Cosa fare quando ci viene ingiustamente elevata una sanzione? Quali sono gli strumenti giuridici che l’ordinamento offre in difesa dei nostri diritti (e dei nostri soldi)?
di Michele De Sanctis
Comunemente le chiamiamo ‘multe’, ma sono in realtà sanzioni pecuniarie amministrative elevate per le infrazioni al Codice della Strada o agli ordinamenti locali, mentre la multa vera e propria consegue all’imputazione di un delitto. Diversa natura, quindi, diversi rimedi ai fini della tutela individuale. Ma per essere più chiaro, anche per chi è meno avvezzo ai termini giuridici, userò impropriamente il termine multa, per riferirmi alle sanzioni amministrative irrogate in occasione della circolazione stradale.
Contro una multa considerata ingiusta esistono due tipi di ricorso (uno di natura giurisdizionale, l’altro di tipo amministrativo). Possiamo, infatti, impugnare il verbale davanti al Giudice di Pace (entro 30 giorni dalla notifica o dalla data di contestazione) ovvero davanti al Prefetto (entro 60 giorni).
Tra i motivi di nullità del verbale che possiamo impugnare troviamo:
1) la mancata notifica del verbale entro 90 giorni dalla data di accertamento (attenzione: non dalla data di infrazione) o 150 giorni (se siete residenti all’estero);
2) se la multa è stata irrogata per eccesso di velocità, la contestazione immediata è obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla Polizia su strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto (in questi casi, a pena di nullità, i motivi della mancata contestazione immediata devono essere indicati a verbale);
3) la mancata segnalazione e/o mancata visibilità di un autovelox;
4) gli ausiliari del traffico possono elevare contravvenzioni solo per violazioni che riguardino la sosta o la fermata dei veicoli: se la multa è elevata per altre cause è nulla, ma state in guardia, perché la Cassazione ritiene costantemente che il potere sanzionatorio dell’ausiliario si estenda anche alla prevenzione e al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, anche se non strettamente collegate al parcheggio a pagamento cui sono adibiti;
5) quando gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni (autovelox, T-red) sono gestiti da enti privati e non direttamente dalla Polizia Stradale.
Il ricorso contro la multa presentato al Giudice di Pace va depositato, in carta semplice, presso la cancelleria dello stesso giudice o inviato per posta raccomandata A/R, pagando un contributo unificato (in genere sui 37,00 €).
Sono, invece, più lunghi i termini per impugnare il verbale dinanzi al Prefetto. In questo caso, il ricorso dovrà essere presentato personalmente o con raccomandata A/R alla Prefettura territorialmente competente (ovvero all’Ufficio da cui dipende l’agente che ha accertato l’infrazione, ma sempre intestata al Prefetto del luogo della violazione) entro 60 giorni dalla notifica della multa.
La Prefettura ha 120 giorni di tempo per pronunciarsi sul ricorso ed emanare la relativa ordinanza, da notificare al ricorrente entro 150 giorni, pena l’annullamento del verbale. Il ricorrente può allegare al ricorso la documentazione ritenuta necessaria oltreché chiedere l’audizione personale. Sappiate che se il Prefetto respinge il vostro ricorso, la sanzione pecuniaria verrà raddoppiata. E ricordatevi che, qualora abbiate intenzione di fare ricorso, o al Prefetto o al Giudice di Pace, non dovete pagare la sanzione pecuniaria, neanche in misura ridotta, poiché il pagamento vi preclude la possibilità di impugnare il verbale, in ogni caso: è un comportamento concludente con cui accettate la contestazione. Anzi, contestualmente all’annullamento del verbale, sarebbe opportuno chiedere, nel ricorso dinanzi al Giudice di Pace, anche la sospensione della sua efficacia esecutiva, perché se non lo fate, in attesa dell’esito dell’impugnazione, vi potrebbe essere notificata anche la cartella di pagamento. E non credo che abbiate voglia di ricevere una cartella esattoriale…
Da ultimo, in caso di vittoria del ricorso, insistete sull’addebito delle spese di giudizio (rimborso del contributo unificato versato, ecc.) all’Ente convenuto. Per la Suprema Corte di Cassazione, infatti, l’Amministrazione Pubblica, riconosciuta negligente, deve essere condannata al pagamento delle spese salvo che sussistano giustificati motivi, “che non possono essere ricercati solo nel modesto valore della controversia o nel semplice errore formale della multa” (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 8 aprile 2011 n. 8114).
Nell’accomiatarmi, vi ricordo di allacciare sempre le cinture e di guidare con prudenza. Buona giornata!