Approvate le linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante

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Lo scorso 20 febbraio, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le “Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”. Tale accordo prevede alcune modifiche al percorso formativo, tali da garantire un’effettiva formazione, durante la durata del contratto di apprendistato.

Inoltre, si semplifica la procedura che deve essere seguita dalle imprese e viene stabilito che l’offerta formativa pubblica degli apprendisti è obbligatoria ed è disciplinata dalla regolamentazione regionale.

Uno degli elementi più qualificanti delle linee guida è la previsione che la durata ed i contenuti dell’offerta formativa pubblica devono essere correlati alle competenze acquisite nella pregressa formazione scolastica. Infatti, si prevedono le seguenti ore di formazione:

  1. 120 ore per gli apprendisti muniti di sola licenza di scuola secondaria di primo grado;

  2. 80 ore per gli apprendisti muniti di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;

  3. 40 ore per gli apprendisti muniti di diploma di laurea.

La formazione pubblica deve garantire l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, con particolare riferimento ai comportamenti idonei a garantire la sicurezza sul lavoro alla organizzazione aziendale, alle comunicazioni nell’ambito lavorativo alla legislazione del lavoro, alla conoscenza digitale ed alla sensibilità sociale e civica.

Qualora l’impresa intendaerogare direttamente l’offerta formativa di base, essa deve assicurare specifici requisiti di qualità, sia per quanto concerne i luoghi deputati alla formazione, che la docenza.

In estrema sintesi, gli aspetti peculiari delle linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante sono i seguenti:

  1. la formazione per tutta la durata del contratto di apprendistato è di commisurata al titolo di studio posseduto, passando da un massimo di 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, a 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di qualifica o diploma, fino ad un minimo di 40 ore per gli apprendisti laureati o muniti di titolo equivalente;

  2. la durata dei moduli formativi può essere ridotta, qualora risulti chegli apprendisti interessati abbiano già frequentato corsi di formazione in precedenti rapporti di apprendistato;

  3. la formazione deve prevedere specifici moduli aventi come oggetto la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione aziendale, i diritti ed i doveri, la competenza digitale e gli elementi della professione;

  4. il percorso formativo deve, di norma, essere avviato all’inizio del rapporto, ma può anche essere svolto anche “a distanza”;

  5. la formazione pubblica di base può essere effettuata direttamente anche dalle imprese, a condizione che esse siano in possesso di locali con “standard minimi” e garantiscano un determinato livello qualitativo della docenza;

  6. il piano formativo individuale deve intendersi come obbligatorio, soltanto limitatamente alla parte tecnico-professionale;

  7. le imprese con più sedi operative possono avvalersi della formazione di base e trasversale delle Regioni nelle quali insistono le loro sedi legali.

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