procedere al riordino e alla revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile, in particolare della disciplina dettata dal D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 e della legge istitutiva del servizio civile nazionale (Legge 6 marzo 2001, n. 64), finalizzata all’istituzione di un servizio civile nazionale universale.
Tali decreti legislativi dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. previsione di un meccanismo di programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani, anche stranieri, che possono essere ammessi al servizio civile nazionale universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione e trasparenza; 
  2. previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale; 
  3. previsione di un limite di durata del servizio civile nazionale universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell’Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di fuori dell’Unione europea;
  4. riconoscimento delle competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile in funzione della spendita nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;
  5. previsione di meccanismi e strumenti che, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, possono favorire l’inserimento lavorativo dei giovani che hanno prestato il servizio civile nazionale universale.

Articolo 6 – Le misure fiscali e di sostegno economico

Il Governo ha previsto una specifica delega legislativa in materia di riordino ed armonizzazione della disciplina tributaria applicabile agli enti impegnati nello svolgimento delle attività dirette a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale. Quest’ultimi saranno anche destinatari di diverse forme di fiscalità di vantaggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Questi specifici decreti legislativi dovranno rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. introduzione di un regime di tassazione che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente; 
  2. razionalizzazione del regime di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti impegnati nello svolgimento delle attività dirette a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
  3. razionalizzazione e stabilizzazione dell’istituto della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti impegnati nello svolgimento delle attività dirette a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale e semplificazione delle procedure per il calcolo dei contributi spettanti agli enti;
  4. introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale e riduzione della spesa pubblica;
  5. individuazione di modalità per l’assegnazione agli enti impegnati nello svolgimento delle attività dirette a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata improntate a criteri di semplificazione e di celerità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Gli schemi dei predetti decreti legislativi saranno adottati nel rispetto della procedura di cui all’art. 14, Legge 23 agosto 1988, n.400, con conseguente trasmissione alle competenti Commissioni di Camera e Senato per l’espressione dei pareri, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti saranno emanati anche in mancanza dei predetti pareri.
Dall’attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge delega in questione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi in questione il Governo potrà adottare, attraverso medesima procedura poc’anzi descritta, eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

 

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Breve analisi della nuova disciplina del FEG per il periodo 2014-2020

 

 

di Germano De Sanctis

Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1309 del 17 dicembre 2013 1 disciplina il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione (c.d. FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale intercorrente dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Tale provvedimento abroga il precedente Reg. (CE) n. 1927/2006 (così come modificato dal Reg. (CE) n. 546/2009), con il quale il fondo in questione è stato istituito con finalità di reinserimento professionale in un mercato del lavoro seriamente compromesso dagli effetti della globalizzazione.
Infatti, il processo di globalizzazione dei mercati ha prodotto effetti talmente negativi in materia di occupazione, al punto da spingere le Istituzioni comunitarie a predisporre strumenti volti al recupero delle professionalità dei lavoratori ed al loro reinserimento nel mercato del lavoro.
Esaminiamo sinteticamente gli aspetti più salienti del Reg. (UE) n. 1309/2013.

L’ambito di applicazione

Il FEG intende contribuire ad una crescita economica intelligente, inclusiva e sostenibile, nonché vuole promuovere un’occupazione sostenibile in un’ottica di solidarietà e sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata:

  • in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione;
  • a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale;
  • a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale.

In particolare, l’art. 2 Reg. (UE) n. 1309/2013 individua l’ambito di applicazione del FEG, prevedendo che le domande presentate dagli Stati membri devono riguardare azioni indirizzate a:

  1. lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell’Unione Europea, da un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi nell’Unione Europea, da un rapido declino della quota di mercato dell’Unione Europea in un determinato settore o da una delocalizzazione di attività verso paesi terzi, a condizione che tali esuberi abbiano un impatto negativo di rilievo sull’economia locale, regionale o nazionale;
  2. lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a causa della crisi finanziaria ed economica globale.

I criteri d’intervento

L’art. 4, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013 circostanzia i criteri d’intervento, prevedendo che può essere concesso un contributo finanziario a valere sul FEG quando le condizioni ex art. 2 Reg. (UE) n. 1309/2013 comportano come conseguenza:

  1. il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell’attività di lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata alle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell’impresa in questione;
  2. il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell’attività di lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI, tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 (n.b.: si tratta della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea così come definita dal Reg (CE) n. 1893/2006), in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 3 , oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo di lavoratori o di lavoratori autonomi in due regioni combinate sia superiore a 500 (n.b.: NUTS è l’acronimo di Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche, la quale ripartisce il territorio della UE a fini statistici; in particolare, il livello NUTS 1 distingue le aree geografiche (gruppi di regioni), il livello NUTS 2 le regioni e il livello NUTS3 le province).

Appare evidente la semplificazione operata rispetto al previgente Reg. (CE) n. 1297/2006, il quale prevedeva il collocamento in esubero di almeno 1000 lavoratori.

L’art. 4, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013 prevede anche un ulteriore criterio d’intervento applicabile in circostanze eccezionali, qualora i predetti criteri di cui sopra non siano completamente soddisfatti. In particolare, siffatto criterio ricorre in presenza di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, ovvero in presenza di circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro, con particolare riferimento alle domande collettive che coinvolgono le PMI e sempre che gli esuberi abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. Si evidenzia che, in tale ipotesi, lo Stato membro richiedente ha l’obbligo di specificare quale dei criteri d’intervento di cui ai precedenti punti 1) e 2) non risulti essere interamente soddisfatto e che, comunque, l’importo cumulato dei contributi non può eccedere il 15 % dell’importo annuo massimo del FEG.

Il calcolo degli esuberi e delle cessazioni di attività

L’art. 5, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013 definisce i criteri di calcolo degli esuberi e delle cessazioni di attività, prevedendo che ogni Stato membro richiedente deve precisare il metodo utilizzato per calcolare, ai fini dell’art. 4Reg. (UE) n. 1309/2013, il numero di lavoratori e di lavoratori autonomi di cui all’art. 3 Reg. (UE) n. 1309/2013.
Il Reg. (UE) n. 1309/2013 impone ad ogni Stato membro l’obbligo di chiarire alla Commissione Europea il metodo utilizzato per effettuare il calcolo in questione, il quale deve tenere comunque conto di una delle seguenti date, quali termini da cui far decorrere il conteggio:

  • dalla data in cui il datore di lavoro (conformemente all’art. 3, par. 1, Dir. 98/59/CE), notifica il piano di collocamento in esubero collettivo all’autorità pubblica competente per iscritto; in tal caso, lo Stato membro che ha presentato la domanda fornisce ulteriori informazioni alla Commissione sul numero reale di lavoratori collocati in esubero;
  • dalla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro;
  • dalla data della risoluzione di fatto del contratto di lavoro o della sua scadenza;
  • dalla fine dell’incarico presso l’impresa utilizzatrice;
  • per i lavoratori autonomi, dalla data di cessazione delle attività determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

I beneficiari

L’art. 3 Reg. (UE) n. 1309/2013 chiarisce che, per beneficiario, s’intende:

  1. un lavoratore il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per collocamento in esubero, oppure giunto a scadenza nel corso del periodo di riferimento di cui all’art. 4 Reg. (UE) n. 1309/2013 e non rinnovato;
  2. un lavoratore autonomo che abbia impiegato un massimo di dieci lavoratori che erano stati collocati in esubero nell’ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 1309/2013 e la cui attività sia cessata, a condizione che quest’ultima dipendesse in maniera dimostrabile dall’impresa di cui all’art. 4, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1309/2013, oppure che, ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1309/2013, il lavoratore autonomo operasse nel settore economico in questione.

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013, i beneficiari ammissibili possono essere:

  1. i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata durante il periodo di riferimento previsto all’art. 4 Reg. (UE) n. 1309/2013;
  2. i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata prima o dopo il periodo di riferimento di cui all’art. 4, par. 1, lett. a) Reg. (UE) n. 1309/2013 (cioè 4 mesi);
  3. i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, se una domanda presentata a norma dell’art. 4, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013 non risponde ai criteri stabiliti dall’art. 4, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1309/2013.

I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui alle precedenti punti 2) e 3) sono considerati ammissibili, a condizione che siano collocati in esubero o che la loro attività sia cessata dopo la notifica generale del progetto di licenziamento e a condizione che possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l’evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durante il periodo di riferimento.

L’art. 6, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013 contiene un’importante deroga che consente agli Stati membri richiedenti, fino al 31 dicembre 2017, di fornire servizi personalizzati, cofinanziati dal FEG, per un determinato numero di NEET (not in Education, Employment or Training) di età inferiore ai 25 anni (o ai 30 anni, se lo Stato membro decide in tal senso), uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata. L’unica condizione richiesta per poter usufruire di tale possibilità è che almeno una parte degli esuberi sia collocata in regioni di livello NUTS 2, ritenute ammissibili nell’ambito dell’iniziativa per l’occupazione giovanile (c.d. Garanzia Giovani).

Le azioni ammissibili

Ai dell’art. 7, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013, il FEG può finanziare misure attive del mercato del lavoro, nell’ambito di un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare le reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, più nello specifico, i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani.
Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere, in particolare:

  1. la formazione e la riqualificazione su misura anche per quanto riguarda le competenze nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la certificazione dell’esperienza acquisita, l’assistenza nella ricerca di un lavoro, l’orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione e al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;
  2. misure speciali di durata limitata, quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di soggiorno o di formazione (comprese le indennità di assistenza);
  3. misure volte a incentivare in particolare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani, a rimanere o ritornare nel mercato del lavoro.

A tal proposito, il Reg. (UE) n. 1309/2013 evidenzia che la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste e che il pacchetto in parola dovrebbe essere compatibile con il passaggio a un’economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse.

Invece, l’art. 7, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013 dichiara non ammissibili a un contributo finanziario a valere sul FEG:

  1. le misure speciali di durata limitata di cui all’art. 7, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1309/2013, che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro e di formazione;
  2. le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Inoltre, le azioni sostenute dal FEG non possono sostituire le misure passive di protezione sociale.
È interessante evidenziare come l’art. 7, par. 3, Reg. (UE) n. 1309/2013 valorizzi il rapporto con il partenariato, in perfetta coerenza con l’intera programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020, prevedendo che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati debba essere elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali.

Le domande di ammissione al contributo

Ai sensi dell’art. 8, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013, lo Stato membro presenta la domanda di contributo alla Commissione entro dodici settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all’art. 4, par. 1 o 2, Reg. (UE) n. 1309/2013, che, per essere considerata completa, deve contenere diversi elementi indicati in dettaglio nell’art. 8, par. 5, Reg. (UE) n. 1309/2013, tra i quali meritano una particolare attenzione:

  1.  un’analisi motivata del collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell’attività e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale od il grave deterioramento della situazione economica locale, regionale e nazionale in seguito alla globalizzazione o al persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a una nuova crisi finanziaria ed economica globale;
  2. la conferma che l’impresa che ha proceduto al licenziamento, qualora le sue attività siano proseguite anche in seguito a tale provvedimento, abbia adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi accordando ai propri lavoratori tutte le prestazioni previste;
  3. una descrizione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno delle iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani; una spiegazione in merito alla complementarità del pacchetto di misure rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell’Unione, nonché informazioni sulle iniziative che rivestono un carattere obbligatorio per le imprese interessate in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;
  4. una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati;
  5. le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati; le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;
  6. una dichiarazione di conformità dell’assistenza FEG richiesta alle norme procedurali e sostanziali dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

La complementarità, la conformità ed il coordinamento

L’art. 9, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013 specifica che i contributi finanziari a valere sul FEG non sostituiscono le azioni che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.
L’assistenza a favore dei beneficiari interessati integra le azioni realizzate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate da fondi dell’Unione (cfr., art. 9, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013), nel rispetto delle norme di diritto dello Stato membro e dell’Unione Europea, anche per quanto concerne le norme in materia di aiuti di Stato (cfr., art. 9, par. 3, Reg. (UE) n. 1309/2013).
A tal proposito, lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche finanziate dal FEG non ricevano assistenza anche da altri strumenti finanziari dell’Unione, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo (cfr., (cfr., art. 9, par. 5, Reg. (UE) n. 1309/2013).

La determinazione del contributo finanziario

L’art. 13 Reg. (UE) n. 1309/2013 prevede che il tasso di cofinanziamento del contributo FEG non possa superare il 60% del totale dei costi sostenuti.
Si ricorda che l’art. 12 Reg. (UE) n. 1311/2013 ha previsto il fatto che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, gli stanziamenti del FEG non debbano superare un importo massimo annuo di 150 milioni di Euro e che debbano essere iscritti nel bilancio generale dell’Unione Europea a titolo di stanziamento accantonato.

Il pagamento e l’utilizzo del contributo finanziario

Ai sensi dell’art. 16, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013, il contributo finanziario allo Stato membro interessato viene versato, da parte della Commissione, in un unico pagamento di prefinanziamento pari al 100%.
Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. Lo Stato membro può decidere di posticipare l’avvio delle azioni ammissibili per un massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. In tal caso, le azioni ammissibili sono attuate entro 24 mesi dalla data di avvio comunicata dallo Stato membro nella domanda (cfr., art. 16, par. 4, Reg. (UE) n. 1309/2013).

 

La relazione finale e la chiusura

L’art. 18, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013 prevede che entro sei mesi dalla scadenza del termine di 24 mesi, lo Stato membro debba presentare alla Commissione una relazione finale sull’attuazione del contributo, contenente le seguenti informazioni:

  1. il tipo di azione e i principali risultati ottenuti;
  2. i nomi degli organismi responsabili dell’esecuzione del pacchetto di misure nello Stato membro;
  3. le caratteristiche dei beneficiari interessati ed il loro status occupazionale;
  4. l’eventualità che l’impresa, salvo che si tratti di microimpresa e PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o dei fondi strutturali dell’Unione nei cinque anni precedenti;
  5. una dichiarazione giustificativa delle spese indicante, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE).

Entro sei mesi dalla ricezione delle predette informazioni, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario, determinandone l’importo finale ed eventualmente il saldo dovuto allo Stato membro interessato (cfr., art. 18, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013).

Infine, l’art. 21 Reg. (UE) n. 1309/2013 sancisce la responsabilità dello Stato membro relativamente alla gestione delle azioni che beneficiano del sostegno FEG, unitamente al controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, lo Stato membro deve garantire una valida collaborazione con la Commissione anche in materia di controlli in loco, i quali possono essere effettuati da quest’ultima sulle azioni finanziate, anche mediante selezioni a campione.

 

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VIVERE DA MAMMA NON TI RENDE PROPRIETARIO DI CASA.

La sentenza che vi propongo in questo nuovo post richiama situazioni familiari che al giorno d’oggi sono sempre più frequenti. La crisi ha riportato molti giovani ultratrentenni nelle case paterne, o ha impedito che potessero lasciarla al termine degli studi. C’è chi ha chiamato questi ragazzi bamboccioni, chi, vittima di influenze anglofone, li ha apostrofati come ‘choosy’, ma, a parte la completa avulsione dal Paese reale dimostrata da chi s’è lasciato andare in questi commenti semplicistici (oltreché banalizzanti), ciò che vorrei tentare è un’analisi degli effetti giuridici che il ‘ritorno a casa’ dei figli potrebbe avere nel lungo periodo. E soprattutto delle conseguenze che sarebbe meglio evitare, nel caso in cui i choosy non siano figli unici. L’argomento di oggi è l’istituto dell’usucapione.

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di Michele De Sanctis

In tema di usucapione ventennale di beni immobili, il comportamento della madre che concede alla figlia l’uso di un appartamento non costituisce requisito valido a far decorrere il tempo utile per l’acquisto originario della proprietà.
È quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. Civ. sez. II, sent. 18 febbraio – 4 giugno 2014, n. 12571 Presidente Triola – Relatore D’Ascola). Nel caso di specie, la madre, a sua volta usufruttuaria ex lege del bene e quindi titolare del diritto di godere dell’immobile, aveva concesso a una figlia, già nuda proprietaria di una quota, l’uso dell’appartamento, continuando, però, a recarsi in visita in quella casa fino al giorno della morte e, peraltro, consentendo agli altri figli il deposito di alcuni oggetti all’interno della stessa. Ebbene, secondo la Cassazione una simile situazione era priva dei requisiti necessari perché potesse configurarsi l’impossessamento del bene da parte della figlia, che l’avrebbe poi condotta ad usucapirlo, acquistando la proprietà anche delle quote degli altri fratelli. Invero, ciò che giuridicamente si è venuto a creare è una mera detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuaria stessa.

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La giurisprudenza, in realtà, offre molti esempi di liti tra familiari in riferimento alla proprietà di un bene immobile, quando chi lo abita ne reclama l’usucapione. Questa è solo una delle più recenti delle pronunce di Piazza Cavour in merito. Ma appunto perché il motivo del contendere è così frequente, credo opportuno circoscrivere l’istituto in parola, prima di analizzare la sentenza, al fine di agevolarne la comprensione anche a chi non ha mai sostenuto un esame di diritto privato.

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L’usucapione rappresenta una modalità di acquisto a titolo originario della proprietà o dei diritti reali di godimento (eccetto le servitù non apparenti, cioè non visibili, che non possono usucapirsi ai sensi dell’art. 1061 c.c.), in ragione del possesso dei beni reclamati, purché tale possesso non sia viziato e sia continuato per un determinato periodo di tempo (variabile dai dieci ai vent’anni a seconda delle circostanze e del tipo di bene, mobile o immobile). Usucapire vuol dire, quindi, diventare proprietari (o usufruttuari o titolari di servitù) per il semplice fatto d’essersi comportati come tali per tot numero di anni, senza che nel frattempo qualcuno abbia agito giudizialmente per contestare tale condotta (interrompendo quindi la decorrenza dei termini di usucapione). In quest’ultima circostanza, in particolare, il codice civile, all’art. 1144, specifica che “gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso”. Insomma, chi agisce in un determinato modo con il benestare del proprietario, non sta possedendo un bene in modo da usucapirlo. Ed è altresì vero che non è sempre facile provare la tolleranza (l’onere della prova grava su chi la invoca), come del resto non sempre è agevole dimostrare il possesso utile ai fini dell’usucapione. Peraltro, vista la genericità del dettato normativo sul punto, i casi come quello risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 12751 sono sempre significativi in tal senso. Soprattutto perché forniscono agli operatori del diritto un importante strumento interpretativo.

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Nella causa che ha portato gli ermellini a pronunciare la sentenza in esame, le parti litigavano in relazione alla proprietà (ed alla divisione) di un bene immobile e ne reclamava l’acquisto per usucapione, alla fine, è rimasto deluso.
Questi i fatti. Nel 1948 il padre proprietario dell’immobile decedeva lasciando il bene in proprietà dei suoi cinque figli, ancorché gravato dall’usufrutto vedovile. Successivamente, nel ’60 una delle figlie cedeva la propria quota ad una delle sorelle. Restavano, quindi, quattro nudi proprietari e la madre usufruttuaria, che veniva a mancare nel 1968. Quest’ultima, però, come già anticipato, dal ’57 aveva concesso l’utilizzo del bene ad una figlia appena sposata, che aveva nel frattempo continuato a vivere nell’immobile in questione. Nel 1986 una degli eredi, in seguito succeduta mortis causa dalla figlia, conveniva in giudizio gli altri fratelli per la divisione del compendio. Chiedeva, altresì, che la coerede che deteneva il bene, abitando ancora nella casa paterna, venisse condannata a rendere il conto. Quest’ultima resisteva e in via riconvenzionale chiedeva l’accertamento dell’intervenuta usucapione in forza di possesso ultraventennale. Questa domanda, tuttavia, veniva respinta dal tribunale di Salerno in data 5 febbraio 2003 e con sentenza definitiva del 20 dicembre 2006, il g.o. attribuiva l’appartamento, ritenuto indivisibile, alla ricorrente, previo versamento dei conguagli di circa ventimila euro in favore di ciascuno dei fratelli o dei loro aventi causa, essendo le parti originarie decedute nelle more del procedimento.

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La pronuncia di primo grado veniva integralmente confermata il 7 settembre 2010 dalla corte d’appello salernitana, che rigettava i motivi di gravame proposti dagli eredi della sorella che abitava nell’appartamento.
In particolare, la corte d’appello rilevava che i ricorrenti non avevano fornito la prova di un possesso esclusivo della cosa, in capo alla propria madre, incompatibile col permanere del compossesso altrui, negando, inoltre, la comoda divisibilità del bene.

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Successivamente, il ricorso in Cassazione si imperniava su due punti. Con il primo motivo la parte ricorrente lamentava una violazione e una falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1142, 2697 e 1140 c.c. e per omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo. La censura concerneva, in particolare, la pretesa usucapione dell’intero compendio immobiliare da parte della madre dei ricorrenti. Ma per i giudici di Piazza Cavour, la corte d’appello con esauriente e congrua motivazione aveva già esaminato e respinto gli argomenti che il ricorso riproponeva in Cassazione. I giudici d’appello avevano, infatti, escluso che la dante causa dei ricorrenti avesse posseduto in via esclusiva l’immobile a partire dal 1957 e hanno indicato alcuni elementi, quali le visite assidue che la usufruttuaria faceva nell’immobile e il deposito in esso di beni per desumere che non sussistesse quella vasta signoria sulla cosa che contraddistingue, invece, il possesso ad usucapionem. Per scalfire questa tesi il ricorso muoveva dal presupposto che l’usufruttuaria (ossia la nonna dei ricorrenti, cioè la vedova deceduta nel ’68) aveva dismesso il possesso del bene perché vi aveva “insediato” (questo il verbo usato) la figlia e la sua famiglia, sicché le circostanze valorizzate dalla Corte di appello costituivano invece “episodici casi di affettuosa ospitalità”. La censura, tuttavia, è manifestamente infondata.
Proprio la circostanza che ad “insediare” la figlia nell’uso dell’immobile fosse stata la madre, che continuava a recarvisi, dimostra che l’inizio della fase di uso del bene da parte della figlia non fosse espressione di impossessamento, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario, titolare del diritto di godere della casa, secondo un costume familiare diffuso nel nostro Paese (si veda a tal riguardo anche Cass. S.U. n. 13603/04 in tema di comodato di casa coniugale). Per dimostrare di aver usucapito, la dante causa dei ricorrenti avrebbe dovuto, piuttosto, dimostrare ben maggiori elementi di valutazione comprovanti un possesso pieno, esclusivo e manifestamente contrastante con i diritti degli altri eredi e dell’usufruttuaria, rispetto a quelli già provati e ritenuti dai ricorrenti malvalutati (pagamento di imposte ed oneri per pratiche amministrative).

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Anche il secondo motivo addotto, nondimeno, è infondato. Esso concerneva la mancata assegnazione di una porzione dell’immobile oggetto di divisione. La parte ricorrente sosteneva che il ctu avesse ammesso la divisibilità dell’immobile in due appartamenti e che essa avesse domandato in appello l’assegnazione del più piccolo in misura tale da corrispondere, secondo la consulenza, al valore dei due quinti del compendio. Ma la corte di appello aveva rilevato che proprio perché gli altri eredi erano proprietari di un quinto, siffatta quota non giustificasse l’attribuzione di un appartamento di entità pari a due quinti del complesso. La Corte aveva poi sottolineato la non comoda divisibilità del bene anche secondo l’ipotesi “ventilata” dal consulente “in via straordinaria”, rimarcando l’alterazione invece strutturale dell’immobile, che rendeva più logica l’attribuzione totale al comunista avente la maggior quota. Questa decisione è stata ritenuta razionale ed incensurabile in sede di legittimità. Perché – è sempre bene ribadirlo – quello della Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di giudizio. Va, peraltro, rilevato che i due ricorrenti non erano portatori dell’intera quota del de cuius, non essendo gli unici eredi della figlia che dopo il matrimonio aveva detenuto con la sua famiglia l’appartamento di cui la madre era usufruttuaria: essi erano, in realtà, proprietari solo di un decimo dell’appartamento. Tra l’altro, dei quattro eredi e ricorrenti in appello, due avevano omesso di impugnare la decisione del gravame, facendovi acquiescenza.

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La valutazione resa dall’appello, già congrua rispetto alla titolarità di una quota del 20% di un appartamento, circostanza che di regola non giustifica la suddivisione di un immobile in due parti, quando, come nel caso di specie, l’eredità sia da dividere in quattro parti (i quattro gruppi di discendenti della comune genitrice, residuati dopo la cessione della quinta quota) e vi sia un condividente titolare di quota maggiore, appare ancor più corretta ed ineccepibile se si considera tale circostanza (la titolarità di un decimo soltanto del bene), opportunamente sottolineata in sede di controricorso. Per tutte queste ragioni, il ricorso in Cassazione è stato rigettato ed i ricorrenti condannati alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

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Il caso è abbastanza complesso: nuda (com)proprietà dei figli, cessione di una quota da parte di uno di questi, usufrutto della madre che dispone del suo titolo lasciando che uno dei suoi cinque figli lo detenga finché lo stesso non si estingua (cioè fino all’avvenuto decesso), successiva lite sulla divisibilità dell’immobile in regime di comunione, controdomanda della detentrice per una sua pretesa usucapione, successione mortis causa delle parti in lite ed ulteriore frammentazione delle quote proprietarie, infine passaggio in giudicato della sentenza dopo molti anni dall’inizio dell’iter. Visti i tempi – e suppongo i costi – io avrei optato per la locazione di un bilocale a Rocca Cannuccia Scalo. Perdonatemi l’ironia, ma considerate pure che nelle more del procedimento le originarie parti in causa sono venute a mancare e che la lite è stata ‘ereditata’ dai loro figli. E non è affatto un caso isolato, quanto una frequente ricorrenza nella giustizia civile italiana. Mi domando se residuasse davvero una qualche convenienza nell’agire in capo a chi era titolare solo di un decimo dell’immobile. Ma il tema del post è l’usucapione e la sua difficile dimostrazione in giudizio, non la facilità estrema con cui noi italiani facciamo ricorso al giudice, lamentando, poi, l’estrema lungaggine dei processi, come se la responsabilità fosse ascrivibile solo alla magistratura. E poiché, per quanto qui interessa, sono motivazioni personali che esulano dal ‘giuridicamente rilevante’, la mia indagine deve fermarsi qui, sperando di avervi lasciato qualche utile spunto di riflessione.

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