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CASSAZIONE: BIMBO CADUTO AL PARCO GIOCHI, OBBLIGO DEI GENITORI VIGILARE. IL COMUNE NON C’ENTRA.

Corte di Cassazione – Sezione III Civile – Sentenza 25 agosto 2014 n. 18167

di Michele De Sanctis

Un genitore «che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presente i rischi che ciò comporta» e, nel caso in cui si verifichi una caduta, non può invocare la responsabilità altrui, ad esempio del Comune, per l’esistenza di una situazione di pericolo «che egli era tenuto doverosamente a calcolare». Così la Suprema Corte Cassazione che, con sentenza 18167 della III Sezione Civile, ha rigettato il ricorso di una coppia di genitori avverso il giudizio di merito, che non aveva ravvisato alcun profilo di responsabilità a carico dell’ente locale convento in giudizio.

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I fatti risalgono al 1998, quando un bambino, che all’epoca aveva sei anni, era scivolato da un cavallo a dondolo battendo il volto mentre giocava, sorvegliato dalla madre in un parco sito nel comune di Fossacesia, località marittima della provincia di Chieti, in Abruzzo. In conseguenza della caduta, purtroppo, il bimbo riportava dei danni permanenti al volto, cosicché i genitori decidevano di far causa al Comune, incentrando la propria strategia sul nesso tra il gioco e l’incidente subìto. Tuttavia, sia il Tribunale competente, in prima istanza, che la Corte d’Appello di L’Aquila, successivamente, avevano riscontrato che le giostre era state installate da poco ed erano «pienamente conformi alla normativa» vigente in tema di sicurezza. Anzi, secondo la valutazione dei giudici di primo e secondo grado, l’incidente era interamente da ricondursi all’insufficiente attenzione da parte della madre del minore.

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In sede di giudizio di legittimità, ora, i giudici di Piazza Cavour, confermando la ricostruzione dei giudizio di merito, argomentano che, a meno che non risulti provato il difetto delle giostre e quindi il pericolo di per sé insito nel loro utilizzo, la responsabilità di un terzo non può essere invocata: l’utilizzo delle giostre, sottolinea la Corte, presuppone, infatti, «una qualche vigilanza da parte degli adulti». Per tali ragioni, il ricorso dei genitori risulta infondato e la loro pretesa di risarcimento definitivamente esclusa.

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LA RACCOMANDAZIONE NON È SEMPRE REATO: LO DICE LA CASSAZIONE.

Con questo post esamineremo una recente sentenza con cui la Cassazione ha escluso la rilevanza sotto il profilo penale di uno specifico caso di raccomandazione. Tuttavia, prima di procedere, è necessario premettere che quello della Cassazione è un giudizio di legittimità: i giudici di piazza Cavour, cioè, non possono entrare nel merito del contenzioso, il loro non è un terzo grado di giudizio. Per cui né la Corte ha inteso fornire una giustificazione a certe pratiche clientelari né io con questo post intendo promuoverne l’esistenza.
Personalmente, anzi, sulla base delle mie esperienze concorsuali, considero il raccomandato un ladro della peggior specie, che ogni mese non solo ruba denaro pubblico non meritato, ma che, soprattutto, sottrae indebitamente la vita a chi, invece, ne avrebbe avuto diritto, se solo questo fosse stato un Paese onesto.

di Michele De Sanctis

Con Sentenza n. 32035 ud. 16/05/2014 – deposito del 21/07/2014, la Quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che non ricorre alcun abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. di un pubblico ufficiale in concorso con altri coimputati, in quanto per il concorso morale nel reato di abuso d’ufficio non basta la mera ‘raccomandazione’ o ‘segnalazione’, ma occorrono ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano un’efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato. In particolare, poi, la raccomandazione, benché effettuata da un pubblico ufficiale o da un parlamentare, non integra il reato di abuso d’ufficio qualora avvenga al di fuori delle proprie funzioni.

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Nel caso di specie, ricorrente era un Comandante di una Stazione dei Carabinieri di un Comune in cui era stato bandito un concorso per il quale aveva raccomandato ad un assessore comunale la figlia perché venisse
‘utilmente’ collocata nella graduatoria finale di merito. In favore del Comandante era, però, sopraggiunta pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Tuttavia è stato proprio avverso tale pronuncia che l’Ufficiale ha proposto il ricorso, che la Cassazione ha ora accolto, in quanto, si legge in motivazione, “in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito deve essere privilegiato quando dagli atti risulti, come nel caso in esame, la prova positiva dell’innocenza dell’imputato”. I giudici del Palazzaccio, hanno, quindi, ritenuto ininfluenti le intercettazioni telefoniche che dapprima avevano inchiodato il Comandante, inquisito nell’ambito delle medesime indagini che avevano visti coinvolti e successivamente imputati per abuso d’ufficio e falsità in atti il Presidente, i Componenti della commissione, il segretario del concorso ‘incriminato’ e l’assessore comunale.
Il punto della sentenza, infatti, è questo: la mera raccomandazione lascia, comunque, libero il soggetto attivo di aderire o meno alla segnalazione, secondo il suo libero convincimento e per tale motivo non ha efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo.

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La formula assolutoria deve, pertanto, prevalere sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione anche nel caso in cui si volesse prendere in considerazione, sotto il profilo soggettivo, la raccomandazione effettuata dall’imputato in qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri del Comune in cui il concorso era stato bandito.
Infatti, ache in tal caso, per la Corte, il delitto di abuso d’ufficio sarebbe insussistente perché, come, peraltro, già chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a proposito di raccomandazioni provenienti da un parlamentare (sent. del 09/01/2013, n. 5895) l’abuso ex art. 323 c.p. “deve realizzarsi attraverso l’esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione attribuita”. Dunque, in carenza dell’esercizio del potere (come nella fattispecie in esame, nella quale la richiesta di raccomandazione esula dalle funzioni tipiche connesse al ruolo di graduato dell’Arma dei Carabinieri, rivestito dall’imputato) non è possibile inquadrare la segnalazione di un candidato nel reato di abuso d’ufficio.

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Il reato, in verità, oggi potrebbe esserci, ma all’epoca dei fatti il nostro Codice Penale non lo contemplava. E siccome non c’è reato senza una norma sanzionatoria, comandante e parlamentare devono oggi essere assolti con formula piena. La Cassazione, infatti, non può far altro che decidere sulla base delle norme vigenti a quel tempo, per il principio di non retroattività della legge penale. E perché – lo si è già detto – il suo è un giudizio di legittimità. Il reato in questione si chiama ‘traffico di influenze illecite’. Una figura introdotta nel nostro ordinamento soltanto due anni fa, durante il Governo Monti, dall’art. 1, comma 75, L. 06/11/2012, n. 190 (cd. Legge Anticorruzione) con decorrenza dal 28/11/2012 ed attualmente contenuta dall’art. 346 bis c.p.

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Quindi, parafrasando, fino al 2012 l’Italia era quel Paese dei balocchi, in cui non ci sarebbe stato reato se il comandante della stazione dei carabinieri X avesse chiesto l’assunzione di sua figlia nel comune dell’assessore Y. E lo stesso valeva per Tizio, parlamentare della Repubblica Italiana che tanto caldeggiava la causa di Sempronio, amico degli amici. Sempreché l’azione fosse avvenuta al di fuori delle funzioni esercitate dai signori sponsor. In fondo cosa c’era di male – direbbero loro? Ho solo segnalato un giovane bravo e preparato, sul cui livello di preparazione, tuttavia, noialtri esclusi dovremmo ‘fare a fidarci’ visto che manca del tutto una valutazione oggettiva. In fondo chi è che è rimasto danneggiato? Solo una manciata di aspiranti a quel posto comunale, che, ormai, saranno riusciti a farsene una ragione e avranno continuato a tentare in altri Enti, magari confidando ancora nella correttezza delle istituzioni, e – chissà – fiduciosi di poter riuscire a lavorare un giorno in quel comune avranno forse accettato posti lontano da casa e ancora pazientano per potervi ritornare. O, peggio, una parte di quegli esclusi (che non credo sia riuscita a farsene davvero una ragione) ancora attende un lavoro onesto e meritato. Fiduciosi, tutti quanti, a ogni selezione. Anche se è davvero difficile non perdere questa fiducia, concorso dopo concorso, ingiustizia dopo ingiustizia. Nonostante la Legge Anticorruzione, resta infatti il dubbio che fatta una nuova legge, il leguleio di turno ne abbia già trovato l’inganno. Perché, in fondo, questa è l’Italia.

Clicca QUI per leggere l’intera Sentenza n. 32035/2014.

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VIVERE DA MAMMA NON TI RENDE PROPRIETARIO DI CASA.

La sentenza che vi propongo in questo nuovo post richiama situazioni familiari che al giorno d’oggi sono sempre più frequenti. La crisi ha riportato molti giovani ultratrentenni nelle case paterne, o ha impedito che potessero lasciarla al termine degli studi. C’è chi ha chiamato questi ragazzi bamboccioni, chi, vittima di influenze anglofone, li ha apostrofati come ‘choosy’, ma, a parte la completa avulsione dal Paese reale dimostrata da chi s’è lasciato andare in questi commenti semplicistici (oltreché banalizzanti), ciò che vorrei tentare è un’analisi degli effetti giuridici che il ‘ritorno a casa’ dei figli potrebbe avere nel lungo periodo. E soprattutto delle conseguenze che sarebbe meglio evitare, nel caso in cui i choosy non siano figli unici. L’argomento di oggi è l’istituto dell’usucapione.

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di Michele De Sanctis

In tema di usucapione ventennale di beni immobili, il comportamento della madre che concede alla figlia l’uso di un appartamento non costituisce requisito valido a far decorrere il tempo utile per l’acquisto originario della proprietà.
È quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. Civ. sez. II, sent. 18 febbraio – 4 giugno 2014, n. 12571 Presidente Triola – Relatore D’Ascola). Nel caso di specie, la madre, a sua volta usufruttuaria ex lege del bene e quindi titolare del diritto di godere dell’immobile, aveva concesso a una figlia, già nuda proprietaria di una quota, l’uso dell’appartamento, continuando, però, a recarsi in visita in quella casa fino al giorno della morte e, peraltro, consentendo agli altri figli il deposito di alcuni oggetti all’interno della stessa. Ebbene, secondo la Cassazione una simile situazione era priva dei requisiti necessari perché potesse configurarsi l’impossessamento del bene da parte della figlia, che l’avrebbe poi condotta ad usucapirlo, acquistando la proprietà anche delle quote degli altri fratelli. Invero, ciò che giuridicamente si è venuto a creare è una mera detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuaria stessa.

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La giurisprudenza, in realtà, offre molti esempi di liti tra familiari in riferimento alla proprietà di un bene immobile, quando chi lo abita ne reclama l’usucapione. Questa è solo una delle più recenti delle pronunce di Piazza Cavour in merito. Ma appunto perché il motivo del contendere è così frequente, credo opportuno circoscrivere l’istituto in parola, prima di analizzare la sentenza, al fine di agevolarne la comprensione anche a chi non ha mai sostenuto un esame di diritto privato.

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L’usucapione rappresenta una modalità di acquisto a titolo originario della proprietà o dei diritti reali di godimento (eccetto le servitù non apparenti, cioè non visibili, che non possono usucapirsi ai sensi dell’art. 1061 c.c.), in ragione del possesso dei beni reclamati, purché tale possesso non sia viziato e sia continuato per un determinato periodo di tempo (variabile dai dieci ai vent’anni a seconda delle circostanze e del tipo di bene, mobile o immobile). Usucapire vuol dire, quindi, diventare proprietari (o usufruttuari o titolari di servitù) per il semplice fatto d’essersi comportati come tali per tot numero di anni, senza che nel frattempo qualcuno abbia agito giudizialmente per contestare tale condotta (interrompendo quindi la decorrenza dei termini di usucapione). In quest’ultima circostanza, in particolare, il codice civile, all’art. 1144, specifica che “gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso”. Insomma, chi agisce in un determinato modo con il benestare del proprietario, non sta possedendo un bene in modo da usucapirlo. Ed è altresì vero che non è sempre facile provare la tolleranza (l’onere della prova grava su chi la invoca), come del resto non sempre è agevole dimostrare il possesso utile ai fini dell’usucapione. Peraltro, vista la genericità del dettato normativo sul punto, i casi come quello risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 12751 sono sempre significativi in tal senso. Soprattutto perché forniscono agli operatori del diritto un importante strumento interpretativo.

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Nella causa che ha portato gli ermellini a pronunciare la sentenza in esame, le parti litigavano in relazione alla proprietà (ed alla divisione) di un bene immobile e ne reclamava l’acquisto per usucapione, alla fine, è rimasto deluso.
Questi i fatti. Nel 1948 il padre proprietario dell’immobile decedeva lasciando il bene in proprietà dei suoi cinque figli, ancorché gravato dall’usufrutto vedovile. Successivamente, nel ’60 una delle figlie cedeva la propria quota ad una delle sorelle. Restavano, quindi, quattro nudi proprietari e la madre usufruttuaria, che veniva a mancare nel 1968. Quest’ultima, però, come già anticipato, dal ’57 aveva concesso l’utilizzo del bene ad una figlia appena sposata, che aveva nel frattempo continuato a vivere nell’immobile in questione. Nel 1986 una degli eredi, in seguito succeduta mortis causa dalla figlia, conveniva in giudizio gli altri fratelli per la divisione del compendio. Chiedeva, altresì, che la coerede che deteneva il bene, abitando ancora nella casa paterna, venisse condannata a rendere il conto. Quest’ultima resisteva e in via riconvenzionale chiedeva l’accertamento dell’intervenuta usucapione in forza di possesso ultraventennale. Questa domanda, tuttavia, veniva respinta dal tribunale di Salerno in data 5 febbraio 2003 e con sentenza definitiva del 20 dicembre 2006, il g.o. attribuiva l’appartamento, ritenuto indivisibile, alla ricorrente, previo versamento dei conguagli di circa ventimila euro in favore di ciascuno dei fratelli o dei loro aventi causa, essendo le parti originarie decedute nelle more del procedimento.

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La pronuncia di primo grado veniva integralmente confermata il 7 settembre 2010 dalla corte d’appello salernitana, che rigettava i motivi di gravame proposti dagli eredi della sorella che abitava nell’appartamento.
In particolare, la corte d’appello rilevava che i ricorrenti non avevano fornito la prova di un possesso esclusivo della cosa, in capo alla propria madre, incompatibile col permanere del compossesso altrui, negando, inoltre, la comoda divisibilità del bene.

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Successivamente, il ricorso in Cassazione si imperniava su due punti. Con il primo motivo la parte ricorrente lamentava una violazione e una falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1142, 2697 e 1140 c.c. e per omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo. La censura concerneva, in particolare, la pretesa usucapione dell’intero compendio immobiliare da parte della madre dei ricorrenti. Ma per i giudici di Piazza Cavour, la corte d’appello con esauriente e congrua motivazione aveva già esaminato e respinto gli argomenti che il ricorso riproponeva in Cassazione. I giudici d’appello avevano, infatti, escluso che la dante causa dei ricorrenti avesse posseduto in via esclusiva l’immobile a partire dal 1957 e hanno indicato alcuni elementi, quali le visite assidue che la usufruttuaria faceva nell’immobile e il deposito in esso di beni per desumere che non sussistesse quella vasta signoria sulla cosa che contraddistingue, invece, il possesso ad usucapionem. Per scalfire questa tesi il ricorso muoveva dal presupposto che l’usufruttuaria (ossia la nonna dei ricorrenti, cioè la vedova deceduta nel ’68) aveva dismesso il possesso del bene perché vi aveva “insediato” (questo il verbo usato) la figlia e la sua famiglia, sicché le circostanze valorizzate dalla Corte di appello costituivano invece “episodici casi di affettuosa ospitalità”. La censura, tuttavia, è manifestamente infondata.
Proprio la circostanza che ad “insediare” la figlia nell’uso dell’immobile fosse stata la madre, che continuava a recarvisi, dimostra che l’inizio della fase di uso del bene da parte della figlia non fosse espressione di impossessamento, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario, titolare del diritto di godere della casa, secondo un costume familiare diffuso nel nostro Paese (si veda a tal riguardo anche Cass. S.U. n. 13603/04 in tema di comodato di casa coniugale). Per dimostrare di aver usucapito, la dante causa dei ricorrenti avrebbe dovuto, piuttosto, dimostrare ben maggiori elementi di valutazione comprovanti un possesso pieno, esclusivo e manifestamente contrastante con i diritti degli altri eredi e dell’usufruttuaria, rispetto a quelli già provati e ritenuti dai ricorrenti malvalutati (pagamento di imposte ed oneri per pratiche amministrative).

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Anche il secondo motivo addotto, nondimeno, è infondato. Esso concerneva la mancata assegnazione di una porzione dell’immobile oggetto di divisione. La parte ricorrente sosteneva che il ctu avesse ammesso la divisibilità dell’immobile in due appartamenti e che essa avesse domandato in appello l’assegnazione del più piccolo in misura tale da corrispondere, secondo la consulenza, al valore dei due quinti del compendio. Ma la corte di appello aveva rilevato che proprio perché gli altri eredi erano proprietari di un quinto, siffatta quota non giustificasse l’attribuzione di un appartamento di entità pari a due quinti del complesso. La Corte aveva poi sottolineato la non comoda divisibilità del bene anche secondo l’ipotesi “ventilata” dal consulente “in via straordinaria”, rimarcando l’alterazione invece strutturale dell’immobile, che rendeva più logica l’attribuzione totale al comunista avente la maggior quota. Questa decisione è stata ritenuta razionale ed incensurabile in sede di legittimità. Perché – è sempre bene ribadirlo – quello della Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di giudizio. Va, peraltro, rilevato che i due ricorrenti non erano portatori dell’intera quota del de cuius, non essendo gli unici eredi della figlia che dopo il matrimonio aveva detenuto con la sua famiglia l’appartamento di cui la madre era usufruttuaria: essi erano, in realtà, proprietari solo di un decimo dell’appartamento. Tra l’altro, dei quattro eredi e ricorrenti in appello, due avevano omesso di impugnare la decisione del gravame, facendovi acquiescenza.

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La valutazione resa dall’appello, già congrua rispetto alla titolarità di una quota del 20% di un appartamento, circostanza che di regola non giustifica la suddivisione di un immobile in due parti, quando, come nel caso di specie, l’eredità sia da dividere in quattro parti (i quattro gruppi di discendenti della comune genitrice, residuati dopo la cessione della quinta quota) e vi sia un condividente titolare di quota maggiore, appare ancor più corretta ed ineccepibile se si considera tale circostanza (la titolarità di un decimo soltanto del bene), opportunamente sottolineata in sede di controricorso. Per tutte queste ragioni, il ricorso in Cassazione è stato rigettato ed i ricorrenti condannati alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

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Il caso è abbastanza complesso: nuda (com)proprietà dei figli, cessione di una quota da parte di uno di questi, usufrutto della madre che dispone del suo titolo lasciando che uno dei suoi cinque figli lo detenga finché lo stesso non si estingua (cioè fino all’avvenuto decesso), successiva lite sulla divisibilità dell’immobile in regime di comunione, controdomanda della detentrice per una sua pretesa usucapione, successione mortis causa delle parti in lite ed ulteriore frammentazione delle quote proprietarie, infine passaggio in giudicato della sentenza dopo molti anni dall’inizio dell’iter. Visti i tempi – e suppongo i costi – io avrei optato per la locazione di un bilocale a Rocca Cannuccia Scalo. Perdonatemi l’ironia, ma considerate pure che nelle more del procedimento le originarie parti in causa sono venute a mancare e che la lite è stata ‘ereditata’ dai loro figli. E non è affatto un caso isolato, quanto una frequente ricorrenza nella giustizia civile italiana. Mi domando se residuasse davvero una qualche convenienza nell’agire in capo a chi era titolare solo di un decimo dell’immobile. Ma il tema del post è l’usucapione e la sua difficile dimostrazione in giudizio, non la facilità estrema con cui noi italiani facciamo ricorso al giudice, lamentando, poi, l’estrema lungaggine dei processi, come se la responsabilità fosse ascrivibile solo alla magistratura. E poiché, per quanto qui interessa, sono motivazioni personali che esulano dal ‘giuridicamente rilevante’, la mia indagine deve fermarsi qui, sperando di avervi lasciato qualche utile spunto di riflessione.

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L’OFFESA A TERZI VIA SMS NON È DIFFAMAZIONE: LO DICE LA CASSAZIONE.

Se l’insulto su Facebook è diffamazione, lo stesso non può dirsi per chi ricorre ai messaggini sul cellulare per offendere qualcuno. È, infatti, escluso il reato di diffamazione, se l’offesa, diretta a terzi, è inviata tramite sms. A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sent. n. 22853 del 30 maggio 2014.

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di Michele De Sanctis

Questi i fatti. Con sentenza del 24/10/2012, il Tribunale di Catania confermava la sentenza del Giudice di Pace del 17/02/2011 del capoluogo etneo, che aveva dichiarato la convenuta in giudizio responsabile del reato di diffamazione in danno della querelante mediante sms inviato alla figlia di quest’ultima.
L’imputata, tuttavia, ricorrendo dinanzi Suprema Corte avverso la decisione dell’appello, eccepiva la violazione di legge in relazione all’art. 595 c.p., dal momento che, in mancanza di una prova che l’sms avesse destinazione di propalazione alla persona offesa o a terzi, ovvero di una prova della sua volontà in tal senso (non potendo ravvisarsi l’elemento probatorio di tale volontà nella mera circostanza che l’invio del messaggio fosse stato effettuato nel weekend, in un momento in cui la famiglia della donna offesa era riunita per il pranzo). Deduceva, d’altro canto, il legale della ricorrente che la comunicazione agli altri membri della famiglia era stata frutto dell’esclusiva iniziativa della diretta destinataria del messaggio.

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Ebbene, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto il ricorso fondato.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 36602/2010), infatti, in tema di delitti contro l’onore, per integrare il reato di diffamazione occorre non solo l’elemento psicologico consistente nella consapevolezza di pronunciare (o scrivere) frasi lesive della reputazione altrui, ma, altresì, la volontà che le offese denigratorie siano conosciute da più persone. Ai fini della commissione del reato di diffamazione, pertanto, è necessario che l’autore comunichi, ad una o più persone, il contenuto lesivo della reputazione altrui, con modalità tali che la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere. Condotta, questa, che, per esempio, si sarebbe configurata se l’sms fosse stato inviato in una chat di gruppo, ovvero pubblicato su un social network, ecc. Invece, l’invio di un sms privato, pur contenendo un messaggio diffamatorio, non concretizza la fattispecie prevista per il reato in parola, poiché, invero, evidenzia la volontà dell’agente di non diffondere o comunicare a terzi il contenuto offensivo espresso nei confronti di un altro soggetto. Nel caso impugnato, però, il Tribunale, pur richiamando i principi giurisprudenziali di cui sopra, non ne ha poi tratto le debite conseguenze.

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Di qui la ragione che ha portato il giudizio d’appello ad ad essere cassato da Piazza Cavour. Infatti, essendo pacifico che l’sms era stato inviato ad un’unica persona (la figlia della donna offesa), il Tribunale, nel confermare la decisione del GdP, ha ritenuto “del tutto evidente”, senza, peraltro, indicarne le ragioni, il “chiaro intento” dell’imputata che il destinatario delle offese e “le altre persone presenti” ne fossero messi a conoscenza, come di fatto era avvenuto. Oltretutto, neppure il concetto di “persone presenti” risulta esplicitato nella pronuncia oggetto del ricorso, poiché non collegato alla testimonianza della figlia, evocata in sentenza solo nella parte relativa alla sintesi della vicenda processuale, ma non anche utilizzata al fine della conferma dell’affermazione di responsabilità, secondo cui il messaggio era pervenuto di sabato o domenica, nell’orario in cui tutta la famiglia era riunita per il pranzo, affinché fosse portato a conoscenza della terza persona che si intendeva offendere, la madre della destinataria del messaggio.
Diversamente, sempre per la Cassazione, l’sms denigratorio, inviato direttamente al soggetto destinatario dell’offesa, avrebbe configurato il diverso reato di ingiuria.

Per questi motivi, la sentenza pronunciata al termine del gravame è meritevole di annullamento con rinvio per nuovo esame al giudice a quo (il Tribunale di Catania) in diversa composizione.

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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: IL BILANCIAMENTO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI NON HA ESCLUSO LA REVOCA DELLA PATENTE.

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di Michele De Sanctis

Con sentenza 17826 del 28 Aprile 2014, la Corte di Cassazione precisa che il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee (contemporaneamente aggravanti e attenuanti) permette una modulazione del trattamento sanzionatorio che attui i precetti costituzionali in tema di pena, ma solo in relazione alle pene criminali e dunque non anche con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie al reato.

Nel caso di specie, il Gip del Tribunale di Genova, ai sensi dell’articolo 444 cpp, aveva applicato all’imputato, finito sotto accusa per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 bis cds), la pena di mesi quattro di arresto ed € 3.400 di ammenda, con possibilità di sostituire la pena detentiva con la sanzione pecuniaria pari a € 30.000 di ammenda, concedendo, pertanto, la sospensione condizionale della pena ed ordinando la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo. Ed è questa la sanzione amministrativa accessoria che esula dal giudizio di bilanciamento, motivo del ricorso davanti al Giudice di Legittimità.

Tuttavia, nel motivare il rigetto del ricorso, la Corte, precisa, peraltro, che, nella sua decisione, il giudice di merito non è in incorso in alcun vizio di legittimità, applicando la sanzione amministrativa accessoria, dal momento che la disciplina vigente fa coincidere l’ambito di esplicazione degli effetti del giudizio di bilanciamento solo con il trattamento sanzionatorio penale e non anche con quello amministrativo, previsto in questo caso dall’applicazione della circostanza di reato aggravata dalla guida in stato di ebbrezza.

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Né ci sono margini tali da delineare un profilo di dubbia legittimità costituzionale. Come, infatti, è già stato puntualizzato dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. nn. 344/2004, 196/2010 e 266/2011) e dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 8488/1998), proprio in materia di violazioni penalmente rilevanti alle norme sulla circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria al reato non cessa la propria natura di sanzione amministrativa per il fatto di essere posta a corredo di una violazione della legge penale. Ne consegue, pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, la decisiva rilevanza del principio in base al quale tra illecito penale e illecito amministrativo si danno “sostanziali diversità rilevanti anche sul piano costituzionale – per la esclusiva riferibilità alla materia penale degli artt. 27 e 25, secondo comma, Cost. – e su quello della rispettiva disciplina ordinaria (facendosi, in quella amministrativa, ricorso anche a istituti di diritto civile)”, tali da non giustificare l’estensione all’illecito amministrativo del regime penalistico.

In altre parole, vista la diversa natura dei due tipi di sanzioni e le diverse finalità che il Legislatore ha voluto dare a quelle penali e a quelle amministrative, le valutazioni relative al concorso di circostanze eterogenee hanno la capacità di produrre effetti sull’entità della pena principale (art. 69 cp) e sulle quelle accessorie (art. 37 cp), ma non anche sulle sanzioni amministrative che continuano, quindi, ad accedere al reato. D’altro canto, poiché tali differenze si riscontrano anche in alcune norme di rango costituzionale, l’irrilevanza del giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato rispetto alle sanzioni amministrative accessorie al reato medesimo non comporta neppure eventuali vizi di legittimità costituzionale e, pertanto, al trasgressore del caso in esame restano applicate la revoca della patente e la confisca del mezzo, oltreché il pagamento delle spese processuali.

Un consiglio, amici: se dovete guidare bevete con moderazione!

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OCCHIO QUANDO SIETE AL VOLANTE: PER LA CASSAZIONE RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA NON BASTA.

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di Michele De Sanctis

Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che, dopo aver investito ed ucciso un pedone, che a sua volta aveva attraversato la strada imprudentemente, è finito sotto processo con l’accusa di omicidio colposo per non aver osservato le comuni regole di prudenza.
È quanto afferma la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 14776, depositata in data 31 marzo 2014, con cui ha rigettato il ricorso dell’imputato, che chiedeva che fosse riconosciuta e addebitata alla vittima la totale responsabilità nel sinistro (ottenendo, quindi, l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo) e non il semplice concorso di colpa (nella fattispecie, riconosciuto dalla Corte d’Appello di Roma nella misura del 40% e non più sindacabile dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto valutazione di merito – non valutabile nel giudizio di legittimità).
La vittima – si legge in sentenza – dopo essere scesa dall’autobus – aveva attraversato la strada, in un punto privo di passaggi pedonali, velocemente e senza guardare.
L’autobus da cui era sceso il pedone si era fermato, peraltro, irregolarmente all’esterno dell’area riservata alla sua sosta, perché occupata da un’autovettura.

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L’auto investitrice secondo quanto accertato nel corso del giudizio di merito aveva tenuto una velocità quanto meno pari a 70-75 Km/h.
I Giudici di Piazza Cavour, riprendendo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, affermano che l’articolo 141 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), rubricato “Velocità” e i principi generali della circolazione stradale impongono sempre al conducente l’obbligo non solo di regolare la velocità del veicolo e la propia condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per per la sicurezza di persone e cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari e finanche incoscienti degli altri utenti della strada che possano determinare situazioni di pericolo e tenere, pertanto, una condotta atta a prevenire sinistri o altri eventi antigiuridici, quale, nel caso di specie, l’omicidio di un pedone.
Non solo, la Suprema Corte ha, altresì, specificato che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro può considerarsi completamente esonerato da responsabilità solo in caso di sua osservanza di norme precauzionali scritte, assolutamente complete ed esaustive di tutti i possibili comportamenti prudenziali esigibili in relazione a determinate situazioni di pericolosità.
Tuttavia – per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione – l’osservanza di tutte le norme prudenziali “scritte” non esclude che possa, comunque, residuare una responsabilità generica derivante da quelle non scritte. In questi casi, infatti, l’adempimento delle norme scritte non esaurisce i doveri degli utenti della strada.
Tra le regole cautelari non scritte, relative alla circolazione stradale, rientra in primis il dovere generale del ‘neminem laedere’, principio di diritto romano, traslato nei successivi ordinamenti occidentali, che, facendo riferimento alla civile e pacifica convivenza, è il fondamento giuridico della responsabilità aquiliana, secondo cui siamo tutti tenuti al dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica.
Perciò, il conducente di un veicolo può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di aver procurato un danno ad un altro soggetto.

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In tali casi, per escludere del tutto la responsabilità del conducente del veicolo investitore e porre esclusivamente a carico del pedone la responsabilità per i danni o la morte allo stesso derivati, è necessario che il primo si sia trovato nell’impossibilità di prevenire e/o evitare l’investimento stesso, per fatti estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, da qualsiasi fonte derivante.
Questo perché, nel caso in esame, le condizioni della strada al momento dell’incidente avrebbero dovuto imporre l’adozione di una condotta di guida particolarmente prudente e l’automobilista avrebbe dovuto, quindi, rallentare la propria marcia fino quasi a fermare il mezzo su cui viaggiava, nella prevedibile ipotesi che “pur in assenza di apposito attraversamento pedonale, qualche passeggero potesse portarsi davanti al veicolo del trasporto pubblico dal quale era appena sceso per attraversare la carreggiata”.
È vero che nel caso di specie, non sussisteva in quel tratto di strada un limite di velocità inferiore a quella tenuta dall’automobilista, che, dunque, non si trovava nell’ipotesi sanzionata dal 141 co. 2 CdS, ma è, altresì, vero che la situazione dei luoghi come quella descritta (presenza di un autobus in fermata), doveva imporre una diligenza superiore rispetto a quella della mera osservanza del limite di velocità appunto in virtù dell’esistenza di un pericolo concreto di attraversamento da parte delle persone che scendevano dal mezzo pubblico.
Non può sostenersi argomenta, infatti, la Suprema Corte che “l’imputato non potesse prevedere che da un autobus di linea fosse disceso un passeggero che, passando dietro l’autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada quando egli si trovava a breve distanza”.
È proprio vero quel che comunemente si dice: al volante la prudenza non è mai troppa.

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MOBBING: È IL LAVORATORE A DOVERNE PROVARE LA SUSSISTENZA.

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di Michele De Sanctis

Il mobbing è uno dei problemi sociali più frequenti negli ambienti di lavoro. Può, in generale, identificare un insieme di atteggiamenti violenti che prendono di mira un singolo all’interno di un ambiente sostanzialmente ostile, sia da parte dei superiori (mobbing verticale o bossing) sia da parte dei colleghi (mobbing orizzontale). Non esiste un criterio specifico per individuare tali atti, nei quali rientra, quindi, ogni forma di angheria perpetrata da una o più persone nei confronti di un individuo, né il Legislatore è finora intervenuto a fornirne una disciplina. In carenza di un specifico dettato normativo, la fattispecie del mobbing trova fondamento nel disposto di cui all’art. 2087 c.c. dedicato alla tutela delle condizioni di lavoro, in base al quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La sua costruzione giuridica è, pertanto, in parte di natura dottrinaria, in parte di derivazione giurisprudenziale. Sono molti, per esempio, gli interventi della Cassazione in materia. Dall’inizio dell’anno, la Suprema Corte è già tornata sul punto con diverse sentenze, chiarendone, peraltro, caratteri e aspetti probatori.

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In un caso, con sentenza 898/14 Cass. Civ., Sez. Lav., del 17 gennaio 2014, si è stabilito che il lavoratore ha l’onere di provare il carattere persecutorio dei comportamenti del datore di lavoro, l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico e l’intento persecutorio. Nella fattispecie concreta, una lavoratrice si era rivolta al Tribunale per ottenere l’illegittimità delle note di qualifica (mediocre) attribuitele dal datore di lavoro e la presunta illegittimità della condotta di mobbing di cui era stata vittima. La ricorrente aveva, inoltre, richiesto la condanna dello stesso datore di lavoro al pagamento del premio di rendimento relativamente agli anni in cui le era stato attribuito il giudizio di mediocre; oltreché al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della condotta persecutoria: danno biologico, danno esistenziale e danno alla professionalità. La domanda, tuttavia, accolta solo parzialmente, sia in primo che in secondo grado, è stata respinta anche dalla Cassazione. Alla lavoratrice, infatti, è stato riconosciuto il premio di rendimento, vista l’illegittimità delle note di qualifica attribuitele, ma nessun risarcimento è stato disposto in relazione alla condotta di mobbing. Non sussiste, infatti, a detta del Giudice di Legittimità, la condotta di mobbing. Rigettando, quindi, il ricorso della lavoratrice, a Piazza Cavour hanno precisato che per mobbing deve intendersi la condotta del datore di lavoro consistente in «reiterati e prolungati comportamenti ostili, di intenzionale discriminazione e di persecuzione psicologica, con mortificazione ed emarginazione del lavoratore» e che sono quattro gli elementi che configurano la condotta di cui si tratta: la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore, e, infine, la prova dell’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio. Tutti elementi, questi, che devono essere provati dal lavoratore, ma nel caso di specie ciò che mancava era proprio tale tipo di prova.

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Con la sentenza n. 1149/2014 la Cassazione Civile, Sez. Lav., lo scorso 21 gennaio ha, poi, ribadito come il termine mobbing individui, in ambito lavorativo, un fenomeno sostanzialmente consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito ovvero dal suo capo, caratterizzati da un intento persecutorio ed emarginatorio, finalizzato all’obiettivo primario di escludere tale soggetto dal gruppo. Anche in questo caso, il lavoratore che si riteneva mobbizzato aveva descritto una serie di condotte e comportamenti posti in essere dal proprio datore di lavoro e, in particolare, da numerosi superiori gerarchici avvicendatisi nel tempo, affermando che, nel complesso, tali condotte evidenziavano la chiara volontà di emarginarlo e discriminarlo. Tuttavia, già in appello era emerso come il ricorrente si fosse limitato a fornire, a distanza di molti anni, una propria versione dei fatti contrapposta a quella della società, sulla base di una serie di affermazioni prive di qualsiasi sostegno probatorio. In relazione agli episodi più gravi che lo vedevano, peraltro, accusato di aggressione ai propri superiori, sia verbale che fisica, si era, infatti, limitato a respingere le accuse a suo carico, negando i fatti, senza, però, fornire alcuna valida prova a sostegno della propria versione degli fatti. Anche secondo la Cassazione, in difetto di elementi probatori, non è, però, emerso alcun intento discriminatorio della società, che si era semplicemente limitata ad applicare, a fronte di palesi atti di insubordinazione o di violazione delle regole aziendali, la sanzione disciplinare più lieve e talvolta, in caso di mancanza di chiari elementi di prova (nonostante l’accusa provenisse da superiori gerarchici del ricorrente) non aveva neppure provveduto disciplinarmente nei confronti del presunto lavoratore mobbizato.

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Da ultimo, con sentenza n. 8804 del 16 aprile 2014, la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ha chiarito che per ottenere il risarcimento del danno alla persona causato da mobbing aziendale (e quindi per provare la sussistenza stessa della fattispecie) il lavoratore deve necessariamente provare che esiste un nesso causale tra le vessazioni subite durante l’attività lavorativa e la patologia insorta. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, l’infarto cardiaco, di cui era rimasto vittima, sarebbe insorto a causa dell’azione combinata del sovraccarico di lavoro, delle vessazioni subite dal datore sul luogo di lavoro e della sottoposizione ad alcuni procedimenti penali (successivamente archiviati) legati all’attività lavorativa. La sua domanda era, perciò, volta ad ottenere il risarcimento del danno. La domanda era stata respinta sia in primo che in secondo grado. Di qui il ricorso in Cassazione. Nel rigettarlo, tuttavia, la Suprema Corte ha sottolineato, anche in questo caso, come il ricorrente non avesse assolto al “proprio preliminare onere di dimostrare l’esistenza di una condotta datoriale inadempiente agli obblighi che derivano dall’osservanza delle misure che debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”. Infatti, solo in presenza della prova del nesso eziopatologico il datore di lavoro è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare il verificarsi del danno. Ma nel caso di specie, il lavoratore non aveva dimostrato l’esistenza del danno alla salute connesso con la nocività dell’ambiente di lavoro.

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L’orientamento dei Giudici di Piazza Cavour è, quindi, pacifico: nessun risarcimento dei danni alla salute da mobbing spetta al lavoratore che non ne dimostra il nesso causale.

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L’INSULTO SU FACEBOOK È DIFFAMAZIONE, ANCHE SE LA VITTIMA RESTA ANONIMA. LO DICE LA CASSAZIONE.

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di Michele De Sanctis

La diffamazione vale anche per i commenti su Facebook? Secondo una recente pronuncia della Cassazione, sì. Occhio, quindi, a ciò che scrivete.

Con Sent. n. 16712/2014, i giudici di Piazza Cavour sono tornati ad occuparsi del reato di cui all’articolo 595 c.p., la diffamazione.

L’interesse suscitato a livello mediatico da questa pronuncia sta nel fatto che il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda l’offesa all’altrui reputazione avvenuta attraverso Facebook e senza fare nomi.

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La Corte stabilisce che chi scrive su Facebook commenti infamanti su una persona, anche senza farne esplicitamente il nome, configura il reato di diffamazione ed è quindi punibile a norma di legge. Con questa decisione la Cassazione ha condannato un maresciallo della Guardia di Finanza della provincia di Pisa per questo status su Facebook dal tenore offensivo nei confronti di un collega:

“Attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di un collega raccomandato e leccaculo…ma me ne fotto…” Minacciando, peraltro, vendette e ritorsioni sulla moglie dello stesso.

Il post diffamatorio inoltre era stato letto da una ristretta cerchia di iscritti. Ma sta di fatto che, pur non essendo stata fatta menzione di alcun nome, venivano forniti particolari sufficienti per identificare la persona diffamata.

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Alla condanna di primo grado aveva fatto seguito in appello l’assoluzione per insussistenza del fatto. La Corte d’Appello aveva motivato l’assoluzione facendo notare che l’identificazione dell’offeso poteva essere operata solo da una ristretta cerchia di utenti, posto che l’imputato non aveva indicato il nome del collega.

Tuttavia, la prima sezione penale della Cassazione ha ribaltato tale verdetto argomentando che la frase offensiva fosse ampiamente accessibile dagli iscritti al social network e che la persona offesa, pur non nominata, avrebbe potuto essere facilmente individuata. “Il reato di diffamazione – dice il giudice di ultima istanza, nel cassare la decisione di secondo grado – richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due”.

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Secondo i giudici di Piazza Cavour, quindi, il vizio de legittimità risiede nel fatto che la corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato l’iter logico-giuridico che conduce ad affermare che il novero limitato di persone in grado di identificare il soggetto passivo comporti “l’esclusione della prova della volontà dell’imputato di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto” in questione.

Insomma, d’ora in avanti ci sarà da stare particolarmente attenti ad esprimere le proprie opinioni su conoscenti, colleghi e personaggi pubblici anche sui social network: la mancata citazione del nome così come il fatto che si tratti “solo” di un commento su Facebook non difendono dall’accusa di diffamazione.

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Precari: la Corte di Giustizia Europea rafforza la via della stabilizzazione

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Ora è necessario rilanciare l’iniziativa politica al fine di ottenere risposte legislative. Il testo dell’ordinanza del 12 dicembre 2013.

La Corte di Giustizia Europea si è recentemente pronunciata con ordinanza su un caso italiano (Papalia vs Comune di Aosta che rimette in discussione una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quest’ultima ha spesso respinto il ricorso dei lavoratori pubblici contro l’abuso dei contratti a termine, negando sia la stabilizzazione come sanzione nei confronti del datore di lavoro che il risarcimento del danno in quanto graverebbe sul lavoratore stesso l’onere di provarne la sussistenza.

La domanda del giudice del rinvio – il tribunale di Aosta appunto – alla Corte di Giustizia è limitata alla verifica se la normativa italiana così interpretata dalla Cassazione sia conforme alla direttiva europea sui contratti a tempo determinato nella parte in cui prescrive adeguate sanzioni contro gli abusi.

La Corte di Giustizia, confermando una lunga giurisprudenza in materia, precisa che la direttiva non stabilisce un obbligo generale per stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, lasciando quindi un elevato margine di discrezionalità.

Tuttavia, una normativa nazionale che vieti la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, come quella italiana, per essere conforme all’ordinamento comunitario deve prevedere un’altra misura adeguata a sanzionare l’utilizzo distorto di queste fattispecie contrattuali.
Infatti, se l’ordinamento comunitario non prevede sanzioni queste devono essere adottate dal diritto nazionale ed essere adeguate e proporzionate al fine di fungere anche da deterrente nei confronti dell’abuso.

Nell’ordinanza ​Papalia il punto su cui insiste la Corte di Giustizia è quello della prova del danno il cui onere, secondo l’interpretazione della nostra Corte di Cassazione, graverebbe in capo al lavoratore pubblico: si dovrebbe in sostanza dimostrare che la successione di contratti a termine ha precluso migliori opportunità di lavoro.

La novità dell’ordinanza sta nel fatto di contestare proprio questa impostazione sostenendo che si tratterebbe di una probatio diabolica che nessun lavoratore può in sostanza produrre o quasi. In più la Corte di Giustizia afferma che esiste un contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria nella parte in cui, sempre secondo la nostra Corte di Cassazione, la prima subordinerebbe il diritto alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo indeterminato nei settori pubblici all’obbligo di fornire la prova di aver perso migliori opportunità di impiego.

Tuttavia la Corte di Giustizia subito dopo questa affermazione, in modo pilatesco come già avvenuto in passato per vertenze di altri stati membri, rinvia la decisione su questo eventuale contrasto al giudice del rinvio e quindi alla giurisprudenza italiana.

Un punto importante emerge in questa vertenza su cui la CGIL sta rilanciando a livello confederale l’iniziativa politica fondandola su nuovi elementi di diritto: si conferma definitivamente l’illegittimità della normativa italiana e si rafforza la via che la Commissione Europea sta intraprendendo di sanzionare il nostro governo. L’ordinanza sembra infatti favorire denunce già pendenti presso la commissione come quella dei precari scuola. Nel procedimento avviato dalla commissione, di cui si attende tra pochi mesi (entro l’estate) la definizione, sono confluite tutte le denunce dei precari del pubblico impiego e della ricerca rispetto alla stabilizzazione. La commissione ha infatti deciso di unificare le diverse procedure attivate, da ultimo una specifica sollevata per INGV, quindi la decisione avrà effetto per tutto il pubblico impiego.

L’ordinanza consolida inoltre la nostra tesi per cui la legge 125/13 non risolve i problemi al governo perché la normativa italiana si conferma illegittima necessitando di modifiche. A questo punto l’unica possibile risposta che lo Stato italiano può dare per evitare le sanzioni comunitarie è la ripresa di vere stabilizzazioni.

Sul piano delle vertenze individuali, già da tempo avviate dalla FLC CGIL l’ordinanza non comporta alcun effetto automatico, rinviando comunque al giudice interno la decisione di come sciogliere il nodo del tipo di sanzione da applicare per gli abusi. Avrà comunque una rilevanza misurabile già nelle cause pendenti proposte dai lavoratori certamente sul risarcimento del danno spesso negato sulla base della citata giurisprudenza della cassazione mentre da verificare rispetto alla richiesta di stabilizzazione proprio per il margine di discrezionalità lasciato dall’ordinanza.

Con le prime pronunce si capirà l’orientamento della nostra giurisprudenza.
I nostri uffici legali sono sempre a disposizione come del resto avvenuto in questi anni in cui moltissime vertenze sono state avviate.
Per quanto riguarda eventuali termini per la tutela dei propri diritti, il legislatore nazionale è intervenuto con la legge 183/2010 ed in particolare con l’art. 32 comma 4 lett. b) stabilendo che il lavoratore avrebbe dovuto impugnare i contratti già scaduti in via stragiudiziale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (23 gennaio 2011) ed un successivo termine di 270 giorni per intraprendere l’azione giudiziale.
A seguito di alcune modifiche, pur in presenza di diverse interpretazioni, è stato prorogato il termine di 60 giorni portando la decorrenza dal 31 dicembre 2011.

Con riferimento ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge, bisognerà rispettare il termine sopra indicato (60 giorni) al fine di poter avanzare qualunque pretesa derivante dai contratti a termine.

La recente giurisprudenza ha confermato che i termini previsti dalla legge Fornero trovano applicazione anche nei confronti del personale del pubblico impiego e, pertanto, salvo interventi successivi di rimessione della questione alla Corte Costituzionale ovvero interventi della Corte di Giustizia, la situazione attuale rende opportuno procedere nel senso sopra indicato.

Fonte: http://m.flcgil.it/attualita/precari-la-corte-di-giustizia-europea-rafforza-la-via-della-stabilizzazione.flc