Ministero del Lavoro: Risposta ad Interpello n. 5/2014 – Insussistenza dell’obbligo per l’impresa utilizzatrice di lavoro somministrato di comunicare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi alla Direzione Territoriale del Lavoro

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Con l’interpello n. 5 del 30-01-2014, rilasciato ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n.r. 124/2004, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito di Confindustria, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro. In particolare, nel quesito in questione, si chiedeva se, nell’ambito del contratto di somministrazione, sussista o meno in capo all’impresa utilizzatrice l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro, l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Ministero del Lavoro ha preliminarmente ricordato che l’art. 20, comma 5, lett. c) D.Lgs. n.276/2003 prevede che il contratto di somministrazione è vietato “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 19-09-1994, n. 626, e successive modifiche”.

Orbene, dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione, ovvero di notificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro relativamente alla effettuata valutazione dei rischi. Infatti, il suddetto obbligo non risulta contemplato, né nell’ambito dell’ormai abrogato D.Lgs. n. 626/1994, né, tanto meno, alla luce delle disposizioni di cui al successivo e vigente D.Lgs. n. 81/2008.

Paraltro, il Mintero del Lavoro ha sottolineato che, che ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e), Legge n. 196/1997, previgente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, la fornitura di lavoro temporaneo risultava vietata nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione del Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 sopra citato, quale adempimento di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; il che lascia intendere, anche allora, l’inesistenza di obblighi comunicazionali in materia.

Tanto premesso l’interpello in questione ha ritenuto che, sia a legislazione vigente (art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003), che nell’ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4, Legge n. 196/1997), non sussiste in capo all’impresa utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti della Direzione Territoriale del Lavoro, permanendo esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).

Di conseguenza, il divieto contenuto nella disposizione ex art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008.

Infine, il Ministero del Lavoro ha richiamato le indicazioni precedentemente fornite con la risposta ad interpello n. 26/2007, secondo la quale il somministratore deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda, al riguardo, la Circ. Min. Lav. n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.

 

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