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REVISIONE AUTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE.

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In occasione dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla carta di circolazione, facciamo un po’ di chiarezza anche sugli obblighi in materia di revisione auto, già operativi dalla scorsa estate.

di Michele De Sanctis

Come previsto dalla Circ. MIT prot. n. 2083 del 20 giugno 2014 dedicata alle nuove modalità operative revisioni e collaudi, entrata in vigore il 14 luglio, per chi non sottopone il proprio veicolo a revisione non ci sono più giustificazioni che tengano. Il controllo, infatti, è direttamente gestito dal sistema informatizzato degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che memorizza le date di controllo e, di conseguenza, quelle di scadenza. Anche la prenotazione viene ora registrata online e se ci si dimentica (o se si fa finta di essersene scordati) la sanzione scatta in automatico: la mancata revisione viene adesso immediatamente evidenziata nei terminali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, quindi, provvede a comminare al trasgressore una contravvenzione a partire da 155 euro, oltreché a sospendere la carta di circolazione sino all’avvenuta revisione. In questa eventualità ci si potrà potrà servire del proprio mezzo solo per raggiungere l’officina presso cui effettuare la revisione. In caso contrario si viene nuovamente sanzionati. All’obbligo in questione corrispondono diverse ipotesi di trasgressione, per le quali sono previste altrettante sanzioni: se, per esempio, venite sorpresi in autostrada con un veicolo non revisionato, rischiate una contravvenzione che può variare dai 159 ai 639 euro, oltre il fermo amministrativo della vettura. Ma esaminiamo meglio quali sono i nostri doveri quando arriva il momento di portare la macchina a fare la revisione.

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Innanzitutto, è bene capire quando si debba fare la revisione. A tal proposito, chiariamo subito che non esiste un solo tipo di revisione. La revisione, infatti, può essere periodica, annuale (come nel caso delle vetture a noleggio con conducente – NCC, dei taxi e degli autobus), ovvero straordinaria (che può anche essere parziale e disposta d’ufficio, come succede in occasione di alcuni incidenti stradali). Quella che interessa tutti noi, comuni automobilisti è sicuramente la revisione periodica, riservata alle autovetture con massa massima complessiva inferiore o pari a 3,5 tonnellate. Questa revisione, in particolare, è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima.

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Ma passiamo alla nota dolente. Quanto costa revisionare l’auto?
Fondamentalmente i costi possono variare dai 45 a 65 euro a seconda se vi rivolgiate alla MCTC o a un’officina autorizzata. Tuttavia, come sappiamo tutti e come, soprattutto, sa chi possiede un’auto un po’ datata, è molto probabile che la revisione comporti delle spese extra, per l’eventuale sostituzione di alcuni componenti: ad esempio le luci (il cui costo è pari a circa 10 euro a lampadina), gli pneumatici (con costi variabili in base alla mescola, alla tipologia, alla marca, ecc.) o le pasticche dei freni, che hanno un costo medio che si aggira tra i 100 e i 150 euro.

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Per effettuare la revisione auto ora obbligatoriamente bisogna prenotarla presso un’officina autorizzata del comune di residenza ovvero presso la locale sede della Motorizzazione Civile. Ma, in questo caso, per essere ammessi alla visita di revisione del veicolo è necessario fare prima domanda presso lo sportello informazioni, compilando il modello TT2100 (meglio noto come foglio giallo) con i dati del proprietario del veicolo da revisionare. A quel punto bisogna andare allo sportello revisioni portando anche la carta di circolazione originale (tranne nel caso in cui questa sia stata ritirata da un organo di polizia) e l’attestazione dell’avvenuto versamento di 45 euro sul conto corrente n. 9001.

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Si diceva in apertura che ormai viene tutto registrato on line. Anche se la revisione viene effettuata presso un’officina privata. Il meccanico, infatti, ha l’obbligo di inserire quotidianamente sul portale della Motorizzazione Civile tutte le prenotazioni di revisione auto che riceve durante la giornata e, nel farlo, deve, altresì, associarvi il pagamento sul conto corrente in base alla tariffa precedentemente stabilita. Al termine della revisione – e comunque entro un’ora dall’avvenuto controllo – il meccanico dovrà necessariamente inviarne conferma alla MCTC, sempre tramite portale. Solo quando questi dati saranno trasmessi, il proprietario del veicolo potrà ricevere il tagliando di aggiornamento. Addio, dunque, al timbro del meccanico, che, in passato serviva a certificare la correttezza del processo di manutenzione e di revisione dell’automezzo, ma che, nel contempo, favoriva il moltiplicarsi di condotte ai limiti dell’illegalità, quando non anche illecite. Con questo nuovo sistema, quindi, una volta inseriti i dati nel portale della Motorizzazione, in modo del tutto automatico, i terminali del Ministero memorizzano la data della prossima scadenza: presupposto per la sanzione di cui si parlava poc’anzi, in caso di inottemperanza. Tali regole sono valide in tutto il territorio nazionale tranne che per le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano.

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Prestate, infine, attenzione alle verifiche su strada da parte delle forze dell’ordine. Le pattuglie stradali sono, infatti, sempre più connesse: anche loro, peraltro, hanno accesso ad uno speciale database in cui reperire l’elenco delle auto che circolano senza revisione. Inoltre, gli strumenti di controllo della velocità su strada possono. altresì, servire per verificare l’avvenuta revisione (e anche il pagamento del bollo auto). Nessuna scappatoia, dunque, per i trasgressori e gli smemorati. Ai controlli non si sfugge. E voi? Avete controllato quando vi tocca la prossima revisione?

Leggi il testo integrale della Circ. MIT prot. n. 2083 del 20 giugno 2014 e della Circ. n. 15684 dell’11 luglio 2014 – Integrazioni Circ. 2083/2014.

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CARTA DI CIRCOLAZIONE: TUTTE LE NOVITÀ DAL 3 NOVEMBRE.

di Michele De Sanctis

Il prossimo 3 novembre sembra essersi trasformato in una sorta di D-Day per milioni di italiani, che ogni giorno affollano le strade del Paese a bordo dei propri mezzi di circolazione e che, negli ultimi giorni, si mostrano quanto meno preoccupati dinanzi all’incombere di un nuovo obbligo. L’ansia, in effetti, regna un po’ dappertutto – e solitamente va di pari passo con i dubbi sul contenuto delle nuove disposizioni – soprattutto in quelle famiglie che lasciano al figlio l’uso della macchina del padre o della madre. Da lunedì, infatti, chi utilizza per più di 30 giorni un veicolo intestato a un’altra persona dovrà essere in grado di mostrarlo sulla carta di circolazione, vale a dire che da lunedì sarà necessario modificare l’intestazione di un veicolo in dotazione da più di 30 giorni a un individuo diverso dal suo reale proprietario. L’obbligo in questione discende dall’art.11 della legge 29 luglio 2010 n. 120 che, aggiungendo all’art. 94 del Codice della Strada il comma 4-bis, ha introdotto il divieto di intestazione fittizia dei veicoli, sia sulla carta di circolazione sia sul certificato di proprietà, ovvero sul certificato di circolazione dei ciclomotori. Ma quest’obbligo a chi si rivolge davvero? È giustificato il timore delle famiglie italiane? Scopriamolo insieme.

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L’intento della norma in esame è quello di eliminare le distorsioni e, in generale, i pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate, arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri, all’individuazione degli effettivi responsabili della circolazione dei veicoli e alla lotta contro i fenomeni di evasione fiscale e le frodi assicurative. Per coloro che non si uniformeranno alle nuove disposizioni sono previste sanzioni piuttosto severe: da euro 705 a euro 3.526. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è inviata all’ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

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L’ambito di applicazione della norma, sia soggettivo che oggettivo, è stabilito dalla Circolare n.15513 del 10 luglio 2014, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un regolamento esecutivo della disposizione introdotta ben quattro anni fa e che sarà in vigore, per l’appunto, dal 3 novembre. Saranno in primo luogo colpite tutte quelle auto temporaneamente intestate in comodato d’uso, in particolar modo nei vari casi di locazione in assenza di conducente e di locazione senza conducente da affidare ai corpi di polizia locale. Saranno, inoltre, coinvolte quelle situazioni di intestazioni di veicoli a soggetti incapaci di agire oltreché i casi trust finanziario. E sarà il diretto interessato a dover chiedere la documentazione per provvedere all’aggiornamento. Ma non saranno coinvolte le famiglie e questo per due ragioni. La prima è che la circolare in questione stabilisce che l’obbligo in parola non sarà valido per i conviventi, purché risiedano al medesimo indirizzo. La seconda – di ordine logico – è che figli e nipoti potranno continuare a guidare tranquillamente le auto di genitori, fratelli e nonni, in quanto sarebbe praticamente impossibile determinare il momento in cui il guidatore ha ottenuto in dotazione il veicolo. Non esistono, infatti, documenti che attestino l’avvenuto passaggio di utilizzo tra un familiare e l’altro. Per cui, tranquilli: se avete un figlio che guida la vostra auto, non incorrerete in alcuna sanzione, dal momento che non si può risalire ai 30 giorni indicati dalla norma. Sarà, in ogni caso, nelle facoltà del nucleo familiare far registrare il comodato, in caso di automezzi concessi al libero utilizzo di un familiare convivente, ove lo si volesse. Inoltre, l’obbligo non sarà retroattivo: anche questo aspetto gioca a favore di chi usufruisce dell’automobile di proprietà di un congiunto, che potrà continuare a farlo senza rischiare sanzioni. Per quanto riguarda le altre situazioni, stante la non retroattività della norma, solo i veicoli intestati a partire dalla data di entrata in vigore dell’obbligo saranno soggetti alla nuova normativa: nessun effetto retroattivo, quindi, è previsto per gli accordi stipulati anteriormente, fermo restando, anche in questo caso, che la carta di circolazione potrà comunque essere aggiornata facoltativamente.

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In verità, a rischiare davvero sono: le società di autonoleggio, le Pubbliche Amministrazioni e le flotte aziendali in genere. Tuttavia ci sono ipotesi, in cui non si escludono dall’ambito soggettivo le persone fisiche, cioè i privati cittadini. È, ad esempio, il caso di veicolo intestato ad un persona che viene a mancare e i cui parenti ne facciano uso per più di 30 giorni, che, anche per queste situazioni, resta quale termine massimo fissato per l’utilizzo di un mezzo non proprio, senza che peraltro subentri l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. I soggetti ai cui sarà imposto l’obbligo di far coincidere il nome dell’intestatario della carta di circolazione con quello della patente potranno mettersi in regola recandosi alla Motorizzazione o agli sportelli del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Il costo complessivo della pratica sarà di 25 euro a veicolo, di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione. Saranno, altresì, esclusi dall’obbligo di comunicazione quei veicoli nella disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, sia per conto terzi che per conto proprio (es.: trasporto di persone mediante autobus per uso proprio e mediante auto per usi di terzi, come nel caso dei taxi), sarà, poi, escluso dall’obbligo chi è iscritto al REN (Registro Elettronico Nazionale) e chi è soggetto al rilascio di autorizzazione per il trasporto di persone (licenza di trasporto per conto proprio). Vista, infine, la lettera della norma, non è necessaria la coincidenza tra intestazione e utilizzatore ove l’utilizzo del veicolo sia occasionale o, comunque, inferiore a 30 giorni.

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Per le flotte aziendali, le nuove disposizioni si applicheranno anche mediante istanza cumulativa con un solo modello di tipo TT2120, mediante pagamento di un’unica imposta di bollo del valore, già indicato nel precedente paragrafo, di 16 euro, più 9 euro per ogni carta di circolazione da aggiornare: e questo è un passaggio che andrà, comunque, svolto singolarmente per ogni documento coinvolto. Ma nel caso di comodato d’uso di veicoli aziendali il nome dell’utilizzatore non andrà annotato sulla carta di circolazione, ma soltanto registrato alla Motorizzazione che rilascerà la relativa ricevuta e che, in ogni caso, non sarà obbligatorio tenere a bordo.

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Infine, si ricorda che, sotto il profilo oggettivo, oltre ai già richiamati casi in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente e all’eventualità che si debba procedere all’intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci, la Circ. 15513/2014 MIT prevede l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in altre due ipotesi specifiche. Si tratta dei casi in cui si renda necessaria una variazione della denominazione dell’ente e di quei casi di variazione delle generalità della persona fisica intestataria.

Clicca QUI per leggere la la Circ. 15513/2014 MIT.

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