INAIL: finanziamenti a fondo perduto per interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si avvicina la scadenza dei termini.

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L’INAIL concede un contributo a fondo perduto fino a 130.000 euro per interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa (anche individuale) per la realizzazione degli interventi, al netto dell’IVA: ad esempio se l’intervento è costato 12.200 euro (di cui 10.000 euro di imponibile e 2.200 di IVA), il contributo a fondo perduto è di 6.500 euro (pari al 65% della quota imponibile di 10.000 euro). La procedura per ottenere l’incenvito prevede per l’impresa:

1. presentazione di una domanda di preammissione da compilare e spedire on-line dal portale desktop inail.it, previa registrazione, dal 21/01/2014 al 08/04/2014
2. acquisizione di un codice unico identificativo dal 10/04/2014
3. verifica della data di apertura dello sportello per l’invio telematico della domanda vera e propria dal 30/04/2014
4. invio della domanda all’apertura dello sportello
5. verifica della propria posizione nella graduatoria (predisposta in ordine cronologico di arrivo delle domande)
6. se ammessa al contributo, trasmissione della documentazione a completamento della domanta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria a pena di esclusione
7. attesa della comunicazione della sede INAIL competente dell’avvenuta e positiva verifica tecnico-amministrativa, da concludersi entro 150 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
8. eventuale richiesta di anticipo fino al 50% del contributo, solo per interventi con budget oltre 30.000 euro e comunque dietro presentazione di fidejussione
9. realizzazione e rendicontazione degli interventi migliorativi entro 12 mesi (prorogabili a richiesta fino a 18 mesi) dalla comunicazione di esito positivo della domanda; le spese sono rendicontabili purchè sostenute a decorrere dal 09/04/2014
10. attesa della comunicazione della sede INAIL competente in merito all’erogazione (totale, parziale o nulla) del contributo richiesto, entro 90 giorni dall’invio della documentazione di rendicontazione
11. rispetto degli obblighi e degli impegni vincolanti, anche dopo l’erogazione del contributo (es. inalienabilità del macchinario per almeno 2 anni; mantenimento del modello organizzativo per almento 3 anni, ecc.).

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Punteggio di ammissione

La domanda può essere ammessa se ottiene un punteggio pari o superiore a 120 secondo lo schema predisposto dall’INAIL per l’attribuzione dei punteggi sulla base della peculiarità dell’impresa richiedente e del progetto presentato. Lo schema è abbastanza articolato e il calcolo deve essere fatto caso per caso, ma è possibile tracciare un quadro generale. Il punteggio è ottenuto sommando i valori attribuiti alla domanda in 4 diverse sezioni:

• dimensioni dell’impresa (numero di lavoratori e fatturato): min. 7 -max. 45
• tasso di tariffa medio nazionale (nella voce prevalente per numero di lavoratori nell’anno -si considera il 2012 se la domanda è presentata nel 2014- nella PAT -unità operativa- per la quale si presenta la domanda): min. 4 – max. 40
• caratteristiche del progetto:
– se riguarda l’adozione di modelli organizzativi (es. MOG 231/01, OHSAS 18000, SGSL INAIL, ecc.): min. 70 – max 90
– se rigurarda la sostituzione/adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996: esattamente 60
– se riguarda progetti di investimento (le tipologie ammesse sono: a. ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro, b. installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature con messa in servizio successiva al 21 settembre 1996, c. modifiche del layout produttivo, d. interventi combinati dei precedenti): min. 36 – max. 70
• bonus
– di progetto: min. 0 – max. 18
– regionale in base alla tipologia di impresa: min. 0 – max. 5

In generale vale quanto segue:
• le aziende piccole ottengono punteggi maggiori di quelle grandi

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• le attività con tassi di tariffa elevati (a causa di una maggiore sinistrosità per infortuni e malattie professionali) ottengono punteggi maggiori di quelle con tassi di tariffa bassi

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• gli inteventi progettati e/o effettuati attraverso le parti sociali o nell’ambito della bilateralità ottengono bonus di progetto tra i 7 e i 13 punti
• l’adozione di almeno una delle Buone Prassi (rif. D. Lgs. 81/08 art.2 co.1 lett.v) permette di ottenere un bonus di progetto pari a 5 punti.

Con i 5 punti di bonus regionale sono premiate le imprese che sono attive in alcuni settori ATECO, differenti da regione a regione; ad esempio:

• per il Piemonte sono: 43 (lavori di costruzione specializzati) e 25 (fabbricazione di prodotti in metallo – esclusi macchinari e attrezzature)
• per la Lombardia sono: 25 (fabbricazione di prodotti in metalli – esclusi macchinari e attrezzature) e 28 (fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA)
• per la Valle d’Aosta sono: 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati)
• per la Liguria sono: 50 (trasporto marittimo e per vie d’acqua) e 01 (coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi)
• per il Friuli Venezia Giulia sono: 25 (fabbricazione di prodotti in metalli – esclusi macchinari e attrezzature) e 43 (lavori di costruzione specializzati)
• per la Toscana sono: 41 (costruzione di edifici) e 01 (coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi)
• per il Trentino sono: 41 (costruzione di edifici) e 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero – esclusi i mobili – fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio)
• per l’Alto Adige-Sudtirol sono: 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero – esclusi i mobili – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
25 (fabbricaz. Prodotti in metallo – escl. macchinari e attrezzature)
• per la Campania sono: 41 (costruzione di edifici) e 25 (fabbricazione di prodotti in metalli – esclusi macchinari e attrezzature)
ecc.
• per il Veneto, l’Emilia Romagna, il Lazio non sono previsti.

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Click-day

Per l’ammissione al contributo conterà l’ordine di arrivo allo sportello virtuale telematico, fino ad esaurimento dei fondi stanziati in ciascuna regione.

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura apposita nei giorni precedenti l’invio telematico. Il codice identificativo, dopo l’invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL. Al termine di ogni singola registrazione l’utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio.

Le data e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicate sul sito http://www.inail.it a partire dal 30 aprile 2014. Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito http://www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

Spese ammesse e non

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:

• dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché ogni altro relativo complemento o accessorio;
• automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili;
• impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
• hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi (impianti, macchine, dispositivi e/o attrezzature) utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
• mobili e arredi;
• consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
• adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/2008 s.m.i.;
• interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
• adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti riguardanti l’adozione di modelli organizzativi relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
• le spese inerenti i compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D.lgs 231/2001;
• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
• mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l’intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell’azienda nel quale è compresa la rimozione dell’amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari);
• acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l’erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve comunque possedere per avviare l’impresa o una nuova attività;
• costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.

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Redazione BlogNomos 

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