Pillole di Jobs Act. Le modifiche apportate all’apprendistato In sede di conversione del D.L. n. 34/2014


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di Germano De Sanctis

Nel corso della giornata del 7 maggio, il Senato ha approvato il testo di conversione del D.L. n. 34/2014 (c.d. “Decreto Lavoro”), dopo una giornata di lavori parlamentari molto turbolenta, durante la quale la seduta è stata sospesa per ben due volte.
Alla fine, il Governo Renzi ha chiesto il suo ottavo voto di fiducia ed il Decreto Lavoro è stato approvato con 158 voti favorevoli e 122 «voti contrari, confermando confermato l’impianto novellatorio già  definito durante l’esame in sede referente dalla Commissione Lavoro del Senato.
Ora, a seguito alle nuove modifiche concordate fra Governo e maggioranza, il testo riapproderà, il 12 maggio, alla Camera dei Deputati, dove, entro il 19 maggio, dovrà ottenere l’approvazione definitiva, pena la decadenza del D.L. n. 34/2014.
Venendo all’esame del testo approvato, emerge subito l’importanza delle modifiche introdotte in materia di apprendistato. Segnatamente si evidenziano l’obbligo di stabilizzare il 20% cento degli apprendisti prima di assumerne altri sarà valido solo per i datori di lavoro con cinquanta e più dipendenti (prima erano trenta). Invece, per quanto concerne la formazione, viene nuovamente reintrodotto l’obbligo di formazione pubblica, dando alla Regione quarantacinque giorni di tempo per comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica. Inoltre, vi è l’obbligo d’indicare le sedi e il calendario, con la possibilità anche di avvalersi delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili. Per la formazione «on the job» viene reinserito il piano formativo individuale scritto, ma con modalità semplificate.
Fatta questa breve e sintetica premessa, esaminiamo nel dettaglio tutte le novità introdotte in materia.

La stabilizzazione degli apprendisti

Probabilmente, l’innovazione più significativa consiste nell’obbligo dalla stabilizzazione del 20% degli apprendisti per poter stipulare nuovi contratti. Si tratta di un obbligo vincolante per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Si evidenzia che tale soglia è stata innalzata rispetto alla previsione licenziata dalla Camera dei Deputati che coinvolgeva tutti i datori di lavoro con almeno 30 dipendenti.
Siamo di fronte alla terza modifica del testo originario contenuto nel D.L. n. 34/2014, il quale aveva abrogato l’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 167/2011 e l’art. 2, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 167/2011 e l’art. 1, comma 19, Legge n. 92/2012, eliminando, in tal modo, le percentuali di stabilizzazione relative ai rapporti di apprendistato cessati nei ventiquattro mesi precedenti fissate dalla legge (percentuale del 50% per i datori di lavoro dimensionati sopra i nove dipendenti che si abbassava al 30% nei primi trentasei mesi di applicazione della Legge n. 92/2012) o dei contratti collettivi, in applicazione del citato art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 167/2011.
Adesso, invece, seguito dei lavori parlamentari fin qui svolti, la norma in questione risulta essere stata parzialmente reintrodotta. Infatti, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva nazionale d’individuare maggiori o minori limiti, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% dei rapporti di apprendistato, stipulati nei trentasei mesi precedenti.
Alla luce di questa nuova formulazioni è possibile effettuare alcune considerazioni di carattere applicativo.
In primo luogo, l’obbligo in questione concerne riguarda soltanto i datori di lavoro che, al momento dell’assunzione dell’apprendista, hanno in organico almeno cinquanta dipendenti. La norma non specifica la natura giuridica del legame contrattuale (lavoro subordinato od atipico) che lega il datore di lavoro ai suoi dipendenti. Tuttavia è possibile affermare che, nel calcolo delle cinquanta unità lavorative, non devono essere ricompresi quelle figure lavorative per le quali sussiste una specifica esclusione a norma di legge. Pertanto, non rientrano nel computo in questione:

  1. gli apprendisti (cfr., art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011);
  2. i lavoratori somministrati alle dipendenze dell’Agenzia per il Lavoro ed utilizzati dal datore di lavoro che assume l’apprendista (cfr., art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs n. 276/2003);
  3. i lavoratori provenienti da lavori socialmente utili (cfr., art. 7, D.Lgs. n. 81/2000);
  4. i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (cfr., art. 20, Legge n. 223/1991).

Invece, i lavoratori a tempo parziale devono essere calcolati “pro quota” all’orario di lavoro completo deducibili dal CCNL (cfr., art. 6, D.Lgs. n. 61/2000).
In secondo luogo, devono essere esclusi dal computo dei rapporti di apprendistato non trasformati e riferiti ai trentasei mesi precedenti, tutti i contratti di apprendistato che sono stati risolti anticipatamente per giusta causa o per giustificato motivo, per dimissioni, o per mancato superamento del periodo di prova.
Infine, come già accennato, la contrattazione collettiva nazionale può intervenire sulle percentuali di stabilizzazione unicamente per i datori di lavoro che occupino almeno cinquanta dipendenti. Tale previsione dovrebbe comportare l’abrogazione tacita delle disposizioni contrattuali che prevedevano percentuali, anche maggiori, di stabilizzazione anche per le piccole imprese (come, ad esempio, alla percentuale dell’80% prevista nei settori del commercio e del turismo).

Il piano formativo nell’apprendistato professionalizzante

La formulazione originaria dell’art. 2 D.L. n. 34/2014 aveva abrogato l’obbligo della forma scritta per la redazione del piano formativo dell’apprendistato professionalizzante. Siffatta scelta legislativa ha suscitato molte critiche, in quanto non teneva conto degli adempimenti successivi imposti al datore di lavoro (come la compilazione del libretto formativo, la certificazione delle competenze, etc.), delle verifiche ispettive e degli eventuali contenziosi giudiziari.
Adesso il Senato ha confermato la scelta, già operata in sede di prima lettura del D.L. n. 34/2014 alla Camera dei Deputati, di reintrodurre l’obbligo della forma scritta, prevedendo, al contempo, la descrizione del piano formativo individuale, redatto in forma sintetica sulla base di moduli e formulari stabiliti sia dalla contrattazione collettiva che dagli Enti bilaterali.
Si evidenzia che la novella operata impone l’obbligo di allegare il piano formativo individuale al contratto di apprendistato al momento della sua stipulazione, generando una sostanziale novità rispetto alla disciplina originaria del D.Lgs. n. 167/2011, in virtù della quale il piano formativo in questione poteva essere redatto dal datore di lavoro nei trenta giorni successivi all’assunzione.

La formazione trasversale e di base

La frase, un po’ ambigua, contenuta nel D.L. n. 34/2014 che poteva essere letta come riferibile al datore di lavoro o, al contrario, come mancata offerta, volontaria, della Regione, è stata riscritta anche in una logica finalizzata a prevenire possibili ricorsi alla Corte Costituzionale, atteso che le Regioni hanno competenza primaria in materia di formazione, secondo la previsione contenuta nell’art. 117 Cost..
Ora, le Regioni hanno quarantacinque giorni di tempo, decorrenti dal momento in cui è stata effettuata la comunicazione di assunzione, per poter provvedere a comunicare al datore di lavoro le modalità di fruizione delle competenze trasversali e di base (c.d. offerta formativa pubblica), anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle Linee Guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014.
Trascorso tale termine, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione tecnica svolta all’interno della propria struttura. A tal fine, si sottolinea che la novella precisa il fatto che il predetto termine decorre dal giorno in cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria on line al Centro per l’Impiego ex art. 9-bis, comma 2, Legge n. 608/1996 (che, come è noto, ha natura pluriefficace).

Il pagamento delle ore di formazione nell’apprendistato di primo livello

Relativamente all’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, si sottolinea il fatto che il Senato, confermando le scelte operate dalla camera dei deputati, ha statuito che, vista la componente formativa tipologia contrattuale, è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Di conseguenza, la percentuale del 35% per le sole ore di formazione deve essere considerata una percentuale minima, mentre per le altre, essendo lavorative, tale percentuale sarà al 100% rispetto a quella prevista dalla contrattazione nazionale per quanto concerne l’acquisizione della relativa qualifica (si ricorda che, in genere, sono previsti due livelli contrattuali in meno rispetto al lavoratore qualificato).

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Stiglitz: euro unico grande errore dell’Ue, non ha funzionato. Esperti Troika da bocciare

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da Il Sole 24 Ore del 6 maggio 2014

L’Unione europea «ha fatto un unico grande errore: l’euro, che non ha funzionato».Non ha usato giri di parole il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz nel corso della sua lecture “Can the euro be saved? An analysis of the future of the currency» alla Luiss. Secondo l’economista «ora non bisogna abbandonare l’euro ma andare avanti». Perché l’euro non ha funzionato e come si puo correggere il tiro? I problemi, per Stiglitz «non riguardano le strutture dell’Italia e di ciascun singolo Paese» ma il problema fondamentale è «la struttura dell’Eurozona e le politiche perseguite».

Stiglitz: austerità non ha funzionato

Non solo. Secondo il premio Nobel, anche se «in molte parti d’Europa oggi si celebra la fine della recessione, l’inizio della crescita non significa che ci sia una ripresa solida, non vuol dire che la politica dell’austerità abbia funzionato». Anzi, l’Europa – ha aggiunto – «ha perso mezzo decennio o quasi un decennio». Per Il professore della Columbia University «un ulteriore rigore di bilancio non può prevenire un’altra crisi: l’austerità non ha funzionato. Ora bisogna concentrarsi sulla riforma dell’Eurozona e delle politiche dell’Eurozona».

«Esperti Troika da bocciare»

A destare allarme è soprattutto la disoccupazione giovanile che in alcuni paesi come la Spagna e la Grecia sfiora cifre del 50 e del 60%. Nel mirino finiscono le ricette economiche della Troika (l’organismo di controllo informale formato dai rappresentanti della Commissione Ue, Bce e Fmi).«Se i miei studenti avessero presentato analisi come quelle della Troika per i Paesi europei li avrei bocciati» ha detto l’economista Usa. «La Troika – ha aggiunto Stiglitz – ha ripetutamente prodotto previsioni errate e piuttosto che ammetterlo e riconoscere i suoi sbagli ha sempre incolpato le sue vittime».

«A Eurozona serve unione fiscale e cambio mandato Bce»

Per uscire dalla crisi all’Eurozona la ricetta di Stiglitz si basa su«un quadro fiscale unico, un sistema finanziario comune con l’unione bancaria, e un’armonizzazione delle aliquote senza una corsa verso il basso nella tassazione alle imprese». Ma soprattutto, aggiunge l’economista, «serve una modifica nel mandato della Bce che non deve concentrarsi solo sull’inflazione ma su crescita e occupazione«. Stiglitz non ha escluso l’idea di «una ristrutturazione del debito», ma va fatta in fretta». Quello della Grecia è il modello di «ciò che non si dovrebbe fare: tanto che oggi il rapporto debito/Pil di Atene è più alto che nel 2010».

Fonte: Il Sole 24 Ore

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INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2014. LE PROSSIME SCADENZE PER VERSAMENTI E PREMI.

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Scadrà il prossimo 16 maggio il termine per l’autoliquidazione INAIL 2013-2014 tramite Modello F24, insieme alla dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva di domanda di sconto sul premio artigiani e di eventuale richiesta di pagamento rateale. Dopo la concessione della proroga per permettere ai datori di lavoro di usufruire da subito dei bonus previsti dalla Legge di Stabilità (L. 147/2013), è ora arrivato il momento di completare la procedura. Il termine del 16 maggio riguarda altresì il pagamento dei premi speciali non soggetti ad autoliquidazione (art. 2, c. 3, DL 4/2014) con date di scadenza antecedenti.

ADEMPIMENTI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO.

– Autocertificazione riduzione premio.
11,50% per il settore edile (art. 29, c. 2, DL 244/1995, art. 36-bis, c. 8, L. 248/2006 e DM 26.8.2013) da trasmettere via PEC alla competente sede INAIL, insieme al pagamento del premio 2014 e alla fruizione dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione 2013.

– Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31/12/2013.
A tali soggetti, quest’anno, sono state inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l’autoliquidazione del 16 maggio.

– Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il primo gennaio e il 16 maggio dell’anno di rata (cessazione polizza artigiani).
In conseguenza del differimento al 16/5/2014 dell’autoliquidazione del titolo 902014, le imprese artigiane che cessano la propria attività tra il 1/1/2014 e il 16/5/2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di attività effettiva esercitata nello stesso periodo.

– Cessazione attività in corso d’anno (cessazione codice ditta).

– Comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte.

CALENDARIO VERSAMENTI

• 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio/marzo 2014;
• 20 agosto 2014 per il trimestre aprile/giugno 2014;
• 17 novembre 2014 per il trimestre luglio/settembre 2014;
• 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre/dicembre 2014.

Con determina n. 67 dello scorso 11/3/2014, l’INAIL ha, inoltre, indicato la misura dello sconto: riduzione pari al 14,17% sui premi ordinari delle polizze dipendenti, premi speciali unitari delle polizze artigiani e premi relativi all’assicurazione raggi X e sostanze radioattive. La riduzione del 14,17% dei premi INAIL vale anche per le imprese di somministrazione di lavoro, oltreché per quelle di navigazione: per le prime si applica alle singole scadenze dei premi trimestrali dovuti per l’anno 2014, mentre, per le seconde, verrà applicata in sede di autoliquidazione 2013-2014, come, peraltro, spiegato dall’INAIL in due distinte note, prot. n. 2899 e n. 228, in cui sono dettate le relative istruzioni operative.

La retribuzione imponibile da dichiarare all’INAIL e da utilizzare ai fini del calcolo dei premi è quella che risulta registrata nel LUL, che può essere:
a) effettiva, pari al reddito da lavoro dipendente o a questo assimilato (ex TUIR), assunta al lordo di qualsiasi trattenuta o ritenuta e con il criterio di “competenza”;
b) convenzionale, in mancanza della retribuzione effettiva e nei casi previsti dalla legge (dirigenti, soci e familiari non artigiani, ecc.);
c) di ragguaglio, nelle ipotesi residuali (soci e familiari non artigiani in alcune Province).

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* esclusi gli operai agricoli (minimale giornaliero 2013 = € 41,87); le erogazioni speciali da non adeguare al minimale (integrazioni di prestazioni previdenziali, per legge o CCNL a carico dei datori di lavoro, quali malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza e puerperio, c.i.g., ecc.) e l’indennità di disponibilità prevista per il lavoro intermittente.
* inclusi i lavoratori soci di cooperative con rapporto di lavoro
subordinato (commi 1 e 2 – art. 4 – legge 142/2001).

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I nuovi valori dal 1° luglio 2013 sono stati fissati dal D.M. 10 giugno 2013, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il 16 agosto 2013.
È la retribuzione convenzionale per gli allievi dei corsi professionali, i tirocinanti (stagisti), i detenuti e i ricoverati.
È inoltre l’imponibile minimo per i parasubordinati e gli sportivi
professionisti dipendenti.

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I nuovi valori dal 1° luglio 2013 sono stati fissati dal D.M. 10 giugno 2013, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il 16 agosto 2013.
È la retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale (dirigenti e non quadri), è l’imponibile massimo per i collaboratori parasubordinati e gli sportivi professionisti dipendenti.

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I nuovi valori dal 1° luglio 2013 sono stati fissati dal D.M. 10 giugno 2013, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il 16 agosto 2013.
È l’imponibile per i soci e i familiari coadiuvanti di imprese non artigiane, e per gli associati in partecipazione a imprenditore non artigiano, nelle Province in cui non sono fissate retribuzioni
convenzionali valide a livello provinciale.

Per approfondimenti:
Pagare il premio assicurativo
Pagare il premio in autoliquidazione
GUIDA ALL’AUTOLIQUIDAZIONE 2013-2014

Redazione
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Non chiederti di cosa ha bisogno il mondo…

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NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO CON AMAZON.

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Amazon, azienda leader nel settore del commercio elettronico, si espande in Italia e (ciò che più conta!) assume. La società ha, infatti, appena inaugurato il nuovo Centro di Distribuzione di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, che dovrebbe occupare circa mille dipendenti. Dopo l’annuncio di gennaio 2013 e l’ultimazione dei lavori in tempi da record (soltanto 9 mesi), il nuovo Centro di Amazon Italia Logistica Srl è adesso pienamente operativo. Per la precisione, la nuova struttura raddoppia la propria dimensione rispetto al vecchio centro di distribuzione avviato nel settembre 2011, sempre a Castel San Giovanni, arrivando ad occupare un’area di oltre 70mila metri quadrati, l’equivalente di oltre nove campi di calcio.

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L’azienda americana per il momento offre impiego a 426 unità, già assunte a tempo indeterminato, ma mira ad arrivare a 1.000 dipendenti entro i prossimi tre anni. Per molti di loro la collocazione sarà a tempo indeterminato, mentre altri sono destinati a sottoscrivere contratti a tempo determinato.

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Le figure richieste sono sia operative che di team-leader e manageriali. Sono richiesti addetti alla movimentazione delle merci, ricezioni prodotti, imballaggio, smistamento e spedizioni. Ma c’è spazio anche per ingegneri gestionali, capi reparto e amministrativi. Sono inoltre previste possibilità di tirocinio. Il candidato ideale deve essere brillante e in grado di condividere l’obiettivo di migliorare quotidianamente l’esperienza di acquisto per i clienti Amazon. Potete inviare i vostri curricula sul sito di Amazon, dove, peraltro, la società, raccontandosi brevemente, palesa non solo i propri obiettivi, ma anche gli standard che i candidati devono giustamente saper offrire. ‘Stiamo facendo la storia e la cosa bella è che abbiamo appena iniziato. Vieni a fare la storia con noi!’
Non resta che augurarvi ‘in bocca al lupo’.

MDS
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IL MAGGIO DEI LIBRI 2014.

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di Michele De Sanctis

Se a maggio la natura si risveglia, lo stesso capita alla voglia di leggere: anche quest’anno i libri tornano a sbocciare. Giunto ormai alla sua quarta edizione, il Maggio dei Libri è un’iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, e ha l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. ‘Leggere fa crescere’: è questo lo slogan con cui la campagna nazionale, nata nel 2011, tenta di incentivare la voglia di libri. Oltre a godere del supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Maggio dei Libri è altresì promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori. La campagna è iniziata lo scorso 23 aprile, in concomitanza con la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (indetta dall’UNESCO) e terminerà il prossimo 31 maggio.

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Con il Maggio dei Libri 2014 ci si richiama alla tradizione popolare, all’idea di crescita, di maturazione, ma anche di rinascita, di risveglio della natura, di allegria, come testimoniano le radici di diverse feste popolari.
In fondo, cos’è un libro se non un amico, un compagno di vita. L’obiettivo del Maggio dei Libri 2014 è dunque quello di condurre questo compagno nella vita quotidiana di ognuno di noi, fra la gente, distribuendolo, incentivando la lettura, facendo sì che si stabilisca un legame affettivo, affinché il libro abbia finalmente il valore sociale che merita. Affinché la lettura risvegli le menti, letteralmente sbocci in chi avrà l’opportunità di avvicinarsi a un libro.

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Tantissimi sono gli eventi del Maggio dei Libri 2014, oltre 1700, da Nord a Sud, dalle grandi città ai piccoli centri. A promuovere le iniziative, biblioteche, associazioni culturali, case editrici, club di lettori, comuni, province e regioni. Ma non solo. Il libro, infatti, evade dai contesti abituali per raggiungere gli innumerevoli ‘non lettori’, fino ad arrivare negli uffici postali, nei supermercati, sui treni e nei ristoranti grazie ad un accordo di partnership con Poste Italiane, UniCoop Tirreno, Librerie Coop, Italo Treno, Eataly e Librerie Feltrinelli. A disposizione di tutti c’è poi anche l’app, che tra i suoi contenuti offre il calendario degli appuntamenti in programma, le novità e le immagini della campagna. L’app Il Maggio dei Libri 2014 è disponibile gratuitamente per iPhone e iPad su AppStore e si può scaricare da qui. Potete, inoltre, trovare tutte le informazioni sul sito Il Maggio dei Libri. Sarà, infine, possibile accedere alle bacheche Facebook e Twitter de Il Maggio dei Libri per seguire e commentare gli eventi e i concorsi legati all’iniziativa.
Tempo fa Michael Crichton disse che frequentare le librerie può riservare sorprese perché si possono trovare libri che non ci si aspetta. Allora, perché non fare un salto in libreria? La lettura dei buoni libri è una sorta di conversazione con gli spiriti migliori dei secoli passati, diceva Cartesio, ed è per la mente ciò che l’esercizio fisico è per il corpo, secondo Joseph Addison.

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Potrei citarvi un altro centinaio di aforismi, per convincervi, ma credo che il modo migliore di concludere questo post sia quello di affidarmi alle parole di Ennio Flaiano. ‘Un libro sogna. Il libro è l’unico oggetto inanimato che possa avere sogni.’
Buona lettura! E fate bei sogni…

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I PAESI IN CUI I GIOVANI VIVONO MEGLIO.

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di Michele De Sanctis

Attualmente i giovani, non solo in Italia, sono spesso al centro dell’attenzione generale soprattutto a causa della situazione economica e sociale che stiamo attraversando e, nel nostro Paese in particolare, per via della ‘fuga di cervelli’, un fenomeno purtroppo sempre più persistente.
Tuttavia, si parla poco di salute pubblica in riferimento a questa categoria. È come se gli unici problemi dei giovani fossero di natura economica. Ma come stanno fisicamente? È l’interrogativo a cui cerca di rispondere l’‘Indice del benessere giovanile’, di cui si è avvalso il website newyorkese Business Insider per stilare la classifica “Qual è il Paese in cui la gioventù vive più beata?”. Si tratta di una ricerca condotta su trenta Paesi realizzata dalla ‘International youth foundation’, il ‘Center for strategic and international studies’ e l’azienda ‘Hilton Worldwide’.
Nel parlare di “salute pubblica”, infatti, non si possono non calcolare tutte quelle persone, i giovani per l’appunto, che si trovano a metà tra le due fasce generazionali estreme ovvero, i bambini e gli anziani, cui normalmente ci si riferisce quando si parla di salute pubblica.
Per creare l’indice, i ricercatori hanno usato 40 indicatori tra cui “la partecipazione alla vita sociale e politica, le opportunità economiche, l’istruzione, la sanità, l’accesso alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la sicurezza”.

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Secondo questo studio, i primi posti dell’elenco sono occupati da Australia (1°), Svezia (2°) e Corea del Sud (3°). Agli ultimi posti troviamo, invece: Tanzania, Uganda e Nigeria. Non si tratta, tuttavia, dei primi trenta Paesi al mondo, ma solo di quelli presi in esame dai ricercatori dell”International youth foundation’ e che per “giovani” è stata intesa la fascia di popolazione compresa tra 12 e 24 anni. Va considerato, tra l’altro, che le prime nove posizioni sono occupate dai Paesi più ricchi della lista, ad eccezione della sola Russia e che, sebbene nei Paesi ad alto reddito ci siano tassi di mortalità giovanile più bassi, ad essere più diffusi in questi posti sono, paradossalmente, stress ed autolesionismo.

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Nonostante i limiti dell’analisi qui riportata, i dati analizzati sono comunque interessanti per tutti in quanto, lo si legge nel rapporto, “le società che sono inclusive nei confronti dei giovani sono anche quelle che hanno maggiori probabilità di crescere ed arricchirsi, mentre l’esclusione aumenta il rischio di recessione, criminalità e violenza diffusa”.
Uno spunto di riflessione per i Governi dei Paesi che occupano le ultime posizioni e anche per quelli non inclusi nella ricerca, al fine di procedere ad una revisione di alcuni capisaldi del proprio welfare.

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Rivoluzione canone Rai: diventerà flessibile e lo pagheremo in base ai consumi.

Il sottosegretario Giacomelli: pronta la riforma, “Cancelleremo l’evasione dell’imposta nel 2015”.

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di Aldo Fontanarosa da La Repubblica del 4 maggio 2014

ROMA – Qualcuno ci ha provato, fallendo miseramente. Qualcun altro ha promesso di farlo, poi ha desistito per non perdere voti. Ora il governo Renzi annuncia la missione impossibile: ridurre, anzi azzerare l’evasione del canone Rai già nel 2015. “Non lo paga il 27% delle famiglie – ricorda Antonello Giacomelli, nuovo sottosegretario alle Comunicazioni, uomo del Pd – con un danno che la tv di Stato stima in 1,7 miliardi tra il 2010 e il 2015. Una cosa imbarazzante, che noi fermeremo”.

Il nuovo canone non si pagherà con la bolletta elettrica (“il governo prevede il taglio netto della bolletta, per aiutare le persone e le aziende, e non il suo aumento”). E neanche si tramuterà in una gabella legata alla casa come in Francia o in Germania (“se qualcuno vuole proporre questa soluzione a Matteo Renzi, pago il biglietto per assistere alla reazione”). “Al di là della modalità di versamento, che troveremo d’intesa con il ministero dell’Economia, quel che conta sarà la logica, del tutto nuova: pagheremo tutti, pagheremo con più equità”. Il governo cancellerà il canone unico di 113 euro e mezzo che ogni famiglia dovrebbe versare oggi (unica eccezione gli anziani sotto i 6.714 euro di reddito; nuclei in povertà che sono esentati).

Al posto del canone unico arriverà un’imposta flessibile ad importo variabile legata ad un nuovo indicatore che fotograferà i consumi, cioè la capacita di spesa delle persone. “L’effetto è che avremo un canone più basso che in passato, almeno per le famiglie in difficoltà, e molto meno impopolare. Lavoriamo per rinsaldare un patto di fiducia tra la Rai e il suo pubblico”, aggiunge Giacomelli.

Parole molto belle, che potrebbero suonare beffarde a Viale Mazzini. La Rai – ricordiamolo – ha appena perso 150 milioni del canone 2014 per mano del Documento di economia e finanza del governo Renzi. Una botta mai vista. “Dietro la nostra decisione non c’è alcuna volontà punitiva – assicura Giacomelli – da tempo il direttore generale della Rai Gubitosi ci parlava della vendita di RaiWay (la società dei ripetitori, ndr). Il progetto c’era già, dunque. Noi invitiamo Viale Mazzini ad accelerare nella valorizzazione dell’asset. Servono soldi. La tv di Stato li cerchi come e dove sa”.

E questo dove si chiama Borsa. Il governo suggerisce di quotare una fetta minoritaria di Rai Way, con un duplice obiettivo. Conservare in mano pubblica il controllo della società e della rete. Ma ricavare comunque tante risorse (“sicuramente più dei 150 milioni che il Def chiede a Rai come contributo”, calcola Giacomelli). Ma RaiWay si potrà quotare un anno. E nel 2015? Dove trovare altri 150 milioni? “Serve un nuovo Piano editoriale. Oggi la Rai ha ancora tre tg e tre reti, le principali, figlie della tripartizione decisa dai partiti nel 1975. L’effetto è una moltiplicazione dei centri di spesa. Suggerisco il massimo delle sinergie nella produzione dei servizi, nell’impiego delle troupe anche esterne, nell’uso degli impianti”. Poi andranno chiuse alcune sedi regionali, che Palazzo Chigi considera un bene statico, inerme. Questo colosso da 700 dipendenti di cui 200 giornalisti “deve produrre di più”.

Azzerare l’evasione del canone. Quotare RaiWay. Varare un nuovo Piano editoriale che assicuri risparmi tra giornalisti e sedi regionali. Trasformare Viale Mazzini in una media company capace di competere nell’era di Google e Youtube. Quest’insieme di mosse – nei piani dell’esecutivo – permetterà alla tv di Stato di reggere l’urto dei 150 milioni persi e di conservare inalterata l’offerta. Non mancheranno i fondi, ad esempio, per comprare i diritti della Nazionale. Un programma simbolo.

In questo quadro, il nuovo sottosegretario lavora e si dà da fare, malgrado Palazzo Chigi non abbia ancora formalizzato, a lui e ad altri sottosegretari e vice ministri, le deleghe che definiranno il perimetro della loro azione. “E’ una situazione singolare. Per me vale di più la parola del premier dell’atto scritto. Renzi mi invita a procedere come se ci fosse la delega ed io procedo. Certo, prima si colma questo vuoto e meglio è per tutti. L’8 maggio, incontrerò il commissario Ue all’Agenda Digitale, Neelie Kroes”. Ha avuto problemi? “Abbiamo dovuto spiegare a che titolo la incontrerò, non avendo io la delega. Peraltro, alla vigilia della presidenza italiana del semestre europeo, esporrò la nostra posizione su temi non banali. Dirò alla Kroes, ad esempio, che ci teniamo alla net neutrality. Non vogliamo un Internet veloce e un altro meno, un Internet di serie A e uno di serie B. Questa sarà la linea e vorrei motivarla con la dovuta efficacia”.

Fonte: La Repubblica

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Pillole di Jobs Act. La disciplina del lavoro a tempo determinato contenuta nel testo del D.L. 34/2014 emendato dal Governo in sede di conversione al Senato

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 di Germano De Sanctis

Nel corso della giornata del 2 maggio, il Governo e la sua maggioranza hanno raggiunto un accordo sulla conversione del D.L. n. 34/2014 (c.d. “Decreto Lavoro”) al Senato. Tale accordo consiste nella presentazione da parte del Governo di otto emendamenti che mettono al sicuro l’iter parlamentare del decreto legge in questione.
Il nuovo testo emendato, deve essere votato dal Senato al massimo entro il prossimo 19 maggio e non dovrebbe essere sottoposto al voto di fiducia come, invece, è avvenuto alla Camera dei Deputati, anche se, a fini ostruzionistici, sono stati già presentati centinaia di emendamenti da parte delle opposizioni. I tempi sono stretti, in quanto, successivamente, il D.L. n. 34/2014 dovrà essere riesaminato in questa sua nuova versione dalla Camera dei Deputati ed convertito in legge nel termine sopra indicato.
Per quanto concerne il lavoro a tempo determinato, gli emendamenti governativi liberalizzano il ricorso a siffatta tipologia contrattuale, rispetto al testo approvato alla Camera dei Deputati, in quanto sono state inserite alcune significative modifiche che meritano di essere esaminate nel dettaglio. Tuttavia, l’impianto originario dell’istituto in esame non viene stravolto, non costituendo la novella in questione un ritorno alla versione originale del Decreto Lavoro.

Il preambolo

Il nuovo art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 contiene una frase programmatica che incide minimamente sul piano sostanziale sulla disciplina generale dei contratti a tempo determinato. Anzi, essa appare anche all’interprete meno avveduto come una sorta a di giustificazione delle modifiche introdotte nell’ambito di un quadro normativo che conferma il ruolo di forma comune del rapporto di lavoro svolto dal contratto a tempo indeterminato.
Infatti, il legislatore ha evidenziato il fatto che, essendo le nuove disposizioni normative sono emanate in un momento di cronica crisi occupazionale e nell’attesa del disegno di legge delega di riordino delle tipologie contrattuali, si è perseguito lo scopo di favorire le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro.

La conferma della durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato senza la specificazione della causale

Innanzi tutto, si evidenzia che è rimasta invariata la questione della durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato senza la specificazione della causale, così come è stato confermato il limite massimo di cinque proroghe (a fronte delle otto previste nella versione originaria) del contratto in questione.
Si evidenzia che il predetto tetto massimo di trentasei mesi (comprensivi di eventuali proroghe) per il contratto di lavoro a tempo determinato “acausale” vale anche per il contratto di somministrazione a tempo determinato.
In altri termini, viene confermata l’acausalità generalizzata entro un arco temporale di trentasei mesi, presente fin dalla versione originaria del D.L. n. 34/2014. Si tratta di una scelta operata dal legislatore e finalizzata ad eliminare qualsiasi potenziale contenzioso legato alle motivazioni del contratto di lavoro a termine. Infatti, si tratta di una notevole semplificazione per i datori di lavoro, i quali, al momento di procedere ad una assunzione a tempo determinato, non devono più, come in precedenza, indicare le ragioni tecnico, produttive ed organizzative, poste alla base della loro decisione datoriale.
Tuttavia, è bene precisare che l’acausalità non è un obbligo, ma una facoltà. Pertanto, il datore di lavoro è ancora libero d’indicare nel contratto di lavoro a tempo determinato una ragione giustificatrice, ma, in sede di eventuale contenzioso, dovrà dimostrarne la validità che, a differenza di prima, non deriva dalla legge, bensì dalla negoziazione individuale.

La nuova sanzione pecuniaria concernente i rapporti di lavoro a tempo determinato eccedenti la quota massima consentita

La principale novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 34/2014 al Senato concerne l’eliminazione dell’obbligo di assumere i lavoratori a tempo determinato eccedenti la misura massima del 20% dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro interessato.
Tale obbligo è sostituito con una sanzione pecuniaria a carico del datore di lavoro che supera la predetta quota. Essa ammonta al 20% dello stipendio del primo contratto a tempo determinato stipulato in eccedenza rispetto al predetto limite massimo, imputando tale percentuale a tutta la durata del rapporto di lavoro in questione. La sanzione in questione è aumentata fino al 50% per i contratti successivi.
Relativamente alla quota massima consentita sono previste due precisazioni:

  1. i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a cinque dipendenti, costoro possono stipulare un solo contratto a tempo determinato. Quando si parla di datori di lavoro con un organico di lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino a cinque unità, si deve intendere che tale numero sia compreso tra zero e cinque;
  2. gli enti di ricerca rimangono esclusi dall’obbligo di rispettare il tetto massimo del 20%.

Il mondo sindacale ha subito espresso la sua contrarietà a tale novella sanzionatoria, ritenendola dannosa nell’ottica della stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Invece, le associazioni dei datori di lavoro, pur apprezzando la modifica introdotta, hanno chiesto una riduzione dell’ammontare della sanzione prevista.

La comminazione della nuova sanzione pecuniaria

Ai fini della comminazione della sanzione in questione, si sottolinea il fatto che il computo deve essere effettuato tenendo conto del personale in forza alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione del lavoratore a tempo determinato interessato. Pertanto, è fondamentale capire come calcolare la percentuale del 20%.
Innanzi tutto, essa che si riferisce ai soli contratti a tempo determinato e non anche ai contratti di somministrazione.
Abbiamo appena detto che che la base di calcolo è rappresentata dal numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (compresi i dirigenti) ed in forza alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’assunzione. Di conseguenza, il conteggio dei possibili “assumendi” diventa abbastanza facile.
Fatta questa premessa, bisogna escludere dalla base di computo tutte quelle tipologie lavorative, che l’ordinamento giuslavoristico esclude dal computo per l’applicazione degli istituti contrattuali o legali:

  1. i lavoratori somministrati, essendo costoro assunti da un’Agenzia per il Lavoro;
  2. gli apprendisti, in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011;
  3. gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 Legge n. 223/1991;
  4. i lavoratori provenienti da esperienze di lavori socialmente utili o di pubblica utilità ex art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 81/2000.

Inoltre, bisogna ricordare il fatto che l’art. 6 D.Lgs. n. 61/2000 impone di calcolare i lavoratori a tempo parziale “pro quota” rispetto all’orario contrattuale pieno.
Va, peraltro, ricordato che, ai sensi dell’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001, i seguenti contratti a tempo determinato non rientrano nei limiti del contingentamento:

  1. quelli stipulati nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento sia ad aree geografiche che a comparti merceologici;
  2. quelli per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità (cfr., D.P.R. n. 1525/1963);
  3. quelli per specifici spettacoli, ovvero quelli per specifici programmi radiofonici o televisivi;
  4. quelli con lavoratori di età superiore ai 55 anni.

Sono, altresì, esclusi dall’ambito di applicazione del predetto tetto massimo del 20%, in quanto non disciplinati dal D.Lgs. n. 368/2001 ed oggetto di specifiche normative, i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

  1. i contratti di lavoro temporaneo di cui alla Legge n. 196/1997 (cfr., art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 368/2001);
  2. i contratti di formazione e lavoro (cfr., art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 368/2001);
  3. i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro (cfr., art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 368/2001);
  4. i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione (cfr., art. 10, comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. n. 368/2001);
  5. ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 6 e 8 D.Lgs. n. 368/2001, i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991 (cfr.,art. 10, comma 1, lett. c-ter), D.Lgs. n. 368/2001);
  6. i contratti stipulati con gli operai a tempo determinato nel settore agricolo, secondo la definizione fornita dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993 (cfr., art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001);
  7. i contratti di durata non superiore a tre giorni per l’esecuzione di servizi speciali, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi (cfr., art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001);
  8. i contratti stipulati con i dirigenti, il cui contratto a tempo determinato può avere una durata non superiore a cinque anni (cfr., art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001);
  9. i contratti per il conferimento di supplenze, sia del personale docente, che ATA (cfr., art. 10, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001);
  10. i contratti stipulati con i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che esercitano il commercio di import – export ed all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli (cfr. art. 10, comma 5, D.Lgs n. 368/2001);

La forma scritta del contratto a tempo determinato

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dal D.L. n. 34/2014, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente od indirettamente, da atto scritto. Tale previsione non ha subito modifiche nell’ultimo passaggio al Senato.
Tale previsione cancella il previgente riferimento alle ragioni specifiche che hanno comportato la stipula del contratto a tempo determinato. Ne deriva che il termine non debba discendere direttamente da un fatto negoziale espresso, ma può essere rilevato, anche induttivamente, da clausole contrattuali sottoscritte dalle parti indicanti una determinata attività avente durata predeterminata. Di conseguenza, qualora la scrittura risulti mancante, è ammissibile, in sede di giudizio, la prova testimoniale ex art. 2725 c.c., con le limitazioni individuate dall’art. 2724, comma 3, c.c., il quale stabilisce che la prova per testimoni è ammessa unicamente nel caso in cui il contraente, senza sua colpa, abbia perduto il documento che gli forniva la prova.

Le proroghe

La novella operata all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 368/2011 ha rappresentato uno dei punti più controversi della riforma in questione.
La versione originaria di tale norma prevedeva una sola proroga di durata anche superiore al contratto iniziale, purché supportata da condizioni oggettive per la quale erano necessari il consenso del lavoratore e lo svolgimento della medesima attività lavorativa.
Come è noto, la versione approvata dal Governo del D.L. n. 34/2014 prevedeva un limite massimo di ben otto proroghe, eliminando, al contempo, ogni riferimento alle condizioni oggettive e con il semplice consenso del lavoratore, purché l’attività svolta fosse sempre la stessa. Si trattava di un numero di proroghe veramente notevole e superiore anche al limite delle sei proroghe previsto dal CCNL di riferimento per i lavoratori in somministrazione.
Il rischio di eccessiva flessibilità a svantaggio del lavoratore ha suggerito, in sede di conversione del decreto legge alla la Camera, di ridurre a cinque il numero di proroghe nell’arco dei trentasei mesi a prescindere dai rinnovi. In altre parole, significa che gli stessi, non saranno più correlati ai singoli rapporti a tempo determinato ma costituiranno una sorta di “bonus” spendibile in uno o più contratti. Una volta esaurito tale beneficio, non sarà più possibile utilizzarlo, restando comunque la possibilità di stipulare un nuovo contratto rispettando il periodo di latenza tra quello cessato e quello nuovo che è di dieci o venti giorni a seconda che il precedente rapporto abbia avuto una durata fino a sei mesi o superiore. Si ricorda la possibilità da parte della contrattazione collettiva (anche aziendale: cfr., art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001) di ridurre od eliminare tali periodi di latenza, con la conseguenza che si potrà procedere al rinnovo nel rispetto delle previsioni dettate dalla pattuizione collettiva.
Fatta questa debita premessa, bisogna evidenziare che, ormai, la proroga è unicamente correlata al consenso del lavoratore ed alla stessa attività.
Per quel che concerne il consenso del lavoratore, esso deve essere rilasciato senza alcuna particolarità formale di espressione, potendo ritenersi ritenersi acquisito anche per “facta concludentia”, così come accade, ad esempio, in caso continuazione dell’attività. Ovviamente, sarà onere del datore di lavoro provvedere a comunicare la proroga attraverso la comunicazione telematica al Centro per l’Impiego entro i cinque giorni successivi all’evento. Il mancato rispetto di tale termine è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 100 e € 500, diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 (cfr., art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000, sanzionabile ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).
Venendo, invece, al significato da attribuire alla dicitura “stessa attività”, si evidenzia che è necessario attenersi al senso letterale, in quanto ogni altra interpretazione potrebbe generare contenziosi giudiziari, tra l’altro, facilmente risolvibili da parte del datore di lavoro, attraverso la stipulazione, ovviamente, nel rispetto del periodo di latenza, di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, riportando l’indicazione specifica delle mansioni parzialmente diverse.

La sommatoria dei trentasei mesi

Con una disposizione di chiarimento apportata all’interno dell’art. 5, comma 4 –bis, D.Lgs. n. 368/2001, la Camera dei Deputati ha esplicitato le modalità di computo del limite dei trentasei mesi, superati i quali, se il contratto a termine prosegue senza soluzione di continuità, esso si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ai fini del presente calcolo, si deve tenere conto, oltre che ai periodi di lavoro a tempo determinato effettuati mediante tale tipologia contrattuale, anche dei periodi di missione svolti in regime di contratto di somministrazione a tempo determinato con mansioni equivalenti ex art. 20 D.Lgs. n. 276/2003.
Si ricorda che il limite dei trentasei mesi (derogabile dalla contrattazione collettiva anche di secondo livello) è superabile soltanto attraverso la stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato in deroga assistita (cioè, sottoscritto dal lavoratore con l’assistenza di un rappresentante sindacale), stipulato avanti ad un funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro per una durata stabilita dagli accordi collettivi (anche aziendali).

I diritti di precedenza

Gli emendamenti governativi presentati al Senato hanno fatto salvi i commi 4-quater, 4-sexies e 4-septies dell’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, introdotti in sede di conversione alla Camera dei Deputati. In virtù del contenuto di tali commi, il diritto di precedenza è riconosciuto nei confronti delle seguenti tipologie di lavoratori:

  1. i lavoratori che in esecuzione di uno o più contratti a termine superino i sei mesi hanno un diritto di precedenza nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore per le mansioni già espletate da tali lavoratori. Il diritto in questione deve essere fatto valere con richiesta al datore di lavoro (preferibilmente, in forma scritta) entro i sei mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto, con l’avvertenza che tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr., art. 5, commi 4-quater e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001);
  2. i lavoratori stagionali hanno un diritto di precedenza per un successivo lavoro stagionale, con l’avvertenza che tale diritto deve essere fatto valere mediante richiesta al datore di lavoro da presentarsi (preferibilmente, in forma scritta) entro i tre mesi successivi decorrenti dalla fine del rapporto, con l’avvertenza che tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr., art. 5, commi 4-quinquies e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001);
  3. le lavoratrici in congedo obbligatorio per maternità pari a cinque mesi (di norma, due mesi prima e tre mesi dopo il parto) intervenuto nell’esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato (di durata superiore a sei mesi) presso il medesimo datore di lavoro, godono di un diritto di precedenza che tiene conto di tale periodo di congedo ai fini della determinazione del periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza per una assunzione a tempo indeterminato alle poc’anzi esaminate condizioni previste dall’art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001 entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a tempo determinato (cfr., art. 5, commi 4-quater e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001).

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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: IL BILANCIAMENTO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI NON HA ESCLUSO LA REVOCA DELLA PATENTE.

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di Michele De Sanctis

Con sentenza 17826 del 28 Aprile 2014, la Corte di Cassazione precisa che il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee (contemporaneamente aggravanti e attenuanti) permette una modulazione del trattamento sanzionatorio che attui i precetti costituzionali in tema di pena, ma solo in relazione alle pene criminali e dunque non anche con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie al reato.

Nel caso di specie, il Gip del Tribunale di Genova, ai sensi dell’articolo 444 cpp, aveva applicato all’imputato, finito sotto accusa per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 bis cds), la pena di mesi quattro di arresto ed € 3.400 di ammenda, con possibilità di sostituire la pena detentiva con la sanzione pecuniaria pari a € 30.000 di ammenda, concedendo, pertanto, la sospensione condizionale della pena ed ordinando la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo. Ed è questa la sanzione amministrativa accessoria che esula dal giudizio di bilanciamento, motivo del ricorso davanti al Giudice di Legittimità.

Tuttavia, nel motivare il rigetto del ricorso, la Corte, precisa, peraltro, che, nella sua decisione, il giudice di merito non è in incorso in alcun vizio di legittimità, applicando la sanzione amministrativa accessoria, dal momento che la disciplina vigente fa coincidere l’ambito di esplicazione degli effetti del giudizio di bilanciamento solo con il trattamento sanzionatorio penale e non anche con quello amministrativo, previsto in questo caso dall’applicazione della circostanza di reato aggravata dalla guida in stato di ebbrezza.

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Né ci sono margini tali da delineare un profilo di dubbia legittimità costituzionale. Come, infatti, è già stato puntualizzato dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. nn. 344/2004, 196/2010 e 266/2011) e dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 8488/1998), proprio in materia di violazioni penalmente rilevanti alle norme sulla circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria al reato non cessa la propria natura di sanzione amministrativa per il fatto di essere posta a corredo di una violazione della legge penale. Ne consegue, pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, la decisiva rilevanza del principio in base al quale tra illecito penale e illecito amministrativo si danno “sostanziali diversità rilevanti anche sul piano costituzionale – per la esclusiva riferibilità alla materia penale degli artt. 27 e 25, secondo comma, Cost. – e su quello della rispettiva disciplina ordinaria (facendosi, in quella amministrativa, ricorso anche a istituti di diritto civile)”, tali da non giustificare l’estensione all’illecito amministrativo del regime penalistico.

In altre parole, vista la diversa natura dei due tipi di sanzioni e le diverse finalità che il Legislatore ha voluto dare a quelle penali e a quelle amministrative, le valutazioni relative al concorso di circostanze eterogenee hanno la capacità di produrre effetti sull’entità della pena principale (art. 69 cp) e sulle quelle accessorie (art. 37 cp), ma non anche sulle sanzioni amministrative che continuano, quindi, ad accedere al reato. D’altro canto, poiché tali differenze si riscontrano anche in alcune norme di rango costituzionale, l’irrilevanza del giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato rispetto alle sanzioni amministrative accessorie al reato medesimo non comporta neppure eventuali vizi di legittimità costituzionale e, pertanto, al trasgressore del caso in esame restano applicate la revoca della patente e la confisca del mezzo, oltreché il pagamento delle spese processuali.

Un consiglio, amici: se dovete guidare bevete con moderazione!

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