di Germano De Sanctis
Come è noto, la Camera dei Deputati ha licenziato il disegno di legge denominato “Jobs Act”, modificandone il contenuto rispetto al testo già approvato in sede di prima lettura dal Senato e che, quindi, dovrà essere riesaminato da quest’ultimo ramo del Parlamento.
Tale disegno di legge prevede l’istituzione di un’Agenzia Nazionale per l’Occupazione (di seguito, denominata Agenzia; cfr. art. 1, comma 4, lett.c), per l’esercizio della delega legislativa (prevista dall’art. 1, comma 3) finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Si tiene a precisare, che nonostante l’istituzione dell’Agenzia in questione, l’art. 4, comma 1, lett. u) prevede il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.
In particolare, ai sensi del predetto art. 1, comma 4, la citata delega legislativa dovrà fissare alcuni principi e criteri direttivi, volti a delineare specificatamente le funzioni e le competenze dell’Agenzia, le quali sono solo declinate in maniera generica nell’articolato del Jobs Act.
Venendo all’esame specifico delle disposizioni dedicate all’Agenzia, emerge, in primo luogo, il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia (cfr., art. 1, comma 4, lett. d). Tale aspetto assume un’importanza peculiare se si considera che è stata attribuita all’Agenzia la competenza gestionale in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASPI (cfr., art. 1, comma 4, lett. e).
Invece, per quanto concerne il processo istitutivo dell’Agenzia, il Jobs Act chiarisce che essa sarà istituita (anche ex art. 8, D.Lgs. n. 300/1999) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sarà, altresì, partecipata dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome. Inoltre l’Agenzia sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro (cfr., art. 1, comma 4, lett. c).
Al funzionamento dell’Agenzia si provvederà attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (cfr., art. 1, comma 4, lett. c), nonché mediante la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del Lavoro allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia (cfr., art. 1, comma 4, lett. f).
Con specifico riferimento al conferimento delle risorse umane destinate al funzionamento dell’Agenzia, è stata prevista la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli dell’Agenzia stessa il personale proveniente dalle Amministrazioni o dagli uffici soppressi o riorganizzati in attuazione del poc’anzi esaminato art. 1, comma 4, lett. f), nonché proveniente da altre Amministrazioni (cfr., art. 1, comma 4, lett. h). L’immissione nel ruolo dell’Agenzia del personale in questione comporterà l’individuazione del comparto contrattuale da adottare, assicurando modalità tali da garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica (cfr., art. 1, comma 4, lett. i).
La determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia sarà garantita attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle Amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l’Agenzia medesima (cfr., art. 1, comma 4, lett. l).
Venendo ai rapporti interistituzionali dell’Agenzia, si dispone, innanzi tutto, la previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’Agenzia e l’INPS, sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito (cfr., art. 1, comma 4, lett. r). Inoltre, sono previsti meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (cfr., art. 1, comma 4, lett. s).
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