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Il 40,1% delle Pubbliche Amministrazioni utilizza software open source

 

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di Germano De Sanctis

Recentemente, l’ISTAT ha pubblicato i risultati del censimento delle istituzioni pubbliche italiane, secondo il quale il 40,1% delle Pubbliche Amministrazioni utilizza software open source.
Inoltre, si è riscontrato che il 96,4% delle Pubbliche Amministrazioni ha un accesso ad internet, in quanto, a fronte di un campione di rilevamento di ben 12.146 istituzioni pubbliche, soltanto il 11.715 dispongono di un proprio sito web, presso il quale i cittadini possono accedere ad informazioni su orari degli uffici, come richiedere alcune documentazioni etc.. Inoltre, soltanto il 57,5% delle istituzioni pubbliche è dotato di una propria rete Intranet.
Sempre stando all’ISTAT, i dipendenti degli enti locali (Regioni, Province, Comuni, etc.), utilizzano principalmente pc desktop (73%), mentre solo il 7% utilizza pc portatili. Il rimanente 20% dei dipendenti interessati dal censimento utilizza device mobili come smartphone e tablet.
Si evidenzia che i dati rilasciati dall’ISTAT riguardano un censimento effettuato nel corso dell’anno 2011. Pertanto, è molto probabile che la percentuale di istituzioni pubbliche che attualmente utilizza software open source sia superiore al poc’anzi indicato 40,1%.

Venendo all’esame più dettagliato dell’utilizzo del software open source presso le Pubbliche Amministrazioni italiane, risulta interessante riscontrare subito che all’interno della platea del 40,1% delle istituzioni censite e che hanno dichiarato di utilizzare software open source, vi sono tutte le Regioni e oltre il 90% delle Province e delle Università.
Inoltre, emerge che il territorio italiano più votato all’uso del software libero è la Provincia Autonoma di Bolzano, dove l’86,2% dei Comuni utilizza software liberi.
Invece, le Regioni presso le quali si registra un basso ricorso all’open source sono il Molise (30,9%), l’Abruzzo (25,9%o) ed il Piemonte (23,7%).
A seguito dell’esame dell’utilizzo del software open source presso i Comuni, l’ISTAT ha riscontrato che la sua percentuale di utilizzo si è attestata al 40,7%. Inoltre, tale utilizzo risulta crescente all’aumentare dell’ampiezza demografica, passando dal 25,9% cento per i Comuni fino a 5.000 abitanti al 79,8%o per quelli oltre 100.000 abitanti. I più virtuosi sono risultati essere (come già detto) i Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano (86,2%), seguiti da quelli della Toscana (67,9%) e dell’Emilia Romagna (61,4%).

 

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Il censimento dell’ISTAT è l’occasione per soffermarci sul fatto che la scelta operativa dalle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare software open source deriva da un preciso fondamento normativo, spesso disatteso, se non, addirittura, ignorato.

Infatti, il rapporto tra software libero (meglio noto come open source) e Pubblica Amministrazione italiana è sempre stato problematico. Tuttavia, in data 12 agosto 2012, è entrata in vigore una modifica dell’articolo 68 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, nr. 82, meglio noto come Codice dell’Amministrazione Digitale, che ha mutato il quadro di riferimento.
Tale novella legislativa ha suscitato molti entusiasmi nell’immediatezza della sua approvazione, per, poi, generare grandi delusioni per la sua difficoltosa attuazione pratica.
Infatti, in virtù della norma citata, le Pubbliche Amministrazioni devono, di regola, acquisire software libero, mentre l’acquisto di software proprietario con licenza d’uso è stato circoscritto a casi eccezionali, ammissibili soltanto in particolari circostanze.
Dunque, come dicevamo, il 12 agosto 2012, si è avuta una riscrittura dell’articolo 68 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, nr. 82 (c.d. “Codice dell’Amministrazione digitale”), ad opera della Legge 7 agosto 2012, n. 134. Con tale riforma, è stata anche istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale, in sostituzione di DigitPa.
Il nuovo articolo 68 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, nr. 82 prevede solo tre possibili modalità di acquisizione del software:

  1. software sviluppato per conto della Pubblica Amministrazione;
  2. riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della Pubblica Amministrazione;
  3. software libero o a codice sorgente aperto, oltre alla combinazione fra queste soluzioni.

In altri termini, il software proprietario non è compreso nel range delle possibili scelte, se non, come si evince leggendo nella prosecuzione della norma in questione, come extrema ratio.
Di conseguenza, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso soltanto quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all’interno della Pubblica Amministrazione ad un prezzo inferiore. Pertanto, il dettato normativo è talmente chiaro che la Pubblica Amministrazione può ricorrere al software proprietario solo quando sussista “l’impossibilità” di ricorrere al software libero od a programmi commissionati ad hoc.
Si tratta di una enorme novità. Se, da un lato, è possibile il verificarsi di casi in cui una Pubblica Amministrazione necessiti di applicazioni legate a specifiche attività istituzionali che non sono disponibili sotto forma di free software, e di cui non è economicamente conveniente commissionare la realizzazione, d’altro canto, è sicuramente certo che, relativamente ad altre esigenze, come, in primo luogo, i sistemi operativi e le suite da ufficio, sia assolutamente da escludere una evidente impossibilità di ricorrere all’open source. Infatti, sostenere che è “impossibile”, sia da un punto di vista tecnico, che economico, adoperare sistemi operativi open source come Ubuntu (o Linux Mint, o Fedora, o Open Suse etc.) al posto di Windows (o di Apple OSX), appare decisamente difficile. Analogo discorso vale per le suite da ufficio, dove LibreOffice (o Apache OpenOffice) possono tranquillamente sostituire Microsoft Office (come, d’altronde, è già avvenuto in molte Amministrazioni Pubbliche).

Ovviamente, una norma di tale portata ha scatenato nelle varie Pubbliche Amministrazioni reazioni diverse, in relazione alla eventuale presenza (sovente aleatoria) nelle dotazioni organiche di impiegati competenti nell’area del software open source, ovvero in stretta connessione alla necessità di aggiornare software obsoleto, o di rinnovare le licenze proprietarie scadute.
Infatti, la casistica disponibile ha dimostrato che la presenza di tecnici abituati a interfacciare le comunità del software libero ha permesso di garantire una decisa attuazione della citata disposizione di legge in questione. Al contempo, anche la necessità di aggiornare le licenze del software proprietario in scadenza ha trasformato in opportunità una migrazione attesa da tempo, a favore dei magri bilanci delle Amministrazioni Pubbliche italiane condizionati dalle forti ristrettezze economiche e dalle nuove regole di spending review.

 

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In attuazione di quanto previsto dall’articolo 68 del D.Lgs. n. 82/2005, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare 6 dicembre 2013 n. 63 , avente ad oggetto le Linee Guida per la valutazione comparativa prevista dal citato art. 68 del Codice dell’Amministrazione digitale. In particolare, La Circolare in questione illustra, attraverso l’esposizione di un percorso metodologico e di una serie di esempi, le modalità e i criteri per l’effettuazione della valutazione comparativa delle soluzioni prevista dall’articolo 68 del D.Lgs. n. 82/2005. Tali Linee Guida sono indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, che devono acquisire prodotti e soluzioni software da utilizzare nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Alcuni dei contenuti delle Linee Guida sono peraltro d’interesse anche per gli operatori del mercato ICT.

Orbene, la Circolare n. 63/2013, pur sancendo l’obbligo di preferire il software libero e ed il riuso, ha lasciato delle ombre sulla corretta applicazione dell’articolo 68 D.Lgs. n. 82/2005.
Venendo all’esame specifico del contenuto della Circolare in questione, si rileva che essa è partita dall’assunto già contenuto nell’art. 68 D.Lgs. n. 82/2005, secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni che devono procedere ad acquisire i software necessari allo svolgimento della propria attività, hanno l’obbligo di procedere ad una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le differenti soluzioni disponibili (software sviluppato per conto della PA, riuso, software libero, cloud computing, software proprietario), da svolgersi secondo modalità e criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Tuttavia, siffatta valutazione comparativa è apparsa priva di un un vero e proprio criterio di preferenzialità, in quanto il legislatore ha disposto che, ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico risulti motivatamente l’impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso.
In sede di redazione della Circolare n. 63/2013, ci si è divisi sull’interpretazione da fornire a questa norma (che, come detto in precedenza, è apparentemente chiara). Infatti, i diversi operatori seduti al tavolo tecnico costituito presso Agenzia per l’Italia Digitale si sono divisi: da un lato coloro che ritenevano l’assenza nel testo dell’art. 68 D.Lgs. n. 82/2005 di una specifica preferenza tra le diverse soluzioni, dall’altro coloro che rilevavano una inequivocabile preferenza del legislatore a favore delle soluzioni di riuso e di software libero o a sorgente aperto.
Alla fine del confronto, la Circolare n. 63/2013 ha dato ragione a questi ultimi, definendo i criteri che ciascuna Pubblica Amministrazione deve seguire per l’acquisizione di prodotti e soluzioni software da utilizzare per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Infatti, la Circolare n. 63/2013 ha chiarito definitivamente che le Amministrazioni Pubbliche che devono procedere all’approvvigionamento di software hanno l’obbligo di:

  1. definire le proprie esigenze, identificando i requisiti (funzionali e non) dei programmi da acquisire;
  2. ricercare le soluzioni disponibili;
  3. confrontare le soluzioni “eleggibili”.

Nell’ambito di tale processo, è richiesto alle Pubbliche Amministrazioni di redigere una griglia di valutazione sulla base dei criteri di valutazione definiti dal legislatore. Tali criteri sono i seguenti:

  1. il costo complessivo;
  2. il livello di utilizzo di formati di dati aperti, con particolare riferimento al livello di utilizzo delle interfacce e degli standard per l’interoperabilità e per la cooperazione applicativa;
  3. le garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza;
  4. la conformità del fornitore alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  5. i livelli di servizio offerti dal fornitore.

Solo dopo aver assegnato, alle diverse soluzioni confrontate, un punteggio su ciascuno dei criteri di valutazione, l’Amministrazione Pubblica procedente può procedere a determinare il risultato complessivo della valutazione.
Inoltre, al punto 3.3.9 della Circolare n. 63/2013, è previsto che, nel caso in cui all’esito della valutazione comparativa, la soglia minima di accettabilità venga superata da più soluzioni alternative, di cui una o più nelle categorie “software libero o a sorgente aperto” e/o “software in riuso“, queste ultime dovranno essere preferite a soluzioni proprietarie, salvo che l’Amministrazione non ne motivi l’impossibilità.

Tuttavia, a fronte di queste chiare indicazioni a favore del software open source, la Circolare n. 63/2013 si distingue anche per essere un documento molto pesante e farraginoso, il cui rispetto risulta essere particolarmente oneroso, specialmente per gli Enti Pubblici di piccole dimensioni.
Per di più, bisogna sottolineare il rischio di un potenziale contenzioso che può facilmente essere generato da una scorretta od incompleta valutazione comparativa, la quale, così come è stata descritta dalla Circolare in questione, riserva margini ancora troppo ampi di discrezionalità. In altri termini, sussiste un elevato rischio generato dalla possibilità di poter facilmente impugnare la scelta operata dalla Pubblica Amministrazione procedente, chiedendone la declaratoria di illegittimità e, quindi, del successivo affidamento, con relativo contenzioso dinanzi al TAR e conseguente responsabilità dirigenziale.
Per fortunatamente, in presenza di dubbi interpretativi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti possono chiedere all’Agenzia per l’Italia Digitale di esprimere un parere (seppur non vincolante) sul rispetto delle norme in materia di valutazione comparativa.
In definitiva, l’analisi comparativa delle possibili soluzioni che una Pubblica Amministrazione deve effettuare prima di acquisire programmi informatici non può prescindere dalla preventiva conoscenza, da parte delle stessa Pubblica Amministrazione, delle diverse tipologie di licenza d’uso presenti sul mercato. Inoltre, la Circolare n. 62/2013 si sottolinea che, in ogni caso, la scelta del percorso metodologico da intraprendere per l’acquisizione di programmi informatici nelle PA dovrà essere basata sulla valutazione della complessità organizzativa della Pubblica Amministrazione interessata, sulle sue competenze informatiche e sulla rilevanza strategica della specifica acquisizione di software.

In conclusione, l’analisi fin qui svolta dimostra che la Pubblica Amministrazione italiana è all’inizio di un lungo cammino che la deve portare all’effettivo e generalizzato utilizzo del software open source, non soltanto per rispettare precise indicazioni fornite dal legislatore nazionale, ma anche e specialmente per liberare importanti risorse finanziare da poter destinare ad altri servizi che, in questi tempi di ristrettezze dei bilanci delle Amministrazioni Pubbliche, rischiano seriamente di non essere garantiti in maniera adeguatamente efficace.

 

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DAL 13 GIUGNO CAMBIANO LE REGOLE PER GLI ACQUISTI A DISTANZA.

E-commerce e televendite: maggiori tutele per il consumatore. Dal prossimo 13 giugno cambiano le regole. Maggiore trasparenza e diritti per gli chi effettua acquisti in remote shopping, sia al telefono che on line. Le nuove regole riguarderanno tutte le transazioni al di fuori dei locali commerciali. Tra le principali novità, si allunga dagli attuali 10 giorni di tempo a 14 il termine per esercitare il diritto di recesso; inoltre i contratti non potranno più essere attivati solo col consenso telefonico e stop alle commissioni extra. Insomma, stavolta l’e-commerce cambia davvero pelle.

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di Michele De Sanctis

13 giugno 2014: sarà questa l’ora X, in cui diverranno operative le nuove regole per il commercio elettronico dettate dalla direttiva europea entrata in vigore lo scorso 26 marzo (Dir. 2011/83/UE). Una direttiva emanata con la finalità di conferire regole universali e omogenee a tutti i Paesi UE e che offrirà maggiori garanzie su tutti i contratti a distanza dal controvalore superiore ai 50 €.

L’iniziativa si è resa necessaria dal momento che il numero di coloro i quali si dedicano allo shopping online cresce di anno in anno. In Italia – secondo un’indagine condotta da Human Highway per Netcomm – su 30,5 milioni di utenti di Internet (con età superiore ai 15 anni), sono 16,2 milioni quelli che, negli ultimi 3 mesi, hanno fatto acquisti online, mentre ammontano a quasi 11 milioni gli acquirenti abituali. Cifre che rappresentano un giro di affari di circa 14 miliardi di euro. E il dato non stupisce, visto che l’acquisto on line oltreché più comodo è anche più economico rispetto allo shopping nei negozi tradizionali, riuscendo a trovare, peraltro, una maggiore offerta di prodotti che per ragioni di spazio o di bilancio, il negoziante sotto casa non può avere. Vero è che, nonostante questi numeri, l’Italia sia ancora il fanalino di coda, rispetto al resto d’Europa, in termini di numero di imprese che vendono oltre frontiera, tramite e-commerce. Solo il 4%. Inoltre, come Paese siamo ancora indietro in termini di fatturato complessivo dell’e-commerce. La nuova direttiva è, perciò, di fondamentale importanza, soprattutto considerando che oggi abbiamo un saldo negativo della bilancia commerciale digitale per circa un miliardo di euro e quel fatturato di 14 miliardi è ancora troppo poco. Fiducia, trasparenza e omogeneità sono, dunque, premesse importanti per lo sviluppo del commercio elettronico. Ma la direttiva europea si pone il fine di creare queste premesse di fiducia, trasparenza e sicurezza non solo per permettere lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero dei singoli Paesi UE. L’incremento del commercio transfrontaliero potrebbe, infatti, portare ad una crescita del PIL europeo, divenendo vero propellente dell’economia del Vecchio Continente.

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Vediamo meglio le novità che saranno valide per tutti tra meno di un mese. L’acquirente digitale avrà più tempo a disposizione per il reso della merce. Se non sarete soddisfatti, avrete ben 14 giorni, a decorrere dalla consegna, contro i precedenti 10, per ripensarci. Inoltre, dopo aver comunicato, entro questi 14 giorni, la volontà di restituire la merce, avrete altri 14 giorni a disposizione per rispedire i prodotti acquistati al negoziante. L’elemento più rilevante, tuttavia, è che nel momento in cui dichiarerete di aver spedito la merce, il negoziante sarà obbligato, nei 14 giorni successivi al ricevimento della vostra comunicazione, a restituire la somma (attualmente di tempo a disposizione ne ha il doppio: dovete aspettare un mese per riavere i vostri soldi). Ciò, potrebbe, in verità, creare un certo malcontento tra i venditori, poiché il merchant è costretto a rimborsare il dovuto anche se i prodotti acquistati non gli sono stati ancora recapitati. Ma la direttiva è tutta orientata alla salvaguardia del consumatore.
Altro cambiamento importante è la maggiore trasparenza delle spese: il negoziante è obbligato, infatti, a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. E se non lo fa, sarà lui a dover sostenere i costi di restituzione. Inoltre, in fase pre-contrattuale è richiesta la massima trasparenza con riferimento alla descrizione di beni e servizi, all’identità del venditore e al prezzo del bene. Devono, cioè, essere chiaramente indicate tutte le voci di spesa (comprese le imposte), oltre alle diverse modalità di pagamento. Tutte informazioni, queste, che, che se dovessero mancare, darebbero al consumatore la facoltà di esercitare la propria rivalsa sul merchant.

Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.

Per quanto riguarda oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici, non potranno più essere pubblicizzati come ‘gratis’, salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali. Per contro, noi consumatori dovremo confermare esplicitamente di aver compreso che l’offerta è a pagamento.

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Cambiano, infine, le regole anche per i contratti formulati a distanza, quindi per tutte le vendite fatte al di fuori da un punto commerciale, come le vendite a catalogo e quelle telefoniche (pensiamo alla moltitudine di televendite proposte ogni giorno via etere). In entrambi i casi, la vendita si perfeziona solo nel caso in cui ci sia una conferma contrattuale della proposta commerciale formulata dal venditore. Per capirci, prima di spedire il prodotto o abilitare il servizio, il venditore dovrà mandare il contratto in forma cartacea, perché sia firmato dal cliente. Soltanto allora la vendita potrà intendersi conclusa e produrre effetti giuridici. Nondimeno, sebbene ciò tuteli maggiormente il consumatore, è, altresì, vero che c’è il serio rischio di assistere alla morte immediata di tutte le vendite a distanza. Per arginare tale rischio sarà, quindi, necessario introdurre meccanismi che accelerino il processo di vendita, quali meccanismi di registrazione digitale certificata, firma elettronica o identità elettronica. A mio avviso, ciò non risparmierà, comunque, i canali dedicati allo shopping se non dalla chiusura, da un netto ridimensionamento, a meno che gli strumenti adottati non siano di facile ed intuitivo utilizzo anche per chi non è affatto avvezzo al PC.

Infine, anche l’aspetto sanzionatorio è stato intensificato. Il commerciante che non rispetterà le nuove regole andrà incontro a una sanzione che oscillerà da un minimo di 5mila euro (ovvero 50mila, in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni.

Quindi più trasparenza e sicurezza: sembrano proprio queste le parole chiave per le nuove regole dell’e-commerce. E se la speranza è che si possa ottenere un maggiore aumento negli acquisti online, noi staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

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L’INSULTO SU FACEBOOK È DIFFAMAZIONE, ANCHE SE LA VITTIMA RESTA ANONIMA. LO DICE LA CASSAZIONE.

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di Michele De Sanctis

La diffamazione vale anche per i commenti su Facebook? Secondo una recente pronuncia della Cassazione, sì. Occhio, quindi, a ciò che scrivete.

Con Sent. n. 16712/2014, i giudici di Piazza Cavour sono tornati ad occuparsi del reato di cui all’articolo 595 c.p., la diffamazione.

L’interesse suscitato a livello mediatico da questa pronuncia sta nel fatto che il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda l’offesa all’altrui reputazione avvenuta attraverso Facebook e senza fare nomi.

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La Corte stabilisce che chi scrive su Facebook commenti infamanti su una persona, anche senza farne esplicitamente il nome, configura il reato di diffamazione ed è quindi punibile a norma di legge. Con questa decisione la Cassazione ha condannato un maresciallo della Guardia di Finanza della provincia di Pisa per questo status su Facebook dal tenore offensivo nei confronti di un collega:

“Attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di un collega raccomandato e leccaculo…ma me ne fotto…” Minacciando, peraltro, vendette e ritorsioni sulla moglie dello stesso.

Il post diffamatorio inoltre era stato letto da una ristretta cerchia di iscritti. Ma sta di fatto che, pur non essendo stata fatta menzione di alcun nome, venivano forniti particolari sufficienti per identificare la persona diffamata.

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Alla condanna di primo grado aveva fatto seguito in appello l’assoluzione per insussistenza del fatto. La Corte d’Appello aveva motivato l’assoluzione facendo notare che l’identificazione dell’offeso poteva essere operata solo da una ristretta cerchia di utenti, posto che l’imputato non aveva indicato il nome del collega.

Tuttavia, la prima sezione penale della Cassazione ha ribaltato tale verdetto argomentando che la frase offensiva fosse ampiamente accessibile dagli iscritti al social network e che la persona offesa, pur non nominata, avrebbe potuto essere facilmente individuata. “Il reato di diffamazione – dice il giudice di ultima istanza, nel cassare la decisione di secondo grado – richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due”.

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Secondo i giudici di Piazza Cavour, quindi, il vizio de legittimità risiede nel fatto che la corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato l’iter logico-giuridico che conduce ad affermare che il novero limitato di persone in grado di identificare il soggetto passivo comporti “l’esclusione della prova della volontà dell’imputato di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto” in questione.

Insomma, d’ora in avanti ci sarà da stare particolarmente attenti ad esprimere le proprie opinioni su conoscenti, colleghi e personaggi pubblici anche sui social network: la mancata citazione del nome così come il fatto che si tratti “solo” di un commento su Facebook non difendono dall’accusa di diffamazione.

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LA SOCIAL BANK: DA CANDY CRUSH AL DIGITAL CASH.

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di Michele De Sanctis

Di iscritti a Facebook ne a siamo oltre un miliardo, ma pare che a Mark Zuckerberg la condivisione dei nostri pensieri, foto e dati non basti più. Ne avevamo avuto sentore dopo l’acquisto di Whatsapp e dei visori di Oculus per portare ovunque la realtà aumentata, oltreché in seguito al tentativo, fatto fallire nelle ultime ore da Google, di acquisire i droni della Titan Aerospace per la diffusione di internet ad alta velocità. Adesso il Financial Times svela le prossime strategie commerciali della società di Palo Alto. Peraltro, in linea con i piani di diversificazione dichiarati dallo stesso Zuckerberg. Dopo l’esplosione del fenomeno Bitcoin, infatti, Facebook punterebbe ora anche a diventare una ‘banca’ di moneta elettronica. Negli Usa l’azienda ha già l’autorizzazione per alcune forme di trasferimento di denaro nell’ambito della piattaforma, ad esempio per l’acquisto delle app interne, soprattutto giochi, con 375 milioni di persone, che, secondo le ultime stime, gioca sulla piattaforma ogni mese a giochi ‘social’ tipo Candy Crush. Ma l’indiscrezione stavolta è che dopo il tentativo del 2012 (poi abbandonato) di lanciare i Credits – denaro ‘virtuale’ che nei piani di Mark Zuckerberg avrebbe dovuto essere usato in tutte le app del social network – la società starebbe per ottenere dall’Autorità irlandese – dove ha sede il proprio quartier generale europeo – l’approvazione per un servizio che consentirà agli utenti del vecchio continente di salvare denaro sulla piattaforma e usarlo per fare pagamenti, ma anche per scambi di denaro fra gli stessi iscritti: in pratica, una sorta di digital cash.

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Se il progetto andasse a buon fine, non solo i Facebook Credits diverrebbero una realtà, ma la società potrebbe iniziare a raccogliere e conservare i versamenti dei clienti europei in un conto corrente virtuale, per usarne i fondi all’interno come anche all’esterno del suo ecosistema. L’autorizzazione di Dublino, dunque, consentirebbe alla piattaforma di Zuckerberg di estendersi finalmente al settore dell’intermediazione finanziaria, offrendo servizi, tipo rimesse internazionali e pagamenti elettronici, propri dei tradizionali intermediari, come le banche, di cui diventerebbe competitor, affiancandosi, peraltro, a Paypal, che già da tempo ha sottratto loro una consistente parte dei pagamenti on line.

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Sebbene resti il dubbio circa la propensione degli utenti ad affidare a Facebook i propri soldi, considerando, peraltro, le loro costanti preoccupazioni sul fronte della privacy, le banche non dovrebbero comunque sentirsi troppo al sicuro. Negli ultimi anni abbiamo, infatti, assistito ad una fioritura di nuovi mercati del denaro, affiancati da nuovi servizi a valenza finanziaria e soprattutto da nuove monete digitali. Il Bitcoin, per esempio, ha conquistato l’attenzione di molti intermediari finanziari per la sua caratteristica capacità di proteggere l’anonimato delle persone che usano e accumulano la moneta elettronica. Considerando che non è solo solo Facebook, ma ci sono anche Google e Vodafone a muoversi in questa stessa direzione, potendo le tre società contare, tra l’altro, su una localizzazione più favorevole dal punto di vista fiscale e bancario, altri segmenti dell’attività bancaria corrono il rischio di essere disintermediati. Tanto più se pensiamo al fatto che qui si parla di aziende estremamente efficienti sia nella gestione dell’informazione che nel rapporto con enormi quantità di utilizzatori.

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La rivoluzione potrebbe non essere domani, ma logorare progressivamente le quote di mercato dei tradizionali intermediari, fino alla totale trasformazione del comportamento degli utenti. Un esempio? L’ho già citato: quanti di voi non hanno mai usato Paypal?
Quale nuovo concorrente di quest’ultima, poi, obiettivo (non dichiarato) di Facebook, che ha cassato l’indiscrezione del Financial Times con un secco ‘no comment’, sarebbe quello di intercettare i trasferimenti di denaro verso i Paesi dell’Est e dell’Africa, da cui provengono molte badanti, colf e tutti quelli che arrivano in Europa Occidentale per lavoro e mandano regolarmente denaro a casa. Senza poi trascurare l’enorme serbatoio di utenti indiani, che ha da poco raggiunto quota 100 milioni. A conferma di ciò, Facebook starebbe discutendo potenziali collaborazioni con almeno tre start up londinesi specializzate in servizi internazionali di trasferimento di denaro online e via smartphone. Si tratta di TransferWise, Moni Technologies e Azimo. Per quest’ultima, Zuckerberg avrebbe perfino offerto 10 milioni di dollari, ingaggiandone il co-fondatore come direttore dello sviluppo del prodotto.

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Non resta che attendere le prossime settimane, per scoprire se questa notizia resterà soltanto un rumor o se, piuttosto, siamo di fronte alla prossima rivoluzione finanziaria.
Se così fosse, noi vi terremo aggiornati. Voi, però, continuate a seguire il nostro blog anche su Facebook e Twitter @BlogNomos.
Alla prossima!

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Business: ecco 3 trend da considerare

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Cosa c’è di nuovo nel mondo del business? Vediamo quali sono tre trend da tenere sotto osservazione.

1. Tecnonegozi
È tempo, anche in Italia, di “negozi aumentati”, cioè di punti vendita che arricchiscono l’esperienza di acquisto grazie alla tecnologia. Nello store Diesel di Milano c’è uno specchio speciale, che permette di vedersi anche da dietro. Da Pinko si posso ordinare su un touchscreen i prodotti che mancano in negozio. Queste tecnologie aumentano la propensione all’acquisto anche del 20% (studio Retail reloaded della Sda Bocconi).

2. Expo 2015
L’Expo 2015, che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre del prossimo anno, è alle porte. Il tema sarà “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”. Visibilità a tradizione, creatività, innovazione nel settore dell’alimentazione. Sulla kermesse, che promette di portare in Italia 20 milioni di persone, si moltiplicano eventi, iniziative, portale. Su Twitter è nato un hastag #expottimisti con tutti i motivi per cui l’Expo può essere un’opportunità. INFO: www.expo2015.org

3. Fai da te
Siamo sempre di più nell’era dei maker. Si diffondono le stampanti 3D e i siti che insegnano come usarle (www.stampalo3d.com). Cresce l’uso di robot da cucina per preparare in casa pane e dolci. Nel paniere degli italiani aumenta del 20% il consumo di caffè in cialde (dati Istat). E dall’anno prossimo potrebbero arrivare anche le cialde di Coca-Cola per produrre la bevanda in casa.

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L’articolo “Cosa sale e cosa scende nel mondo del business” di Lucia Ingrosso è pubblicato su Millionaire di marzo 2014.
Foto Ben Fredericson

Fonte: Millionaire