Breve analisi della nuova disciplina del FEG per il periodo 2014-2020

 

 

di Germano De Sanctis

Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1309 del 17 dicembre 2013 1 disciplina il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione (c.d. FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale intercorrente dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Tale provvedimento abroga il precedente Reg. (CE) n. 1927/2006 (così come modificato dal Reg. (CE) n. 546/2009), con il quale il fondo in questione è stato istituito con finalità di reinserimento professionale in un mercato del lavoro seriamente compromesso dagli effetti della globalizzazione.
Infatti, il processo di globalizzazione dei mercati ha prodotto effetti talmente negativi in materia di occupazione, al punto da spingere le Istituzioni comunitarie a predisporre strumenti volti al recupero delle professionalità dei lavoratori ed al loro reinserimento nel mercato del lavoro.
Esaminiamo sinteticamente gli aspetti più salienti del Reg. (UE) n. 1309/2013.

L’ambito di applicazione

Il FEG intende contribuire ad una crescita economica intelligente, inclusiva e sostenibile, nonché vuole promuovere un’occupazione sostenibile in un’ottica di solidarietà e sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata:

  • in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione;
  • a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale;
  • a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale.

In particolare, l’art. 2 Reg. (UE) n. 1309/2013 individua l’ambito di applicazione del FEG, prevedendo che le domande presentate dagli Stati membri devono riguardare azioni indirizzate a:

  1. lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell’Unione Europea, da un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi nell’Unione Europea, da un rapido declino della quota di mercato dell’Unione Europea in un determinato settore o da una delocalizzazione di attività verso paesi terzi, a condizione che tali esuberi abbiano un impatto negativo di rilievo sull’economia locale, regionale o nazionale;
  2. lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a causa della crisi finanziaria ed economica globale.

I criteri d’intervento

L’art. 4, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013 circostanzia i criteri d’intervento, prevedendo che può essere concesso un contributo finanziario a valere sul FEG quando le condizioni ex art. 2 Reg. (UE) n. 1309/2013 comportano come conseguenza:

  1. il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell’attività di lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata alle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell’impresa in questione;
  2. il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell’attività di lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI, tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 (n.b.: si tratta della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea così come definita dal Reg (CE) n. 1893/2006), in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 3 , oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo di lavoratori o di lavoratori autonomi in due regioni combinate sia superiore a 500 (n.b.: NUTS è l’acronimo di Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche, la quale ripartisce il territorio della UE a fini statistici; in particolare, il livello NUTS 1 distingue le aree geografiche (gruppi di regioni), il livello NUTS 2 le regioni e il livello NUTS3 le province).

Appare evidente la semplificazione operata rispetto al previgente Reg. (CE) n. 1297/2006, il quale prevedeva il collocamento in esubero di almeno 1000 lavoratori.

L’art. 4, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013 prevede anche un ulteriore criterio d’intervento applicabile in circostanze eccezionali, qualora i predetti criteri di cui sopra non siano completamente soddisfatti. In particolare, siffatto criterio ricorre in presenza di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, ovvero in presenza di circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro, con particolare riferimento alle domande collettive che coinvolgono le PMI e sempre che gli esuberi abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. Si evidenzia che, in tale ipotesi, lo Stato membro richiedente ha l’obbligo di specificare quale dei criteri d’intervento di cui ai precedenti punti 1) e 2) non risulti essere interamente soddisfatto e che, comunque, l’importo cumulato dei contributi non può eccedere il 15 % dell’importo annuo massimo del FEG.

Il calcolo degli esuberi e delle cessazioni di attività

L’art. 5, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013 definisce i criteri di calcolo degli esuberi e delle cessazioni di attività, prevedendo che ogni Stato membro richiedente deve precisare il metodo utilizzato per calcolare, ai fini dell’art. 4Reg. (UE) n. 1309/2013, il numero di lavoratori e di lavoratori autonomi di cui all’art. 3 Reg. (UE) n. 1309/2013.
Il Reg. (UE) n. 1309/2013 impone ad ogni Stato membro l’obbligo di chiarire alla Commissione Europea il metodo utilizzato per effettuare il calcolo in questione, il quale deve tenere comunque conto di una delle seguenti date, quali termini da cui far decorrere il conteggio:

  • dalla data in cui il datore di lavoro (conformemente all’art. 3, par. 1, Dir. 98/59/CE), notifica il piano di collocamento in esubero collettivo all’autorità pubblica competente per iscritto; in tal caso, lo Stato membro che ha presentato la domanda fornisce ulteriori informazioni alla Commissione sul numero reale di lavoratori collocati in esubero;
  • dalla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro;
  • dalla data della risoluzione di fatto del contratto di lavoro o della sua scadenza;
  • dalla fine dell’incarico presso l’impresa utilizzatrice;
  • per i lavoratori autonomi, dalla data di cessazione delle attività determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

I beneficiari

L’art. 3 Reg. (UE) n. 1309/2013 chiarisce che, per beneficiario, s’intende:

  1. un lavoratore il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per collocamento in esubero, oppure giunto a scadenza nel corso del periodo di riferimento di cui all’art. 4 Reg. (UE) n. 1309/2013 e non rinnovato;
  2. un lavoratore autonomo che abbia impiegato un massimo di dieci lavoratori che erano stati collocati in esubero nell’ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 1309/2013 e la cui attività sia cessata, a condizione che quest’ultima dipendesse in maniera dimostrabile dall’impresa di cui all’art. 4, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1309/2013, oppure che, ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1309/2013, il lavoratore autonomo operasse nel settore economico in questione.

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013, i beneficiari ammissibili possono essere:

  1. i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata durante il periodo di riferimento previsto all’art. 4 Reg. (UE) n. 1309/2013;
  2. i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata prima o dopo il periodo di riferimento di cui all’art. 4, par. 1, lett. a) Reg. (UE) n. 1309/2013 (cioè 4 mesi);
  3. i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, se una domanda presentata a norma dell’art. 4, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013 non risponde ai criteri stabiliti dall’art. 4, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1309/2013.

I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui alle precedenti punti 2) e 3) sono considerati ammissibili, a condizione che siano collocati in esubero o che la loro attività sia cessata dopo la notifica generale del progetto di licenziamento e a condizione che possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l’evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durante il periodo di riferimento.

L’art. 6, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013 contiene un’importante deroga che consente agli Stati membri richiedenti, fino al 31 dicembre 2017, di fornire servizi personalizzati, cofinanziati dal FEG, per un determinato numero di NEET (not in Education, Employment or Training) di età inferiore ai 25 anni (o ai 30 anni, se lo Stato membro decide in tal senso), uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata. L’unica condizione richiesta per poter usufruire di tale possibilità è che almeno una parte degli esuberi sia collocata in regioni di livello NUTS 2, ritenute ammissibili nell’ambito dell’iniziativa per l’occupazione giovanile (c.d. Garanzia Giovani).

Le azioni ammissibili

Ai dell’art. 7, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013, il FEG può finanziare misure attive del mercato del lavoro, nell’ambito di un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare le reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, più nello specifico, i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani.
Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere, in particolare:

  1. la formazione e la riqualificazione su misura anche per quanto riguarda le competenze nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la certificazione dell’esperienza acquisita, l’assistenza nella ricerca di un lavoro, l’orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione e al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;
  2. misure speciali di durata limitata, quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di soggiorno o di formazione (comprese le indennità di assistenza);
  3. misure volte a incentivare in particolare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani, a rimanere o ritornare nel mercato del lavoro.

A tal proposito, il Reg. (UE) n. 1309/2013 evidenzia che la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste e che il pacchetto in parola dovrebbe essere compatibile con il passaggio a un’economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse.

Invece, l’art. 7, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013 dichiara non ammissibili a un contributo finanziario a valere sul FEG:

  1. le misure speciali di durata limitata di cui all’art. 7, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1309/2013, che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro e di formazione;
  2. le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Inoltre, le azioni sostenute dal FEG non possono sostituire le misure passive di protezione sociale.
È interessante evidenziare come l’art. 7, par. 3, Reg. (UE) n. 1309/2013 valorizzi il rapporto con il partenariato, in perfetta coerenza con l’intera programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020, prevedendo che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati debba essere elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali.

Le domande di ammissione al contributo

Ai sensi dell’art. 8, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013, lo Stato membro presenta la domanda di contributo alla Commissione entro dodici settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all’art. 4, par. 1 o 2, Reg. (UE) n. 1309/2013, che, per essere considerata completa, deve contenere diversi elementi indicati in dettaglio nell’art. 8, par. 5, Reg. (UE) n. 1309/2013, tra i quali meritano una particolare attenzione:

  1.  un’analisi motivata del collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell’attività e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale od il grave deterioramento della situazione economica locale, regionale e nazionale in seguito alla globalizzazione o al persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a una nuova crisi finanziaria ed economica globale;
  2. la conferma che l’impresa che ha proceduto al licenziamento, qualora le sue attività siano proseguite anche in seguito a tale provvedimento, abbia adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi accordando ai propri lavoratori tutte le prestazioni previste;
  3. una descrizione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno delle iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani; una spiegazione in merito alla complementarità del pacchetto di misure rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell’Unione, nonché informazioni sulle iniziative che rivestono un carattere obbligatorio per le imprese interessate in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;
  4. una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati;
  5. le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati; le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;
  6. una dichiarazione di conformità dell’assistenza FEG richiesta alle norme procedurali e sostanziali dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

La complementarità, la conformità ed il coordinamento

L’art. 9, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013 specifica che i contributi finanziari a valere sul FEG non sostituiscono le azioni che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.
L’assistenza a favore dei beneficiari interessati integra le azioni realizzate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate da fondi dell’Unione (cfr., art. 9, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013), nel rispetto delle norme di diritto dello Stato membro e dell’Unione Europea, anche per quanto concerne le norme in materia di aiuti di Stato (cfr., art. 9, par. 3, Reg. (UE) n. 1309/2013).
A tal proposito, lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche finanziate dal FEG non ricevano assistenza anche da altri strumenti finanziari dell’Unione, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo (cfr., (cfr., art. 9, par. 5, Reg. (UE) n. 1309/2013).

La determinazione del contributo finanziario

L’art. 13 Reg. (UE) n. 1309/2013 prevede che il tasso di cofinanziamento del contributo FEG non possa superare il 60% del totale dei costi sostenuti.
Si ricorda che l’art. 12 Reg. (UE) n. 1311/2013 ha previsto il fatto che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, gli stanziamenti del FEG non debbano superare un importo massimo annuo di 150 milioni di Euro e che debbano essere iscritti nel bilancio generale dell’Unione Europea a titolo di stanziamento accantonato.

Il pagamento e l’utilizzo del contributo finanziario

Ai sensi dell’art. 16, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013, il contributo finanziario allo Stato membro interessato viene versato, da parte della Commissione, in un unico pagamento di prefinanziamento pari al 100%.
Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. Lo Stato membro può decidere di posticipare l’avvio delle azioni ammissibili per un massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. In tal caso, le azioni ammissibili sono attuate entro 24 mesi dalla data di avvio comunicata dallo Stato membro nella domanda (cfr., art. 16, par. 4, Reg. (UE) n. 1309/2013).

 

La relazione finale e la chiusura

L’art. 18, par. 1, Reg. (UE) n. 1309/2013 prevede che entro sei mesi dalla scadenza del termine di 24 mesi, lo Stato membro debba presentare alla Commissione una relazione finale sull’attuazione del contributo, contenente le seguenti informazioni:

  1. il tipo di azione e i principali risultati ottenuti;
  2. i nomi degli organismi responsabili dell’esecuzione del pacchetto di misure nello Stato membro;
  3. le caratteristiche dei beneficiari interessati ed il loro status occupazionale;
  4. l’eventualità che l’impresa, salvo che si tratti di microimpresa e PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o dei fondi strutturali dell’Unione nei cinque anni precedenti;
  5. una dichiarazione giustificativa delle spese indicante, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE).

Entro sei mesi dalla ricezione delle predette informazioni, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario, determinandone l’importo finale ed eventualmente il saldo dovuto allo Stato membro interessato (cfr., art. 18, par. 2, Reg. (UE) n. 1309/2013).

Infine, l’art. 21 Reg. (UE) n. 1309/2013 sancisce la responsabilità dello Stato membro relativamente alla gestione delle azioni che beneficiano del sostegno FEG, unitamente al controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, lo Stato membro deve garantire una valida collaborazione con la Commissione anche in materia di controlli in loco, i quali possono essere effettuati da quest’ultima sulle azioni finanziate, anche mediante selezioni a campione.

 

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