La Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus di 80 euro spetta anche ai cassintegrati ed ai disoccupati

 

Immagine

di Germano De Sanctis

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare, 14 maggio 2014, n. 9/E, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti su diverse questioni attinenti la definizione della platea dei soggetti beneficiari della riduzione del cuneo fiscale ex art. 1 D.L. n. 66/2014, nonché l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta ed il recupero del credito erogato.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sull’argomento con la Circolare, 28 aprile 2014, n. 8/E, con la quale aveva fornito le prime indicazioni operative in merito al alle modalità di riconoscimento del credito in questione in capo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
In tale occasione, era stato evidenziato che l’importo del predetto credito ammonta ad € 640 per i titolari di un reddito complessivo non superiore ad € 24.000. Qualora tale tetto venga superato, il credito deve decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad € 26.000.
Inoltre, La Circ. Ag Entrate n. 8/E del 2014 aveva anche sottolineato che la previsione contenuta nel D.L. n. 66/2014 dispone il riconoscimento automatico del credito da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Invece, con la Circ. n. 9/E del 2014, l’Agenzia delle Entrate si è preoccupata di chiarire il fatto che il bonus IRPEF ex art. 1 D.L. n. 66/2014 interessa anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l’indennità ed i lavoratori in mobilità.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha anche sottolineato che le somme percepite come incremento della produttività (tassate al 10%) non concorrono ai fini del bonus in questione.
Infine, i sostituti d’imposta dei contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno dovranno calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo.

BlogNomos

Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/blognomos
e Twitter: @BlogNomos

 

 

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...