L’obbligo per i datori di lavoro di richiedere il certificato penale in caso di assunzione di lavoratori per attività che comportano un contatto diretto e regolare con i minori

 

 

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di Germano De Sanctis

A far data dal 06-04-2014, è entrato in vigore, il D.Lgs., 04-03-2014, n. 39, il quale in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, all’art. 2, ha introdotto nell’ordinamento giuridico l’art. 25-bis, D.P.R., 14-11-2002, n. 313 (c.d. Testo Unico sul Casellario Giudiziario), il quale dispone che il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25 D.P.R. n.313/2002 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento minorenni) c.p., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In altri termini, dal 06-04-2014, i datori di lavoro pubblici e privati che intendono assumere un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa con i minori sono obbligati a richiedere il certificato del casellario giudiziale all’Ufficio locale del casellario presso la competente Procura della Repubblica.

Il 3 aprile scorso il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare e due note esplicative sull’applicazione del decreto, con le quali ha inteso chiarire che l’obbligo di munirsi di certificato è relativo ai soli rapporti di lavoro, nelle varie forme che possono assumere, e non ai servizi di mero volontariato. Tale interpretazione trova fondamento nel richiamo alla nozione di “datore di lavoro” contenuta nell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 39/2014.
In altre parole, gli enti e le associazioni di volontariato sono tenuti a richiedere il certificato per i soggetti con cui stipulano un contratto di lavoro, ma esclusivamente per i loro lavoratori dipendenti e non per gli operatori che collaborano con loro a titolo volontario. Ovviamente, l’adempimento in questione riguarda esclusivamente quei datori di lavoro che intendano stipulare nuovi contratti di lavoro con persone che comportino contatti diretti e regolari con minori e, quindi, esso deve essere assolto “prima dell’assunzione al lavoro”. Infatti, il Ministero della Giustizia ha chiarito che tale obbligo riguarda solo i nuovi assunti e non il personale già dipendente. In altri termini, le richieste del certificato casellario giudiziale dovranno essere fatte dal datore di lavoro per tutti i nuovi contratti a partire dalla data del 06-04-2014.

Tornando all’esenzione dalla richiesta del certificato penale del casellario giudiziale nei confronti dei volontari, il Ministero della Giustizia ha chiarito che l’adempimento di tale obbligo sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. Invece, l’obbligo non sorge, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Pertanto, come poc’anzi detto, la nuova prescrizione normativa opera soltanto in caso d’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Di conseguenza, il D.Lgs. n. 39/2014 esclude l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale in capo ad enti ed associazioni di volontariato qualora intendano avvalersi dell’opera di volontari, in quanto costoro esplicano un’attività che non è configurabile come un rapporto di lavoro.

Inoltre, la poc’anzi citata seconda nota esplicativa del Ministero della Giustizia ha specificato che, una volta avanzata la richiesta di certificato al casellario ed in attesa del suo rilascio, il datore di lavoro può procedere all’impiego anche con una dichiarazione sostitutiva del lavoratore. Tale precisazione sorge dall’esigenza di evitare che, nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi.
In altri termini, una volta effettuata la richiesta all’ufficio del Casellario, il datore di lavoro potrà procedere all’impiego del lavoratore anche mediante l’acquisizione di un’autocertificazione (per i dipendenti pubblici) o di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per i dipendenti privati), che attesti l’assenza di condanne legate all’abuso o allo sfruttamento sessuale dei minorenni. Tale dichiarazione ha valore soltanto nel periodo intercorrente tra la richiesta e il rilascio del certificato e, di conseguenza, il datore di lavoro deve comunque richiedere il certificato all’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica competente, conservando, al contempo, la dichiarazione resa dal soggetto che intende assumere.
Si ricorda che il certificato ha una validità di sei mesi ed il Ministero della Giustizia non ha ancora chiarito se il datore di lavoro sia obbligato a rinnovare la richiesta di emissione del certificato ogni sei mesi.

In adesione alle indicazioni di prassi del Ministero della Giustizia, è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, in data 11-04-2014, ha emanato la Circolare n. 9, con la quale ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in merito a tale adempimento.

Innanzi tutto, per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione della norma in questione, la circolare ministeriale fa rientrare tra i soggetti obbligati alla richiesta del certificato anche i committenti, nel caso d’instaurazione di rapporti di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori. A titolo esemplificato, sono indicate le collaborazioni anche a progetto e le associazioni in partecipazione.
Inoltre, la nota ministeriale prevede la sussistenza dell’obbligo in questione anche in carico alle agenzie di somministrazione, qualora, dal relativo contratto di fornitura, risulti evidente l’impiego del lavoratore nelle attività in esame.
In estrema sintesi, relativamente all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 39/2014, la Circ. Min. Lav. n. 9/2014 prevede che l’obbligo di richiedere preventivamente il certificato penale in caso di rapporto di lavoro con minori:

  1. riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro e non trova applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro in essere alla data del 06-04-2014;
  2. si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma, in quanto, relativamente alla dizione di “impiego al lavoro”, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che una corretta applicazione delle previsione in esame non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma debba ricomprendere anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori fra i quali, in primo luogo, le collaborazioni a progetto, le associazioni in partecipazione, etc.;
  3. non riguarda, quanto meno sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti di volontariato, intesi come rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto, con la conseguenza che il personale ispettivo in caso di attività di vigilanza nei confronti di organizzazioni di volontariato, verificherà l’assolvmento del’obbligo in questione esclusivamente nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, hanno assunto la veste di datori di lavoro.;
  4. non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (ad es., le baby sitter), poiché sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 39/2014 i datori di lavoro domestico, nel caso di assunzione di persone impiegate in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
  5. interessa anche le agenzie di somministrazione, qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore nelle attività in questione, con la conseguenza di doverle annoverare tra i datori di lavoro obbligati all’adempimento legislativo;
  6. può essere assolto, in carenza della certificazione, impiegando il lavoratore interessato, facendo ricorso ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.

La Circ. Min. Lav. n. 9/2014 prevede anche una chiara individuazione del personale interessato dall’obbligo di richiesta preventiva del certificato penale in caso di rapporto di lavoro con minori. A tal proposito, il, Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo in questione:

  1. non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
  2. sussiste soltanto nei confronti delle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad es., insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, etc.).
  3. non opera nei confronti di quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata.

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