Dopo l’ok della Camera, via libera anche da Palazzo Madama al decreto legge Lorenzin sulle droghe leggere.
di Michele De Sanctis
Lo scorso 14 maggio, il Senato ha votato, senza modifiche al testo, la fiducia richiesta dal Governo sul d.l. 36/2014. Con 155 voti a favore, 105 contrari e nessun astenuto, il provvedimento è ora legge e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Precedentemente il decreto era stato approvato il 30 aprile alla Camera, anche in quell’occasione dopo voto di fiducia.
Il d.l. 36/2014 sostituisce la cd. ‘legge Fini-Giovanardi’, già dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 32/2014, e la ‘legge Iervolino-Vassalli’, rientrata in vigore dopo la predetta declaratoria di illegittimità costituzionale. Con il Decreto Droga tornano le tabelle che distinguono tra droghe pesanti (Tab. 1) e droghe leggere (Tab. 2), in base agli effetti prodotti dall’assunzione e il relativo regime sanzionatorio.
In particolare, nella Tabella 1, insieme agli oppiacei, alla cocaina, all’eroina e alle anfetamine, troviamo altresì la cannabis di derivazione sintetica, mentre quella di origine naturale è classificata come droga leggera e, pertanto, ricompresa nella Tabella 2. Le Tabelle delle sostanze psicotrope, inoltre, ricomprendono tutti i nuovi stupefacenti identificati e classificati a partire dal 2006, anno di entrata in vigore della ‘Fini-Giovanardi’.
Sebbene sia la vendita che la coltivazione di tali sostanze costituiscano tuttora condotta penalmente rilevante, la sanzione, in caso di spaccio di modiche quantità, viene ridotta a quattro anni nel suo massimo edittale, escludendo di fatto la reclusione, mentre, in caso di consumo personale, la sanzione non è penale, bensì amministrativa. Tuttavia, poiché in caso di piccolo spaccio non vi è differenziazione tra droghe pesanti e leggere, la graduazione dell’entità della pena spetta al giudice che dovrà valutare, di volta in volta, qualità e quantità della sostanza. In caso di condanna, infine, sono previste anche misure alternative alla detenzione, quali l’affidamento in prova al servizio sociale.
Ulteriori disposizioni, poi, vengono dedicate ai farmaci cd. off label, ossia quei medicinali registrati ma impiegati per patologie diverse da quelle per le quali sono previsti. La norma sugli off label, contenuta nel decreto, si è resa necessaria dopo la condanna da parte dell’Antitrust di Roche e Novartis a una multa di oltre 180 milioni di euro. L’accusa era stata quella di aver creato un cartello per favorire l’uso contro la maculopatia del farmaco Lucentis, più caro, rispetto all’Avastin, che avrebbe, però, avuto gli stessi effetti curativi dell’altro. Tuttavia, mentre il primo era nato apposta per affrontare il problema oculistico in questione, per il secondo, invece, trattandosi di un medicinale oncologico, Roche non aveva mai chiesto l’estensione delle indicazioni alla patologia che porta alla cecità di molte persone, soprattutto anziane.
La legge finora non permetteva l’utilizzo di farmaci off label, nel caso in cui ne esistessero di on label. Per questo motivo in Italia non si poteva utilizzare l’Avastin per curare la maculopatia. Con il d.l. 36/14, adesso, l’impiego di tali farmaci viene, invece, consentito, anche in presenza di un farmaco concorrente specifico, a condizione che l’efficacia del medicinale off label per la patologia non inclusa risulti comprovata a livello scientifico. La condizione è, pertanto, che l’efficacia del primo farmaco sia nota e conforme a ricerche condotte dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale: vale a dire che devono esserci degli studi che ne provino l’efficacia per quella determinata patologia, che, pure, non rientra nelle sue indicazioni. Una volta concluso l’iter delle predette ricerche l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) potrà avviare la procedura di autorizzazione, valutando anche le condizioni di sicurezza concernenti la relativa assunzione del farmaco off label da parte dell’utenza finale. Soltanto nel caso in cui l’istruttoria dell’AIFA dovesse avere esito positivo, il prodotto off label potrà allora essere usato e dispensato, peraltro, dal Servizio Sanitario Nazionale.
Vai al testo del Decreto Droga d.l. 36/2014
Vedi anche il Testo Unico Stupefacenti DPR 309/90 (aggiornato alle modifiche introdotte dal d.l. 36/2014)