La l. 493/1999, che per prima in Europa ha introdotto l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, stabilisce una serie di caratteristiche e requisiti che delineano la “casalinga/o tipo da assicurare”. In particolare, i soggetti obbligati al pagamento sono quelli con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgano le proprie mansioni per la cura dei componenti della famiglia e della casa, che non siano legati da vincoli di subordinazione e che prestino lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
L’obbligatorietà dell’assicurazione non sempre comporta che il premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico sia a carico dell’assicurato. Infatti è escluso dal versamento chi abbia un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e chi faccia parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Il premio è pari a € 12,91 da versare entro il 31 gennaio di ogni anno.
Nel caso in cui si verifichi un infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico.
A guarigione clinica avvenuta, se il medico ritiene che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% (gradiente in vigore per tutti gli eventi occorsi dopo il 1° gennaio 2007), se l’interessato è in regola con il pagamento del premio annuo (o ha presentato l’autocertificazione perché in possesso dei requisiti reddituali di esonero dal pagamento) e se possedeva i requisiti di assicurabilità (età, reddito, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività) anche al momento dell’infortunio, l’interessato stesso deve presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita. In caso di premio dovuto e non versato si perde il diritto al riconoscimento dell’evento occorso; la successiva regolarizzazione, infatti, non comporta l’indennizzabilità per eventi precedenti a quella data.
Nell’ipotesi in cui dall’infortunio domestico derivi una invalidità pari o superiore al 27%, l’infortunato, a guarigione clinica avvenuta, deve presentare all’INAIL domanda per ottenere la liquidazione della rendita, su apposito modulo predisposto dall’Istituto, reperibile presso le Sedi INAIL e i Patronati.
Nel caso in cui dall’infortunio derivi, direttamente o successivamente, la morte dell’assicurato, la domanda per ottenere la liquidazione della rendita deve essere presentata dai superstiti aventi diritto. Nella domanda, alla quale va allegata la documentazione medica (in primis, il certificato necroscopico come in ogni caso di richiesta rendita superstiti, oltreché tutta la documentazione sanitaria utile ai fini della valutazione da parte del Centro Medico Legale della competente Sede INAIL), vanno indicati il luogo, la data, la causa e le circostanze dell’infortunio.
Nella richiesta di rendita, da presentare alla più vicina Sede INAIL, gli aventi diritto (assicurato o superstiti) devono dichiarare:
• che l’infortunato è assicurato per l’anno nel quale è avvenuto l’infortunio;
• che al momento dello stesso sussistevano i requisiti per l’assicurazione;
• il presidio sanitario che ha prestato il primo soccorso.
Il medico indicherà:
• la data di guarigione clinica;
• le conseguenze della lesione;
• le eventuali preesistenze;
• le previsioni di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 27%.
Per gli infortuni mortali
• data e causa del decesso.
L’effettivo grado di inabilità permanente derivata dall’infortunio è accertato dall’INAIL che, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, comunica all’infortunato l’importo della rendita e gli elementi che sono stati considerati per la liquidazione della stessa.
Entro lo stesso termine l’INAIL è tenuto a comunicare l’eventuale diniego della prestazione, specificandone i motivi, ed indicando la possibilità di presentare ricorso.
Contro la decisione dell’INAIL gli aventi diritto (infortunato o superstiti) possono presentare, entro 90 giorni dalla data del provvedimento, ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
Il ricorso va trasmesso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o presentato a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta, alla Sede INAIL che ha emanato il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro del ricorso al Comitato.
In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l’assicurato potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
L’azione giudiziaria per ottenere la rendita si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio.
Redazione BlogNomos