Ciò che nutre una dittatura.

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CHI: L’ENERGIA UNIVERSALE DEL FENG SHUI.

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Quante ore al giorno trascorriamo all’aperto? E quante tra le pareti di casa o del nostro luogo di lavoro? La stragrande maggioranza della nostra vita, purtroppo, si svolge rinchiusa all’interno di mura, la risposta è più che ovvia. Ma è possibile rendere queste mura più confertevoli?
La soluzione al quesito arriva dall’Oriente.
Certi luoghi hanno il pregio di farci sentire a nostro agio, mentre altri proprio non riescono ad essere accoglienti. Le ragioni possono essere le più svariate, dalla psicologia al semplice gusto estetico, possiamo trovare più di una motivazione. Ma alcune di queste sono da ricondurre al Feng Shui, una nota disciplina orientale, le cui origini si perdono nel tempo: un’antica arte che coniuga filosofia ed architettura, sapienza e pragmatismo nel costruire e nell’arredare.

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Il Feng Shui di un luogo è l’insieme delle sue caratteristiche, a partire dagli esterni per passare agli interni. Nel feng shui, come anche nella medicina tradizionale cinese, il termine ‘Chi’ indica l’energia universale, vale a dire quel particolare tipo di energia che ci circonda, che permea tutto ciò che è intorno a noi. Più specificamente, nel Feng Shui, questo termine si riferisce sia all’energia presente dentro di noi, sia a quella che si trova all’interno e all’esterno della nostra abitazione.

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La ‘Sheng Chi’, cioè l’energia vitalizzante, armoniosa e piacevole si presenta quando le caratteristiche del ‘macro’ sono favorevoli e promuovono una vita attiva, con un buon ‘movimento’ (mentale, spirituale, fisico e materiale), ed un buon collegamento con Terra (energie dense, di supporto = nutrimento, lavoro, denaro) e Cielo (energie sottili = spiritualità, ideazione, pensiero). La Sheng Chi viene distribuita dal vento e raccolta dall’acqua. L’energia ‘Chi’ è necessaria come l’aria ed è una connessione tra ossigeno (yang) e l’energia universale (yin), in cui essa si manifesta. Ma si esplica, altresì, in un’estrema varietà di forme, secondo la teoria Feng Shui dei cinque elementi. Nel feng shui, inoltre, Chi si manifesta anche in diversi colori, forme, intensità, ecc.

L’obiettivo principale del Feng Shui – a prescindere da quale scuola si segua – è quello di attrarre, indirizzare e nutrire il flusso positivo di Chi all’interno della nostra casa, al fine di veicolarlo all’interno del nostro corpo.

Possiamo misurare e sentire la qualità dell’aria ma per l’energia ‘Chi’ non esiste alcun organo sensoriale. La possiamo percepire solo intuitivamente. Ad esempio esistono posti o ambienti che siamo istintivamente portati ad evitare, mentre ce ne sono altri dove stiamo meglio. È, forse, questa la spiegazione più chiara per descrivere l’energia ‘Chi’.
Nel Feng Shui c’è un detto che dice : è l’energia del posto che ci sceglie, non siamo noi a scegliere il posto.

Ad ogni buon conto, l’energia che sarebbe meglio evitare in casa, in ufficio, o in qualsiasi altro luogo, è la ‘Sha Chi’, che potremmo immaginare come una lama o una freccia, da cui è necessario proteggersi. Negli esterni questo si fa mettendo piante fra noi e lo Sha, la lancia avvelenata che cerca di colpire la nostra vitalità.

Nel Feng Shui ciò che conta è capire quest’energia ed usarla a proprio favore, se si può, oppure, come proteggersene.

È molto frequente che un ambiente chiuso possa presentare degli ostacoli al flusso di energia, come, ad esempio, quando di fronte all’ingresso principale di una casa c’è un muro che delimita l’ingresso, o quando si colloca un’armadiatura ingombrante in prossimità dell’entrata in una stanza.

Molto comune è anche la dispersione di energia, come quando la porta d’ingresso è perfettamente allineata con quella sul retro o se in corrispondenza di una porta principale viene posizionata una grande finestra.

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È importante imparare a visualizzare la Sheng Chi della nostra abitazione (l’intuito sarà il nostro occhio), l’energia scorre in casa nostra come acqua: cerchiamo di non ostacolarla, di non lasciarla stagnare in un solo angolo e di farla defluire in ogni posto.

Fate del vostro meglio per creare una casa con un flusso di Chi liscia, perché il flusso di energia in casa prima o poi si rifletterà nel vostro corpo. Sarà la vostra Forza Vitale e migliorerà la qualità della vostra vita.

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Da ultimo, passiamo al lato pratico delle cose. Il Feng Shui viene sempre più applicato nell’architettura contemporanea, nuova edilizia e ristrutturazioni, ma se non abbiamo i soldi per comprare, ristrutturare o semplicemente cambiare l’arredamento? Non so voi, ma io questo problema me lo pongo. Possiamo provare a cambiare la disposizione dei mobili che abbiamo o fare qualche piccolo lavoretto di bricolage e con una piccola spesa realizzare, in un angolo preciso di casa, una sorta di catalizzatore di Sheng Chi: ad esempio, basta installare un acquario. Infatti, secondo le regole del Feng Shui, l’acquario è considerato portatore di fortuna e prosperità per chi lo possiede. I principi della tradizione cinese suggeriscono una collocazione dell’acquario nella zona sud-est di una stanza, per attirare le energie positive. L’ambiente migliore dove collocarlo sarebbe il soggiorno, mentre bisognerebbe evitare di posizionarlo nei pressi della camera da letto, in cucina e in bagno. Io l’ho appena fatto. Non mi aspetto di convertire il mondo al Feng Shui, io stesso ero un po’ scettico all’inizio. Ma lo scetticismo è apprezzabile solo se abbinato a una critica costruttiva. Come faccio a dire che non funziona, se prima non ci provo?

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Lavoro

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Caso Thyssenkrupp. La Corte di Cassazione rinvia il processo in appello, ma rende definitivo il giudizio di colpevolezza degli imputati.

 

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di Germano De Sanctis

Lo scorso 24 aprile, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio le condanne agli imputati per l’incendio nello stabilimento torinese della Thyssenkrupp che, nel dicembre del 2007, uccise sette operai. Di conseguenza, ci sarà un nuovo processo d’appello, ovviamente, a Torino.

Ecco il dispositivo della sentenza in questione: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capo-verso dell’art. 437 c.p. ed al conseguente assorbimento del reato di cui all’articolo 449 c.p.. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino – prosegue il dispositivo degli ermellini – per la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli articoli 437, comma 1, 589, commi 1, 2, 3, 61 n.3, 449 in relazione agli art 423 e 61 n. 3 c.p.. Rigetta nel resto i ricorsi del procuratore generale e degli imputati. Rigetta il ricorso della persona giuridica Thyssenkrupp acciai speciali Terni spa che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna in solido gli imputati – continua il dispositivo – ed il responsabile civile Thyssenkrupp acciai speciali Terni spa alla rifu-sione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ‘Medicina Democratica’ che liquida in complessivi euro 7 mila oltre accessori come per legge. Infine visto l’art. 624, comma 2 c.p.p. dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine ai reati sopraindicati».

In altri termini, la responsabilità degli imputati resta inquadrata nella cornice definita dal giudizio di secondo grado, ma il nuovo processo d’appello dovrà rideterminare le pene, anche se le condanne non potranno essere aumentate. Infatti, i nuovi giudici, nell’effettuare nuovamente il calcolo delle condanne, dovranno rivedere la quantificazione delle pene concernenti i singoli reati, ma il cumulo delle sanzioni detentive che verranno comminate non dovrà superare l’ammontare complessivo delle pene inflitte nel precedente processo d’appello.

Tuttavia, gli avvocati difensori non si sono sbilanciati nel giudicare positivamente questa richiesta di rideterminazione delle pene nel merito, in quanto la Cassazione ha comunque affermato che le responsabilità penali dei sei imputati e dell’azienda sono certe, assodate e chiarite in via definitiva. Ne consegue che non ci sarà la prescrizione, poiché le Sezioni Unite hanno reso irrevocabili proprio le parti della sentenza d’appello relative alle responsabilità degli imputati.

Si tratta dell’unica certezza rinvenibile nella sentenza in questione, poiché le Sezioni Unite, dopo aver accolto l’impianto accusatorio, hanno modificato i reati. Infatti, esse hanno ritenuto che non sussistano gli estremi per l’applicazione dell’art. 437, comma 2, c.p. (il quale prevede il disastro come conseguenza dell’omissione dolosa ipotizzata nel suo primo comma), ma che, ferma restando l’omissione dolosa, l’incendio sia attribuibile agli imputati solo a titolo di colpa, così come previsto dall’art. 449 c.p..
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha rinvenuto la necessità di contestare un ulteriore reato, sollevando molteplici problemi interpretativi, in quanto il comma espunto, permettendo di qualificare il disastro come conseguenza delle omissioni, rendeva possibile l’innalzamento della pena da tre a dieci anni.
La cancellazione di tale reato comporterà il fatto che, nel corso del nuovo processo d’appello, si avranno due nuove contestazioni con pene massime di cinque anni l’una (mentre il minimo edittale è di sei mesi). Infatti, il nuovo giudizio procederà nei confronti degli imputati per omicidio colposo, incendio e rimozione volontaria di cautele contro gli incidenti, considerati come tre reati distinti (mentre, come detto, l’incendio era stato inizialmente considerato “assorbito” dagli altri). Pertanto, scompare l’imputazione per omicidio volontario con dolo eventuale, come aveva chiesto la Procura di Torino nei precedenti gradi di giudizio.

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Pillole di Jobs Act. Le principali novità del testo di conversione del D.L. n. 34/2014 approvato dalla Camera dei Deputati

 

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Nel corso della seduta del 24 aprile, la Camera dei Deputati ha approvato con 263 voti favorevoli e 161 voti contrari il testo di legge di conversione del D.L. n. 34/2014 (il quale, come è noto, è, unitamente al disegno di legge delega, è uno dei due pilastri del Jobs Act), dopo che il Governo aveva posto la questione di fiducia. Adesso, il testo in questione deve essere approvato dal Senato entro il prossimo 20 maggio.

Ma la maggioranza non è compatta ed al suo interno si discute in modo animato su alcuni punti più controversi. Tra essi è annoverabile, innanzi tutto, l’obbligo di non superare il tetto del 20 per cento nell’introduzione di contratti a tempo determinato, pena l’assunzione della quota eccedente a tempo indeterminato. Sempre in materia di contratti a termine il dibattito rimane acceso sulle previsione di sole cinque proroghe massime previste nei tre anni dei contratti a termine, mentre per i rinnovi contrattuali non sono stati previsiti limiti.
Inoltre, risulta molto problematica la norma sulla formazione pubblica obbligatoria per l’apprendistato, in quanto il testo in questione prevede che le Regioni debbano fornire il servizio entro quarantacinque giorni ed, in caso di loro inadempienza, le imprese saranno esonerate da tale obbligo.

Esaminiamo tutte le novità introdotte nel testo di conversione.

Contratti a tempo determinato

Rispetto alla Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), il testo di conversione del D.L. n. 34/2014 estende da uno a tre anni la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato senza causale, ovvero senza ragione dell’assunzione (cfr., art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo). Il testo approvato dal Governo prevedeva un massimo di otto proroghe contrattuali in 36 mesi, invece, in sede di Commissione Lavoro, il tetto è stato abbassato a cinque proroghe (cfr., art. 1, comma 1, lett. b)).
Inoltre, presso ciascun datore di lavoro, i lavoratori a tempo determinatonon possono essere più del 20% degli lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato (nello specifico un lavoratore a tempo determinato per i datori di lavoro con fino a cinque dipendenti)cfr., art. 1, comma 1, lett. a), secondo periodo) . Qualora tale limite venga superato, i contratti stipulati in eccesso devono essere considerati a tempo indeterminato (cfr., art. 1, comma 1, lett. b-septies).

Diritto di precedenza per le donne in congedo di maternità

La legge di conversione ha previsto che il congedo maternità può concorrere a determinare il periodo minimo di sei mesi di attività, affinché la lavoratrice acquisisca un diritto di precedenza per contratti successivi presso lo stesso datore di lavoro (cfr., art. 1, comma 1, lett. b-quinquies).

Apprendistato

La Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha ripristinato l’obbligo di un piano formativo individuale redatto in forma scritta, inizialmente soppresso nella redazione originaria del D.L. n. 34/2014, anche se ha calmierato tale reintroduzione, prevedendo modalità semplificate di redazione sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali (cfr., art. 2, comma 1, lett. a), n. 1)). Inoltre, è stato previsto l’obbligo in capo ai datori di lavoro con più di trenta dipendenti di assumere il 20% degli apprendisti, in totale dissonanza con la formulazione originaria del D.L. n. 34/2014, il quale non contemplava questa previsione normativa (cfr., art. 2, comma 1, lett. a), n. 2)).

Semplificazione del DURC

Come è noto, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) attesta l’assolvimento da parte di un datore di lavoro degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. La legge di conversione prevede la smaterializzazione di tale documento, attraverso una semplificazione degli adempimenti burocratici (cfr. art. 4).

Contratti di solidarietà

La legge di conversione prevede la possibilità di stabilire mediante apposito decreto interministeriale i criteri per individuare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva in caso di ricorso al contratto di solidarietà (cfr., art. 5, comma 1). Vengono incrementate le risorse finanziarie, a decorrere dal 2014, con un limite di spesa di 15 milioni di euro contro i precedenti 5,6 milioni di euro (cfr., art. 5, comma 1-bis, lett. a)).

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La libertà

La libertà è come l’aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.
Piero Calamandrei
#libertà

25 aprile

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IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO. QUAL È L’ITER BUROCRATICO PER IL LORO UTILIZZO?

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di Michele De Sanctis

Con sentenza n. 17027 del 17 aprile 2014, la Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che in base all’art. 4, L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, “possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna” e solo dopo specifica autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Non è, però, richiesto – si specifica in sentenza – che si tratti di controllo occulto, destinato a verificare la produttività dei lavoratori dipendenti, dal momento che l’essenza della sanzione sta nell’uso degli impianti audiovisivi, in carenza di un preventivo accordo con le parti sociali.
Con tali motivazioni il Giudice di Legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una datrice di lavoro, ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 4 L. 300/70 in relazione all’art. 114, D. Lgs. 196/03, per avere installato un impianto di videosorveglianza senza avere richiesto l’autorizzazione alla competente DTL.
Il giudice di merito – hanno affermato i Giudici di Piazza Cavour – ha logicamente e correttamente argomentato in relazione alla concretizzazione del reato contestato e all’ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta, peraltro, richiamando puntualmente le emergenze istruttorie, assoggettate ad analisi valutativa compiuta ed esaustiva.
Inoltre, “risulta insostenibile la tesi difensiva della insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo la quale la datrice di lavoro, nata e vissuta per lungo tempo negli Stati Uniti, avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dallo statuto dei lavoratori, in quanto costei, quale datrice di lavoro, è soggetto tenuto alla conoscenza delle prescrizioni imposte a tutela dei propri dipendenti”.

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È, infatti, sempre necessaria un’esplicita autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro per l’installazione di tali apparecchiature, altrimenti si rischia di trasformare le telecamere aziendali in un una sorta di ‘Grande Fratello’ che sorveglia illegittimamente i lavoratori in forza. La regola, lo ricordiamo, vale per tutte le imprese, in cui ci siano addetti e/o soci, ad eccezione, quindi, delle sole ditte individuali senza dipendenti. Come, peraltro, già ricordato dalla Corte, con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, in cui dichiarava inammissibile il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza che lo aveva condannato alla pena di € 200,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 4, comma 2, L. 300/70 per avere, quale legale rappresentante di una s.n.c., installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione della DTL.
L’autorizzazione va, peraltro, richiesta sia che le telecamere siano in funzione, sia che restino spente e siano utilizzate come semplice deterrente a furti, atti vandalici e comportamenti non consentiti dei lavoratori.
Nonostante, il rilievo del Giudice di Legittimità circa l’art. 4 dello Statuto, occorre, comunque, rispettare l’iter burocratico previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy, che pone dei limiti non indifferenti al controllo a distanza sulla produttività dei dipendenti. Sebbene, infatti, la Cassazione ammetta il controllo occulto, purché autorizzato, devono, tuttavia, essere costantemente garantiti gli standard minimi per la corretta gestione del sistema previsti dalla legge, tra cui:
– rispetto del D.Lgs.196/03 e successivo provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010;
– obbligo di informare dipendenti e clienti (anche attraverso apposita segnaletica) che i locali sono videosorvegliati;
– obbligo di nominare un dipendente incaricato che ha accesso all’impianto di videosorveglianza;
– scelta dell’angolo di ripresa, che deve riguardare le aree più esposte al rischio di furti e rapine e che non può, comunque, comprendere le postazioni di lavoro;
– divieto di utilizzare le immagini registrate per accertare o contestare disciplinarmente eventuali violazioni dell’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori (il che di fatto vanifica ogni finalità di controllo sulla loro produttività, poiché ne lascia il relativo accertamento privo di utili strumenti disciplinari);
– adeguata custodia dell’apparecchiatura per la registrazione delle immagini;
– conservazione delle immagini registrate per il tempo strettamente necessario (normalmente non più di 24 ore).

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La richiesta dovrà, inoltre, essere corredata dalle planimetrie dei locali, con indicazione del posizionamento delle telecamere e messa in evidenza degli angoli di ripresa delle stesse, al fine di consentire alla DTL di verificare che non vengano inquadrate le postazioni di lavoro.
Si precisa, infine, che, in ottemperanza del D.Lgs.196/03, le immagini riprodotte sui monitor collegati alle telecamere possono essere visualizzate solo dal titolare dell’attività, ovvero da personale da lui incaricato.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro in cui sono presenti dipendenti dell’azienda, senza la preventiva autorizzazione della DTL, o in modo illecito, senza, quindi, la garanzia del rispetto delle norme poste in tutela della privacy dei lavoratori, implica l’applicazione di sanzioni amministrative e, in taluni casi, anche penali.

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Uscire dalla barbarie


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Il Perù ha l’opportunità di dimostrare al mondo di aver scelto il cammino della lotta contro l’omofobia, approvando il progetto di Legge sulle Unioni Civili disegnato dal deputato Carlos Bruce. Contro Bruce e la sua proposta, però, si erge l’oscurantismo aggressivo e subdolo della più alta gerarchia ecclesiastica.

 

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Di MARIO VARGAS LLOSA 

Traduzione dallo spagnolo di Luigia Belli

In questi giorni, il Perù ha l’opportunità di compiere un ulteriore passo avanti verso il cammino della cultura della libertà, lasciandosi alle spalle una delle forme più diffuse e praticate della barbarie, che è l’omofobia, ovvero l’odio nei confronti delle persone omosessuali. Il deputato Carlos Bruce ha presentato un progetto di legge sulle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso che già può contare sul sostegno del Ministero di Giustizia, delle “Defensorías” popolari (n.d.t..: strutture pubbliche di assistenza pubblica per la tutela legale dei diritti di ogni cittadino indipendentemente dal reddito), delle Nazioni Unite e di Amnesty International. I principali partiti politici che hanno una propria rappresentanza alla Camera dei deputati, sia di sinistra che di destra, sembrano essersi espressi a favore dell’iniziativa, pertanto la legge ha buone possibilità di essere approvata.

In tal modo, il Perù diventerebbe il sesto paese sudamericano e il sessantunesimo nel mondo a riconoscere legalmente il diritto degli omosessuali alla vita di coppia mediante un’istituzione civile equivalente (benché non identica) al matrimonio. Se compie questo passo, così importante da poter essere paragonato alla fine della dittatura e all’eliminazione del terrorismo, il Perù inizierà a riscattare milioni di cittadini peruviani che, nel corso della storia, a causa della propria omosessualità, sono stati scherniti e offesi fino ad estremi indescrivibili, sono stati incarcerati, spogliati dei diritti più elementari, espulsi dai propri posti di lavoro, vittime di discriminazioni e abusi nella loro vita sia professionale che privata, pubblicamente vilipesi e accusati di essere anormali e degenerati.

Dunque, ora, nell’ambito del prevedibile dibattito che tale progetto di legge ha sollevato, la Conferenza Episcopale Peruviana, attraverso un comunicato reazionario e di grossolana ignoranza, afferma che l’omosessualità “contrasta con l’ordine naturale”, “è un attentato contro la dignità umana” e “rappresenta una minaccia per un sano orientamento (n.d.t.: sessuale) dei bambini”. L’ineffabile Cardinale Cipriani, Arcivescovo di Lima e Primate del Perù, da parte sua, ha chiesto che venga realizzato un referendum nazionale sul tema delle Unioni Civili. In molti ci siamo chiesti perché non avanzò la medesima richiesta quando il regime dittatoriale di Fujimori, verso il quale fu ben comprensivo, fece sterilizzare, manu militari e attraverso perfide menzogne, migliaia di donne contadine (facendo credere loro che le avrebbero vaccinate), molte delle quali morirono dissanguate a causa di questa criminale operazione.

Il fanatismo religioso e il maschilismo sono causa di violazioni e sofferenze per molti cittadini

Pochi anni fa temo che un’iniziativa come quella del Deputato Carlos Bruce (che, tra l’altro, ha subito recentemente minacce di morte da parte di un fanatico) sarebbe stata impossibile, a causa della pressante influenza esercitata dal settore più troglodita della Chiesa cattolica sull’opinione pubblica in materia sessuale e, benché nella pratica l’omosessualità fosse l’opzione scelta da un gruppo numericamente significativo della società, tale scelta era rischiosa, clandestina e vergognosa e, coloro che hanno osato rivendicare i propri diritti a volto scoperto sono stati oggetto di un linciaggio pubblico immediato. Le cose, da allora, sono cambiate e sono cambiate in meglio, nonostante ci siano ancora molte erbacce da estirpare. Osservo, nel dibattito attuale, che intellettuali, artisti, professionisti, dirigenti politici e sindacali, ONG, istituzioni e organizzazioni cattoliche di base si pronunciano in modo chiaro e contundente contro omofobi ex abrupto come quelli della Conferenza Episcopale e di alcuni gruppi evangelici che hanno sposato la medesima linea ultra conservatrice, e ricordano che il Perù è costituzionalmente un paese laico, dove tutti godono degli stessi diritti. E che, tra i diritti di cui godono i cittadini in un paese democratico, figura appunto quello di poter decidere liberamente della propria identità sessuale.

Le scelte sessuali sono diverse, ma non possono essere giudicate normali o anormali, a seconda che una persona è eterosessuale o omosessuale.

Pertanto, i gay, le lesbiche e gli eterosessuali devono godere degli stessi diritti ed esercitare gli stessi doveri, senza rischiare di essere perseguitati e discriminati per le proprie scelte. Credere che la normalità consista nell’essere eterosessuali e che gli omosessuali siano “anormali” non è altro che un pregiudizio, smentito ormai dalla scienza e dal senso comune, che è alla base di legislazioni discriminatorie in Paesi arretrati e ignoranti, laddove il fanatismo religioso e il maschilismo sono fonti di soprusi e causa di dolore e sofferenza per moltissimi cittadini, la cui unica colpa è quella di appartenere ad una minoranza. La persecuzione degli omosessuali, operata da coloro che diffondono scempiaggini irrazionali quali, per esempio, la “anomalia” omosessuale, è crudele e disumana al pari del razzismo nazista o bianco che considera gli ebrei, i neri e i gialli esseri inferiori per il solo fatto di essere diversi.

Le unioni civili, che sia chiaro, rappresentano esclusivamente un passo avanti nel risarcimento delle minoranze sessuali per le discriminazioni e gli abusi di cui sono state e continuano ad essere oggetto. Tuttavia, sarà più semplice combattere il pregiudizio e l’ignoranza che sono alla base dell’omofobia, quando i cittadini comuni vedranno che le coppie omosessuali che costituiscono le unioni civili basate sull’amore reciproco non alterano affatto la vita degli altri, così come si è potuto apprezzare in tutti (e dico tutti) i Paesi che hanno autorizzato le unioni civili e i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Dove si sono avverate le profezie apocalittiche secondo le quali, se si permettono i matrimoni omosessuali, la degenerazione sessuale si propagherà ovunque? Al contrario, la libertà sessuale, al pari della libertà politica e della libertà culturale, è garanzia di quella pace che può scaturire esclusivamente dalla convivenza pacifica di idee, valori e costumi differenti. Non vi è nulla in grado di esacerbare tanto la vita sessuale e di traviarla fino ad estremi a volte vertiginosi quanto la repressione e la negazione del sesso. Scossa com’è dai casi di pedofilia che l’hanno colpita in quasi tutto il mondo, la Chiesa cattolica dovrebbe capirlo meglio di altri ed agire di conseguenza di fronte a tale situazione, ovvero in modo più moderno e tollerante.

La libertà sessuale, al pari di quella politica e di quella culturale, è garante della convivenza pacifica di idee diverse.

Io credo che ciò appartenga alla nostra realtà e che nel mondo ci siano sempre più cattolici – tanto laici quanto religiosi – disposti ad accettare l’idea che un omosessuale sia una persona normale, così come l’eterosessuale, e che, come questo, anch’egli abbia il diritto di poter formare una famiglia e godere delle medesime prerogative sociali e giuridiche delle coppie eterosessuali.

L’insediamento di Papa Francesco al Vaticano è avvenuto sotto i migliori auspici e, di fatto, i suoi primi gesti, le sue prime dichiarazioni e iniziative sembravano voler promuovere riforme profonde in seno alla Chiesa finalizzate a ricondurre la Chiesa stessa alla vita e alla cultura del nostro tempo. Non ancora si è concretizzato nulla, ma dobbiamo ben sperare. Tutti ricorderemo la sua risposta quando gli venne chiesto cosa pensava dei gay: “E chi sono io per giudicarli?”. Si trattò di una risposta che lasciava trasparire cose positive che, però, stanno tardando ad arrivare. A nessuno – neanche a chi, come me, non è credente – conviene che, a causa della sua testarda adesione ad una tradizione intollerante e dogmatica, una delle più grandi Chiese del mondo si allontani da buona parte dell’umanità e si confini ai suoi margini più retrogradi.

Ecco ciò che sta accadendo in Perù dove, per disgrazia, la gerarchia della Chiesa è caduta nelle mani di quell’oscurantismo aggressivo incarnato dal Cardinal Cipriani e riflesso nel comunicato contro le Unioni Civili della Conferenza Episcopale. Dico “per disgrazia” perché, pur essendo io agnostico, so molto bene che, per gran parte della collettività, la religione è sempre necessaria, poiché le somministra le convinzioni, le credenze e i valori di base sul mondo e sull’aldilà senza le quali gli uomini cadrebbero in balia del caos e dell’angoscia, di quello stato, ovvero, che gli Incas chiamavano “la behetria”, quello stato di desolazione e confusione collettivi che, stando a quanto illustra l’Inca Garcilaso, avvolse il Tahuantinsuyo (n.d.t.: l’insieme delle quattro regioni andine controllate direttamente dagli Incas) durante l’epoca in cui sembrò che gli Dei si stessero eclissando.

Io nutro la speranza che, contrariamente a quanto affermano certi sondaggi, la legge sulle Unioni Civili, in favore della quale migliaia di giovani e adulti hanno appena manifestato lungo le vie di Lima, sarà approvata e il Perù, allora, avrà fatto un passo avanti verso quella società libera, diversa, colta – libera dalla barbarie – che, sono certo, rappresenta il sogno che nutre la maggior parte dei peruviani.

TRENI SPORCHI: GIUDICE CONDANNA TRENITALIA.

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di Michele De Sanctis

La sentenza, di cui vi sto per parlare, riguarda i tantissimi pendolari che ogni giorno si servono della rete ferroviaria italiana per andare a lavorare o per motivi di studio. Per l’occasione, vi scrivo in diretta dal treno su cui anch’io, ogni giorno, viaggio per andare a lavoro e per tornare a casa. In realtà, la maggior parte dei miei post sono scritti in treno. Oggi, però, noto con piacere che, a dispetto della folla prefestiva, la mia carrozza è stranamente pulita. A parte il cestino dei rifiuti alla mia destra che, a giudicare dal contenuto strabordante, accoglie i resti di una colazione o forse due e di un pranzo. Oppure gli avanzi di una persona in preda a una forte crisi ipoglicemica. Ma mi basta cambiare sedile: pazienza, niente finestrino! In fondo, a che mi serve? Tanto devo scrivere! E poi quello del cestino stracolmo è il male minore che un pendolare possa affrontare. Non è vero?
E a voi? Vi è mai capitato di viaggiare tra immondizia e cattivo odore? E avete mai pensato che un’efficiente pulizia da parte di Trenitalia potrebbe rendere il vostro viaggio da pendolare meno penoso? Sapevate che la razione di germi cui quotidianamente ci sottoponiamo, alla lunga, potrebbe alterare il nostro stato di salute? Ebbene, è proprio quanto è capitato ad uno di noi.

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Si tratta di uno studente pendolare di Spoleto, cui purtroppo sono stati riscontrati problemi di salute causati dalle pessime condizioni igieniche delle carrozze in cui abitualmente doveva sedersi per affrontare il suo viaggio.
Questi i fatti: il ricorrente, giovane studente di giurisprudenza, tra il 2008 ed il 2009 si è trovato a viaggiare come pendolare nella tratta Spoleto-Roma su delle carrozze troppo spesso lasciate sporche: il che ha determinato un aggravarsi dei suoi preesistenti problemi asmatici.
Il Giudice di Pace di Roma, con sent. n. 41354/13, dott.ssa Concettina Cardaci, gli ha riconosciuto un indennizzo in via equitativa pari a mille euro, per danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, proprio a causa delle scarse condizioni igieniche del treno su cui viaggiava. “La sua domanda – si legge nella motivazione della sentenza – tesa a dimostrare la responsabilità di Trenitalia per i disagi subiti a causa delle precarie condizioni igieniche dei treni, è fondata e va accolta”, visto che il ricorrente ha documentato sia “la sporcizia dei treni in questione” sia “le negative conseguenze sulla propria salute”. Le precarie condizioni dei vagoni, sono state, infatti, “immortalate” dallo smartphone del ragazzo: una serie di istantanee, grazie a cui il giudice onorario ha riconosciuto al giovane l’esistenza della responsabilità a carico della compagnia di trasporto ferroviario. Il vettore, in verità, è sempre tenuto a garantire condizioni accettabili per il trasporto dei propri passeggeri, dovendo, peraltro, rispettare il diritto alla salute imposto dalla Costituzione. Decisive sono state, pertanto, le argomentazioni circa la lesione di un interesse tutelato dalla Carta fondamentale della Repubblica, quale, appunto, quello della salute, oltreché il superamento della soglia minima di tollerabilità e quindi l’impossibilità di assimilare tale tipo di danno a un semplice fastidio.

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Ricordatevi sempre, colleghi di viaggio, che nel momento in cui acquistate il biglietto del treno, o, meglio, l’abbonamento, di fatto concludete un contratto con la compagnia di trasporto, che è, dunque, obbligata a garantirvi la prestazione venduta, secondo correttezza e nel rispetto di standard qualitativi. I diritti dell’utenza sono sanciti, in primis, dalla Costituzione!
Tuttavia, poiché nel caso di specie non si poteva quantificare con certezza il danno subìto, il GdP ha necessariamente fatto ricorso alla cosiddetta valutazione equitativa. In assenza di specifiche prove sull’ammontare dei danni, infatti, la liquidazione viene effettuata sulla sola base di quanto appare più giusto al giudice. Per l’appunto, equo. Vero è che un indennizzo pure spettava a questo pendolare, tant’è che, non potendo “essere posta in dubbio la responsabilità da parte di Trenitalia consistente nella violazione delle norme che regolano l’erogazione dei servizi pubblici, ma anche dei diritti fondamentali della persona come quelli che attengono alla tutela della salute”, prosegue la sentenza, deve, comunque “essere affermato il diritto dello studente ad ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti”, pur in carenza di criteri atti alla relativa quantificazione.
“Si tratta di una sentenza molto importante, secondo la quale il treno sporco rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona previsti dalla Costituzione”. È quanto ha dichiarato Cristina Adducci, avvocato del Codacons, cui il pendolare si era, in prima istanza, rivolto per avere assistenza. La responsabilità per danni non patrimoniali, di cui all’art. 2059 c.c., infatti, ben si configura, da un lato, per inadempimento contrattuale, dall’altro è la stessa Costituzione a sancire il diritto inviolabile alla salute di ciascuno di noi. Anche dei pendolari.
Ricordatelo al signor capotreno, che incontrate ogni giorno (ormai vi conosce più del vostro migliore amico), ma fa finta di non vedere l’immondizia su cui sedete, limitandosi alla solita frase ‘Biglietti, prego!’

Ringrazio la mia Marta, avvocato, per avermi segnalato il caso di specie.

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