La disciplina vigente del lavoro accessorio

di Germano De Sanctis

Il dato normativo.

La fattispecie lavorativa del lavoro accessorio è stata introdotta nell’ordinamento giuslavoristico italiano dagli artt. 70-74, D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, con la chiara intenzione di regolamentare e di garantire tutele previdenziali ed assicurative al alcune tipologie di attività lavorative occasionali, sovente svolte ai limiti della legalità e non facilmente riconducibili, né al lavoro subordinato, né, tanto meno, a quello autonomo.
Nel corso degli anni, l’istituto in questione è stato oggetto di diverse novelle legislative. In ultimo, esso è stato riformato dalla Legge 28.06.2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero) e dall’art. 7, D.L. 28.06.2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 9.8.2013, n. 99. Tale novella legislativa ha apportato una radicale trasformazione della disciplina originaria del lavoro accessorio, generando una serie di conseguenze applicative (probabilmente non completamente tutte previste dal legislatore), che rischiano di stravolgere il mercato del lavoro a carattere stagionale.
Pertanto, soffermeremo la nostra attenzione sullo “stato dell’arte” dell’istituto del lavoro accessorio, evidenziando le caratteristiche peculiari e le eventuali criticità della disciplina vigente.

La nozione e l’ambito di applicazione del lavoro accessorio.

Ai sensi dell’art 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dalla Legge n. 92/2012), per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ad € 5.000 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di € 5.000 nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a € 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
Si evidenzia il fatto che la novella legislativa del lavoro accessorio ha abrogato l’elenco tassativo dei di lavori e delle categorie soggettive compatibili con tale istituto, apponendo limiti di applicazione dell’istituto di carattere meramente economico. Appare evidente come tale scelta legislativa, unitamente all’ambiguità della definizione di “accessorietà“, ridefinisca radicalmente l’ambito di applicazione dell’istituto in questione.
Pertanto, alla luce della nuova definizione fornita dal legislatore, le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative, svolte senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro e rispetto alle quali non vengono erogati, con riferimento alla totalità dei committenti, compensi attualmente superiori ad € 5.050 netti per l’anno 2014 (a seguito della citata rivalutazione annuale) nel corso di un anno solare.
Inoltre, è importante evidenziare che tali attività devono essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione e senza il tramite di intermediari (cfr., Circ. INPS, n. 88/2009; Circ. INPS, n. 49/2013).
Le attività lavorative accessorie possono essere rese nella generalità dei settori produttivi, fatte alcune debite eccezioni per il settore agricoltura. Infatti, come visto, l’art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 rende possibile sempre e comunque l’attivazione di un contratto di lavoro accessorio, tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico. Tale limite economico (lo si ricorda, pari ad € 5.050 netti per l’anno 2014 ed ad € 5.000 netti per l’anno 2013) deve essere riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso di un anno solare, indipendentemente dal numero dei suoi committenti (cfr., Circ. Min. Lav. n. 4/2013; Lett. Circ. Min. Lav., 22.04.2013, prot. n. 37/0007258).
Inoltre, si precisa che anche i lavoratori subordinati a tempo pieno possono svolgere prestazioni accessorie nei limiti previsti (cfr., Nota Min. Lav. n. 46/2010), ad eccezione dell’impossibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio presso lo stesso datore di lavoro presso il quale il si è già impiegati come lavoratore subordinato (cfr., Nota Min. Lav. n. 46/2010; Circ. INPS n. 49/2013).

La natura e la legittimità delle prestazioni di lavoro accessorio.

Ai fini della riconducibilità del rapporto nell’ambito del lavoro accessorio, rileva unicamente il rispetto del requisito del rispetto dei limiti quantitativi massimi consentiti annualmente al compenso percepito.
Infatti, se la prestazione lavorativa risulta erogata nel rispetto di tali limiti, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il proprio personale ispettivo non può entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione. Infatti, la verifica della legittimità del ricorso al lavoro accessorio deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, poiché anche l’occasionalità delle prestazioni di lavoro accessorio non assume alcuna valenza ai fini della legittima attivazione dell’istituto (cfr., Circ. Min. Lav., n. 35/2013).
Di conseguenza, in presenza del rispetto dei presupposti legali d’instaurazione del rapporto di lavoro accessorio, qualunque prestazione lavorativa corrisposta con un compenso compreso nei limiti economici previsti deve essere intesa come occasionale e accessoria, anche se presso lo stesso datore di lavoro sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione pur essendo titolari di un contratto di lavoro subordinato (cfr., Lett. Circ. Min. Lav., 22.04.2013, prot. n. 37/0007258).

L’individuazione dei prestatori di lavoro accessorio.

Attualmente, non esistono particolari limitazioni soggettive per essere prestatori di lavoro accessorio. Tuttavia, esistono alcune precisazioni relativamente ad alcune categorie. Esaminiamole sinteticamente:

  • i pensionati: essi possono beneficiare del lavoro accessorio, purché titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili, nonché tutti gli altri trattamenti compatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (cfr., Circ. INPS. n. 49/2013);
  • gli studenti: nel rispetto dell’obbligo scolastico, è consentito agli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado prestare lavoro accessorio durante i periodi di vacanza;
  • i disoccupati e gli inoccupati: non vi è nessuna preclusione nei loro confronti (cfr., Circ. INPS. n. 49/2013);
  • i soggetti svantaggiati: in presenza di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, un apposito decreto del Ministro del Lavoro può stabilire le condizioni, le modalità e gli importi dei buoni orari (cfr., art. 72, comma 4-bis, D.Lgs., n. 276/2003).

I committenti del lavoro accessorio.

L’art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 individua i committenti del lavoro accessorio negli imprenditori commerciali e nei professionisti. Esaminiamo meglio il significato di tali due termini:

  • gli imprenditori commerciali: con tale termine s’intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato. L’attributo “commerciali” non circoscrive minimamente l’ambito settoriale dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni (cfr., Circ. Min. Lav. n. 18/2012; Circ. Min. Lav. n. 4/2013);
  • i professionisti: ai sensi dell’art. 53, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR), s’intendono come redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Tale norma si applica nei confronti, sia degli iscritti agli ordini professionali (ancorché assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine), sia dei titolari di partita IVA (non iscritti alle casse ed assicurati presso la Gestione Separata INPS).

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio mediante voucher.

Il committente di una prestazione di lavoro accessorio è obbligato all’acquisto preliminare di uno o più voucher presso i rivenditori autorizzati (sedi INPS, banche, uffici postali, tabaccai). Una volta che sia stata svolta la prestazione, verrà corrisposto il compenso al lavoratore accessorio mediante la consegna di tali voucher.
Successivamente, il lavoratore accessorio deve presentare tali voucher per l’incasso presso uno dei concessionari del servizio. Sono previsti voucher telematici e voucher cartacei. Il voucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfettarie (cfr., Nota INAIL, n. 6464/2010). I buoni cartacei sono disponibili singolarmente (attualmente il prezzo di acquisto è di € 10), ovvero in carnet multipli da 2 e 5 buoni (del valore, rispettivamente di € 20 e di € 50).
Si precisa che il valore nominale del voucher è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di lavoro accessorio, nonché del costo di gestione del servizio (cfr., art. 72, comma 2, D.Lgs., n. 276/2003).
La quantificazione del compenso del lavoratore accessorio è di natura oraria ed è ancorato alla durata della prestazione medesima. In tal modo, si evita il rischio che un voucher del valore di € 10 euro possa essere utilizzato per compensare prestazioni effettuate in diverse ore. La prassi ministeriale ha previsto la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista dal legislatore, erogando più voucher per una singola ora di lavoro (cfr., Circ. Min. Lav., n. 4/2013).
Il compenso in questione è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato od inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Le prestazioni di lavoro accessorio non danno diritto all’erogazione di prestazioni di malattia, di maternità , di disoccupazione né all’assegno per il nucleo familiare (cfr., Circ. INPS, n. 104/2008; Circ. INPS, n. 76/2009). Tali forme di esenzione hanno favorito forme di eversione, che hanno completamente stravolto le intenzioni del legislatore. Infatti, nel tempo, l’istituto del lavoro accessorio, nato per favorire la regolarizzazione dei lavoro occasionali, è stato utilizzato anche utilizzato per occultare forme di lavoro subordinato (specialmente a tempo determinato). I vantaggi sono molteplici e non solo per il datore di lavoro.
Siffatta situazione di tendenziale favore all’eversione è stata anche favorita dall’esiguità economica della prestazione, che può essere facilmente aggirata a causa dell’assenza di un sistema di verifica efficace del rispetto dei limiti economici dei compensi.

Il carattere eccezionale del lavoro accessorio.

Alla luce di quanto detto finora, appare evidente come il lavoro accessorio sia un istituto giuridico difficilmente inquadrabile nell’ordinamento giuslavoristico italiano. Infatti, la decisione del legislatore di estendere il suo ambito di applicazione a qualsiasi tipologia di prestazione (abbandonando il previgente requisito dell’occasionalità) lo ha liberato dal vincolo operativo strettamente collegato alle sole prestazioni lavorative non continuative a carattere prevalentemente autonomo, per ancorarlo al solo criterio economico, prescindendo completamente dalla qualificazione del rapporto di lavoro.
In altri termini, la novella legislativa ha consentito di disciplinare nell’ambito del lavoro accessorio, sia rapporti di lavoro sostanzialmente subordinati, sia rapporti di lavoro a carattere prevalentemente autonomo e/o parasubordinato. Pertanto, si è in presenza di una disciplina eccezionale che pone enormi problemi di compatibilità con il diritto del lavoro vigente e che sicuramente provocherà non pochi interventi ermemeneutici da parte della giurisprudenza.
Ovviamente, tali criticità sono principalmente evidenti nei casi in cui si riscontreranno prestazioni di lavoro accessorio che, seppur rientranti nei limiti economici normativamente prescritti, risulteranno connotate da chiari elementi di subordinazione.
Si tratta di un tema particolarmente delicato, in quanto l’eccezionalità in esame permette di derogare al sistema di tutela dei diritti riconosciuti ai lavoratori subordinati. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai diritti alle prestazioni per malattia, maternità, disoccupazione ed assegni familiari, oppure alle tutele riconosciute dalla contrattazione collettiva, oppure obblighi posti in capo al datore di lavoro, fino alle norme sull’orario di lavoro, sui contributi previdenziali ed, last, but non least, all’applicazione dello Statuto dei Lavoratori.

Il lavoro occasionale non è un “tipo” di contratto di lavoro autonomo o subordinato.

L’eccezionalità poc’anzi rilevata si riverbera anche sul fatto che il lavoro accessorio non è ascrivibile nel novero dei vari tipi di contratti di lavoro autonomo o subordinato attualmente riconosciuti dall’ordinamento giuslavoristico italiano.
Tale affermazione trova riscontro anche nel dato normativo, ove, riferendosi al lavoro accessorio, il legislatore ha mai usato il termine “contratto”, ma quello decisamente più generico di “prestazioni di lavoro accessorio”.
Inoltre, la fattispecie del lavoro accessorio è completamente priva degli elementi essenziali del contratto previsti dall’art. 1321 c.c.. In particolare, non vi è alcun accordo contrattuale tra le parti finalizzato alla costituzione di uno specifico rapporto giuridico.
Quest’ultima considerazione è confermata dalla disciplina del lavoro accessorio contenuta nell’art. 72 D.Lgs. n. 276/2003. Dall’esame di siffatta norma, emerge chiaramente come il legislatore abbia qualificato gli adempimenti richiesti al committente circa l’acquisto dei voucher o la comunicazione preventiva all’INPS/INAIL come meri atti unilaterali del committente. Infatti, non è prevista alcuna accettazione della proposta contrattuale da parte del prestatore di lavoro accessorio, il quale si limita a ricevere tacitamente i voucher per le prestazione lavorative effettuate e, di conseguenza, a rapporto già costituito.
Appare importante evidenziare come proprio la mera accettazione dei voucher come compenso da parte del prestatore di lavoro accessorio ponga diversi problemi interpretativi circa la qualificazione del rapporto di lavoro in questione. Infatti, sussiste un chiaro problema ermeneutico relativamente al livello di tutele riconoscibili al lavoratore accessorio, in quanto non si può automaticamente escludere l’applicabilità a quest’ultimo di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori subordinati dalle disposizioni di legge e dai contratti o accordi collettivi (cfr., art. 2113 c.c.). A tal proposito, come è noto, la dottrina prevalente e la giurisprudenza consolidata hanno sempre sostenuto la tesi della natura contrattuale del rapporto di lavoro, in quanto, in tal modo, è stato possibile affrontare molti problemi di difficile soluzione. Pertanto, oggigiorno, è possibile definire il contratto di lavoro come un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, la cui causa è rinvenibile dallo sinallagma intercorrente tra lavoro e retribuzione secondo un vincolo di reciprocità (cfr., art. 2094 c.c.). Tuttavia, dato che, come detto poc’anzi, il lavoro accessorio non è qualificabile come un “tipo” di contratto di lavoro, bisognerà verificare, caso per caso, quale tipologia contrattuale (autonoma, subordinata, o parasubordinata) sia stata effettivamente posta in essere tra le parti. Di conseguenza, qualora risulti incontestabile che la prestazione accessoria si sia svolta nel caso concreto con tutti i caratteri qualificanti del lavoro subordinato, il prestatore di lavoro accessorio potrà proporre l’accertamento giudiziale della effettiva natura subordinata del rapporto posto in essere, al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti di lavoratore subordinato.

BlogNomos

Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/blognomos
e su Twitter: @BlogNomos

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...