Ricordate il caso ‘Lady Limoncella’, la drag queen del teramano che circa quattro anni fa fu licenziata dopo aver partecipato ad uno show serale di un locale omosessuale del litorale abruzzese? Lei sosteneva che si fosse trattato di un caso di discriminazione. Ma il suo ex datore di lavoro aveva smentito sostenendo che si trattasse, piuttosto, di licenziamento per giusta causa, legittimo poiché la drag, in quel periodo, risultava assente per malattia. Ebbene, il Tribunale di Teramo ha prodotto la sentenza di primo grado. Vediamo cos’ha stabilito il giudice.
di Andrea Serpieri
Licenziamento per giusta causa. È questo il verdetto relativo al caso ‘Lady Limoncella’, al secolo Giuseppe Starace, secondo il giudice del lavoro Maria Rosaria Pietropaolo. Tuttavia, seppur legittimo, il magistrato non ha esitato a definire le modalità con cui il licenziamento è stato comunicato ed attuato discriminatorie e perciò lesive della dignità umana. La sentenza si è basata principalmente sulla normativa e sulla giurisprudenza comunitarie in materia di diritto antidiscriminatorio e antivessatorio. Il giudice ha ritenuto «che tali fatti al di là della loro incidenza sulla persistenza del rapporto di lavoro abbiano comunque rilevanza sul piano di tutela dell’integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente, nonché del rispetto del generale obbligo del neminem laedere, con particolare riferimento al diritto all’intangibilità della sfera personale e alla libertà di esprimere la propria personalità in contesti estranei al luogo di lavoro».
Sostiene, dunque, il magistrato che Starace abbia sbagliato ad esibirsi durante un periodo in cui era assente dal lavoro per motivi di malattia «perchè ha, di fatto, pregiudicato e, comunque, ritardato la guarigione e il rientro in servizio, in aperta violazione degli obblighi preparatori e strumentali rispetto alla corretta esecuzione del contratto. La partecipazione del ricorrente allo spettacolo integra grave violazione dei doveri generali di buona fede e correttezza e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà». E quindi il licenziamento è da ritenersi legittimo «in quanto proporzionato all’illecito disciplinare commesso». Ciononostante, nella sentenza si sottolinea come «le modalità con cui la società è pervenuta a tale risultato» siano «censurabili, in quanto il comportamento di fatto tenuto dalla società e, comunque, ad essa riferibile evidenzia un atteggiamento non rispettoso della dignità del lavoro in quanto incentrato sulla valorizzazione di aspetti attinenti alle abitudini e al modo di essere di ogni persona, estranei al rapporto di lavoro». Per tale ordine di ragioni, il giudice ha disposto un risarcimento danni di 8 mila euro e annullato le lettere di dimissioni presentate da Starace in quanto prodotte «in un stato di ridotta capacità di discernimento e volizione sul quale hanno indubbiamente inciso i discorsi che hanno accompagnato la lettera di contestazione. Il timore del ricorrente che tale vicenda potesse giungere a conoscenza della madre dimostra, implicitamente, che i responsabili dell’azienda hanno fatto leva sull’unico aspetto che avrebbe potuto creare, secondo la morale corrente, un qualche imbarazzo o discredito sulla persona del ricorrente, vale a dire quello relativo all’esibizione tenuta in qualità di drag queen». E inoltre: «L’atteggiamento di censura disciplinare, nella specie oggettivamente connotato da subdoli pregiudizi moralistici o, comunque, non corretto da parte dell’azienda si palesa anche nel tenore letterale della comunicazione di licenziamento, nella quale risulta del tutto gratuito il riferimento a concetti estranei al rapporto di lavoro, quale quello dell’etica morale e del costume, evidentemente riferito alle tendenze personali del ricorrente rilevanti esclusivamente nella sfera del privato».
Ora il caso passerà alla Corte d’Appello, a cui l’avvocato Sigmar Frattarelli, difensore di Starace, ha fatto ricorso per ottenere il reintegro.