INPS: AGGIORNATE LE TABELLE PER IL CALCOLO DEGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.

L’assegno al nucleo familiare è una prestazione di natura assistenziale, a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’Inps, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. La sussistenza del diritto e la misura dell’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito complessivo del nucleo familiare e dalla tipologia di nucleo. L’assegno mensile spettante, percepito generalmente per il tramite del datore di lavoro, va individuato nelle apposite tabelle ANF.

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Con circolare numero 76 dell’11 giugno 2014, l’INPS ha reso note le nuove tabelle per il calcolo degli assegni familiari relative al periodo 01/07/2014 – 30/06/2015.

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare da tener conto, per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare spettante, sono rivalutati ogni anno, con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT.

Per il 2014, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2012 e l’anno 2013, secondo i calcoli dell’Istat è risultata pari al 1,1%.

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Alla circolare vengono allegate delle tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Clicca qui per conoscere la tabella pubblicata dall’INPS relativa al 2014-2015. Per consultare la tabella è necessario per prima cosa calcolare il proprio reddito familiare, rapportarlo alla propria composizione familiare e poi procedere all’individuazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare corrispondente al proprio reddito.

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L’ANF è una prestazione il cui scopo è quello di integrare il reddito familiare: viene erogata tramite i datori di lavoro, in busta paga, oppure direttamente dall’Inps in alcuni casi particolari. Per richiederlo, il lavoratore deve compilare il modulo fornito dall’INPS con i dati del proprio nucleo familiare e i redditi relativi al 2013 e consegnarlo al proprio datore di lavoro il quale provvede al calcolo dell’importo corretto in base alle informazioni inserite nel modulo e alla corresponsione dell’assegno, andando poi a recuperare l’importo direttamente dall’INPS.

Spetta a:
– Lavoratori dipendenti, anche per i periodi nei quali fruiscono di prestazioni previdenziali legate alla sospensione del rapporto di lavoro (malattia, cassa integrazione guadagni CIG o CIGS, disoccupazione, mobilità, ecc.);
– Soci delle cooperative, lavoratori assistiti per tubercolosi, lavoratori richiamati alle armi;
– Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
– Personale statale in servizio ed in quiescenza, pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
– Pensionati dei fondi speciali come autoferrotranvieri, Fondo Elettrici e gas, esattoriali, telefonici, personale di volo e dazieri;
– Pensionati degli Enti Pubblici territoriali e non territoriali;
– Ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e agli armatori e proprietari armatori imbarcati, in quanto, secondo quanto previsto dalla risoluzione n. 19 del 1998 del Ministero delle Finanze, il loro reddito derivante dall’attività è equiparato a quello di lavoro dipendente;
– Agli iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori con contratto a progetto, venditori porta a porta e liberi professionisti).

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L’assegno per il nucleo familiare spetta solo se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativa al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.

MDS
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